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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 30 Giugno 2013

medi-azione

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

§§§§§

 

 

medi-azione

 

La cultura della mediazione  è, dovrebbe essere,  un principio sano; un principio di solidarietà, un misticismo di rapporti, una valutazione generosa del “mio giuridico” riconosciuto alla dimensione sociale e individuale altrui

Anche i consideranda (se ne contano trenta)   contenuti nella Direttiva  n. 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 sono  ispirati a principi di solidarietà,  reciprocità, comunicazione , amicizia.

La reintroduzione della mediazione sembrerebbe, dunque,   ispirata non solo  alla Convenzione sui diritti umani (che all’art. 6 invita a garantire tempi ragionevoli per la risoluzione delle controversie al fine di scongiurare i ricorsi alla Suprema Corte)  ma,  anche, alla introduzione di una cultura della tolleranza , alla relazione amichevole, fiduciosa,  socialmente sostenibile.

A tali  principi si richiamano le tradizioni dei  paesi europei  (che hanno la cultura della mediazione nel DNA) mentre l’Italia  è posizionata agli ultimi posti nelle classifiche di efficienza del sistema giustizia avanti solo a Turchia e Ucraina.

Nei paesi europei dove la mediazione è di casa  non per imposizione legislativa – ma per un ideale corrispondente all’idea di dignità umana e  la reale cultura comunicativa messa a disposizione dalle strutture pubbliche sul territorio-  appare operativa senza intoppi e resistenze.

In Francia, dove già esistevano  strutture di prossimità,  è stata introdotta una ordinanza applicativa per la  “semplificazione e miglioramento della qualità del diritto”   in nome della fraternitè; un fondamentale  principio di prossimità territoriale  specie nelle risoluzioni di conflitti familiari e minorili.

La mediazione, per esprimere adeguatamente la cultura che  è  nelle intenzioni,   dovrebbe  recuperare una reciprocità reale,  estesa a tutte le materie;  senza il distinguo che caratterizza la esenzione per lobby potenti che operano con predominanza  imponendo o privilegiando  esclusioni.

E’ impressione che si agiti un conflitto,  nelle diverse anime del campo Giustizia,  dove le lobby continuano a dettare le agende costringendo a ripiegamenti, ripensamenti   e, forse emendamenti.

A provvedimenti inadeguati anche in ordine alla necessaria  indipendenza  del mediatore che non viene sufficientemente  esaltata;  poiché si ritiene necessaria e inclusiva la sola nozione di imparzialità.

Non a caso i concetti  di imparzialità e indipendenza della Magistratura  risultano  differenziati ed evidenziati,   singolarmente e  adeguatamente,  nella giurisprudenza della Corte che  “richiede che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio, in occasioni di funzioni decisorie che, egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza”;  richiamandosi ai principi della  uguaglianza dei cittadini, della pari loro  dignità e   libertà  di fronte alla legge;  secondo  i principi fondamentali che si rinvengono nei primi incisivi  capitoli della Carta.

Il mondo dell’avvocatura ha individuato nella mediazione obbligatoria  un onere supplementare a carico dei  cittadini;  senza contropartite adeguate in tema di  efficienza,  rapidità,  certezza del diritto.

E’  di queste ore la dichiarazione del Presidente del Senato, Pietro Grasso,  che ha rimesso  in dibattito il tema della Giustizia civile: “Come presidente del Senato intendo utilizzare a pieno tutti gli strumenti a mia disposizione perché ai temi della giustizia si dedichi un dibattito parlamentare costruttivo, il più completo possibile, e che il confronto possa offrire al Paese regole e procedure più moderne ed adeguate ai bisogni della nostra società”;  rammentando di non aver  perso di vista “gli obiettivi della sua funzione precedente: legalità, giustizia e verità”.

