Il piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana
Il fondo agricolo è elemento fondamentale dell’impresa agricola sicché la preoccupazione dell’imprenditore è quella della sua produttività: non gli si può, quindi, chiedere che lo caratterizzi anche nel senso dell’ estetica.
Il piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, comprensivo anche della tutela del territorio rurale, è oggetto, dopo la recente adozione da parte della Giunta regionale, di un vivace dibattito che si esaurirà presumibilmente solo con la sua approvazione ad opera del Consiglio regionale, anche se successivamente non mancheranno di certo le contestazioni alla delibera consiliare.
Non intendiamo qui entrare nel merito del dibattito – indubbiamente acceso a giudicare da quanto si legge nelle pagine dei quotidiani- fra quanti si preoccupano di salvaguardare l’immagine tradizionale del paesaggio agrario toscano e quanti invece, in particolare i viticoltori, ritengono poco rispondente alla odierna realtà la delibera della Giunta regionale che ha fatto sua la proposta dell’Assessore all’urbanistica. Noi prescindiamo qui dall’esame dei contenuti del piano riferiti al territorio agricolo, che pure ci interessa, per soffermarci solo, con alcune riflessioni, sul significato di paesaggio agrario. Questo è, attualmente, come sopra abbiamo accennato, oggetto del piano territoriale regionale toscano, ossia delle sue disposizioni.
La difesa di un determinato paesaggio agrario rispetto ad un altro, in nome di una immagine visiva che si ritiene maggiormente congrua perché più bella a vedersi è, a nostro parere , non tanto antistorica, quanto fuori dalla realtà. Il paesaggio agrario non può avere una fissità come se si trattasse di una categoria metafisica, e conseguentemente non può essere soggetta a un vincolo che abbia come fine la conservazione di una data situazione colturale, poiché è nella sua stessa natura di spazio territoriale che produce beni commestibili, l’ essere mutabile nel tempo. Questa mutevolezza del paesaggio agrario, facilmente avvertibile se si segue la sua vicenda nel corso dei secoli, è principalmente determinata dalle ragioni del mercato e quindi dall’ interesse dei consumatori verso i frutti della terra . All’imprenditore agricolo non si può ,dunque, chiedere di farsi carico delle ragioni dell’estetica, mentre sarà possibile, anzi doveroso, imporgli le ragioni dell’ambiente, come diremo fra poco. Eppoi qual’ è la dimensione estetica che dovrebbe perseguire nella coltivazione del fondo agricolo? Dovrebbe mirare a recuperare nel corso della sua attività, perché particolarmente bello a vedersi, il paesaggio agrario ottocentesco disegnato dalla mezzadria, quando l’ordinamento mezzadrile è stato estromesso dall’ordinamento giuridico, oppure dovrebbe perseguire la bellezza del paesaggio offertoci dalla transumanza e dai suoi tratturi, quando ormai essa è stata travolta nella pratica esperienza dall’ emersione delle nuove condizioni socio- economiche? Evidentemente quei modelli di paesaggio agrario, pur tipizzati da una peculiare bellezza, non sono proponibili se non attraverso un’ operazione di restauro destinata però a caratterizzare il fondo agricolo in senso statico, invece che per la sua dinamicità che è intrinseca alla stessa natura di un organismo produttore di beni fruttiferi e perciò relazionato al costume della società in quel determinato momento storico.
Difendiamo allora certe tipicità del paesaggio agrario toscano che l’hanno reso famoso nel mondo come i muri a secco , la collocazione di certi filari o gruppi di alberi ecc.. ma non pretendiamo di imporre all’imprenditore agricolo un tipo di coltura rispetto ad un’altra in nome dell’estetica del paesaggio, quando questo agisce in un regime di libera concorrenza e quindi rischia che la sua impresa sia estromessa dal mercato, pur avendo agito nel rispetto dell’ambiente, per dover inseguire esigenze di bellezza.
Il fondo agricolo è elemento fondamentale dell’impresa agricola sicché la preoccupazione dell’imprenditore è quella della sua produttività: non gli si può, quindi, chiedere che lo caratterizzi anche nel senso dell’ estetica rilevata, questa, d’altra parte, non si sa da chi e in relazione a quali parametri. Se si dovesse giudicare della qualità di un paesaggio sulla base della gradevolezza delle colture agronomiche , saremmo davvero miopi poiché perderemmo di vista ciò che effettivamente devasta il paesaggio agrario, Questo non va protetto contro sé stesso, ovvero rispetto ad una o diverse specie di colture ritenute più o meno panoramiche ,ma dall’edilizia che in modo definitivo invade in misura preoccupante ogni anno, il paesaggio agrario disegnato dalla sapienza del creatore e dalla fatica dell’uomo, stravolgendolo, essa sì, in modo irreversibile.
Abbiamo accennato sopra che l’imprenditore agricolo dovrà essere rispettoso dell’ambiente : questo significa che non solo dovrà garantire la sanità dei beni prodotti, come appare ovvio, ma dovrà anche assicurare che l’attività di coltivazione non alteri l’assetto idrogeologico del territorio con conseguente danno dell’interesse generale : in primis, evitando di denudare i terreni boscati in pendio per trasformarli in coltura agraria. Si tratta, d’altra parte, di dare attuazione alla disciplina giuridica forestale la quale prevede che la trasformazione della vegetazione boschiva, anzi del bosco poiché esso ha avuto agli inizi degli anni 2000 una definizione giuridica, potrà essere trasformato in altra destinazione produttiva mediante autorizzazione dell’Autorità competente, solo allorché il richiedente è in grado di garantire che il cambio di destinazione è compatibile “ con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale”.
Di recente, ossia nei primi mesi del 2012, in modo estemporaneo, e cioè mediante l’inserimento di una prescrizione normativa in un decreto legge- caratterizzato come è noto dalla necessità e dall’urgenza oltre che dalla straordinarietà – successivamente convertito in legge ed avente ad oggetto la semplificazione amministrativa in materia di agricoltura, si è provveduto alla correzione della definizione di bosco. Si è così disposto che qualora la vegetazione arborea di origine naturale o artificiale abbia interessato i “terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico” che si intende trasformare in coltura agraria, ciò può realizzarsi dall’interessato senza necessità di ricorrere all’autorizzazione prevista dalla legislazione forestale poiché quella vegetazione forestale non va considerata tale. Quindi se la stessa vegetazione si trovasse altrove potrebbe essere bosco secondo la definizione legislativa che ha previsto i necessari requisiti, ma essendo localizzata nelle aree di cui sopra va ritenuta sterpaglia. A tanto può arrivare il diritto!
Abbiamo visto in precedenza come il fondo agricolo non tolleri vincoli di conservazione ovvero che siano diretti ad immobilizzare nel tempo un determinato tipo di produzione. E’ quindi del tutto improbabile che con la dizione “ paesaggi agrari e pastorali di interesse storico “ si intenda riferirsi all’apposito vincolo previsto dalla legislazione che disciplina i beni di interesse storico e artistico; ogni territorio agricolo può quindi definirsi storico allorché ci si riferisce ad una pregressa situazione colturale. A questo punto ci fermiamo poiché di fronte a tanta evidenza ogni commento diviene superfluo, tanto la disposizione ci sembra clamorosa, ma altrettanto insidiosa mettendo a repentaglio l’assetto idrogeologico del territorio e cioè la sede stessa della nostra convivenza.

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