
Fa molto discutere lo sciopero indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma costituzionale, in corso di approvazione alle Camere, sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri con lo sdoppiamento del CSM e la contestuale istituzione di una Corte disciplinare (il titolo del testo di legge costituzionale è il seguente: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”).
In primo luogo sembra discutibile nel metodo, viste le motivazioni e finalità eminentemente politiche, come dichiarano espressamente i promotori.
Ora, lo sciopero indetto per ragioni politiche è certamente legittimo e pacificamente ammesso (e non certo da oggi) in tutte le sedi, disciplinari e giudiziarie. Ma un conto è che a scioperare siano ferrovieri, metalmeccanici o insegnanti. Ben altro discorso dovrebbe valere quando a scioperare sono gli appartenenti ad un ordine (la magistratura), che ha la titolarità esclusiva di uno dei poteri fondamentali dello Stato, il potere giudiziario. Dunque, in altre parole, un potere (giudiziario) che sciopera contro… un altro potere (legislativo), e per ragioni tutte e solo… politiche (cioè di potere). Si badi: i giudici non sono soltanto tenuti all’osservanza delle leggi (come chiunque altro cittadino, in uno Stato di diritto), sono coloro che hanno il precipuo compito di applicarla, la legge. Il che, tradotto in volgare significa, banalmente, che i giudici hanno l’ultima parola su ciò che la legge dice e su ciò che la legge comporta. Come ha ben detto, da ultimo, un magistrato con quasi quarant’anni di carriera alle spalle, il napoletano Giuseppe Cioffi in una recente intervista al Foglio, « trovo singolare che chi ha il compito costituzionale di applicare le leggi si opponga a una legge in corso di approvazione in Parlamento, peraltro usando argomentazioni che esulano dai contenuti della riforma ».
Ma veniamo al merito.
Si dice che questa riforma costituirebbe una sorta di anticamera quasi obbligata verso un inaccettabile indebolimento del pubblico ministero, che verrebbe così a perdere i suoi connotati di autonomia e indipendenza per essere inevitabilmente “attratto” nella sfera di influenza del potere politico, segnatamente quello esecutivo. Ma nel testo della riforma non c’è una sola espressione, una sola parola che possa minimamente giustificare una tale preoccupazione. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può che riconoscerlo. E lo sanno anche i detrattori della riforma, che difatti ne contestano la presunta natura di “grimaldello” verso altre, future, ipotetiche riforme (da approvarsi pur sempre con procedura di revisione costituzionale!), che tradurrebbero in legge questa preoccupazione. Quindi, in soldoni, si critica una legge non per quello che dice, qui e ora, ma per quello che se ne potrebbe far derivare, forse e domani. Un po’ come se un giudice, anche in mancanza di prove sufficienti, condannasse un imputato non per il reato per il quale, qui e ora, viene processato ma per impedirgli di commetterne altri in futuro. Sarebbe un pessimo giudice, tutti ne conveniamo, e sono certo che così la penserebbero per primi i magistrati. Ma allora perché applicare lo stesso schema di pensiero ad un testo di legge? Ad oggi non è dato comprenderlo.
Va detto che dai detrattori della riforma viene curiosamente avanzato anche l’argomento… opposto, per il quale in realtà il pubblico ministero, non essendo più “assoggettato” ad un unico CSM assieme ai colleghi giudici, ma avendone uno tutto suo e senza più “scomodi” (per le sue ambizioni) coinquilini, diverrebbe assai più potente (!) di quanto non sia adesso. Ora, a parte la intrinseca contraddittorietà con il presunto “indebolimento” di cui sopra (ma insomma, questo benedetto pubblico ministero è destinato a diventare più debole o più forte?), spero sia consentito ritenere che maggior potere (in termini processuali e non solo) di quello di cui oggi i pubblici accusatori dispongono (e con una discrezionalità praticamente assoluta) pare difficile anche solo immaginare.
Ma l’argomento più “pesante” (anche in termini squisitamente metabolici) è un altro: si tratterebbe di una riforma contro la Costituzione, contro la democrazia, contro i diritti, contro i cittadini, e chi più ne ha ne aggiunga, di “contro”.
Spiace davvero doverlo dire con la nettezza che le circostanze richiedono, ma non è affatto vero.