Anche la mediazione, allora,  va ripensata nell’ottica della reale e concreta incisività fuori dalle logiche che finora ne  hanno inquinato il dibattito; con decisioni che intendono adoperare  una chirurgia estetica per i “compiti europei”  ponendo  rimedio inadeguato a bruttezze divenute, volontariamente o involontariamente,  endemiche

Una vera cultura della mediazione si dovrebbe venire ad esprimere con accessi completamente gratuiti  e  con  finalità tese  a pervenire al  concreto risultato di definire il contenzioso  con una conciliazione.

La regolamentazione attuativa dovrebbe, peraltro,  prevedere  sanzioni  per coloro che, invitati alla mediazione  se ne astengano immotivatamente; così perseguendo lo scopo di  allungare i tempi della domanda di Giustizia coltivando volontariamente  la conflittualità ;  senza conseguenze, se non eventualmente future nella valutazione del comportamento e  -nel regime delle spese di soccombenza-.

Nel sistema giudiziario  francese  vigono le “astraintes” –sanzioni pesantemente punitive-   e, comunque,   nel sistema processuale italiano,  è stata introdotta una  simil norma con l’art. 614 bis cpc che consente al Giudice di applicare misure coercitive indirette.

Potrebbero essere utili per alimentare la cultura del confronto  e allacciare un dialogo costruttivo?

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

Per i mesi di luglio e agosto non mi applicherò a DIRITTO SI DIRITTO NO.  Ringrazio coloro che hanno seguito la rubrica. Auguro a tutti buone vacanze.

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto sì diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 25 Giugno 2013

buroGrazia

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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buroGrazia

 

 

… tutto a posto per quel piacere che ti ho fatto? …

… ascolta, fammi un piacere … controlla quella situazione e fammi il piacere di toglierla di mezzo …

… per piacere vedi di  risolvermi quel piccolo fastidio che ho avuto …

… te ne ho parlato l’ultima volta … quando ti ho ringraziato per quel piacere di tuo cugino …

… per quanto riguarda quell’inconveniente di cui mi hai accennato sarà per me un vero piacere risolverlo …

… per piacere fammi il piacere   di parlare  con il cognato di tuo zio perché mi deve fare un piacere …

… siccome già me ne ha fatto uno di  piacere è meglio che ci parli tu, per quest’altro piacere …

… salve.   sono il figlio di …. ah,   suo  padre mi ha fatto un grande piacere, sono debitore …

… ah, non si preoccupi, mi ha mandato da lei giusto per un piacere che solo  lei gli può fare.

scusa, ti chiamo per un piacere, puoi parlare con … no? allora fammi il piacere tu di trovarmi qualcuno al quale è obbligato per un piacere ricevuto.

…scusa puoi intervenire per quel piacere che sai? tranquillo, sai che sto cercando la persona giusta per quel grosso piacere e così gli parlerò anche del tuo  piacere appena, però, avrà risolto il mio.

… che piacere incontrarti di persona mio genero mi ha appena chiamato per ringraziarti del piacere.

… sì, sì, ha ricevuto da me  molti piaceri, ma li ho fatti con immenso piacere.

… scusa del ritardo per quel piacere, ma sto cercando la persona giusta che possa ricambiare al cugino di mio nonno per intrecci parentali con un mio  trisavolo che gli deve un lontano piacere…

 

piacere di avervi conosciuto!

ma fateci il piacere!

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

La macchina burocratica ( nata per esercitare un controllo automatico sulle regole, valevoli per tutti,  e per ottimizzare la gestione  amministrativa in nome di un più alto ed efficace intervento sociale) è stata nei secoli  attraversata da devianze – che hanno comportato la negazione della sua stessa funzione definita come principio di uguaglianza – “ … dettate da fastidiose motivazioni soggettive, emotive, personalistiche”.

Max Weber la definì il potere “dell’ufficio”  ma nel tempo, in ogni tempo, ha rischiato e rischia di perdere la  impersonalità  per vestire i panni, odiosi e personali, degli officianti.

Weber parlava di razionalizzazione, provenendo dal realismo politico,  per cui era fermamente convinto che le forze politiche, per farsi Stato, dovessero possedere il monopolio della forza.

