Il portale on line, attivo
a partire dallo scorso 22 agosto e per i successivi 180 giorni, in questi primi
10 giorni ha sollevato molti dubbi per la presenza di alcune criticità nella
procedura.
Sembrava essersi aperto uno spiraglio dopo la
pubblicazione dell’ultimo decreto che ha dato il via alle domande di rimborso,
ma la procedura on line è risultata essere più complicata del previsto, almeno
in questi primi 10 giorni.
Dopo una lunga attesa da parte dei risparmiatori
(https://investire.aduc.it/articolo/fondo+indennizzo+risparmiatori+pubblicato+decreto_29902.php), ci stavamo chiedendo se si fosse trattato
dell’ennesima beffa.
E’ stato sollevato un polverone dai vari
risparmiatori che hanno tentanto di compilare la richiesta on-line e pare
che tutto ciò ci abbia poi portato nella direzione sperata.
Infatti il Consap, come si può constatare, ha
apportato diverse modifiche alla procedura stessa.
Di fronte a questa situazione iniziale noi ci
eravamo mossi invitando i risparmiatori a mantenere la calma e di attendere
fino a che non ci pervenissero chiarimenti ufficiali, anche perché nel caso di
domanda respinta per qualche errore formale, non vi è la possibilità poi di
poter fare ricorso.
Ad esempio, con la prima versione del modulo
online (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Login) era difficile capire come inserire le date ed i
prezzi relativi per gli acquisti multipli dello stesso titolo (ovvero
effettuati in tranche differenti). Ora, invece, è stata introdotta la
possibilità di inserire più date e più prezzi riferiti agli acquisti di un
singolo titolo dotato dello stesso codice identificativo.
Inoltre, al fine di fornire maggiori informazioni
sulle modalità di compilazione dell’istanza, adesso è attivo il call center
telefonico per l’assistenza al numero 02/49525830. Il servizio è operativo
nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00
alle ore 17.00.
Un altro dubbio era costituito dalla
compilazione del campo “Quantità di Acquisto”, perché nel caso di azioni si
tratterebbe di quantità fisiche, mentre nel caso delle obbligazioni subordinate
non avremo a che fare con delle quantità, ma con dei lotti minimi. Abbiamo
risolto la questione telefonando direttamente al Consap che ha confermato
questa impostazione. Anche per il campo “Costo totale di acquisto” bisogna fare
attenzione, perché ci è stato riferito di scrivere l’importo al netto di
eventuali commissioni, ma includendo gli oneri fiscali.
Per quanto riguarda invece il “Valore Nominale
residuo” alla data di liquidazione bisogna stare attenti. Ci hanno riferito che
qualora il titolo fosse stato azzerato e cancellato dal dossier titoli,
l’importo da indicare dovrà essere pari a 0 (zero), mentre negli altri casi
dovrà essere al netto della perdita subita.
Infine, per la “percentuale di possesso” si
dovrà indicare il 100% se si è l’unico titolare dello strumento.
Novità dal nostro ultimo articolo
Innanzitutto, il terzo decreto non si è limitato
solo a definire il termine entro il quale le domande dovranno essere inoltrate,
ma ha introdotto anche alcune modifiche. Per chi ancora non lo sapesse, non
sarà più necessario inviare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
attestanti che il risparmiatore non riveste nelle banche in liquidazione
incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione; di non essere
parente o affine di un soggetto che riveste queste cariche; e di non essere una
controparte qualificata.
La procedura però rammenta che i soggetti che
effettuano la domanda sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’art.76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.
Non è altresì richiesto il documento autenticato
anche nel caso si siano o meno ricevute altre forme di indennizzo, ristoro,
rimborso o risarcimento relativi agli stessi strumenti finanziari oggetto della
domanda di indennizzo. In questo caso, la procedura pone davanti all’utente tre
domande: “Hai ricevuto indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque
denominati per gli stessi strumenti finanziari di cui richiedi l’indennizzo?”,
“È in corso una procedura di rimborso?”, “È pendente un giudizio?”.
Nella prima, in caso di risposta affermativa
verrà chiesto di inserire l’importo del rimborso, la data ed il soggetto
erogatore, oltre che la documentazione comprovante il rimborso. Negli ultimi
due, in caso di risposta positiva, si chiede soltanto presso quale organo è in
corso la procedura (ad esempio l’arbitrio per le controversie finanziarie).
Infine, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio è stata abolita anche nel caso si siano ricevuti i titoli in eredità.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti
patrimoniali per accedere al c.d. “binario diretto”, con il terzo decreto viene
meno anche la loro certificazione mediante autentica della firma, rimettendo
alla Commissione tecnica che valuta le domande l’onere di verificare la validità
delle dichiarazioni mediante l’Agenzia delle Entrate.
Mentre rimane in piedi, solo nel caso in cui si
decide di delegare a terzi la compilazione della domanda mediante il
conferimento di un mandato.
Nella procedura vi verrà chiesto se possedete
almeno uno dei due requisiti. In caso di risposta negativa, allora dovete
provvedere ad allegare la documentazione attestante le violazioni massive del
T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte
delle banche in liquidazione.
Dunque, fin qui tutto bene, soprattutto se si
pensa al caso in cui non si possiedono abilità informatiche nella scansione dei
documenti firmati, oltre che aver fatto risparmiare sulle spese per l’autentica
della firme dei documenti.
Casa fare?
Secondo le verifiche che abbiamo fatto, adesso
la procedura – con le ultime modifiche – è ragionevolmente accessibile anche ad
un risparmiatore non particolarmente esperto. Tutte le informazioni per
compilare il modulo sono presenti on-line (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Domanda) ed è possibile parlare con il call center per i
dubbi. Invitiamo quindi gli investitori che si sentono in grado di fare
la procedura in autonomia, senza rivolgersi a professionisti che naturlamente
applicheranno costi che potrebbero essere non trascurabili, specialmente su
importi piccoli. Al tempo stesso invitiamo ad affrontare la questione con
le dovute cautele, proprio perché i rigetti delle domande per eventuali erorri
non potranno essere appellati. Bisogna quindi fare attenzione a compilare la
domanda in tutte le sue parti, ma soprattutto richiedendo tutta la
documentazione necessaria ai propri intermediari. Proprio su questo ultimo
punto vi vogliamo mettere in guardia perché
ci è pervenuta notizia da parte di alcuni utenti
sulla scarsa collaborazione delle depositarie a fornire la documentazione
richiesta dalla procedura, come l’attestazione della banca depositante, facendo
leva su scuse poco credibili dal nostro punto di vista.
Coloro che non dovessero sentirsi sicuri
potranno richiedere l’assistenza dei professionisti che collaborano con l’Aduc
compilando l’apposito modulo: https://www.aduc.it/iniziative/firma/id/14
Simone Pirito, consulente Aduc per la Tutela del
Risparmio

Lascia un commento