Visto che viene tirata in ballo la Costituzione, alcune osservazioni. Innanzi tutto si sta parlando di una proposta di legge costituzionale, che prevede una modifica di norme inserite nel testo costituzionale, mediante una procedura di revisione che la stessa Costituzione prevede e disciplina, anche piuttosto dettagliatamente (doppia approvazione di entrambe le Camere, maggioranze qualificate, referendum confermativo finale). E’ certamente vero che anche la revisione costituzionale incontra dei limiti, alcuni espressi (la forma repubblicana dello Stato: art. 139) altri impliciti (come ad esempio i diritti fondamentali o i principi che esprimano i “valori supremi” della Costituzione), ma pare proprio che tra questi ultimi non rientrino la organizzazione e la disciplina delle carriere dei magistrati, una volta che si tengano ferme tutte le garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza (che non vengono in alcun modo toccate).
Ma al di là degli aspetti prettamente procedurali, in realtà nel merito questa riforma non si pone affatto “contro” la Costituzione, bensì, a differenza forse di altre pure all’esame del Parlamento, si inscrive appieno nel solco tracciato dallo stesso testo costituzionale. Infatti, l’art. 111 della nostra cara e bella Costituzione prevede che: « Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale ». La Costituzione parla dunque di un giudice che, oltre ad essere “autonomo” e “indipendente” (lo dichiara espressamente l’art. 104, che su questo punto non viene modificato), deve altresì avere ulteriori caratteristiche, ossia di essere “terzo” e “imparziale”. Caratteristiche che ovviamente devono trovare una regolamentazione e disciplina, altrimenti rimarrebbero pure petizioni di principio.
Ora, i detrattori della riforma ritengono che questa “terzietà” del giudice di cui parla la Costituzione possa e debba esplicarsi esclusivamente sul terreno di carattere processuale (cioè nelle regole che disciplinano il processo penale); in altre parole, è sufficiente che all’interno del processo giudice e pubblico ministero siano distinti perché quella “terzietà” dell’organo giudicante possa ritenersi attuata, senza che vi sia bisogno di estenderla ad altri ambiti, come quello “ordinamentale” (cioè l’insieme di norme che regola l’accesso, le carriere, ecc., dei giudici e dei pubblici ministeri). E’ quest’ultima una interpretazione legittima, ci mancherebbe. E però alla fine si tratta di una interpretazione – questa sì! – debole, perché vorrebbe “confinare” la operatività di una norma costituzionale, per di più dotata di notevole perentorietà, al solo ambito processuale, escludendola a priori da altri ambiti, pure di grande importanza come quello di cui si sta discorrendo. Ecco perché a questa interpretazione può e deve essere contrapposta una interpretazione (postulata dalla riforma), per così dire, “forte”, tale cioè da applicare e imporre quella “terzietà” ad ogni aspetto della vita (funzionale, ovviamente!) del giudice, non soltanto quelli rigidamente racchiusi dentro le norme di procedura.
Ma allora, se la interpretazione “debole” di una norma costituzionale sulla “terzietà” del giudice può essere legittima perché non dovrebbe esserlo altrettanto una diversa e più “forte” (nel senso sopra descritto) di quella stessa norma? Perché accusare nientemeno che di “attentato alla Costituzione” chi osa pensare che una reale ed effettiva separazione delle carriere servirebbe a realizzare maggiormente (i più ottimisti dicono pienamente) quel principio costituzionale (quello sì intangibile perché “supremo”) del giusto processo? Dove sta la “contrarietà” alla Costituzione, ai diritti, alla democrazia e via discorrendo (anzi “controandando”)? Mistero di difficile comprensione.
E dunque, nell’auspicio che il dibattito si concentri nel merito, qui e ora, del testo di riforma, è il caso di dare ancora la parola al giudice Giuseppe Cioffi: « è evidente che un pubblico ministero interno alla magistratura intesa come organo unitario, pubblicistico per eccellenza, non è compatibile con la parità delle parti. Non si tratta di una questione solo formale, ma è decisamente sostanziale ». Meglio di così pare difficile poter dire, figurarsi chiosare.
Maurizio Bozzaotre
(da Solo Riformisti)

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