Le “conseguenze inattese” del fenomeno burocratico si sono rivelate e sono state  studiate già nel corso del novecento; conseguenze  che hanno  portato a  rigidità, lentezza, incapacità di adattamento, inefficienza, inefficacia, lessico astruso e finanche  incomprensibile (il cosiddetto burocratese), mancanza di stimoli, deresponsabilizzazione, eccessiva pervasività, tendenza a regolamentare ogni minimo aspetto della vita quotidiana.

In realtà la razionalizzazione si esercita non per ottimizzare la macchina produttiva sociale, ma per rendere il controllo il più sottile possibile e nel travestimento razionale, quindi “positivo”, impedire la sua messa in discussione;  sia a livello concettuale, sia nel quotidiano e nell’azione

La burocrazia tende sostanzialmente ad allontanarsi da modelli di amministrazione partecipata, flessibile, contrattata, per autogestirsi  aumentando e  alimentando  il proprio potere diluendo, nel contempo,  le responsabilità individuali.

Le proteste dei cittadini non sono indirizzate al  despota   ma  al sistema che, attraverso una rete capillare di controllo, si spoglia di responsabilità mantenendo, pur tuttavia,  una gestione efficiente e muscolare; precipuamente: autentiche “istituzione totali”.

Oggi, le lentezze,  le rigidità e le inefficienze della macchina dello Stato (che portano alla disperante attesa di soluzioni)  si combattono con decreti “del fare”, con proposte di semplificazioni,  con tentativi di  dimagrimenti del sistema,   con progetti di  velocizzazioni mentre, negli uffici, nelle scuole, nelle pubbliche e private amministrazioni,  per dirla alla Parkinson, finisce un altro giorno di massacrante burocrazia; tale evidenza  colloca l’Italia agli ultimi posti, il settantatreesimo,  nella classifica Doing Business della Banca Mondiale, causa la incapacità sistemica di programmare e  sviluppare un terreno  fertile di ogni soluzione.

La figura del burocrate è nota nei secoli e sociologicamente si pone come personaggio neutro  per neutralizzare e  disumanizzare con  la socialità.

Alla inaugurazione della Biennale di Venezia 2012  Wolf D. Prix ha accusato gli organizzatori (con pungente satira  verso i politici, gli investitori e i burocrati)  rappresentando  immagini di architetti che affondano imprigionati in gondole, simbolo metaforico di impotenza, inefficienza di irrilevanza.

La madre delle leggi burocratiche  viene indicata nel DL 170/98 la cui lettura è significativa della volontà di avvilire lo stesso burocrate o, di contro,  concedergli il potere di interpretarne le oscurità  le difficoltà, le interpretazioni: “” Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’ Amministrazione finanziaria, nonche’ disposizioni varie di carattere finanziario ( Stralcio degli articoli da 1 a 5; 7 e 8; 10; da 12 a 14; da 16 a 27; 29 e 30; da 32 a 38; da 40 a 46 del disegno di legge C4565, deliberato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1998 ) ( Per il precedente iter, vedi disegno di legge C4565; per il successivo, vedi disegno di legge S2524-b ) ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’ articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 – Doc I, n. 2) ( Alla Camera l’ atto ha successivamente assunto il numero C4565-bis-b )””.

Concludo ricordando la storia dello sterminio degli ebrei in Europa vista da un punto di vista burocratico; Lozowick Yaacov (autore de “I burocrati di Hitler. Eichmann, i suoi volenterosi carnefici e la banalità del male”)  in una prospettiva inedita  dimostra che la deportazione  fu opera di un maestoso capillare apparato burocratico nel quale rimasero, tutti o quasi coinvolti; tipologia “burocratica” trasferitasi, oggi, nell’efficientismo democratico tedesco.

Il XX secolo: un secolo di massacrante burocrazia.

 

 

 

 

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2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

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Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

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Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 17 Giugno 2013

fuori c’è il sole

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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fuori c’è il sole

 

 

napoli

luogo dell’anima nascosta  pulsante

che attira come una fantasia sfrenata

come un peccato che aspetta di essere

confessato assolto e ancora  ripensato

particelle tutte insieme filosofia e poesia

dietro l’edicola sulla panchina

per allontanarsi dal frastuono

mentre africani cinesi indiani

con carrelli o cartoni con sorrisi stanchi e furbi

spostano la loro mercanzia

un passa parola immediato li trasforma

in soldatini che rompono le fila disertando

verso i quartieri spagnoli o verso la marina

mentre passa l’autorità della luce a intermittenza

solo gli artisti di strada restano garantiti

da squarci di riflessioni culturali

al quale si concedono  a cappello

sono di variegato genere

di tamburi assordanti  per una tarantolata

di suonatori dell’est per palati raffinati

di ragazze con solida educazione

che si sono perdute nelle ribellioni

tra strade senza segnali

i nostrani  in questa spietata concorrenza

si arrangiano e spesso si organizzano

nei modi di sensibilità rare nel primo pomeriggio

o a mattinata inoltrata una piccola matinèe

con tanto di soprano e tenore graditi a  turisti  e cittadini

per le arie del loro repertorio

qualcuna ti propone poesie ben confezionate

scritte con grafia minuta e  corredate da nastrino

qualcun’ altro offre di sorteggiare la fortuna

alla stazione il maquillage  della ristrutturazione

non sfugge il degrado per una umanità dolente

emarginata e stanziale fuori sulla piazza

poco importa se ha di cosmopolita  solo  miseria

i turisti si riconoscono dall’aria circospetta

pronti a cercare gli anticipi di moda

di borse borselli cinture orologi e scarpe

campionario di tutto al rettifilo

gli stranieri fanno  percorsi sicuri e obbligati

costiera musei isole pompei

tra un percorso e l’altro fotografano un must

sempre attuale l’immondizia

il sole qui sembra appaltato per sconfiggere i turbamenti

le autorità riunite nei consessi recitano un copione

recitato da attori estemporanei ammessi sulla scena

repliche di cartellone come a  broadway

mentre ragazzi giocano a calcio senza maglia

e cantori senza note  corrono  corrono corrono

un peccato che ci intenerisce e ci assolve

napoli.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Tanti luoghi comuni su Napoli e la sua gente tanto da farne un trompe-l’oeil.

Inconsapevolmente tutto si infetta come una virosi nella quale l’agente infettante è l’immagine stessa del degrado, dell’apatia della indifferenza;  della teatralità svuotata del gesto significante; diventato una gestualità informe, senza contenuti, senza vibrazioni.

É negli occhi della gente,  nelle saracinesche dei negozi abbassate, nello spettro della disoccupazione incalzante.

É nelle aule dei tribunali,  dove i rinvii sono, molte volte,  oltre il termine di una vita media.

È nei  rapporti di forza sbilanciati, nelle sudditanze.

È nella inerzia fine a sé stessa;  che è l’inizio di ogni oscenità destrutturante.

È  nella logica del profitto che attraversa la socialità come una eruzione simbolica, per una morte annunciata:  la nuova rassegnazione all’impotenza nel modificare la vita.

È nel prestigio criminale -a tutti i livelli-  che avanza e che ruba rubando  spazi vitali; che rende i soggetti “socialmente estranei”, quindi inoffensivi e ininfluenti; che   gestisce l’emergente  miseria dei nuovi poveri  come una nuova creatura da custodire, da alimentare con il nuovo potere:  una mammella da cui succiare per una realtà da mantenere, ampliare,  replicare all’infinito possibile.

Tutto si è amplificato: l’evento  superato dalla rappresentazione negativa dell’evento stesso.

Il fenomeno dei rifiuti prende un’altra forma: l’emergenza miseria si organizza.

Vengono invase piazze dove –apparentemente improvvisati- si organizzano mercati domenicali e infrasettimanali: extracomunitari espongono oggetti prelevati direttamente dai cassonetti  per un nuovo florido mercato che, al termine, inonda il selciato, le aiuole    di rifiuti dei rifiuti.

La esortazione “aiutaci a tenere Napoli pulita”  è oscenamente dissacrata con il prelievo di quel che serve lasciando, poi, in strada,   il resto del rifiuto alla portata di un altro riciclatore.

L’altro giorno ho visto una anziana,  ricurva sul contenitore di una farmacia, svuotarlo direttamente sul marciapiede e, alle rimostranze di un passante,  tuonare maledizioni come un autentico  personaggio dei Miserabili; gli zingari, poi,  sono abilissimi nel saltare direttamente nel cassonetto,  usato come bancomat del rifiuto  istantaneo.

É nella logica del profitto, dell’economia e del mercato a tutti i costi, che si trasformano le persone con le loro potenzialità: da soggetti ad oggetti geneticamente modificati; imprigionati nella ingiustizia sociale e nell’assenza di democrazia partecipativa. Imprigionamento che genera il  senso di perdita e la rinuncia all’autostima e che può portare a gesti estremi; comunque  rendendo  incapaci, anche,  di ri-pensare l’approdo  ad un nuovo possibile;

Un autentico disastro dove non vi è nulla  da negoziare;  dove non c’è una partita da giocare;  attraverso una  cultura  di liberazione dagli orizzonti  di un  sistema  economico  più che mai proteso a  proteggere  se stesso.

Se la politica è uno scambio -o almeno risposte possibili allo scambio di energie-  credo che la politica delle istituzioni vada modificata,  vada impastata di partecipazione autentica,  vada vivificata  degli entusiasmi,  vada lievitata dal fare creativo.

Metafisica? Sì:  come tutto quello che si respira da queste parti tra teatri e rovine, tra attese e delusioni, tra speranze e rassegnazioni,  tra la  morte e la sua costante rappresentazione.

Il “mondo Napoli” –che ,poi, è il mondo di ogni città- deve parlare e confrontarsi; ascoltare e programmare,  deve essere presente nelle piazze,  deve immaginare il mutamento dei rapporti sociali,  deve agitarsi in una  rivoluzione culturale.

Responsabilmente  coniugando lavoro, qualificazione, progetti, economia, artigianato creativo.

Facendo, dei rifiuti,  l’oro di Napoli con una capillare e gestita raccolta per il mezzo di figure professionali  che garantiscano vigilanza sul territorio ed un riciclo creativo   “made in naples”, contando, per tanto,  sulle competenze delle eccellenze nazionali  nel campo delle arti,  della moda e delle scienze.

E non si può fare rivoluzione e  stare nel palazzo: fuori c’è il sole.

 

(“Tunick per Napoli“ – “il magazzino” su http://www.panariellofranchini.it)

 

 

 

 

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In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

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2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Redazione Pensalibero.it | 4 Giugno 2013

poi vediamo

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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poi vediamo

 

 

l’acqua cade dal tetto goccia su goccia

ne senti il  sospiro rauco e soffocato

impregna pareti stordendone il colore

libellule d’acciaio con ali  cromate

ronzano curiose d’intorno agli scenari

come sbrinati dalla fantasia macerata

poi diventano pareti con micro esplosioni

una carica di cervelli  grattugiati

ma l’acqua continua solleva pavimenti

imbratta arredi insudicia biancheria

fanghiglia il cuore di ossido antico

toglie il respiro e angustia le promesse

mentre  la  memoria   annienta soluzioni.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Estenuanti attese che, con scaltrezza mistificatoria,  fanno passare per momentanee, sentite  riflessione.

Sono attese sterili, come sterili le parole che l’accompagnano, come sterili i progetti sottostanti.

Senza visioni future;  impantanate in giochi di necessità e di sopravvivenza cautelativa: la misura della vita non è più quella umana con i suoi diritti,  ma quella del profitto a lungo termine, una sorta di fine pena mai.

Con queste castronerie  l’Italia sta andando a picco e con l’Italia i singoli cittadini fuori delle  statistiche che parlano di quattro polli a testa (buona digestione a tutti!)o o di una casa a testa ( non importa che siano di proprietà delle banche o accentrate in incalcolabili ricchezze di pochi:   statistiche reali delle politiche predatorie che le tolgono in forza di legge ai senza patria di diritti e dignità).

Il dado falso deve essere tratto.

Oggi è tratto sul  finanziamento pubblico ai partiti, prelievo forzato democrazia assicurata, e rinviato al 2017, in attesa di “altre proposte”

Un dado falso tratto  per la  riforma  del mercato del lavoro: una legge messa a segno nel giugno 2012 dal governo tecnico;  con una sospetta larga, larghissima  maggioranza che ha dovuto alimentare tale scempio lacrimoso  sulla necessità drammatica di dover offrire garanzie   per ripagare l’Europa della “fiducia”nel sistema Italia.

Una tappa necessaria – in agenda da anni-; una trappola  alle tutele del lavoro attraversate da anni di lotta ma  sacrificate a  un  compromesso, utile, nelle “ipotesi”, a  sprigionare energie più libere e tanta, tanta competitività da essere  idonee a favorire la ripresa;  ma, sempre, con calma.

La posta costituzionale, continuamente in gioco,  ha consentito solo un ripensamento circa la reintroduzione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo o discriminatorio.

La valutazione caso su caso ( non semplice in una lotta tra imprenditoria capace di far valere ragioni di mercato e il lavoratore sfiduciato) tocca  alla Magistratura che deve fare i conti con spazi discrezionali fragili, se non ambigui,  tra le ragioni delle imprese ed equilibri  imposti dall’alto che hanno annullato i miglioramenti delle condizioni dei lavoratori, ottenute attraverso anni di lotte sindacali e sociali.

La crisi economica e sociale – che avrebbe potuto sollecitare revisioni critiche e portare ad individuare e isolare diverse precise responsabilità e soluzioni-   isola  i cittadini in decisioni imposte in nome di questa;   sventolata per invocare scenari apocalittici  ma, contestualmente, per  favorire  un agire dove i principi fondamentali sono messi in discussione se non minacciati ( oggi si parla di possibili riequilibri a  partire dal  2076,  con indice di ottimismo da valutare tra un decennio).

Illustri costituzionalisti, studiosi, liberi pensatori e una buona parte dei media  lanciano ogni giorno allarmi,  fondatissimi,  sul potere della  finanza mondiale che opera sotto “l’ombrello ideologico della libertà di mercato”.

Potere   che,  non avendo un governo ma una governance,   agisca in totale libertà condizionando pesantemente  le politiche e le scelte dei  governi istituzionali, a totale detrimento dei cittadini che sono relegati a ruoli marginali di nuovi schiavi.

La regola imperativa che  tutti devono ossequiare diventa   una nuova ideologia;  un refrain di un pensiero unico dove,  di fronte alle  difficoltà per tutti, non esistono diritti da esigere  ma solo privilegi da alimentare a danno di altri; una disparità generazionale che  diventa  incolmabile: attese senza soluzioni.

Poi vediamo.

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 26 Maggio 2013

parole

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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parole

 

 

ci sono forme di violenza

che  costringono a riflessioni

non sono quelle fisiche

di predominanze e di forza bruta

sono quelle di insulto intellettuale

quelle che tendono  a delegittimarti

a oscurare quello che affermi

contrapponendo volumetrie maschili

come una  ridondante obesità genetica

quello che scrivi nel tuo lavoro quotidiano

viene sottolineato come una prova di imbarazzante

revanche di genere o d’isteria  puntigliosa

se l’avversario scrive  norcinate

estese in cinquanta pagine romanzate

se appare una sceneggiatura

autogestita insidiosa e fuori regola

sei frastornata non sai

se dargli lezione di sintesi maschile

o di garbo femminile ricamato

punto su  punto con la pazienza

che compete ai forti delle proprie ragioni

scontate e sacrificate nelle incubazioni

di secoli  e delle pietre levigate dal sangue

raccontandogli quello che dicono i saggi,

ma anche testimonianze dei padri delle parole

alle quali attingere sapienze

che non dovrebbero essergli ostili

devianze  di genere o sordità di poveri di spirito

le cose diventano complicate

e punto su punto le parole dimostrano

crociate di infedeli becchini di parole assordanti

vomitate tra  rigagnoli  impuri

ma i maschi si parlano tra loro

sempre in punta di qualcosa

non serve individuare l’arma

uno sberleffo  o una spada

una  pietra o altre armi

che sanno di nascondigli  indecenti

a volte assumono forme  carnivore

si sommano generi diversi

una coalizione piuttosto  leziosa

tra  dopobarba e inchini repressivi

ti accorgi che nulla si può dire

veramente cambiato nelle guerre.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Il suono e, poi,  vocali , consonanti che su uniscono ; sillabe  e, poi,  parole. Il suono può essere  di dolcezze, di richieste, di dialettica di idee, ma anche di violenza. Poi, la parola scritta contiene semi e segni di ogni intenzione sottostante che, fuori dal fonema,  deve essere interpretato nella sua essenza comunicativa, nella sua intenzione.

Si parla anche  tanto delle moderne  comunicazioni  dove la parola deve essere sintesi evocativa a volte più efficace di un lungo discorso politico o sociale ma che può diventare  un luogo di agghiacciante violenza;  i twitters, luogo di scambio di sintesi, di efficacia comunicativa può diventare una trappola di volgarità e gratuità a buon mercato.

La cronaca intanto racconta di storture dove la comunicazione viene maneggiata senza regole, una inconsapevolezza al male, al fare del male puntando un bersaglio indifeso facendolo oggetto di vessazioni  di commenti di video rubati mirando  selvaggiamente alla sensibilità alla fragilità  che ti isola, ti emargina e,  sappiamo tristemente  dalla cronaca arriva a ucciderti.

La malvagità inconsapevole e la brutalità di giudizi  è anche figlia di scompostezze  comunicative che rinunciano alla parola significativa e colta per appropriarsi della grossolanità  e direi che è tutta  proporzionata  al livello stesso di cultura  in uno al livello  di percezione  e di sensibilità, una bussola falsata e inceppata sul proprio io comunicativo con   grammatiche immorali

Si  comincia a parlarne e dopo uno studio  su siti che comunicano odio già dai titoli si parla di allarme sociale e si cerca di coinvolgere i social network al controllo dei messaggi alla loro immediata identificazione e alla conseguente immediata  rimozione.

Sul fronte del diritto passi significativi, di una percezione più ampia  e attuale del dolo generico da stalking,  si leggono nella sentenza della Suprema Corte n. 20993/2013  dove si enuncia il principio che “non occorre “una rappresentazione anticipata del risultato finale”.

 

 

 

 

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In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

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Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 19 Maggio 2013

imitazione servile

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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sogni e segni si rincorrono ognuno a suo modo

costringendo a un fare, una promessa inevitabile o inutile

un ragazzino che ricordo catturare le lucertole

in campagna una abilità sorprendente

una canna da pesca con una piccola lenza

costruita alla meno peggio abile cinico adorante

diceva di amare le lucertole per questo le catturava

immobilizzava squartava con una piccola lama

alla rinfusa o forse chissà con crudele maestria

toglieva qualcosa intestino e ricuciva con ago e filo

è stato un salumiere felice e un brav’uomo pare

la vita  è ermetica è un lecca lecca mancato

o un bacio mancato o una giostra mancata

o una carezza o un incoraggiamento

che ti fa costruire una fabbrica o ti trasforma

per la ricerca di un piccolissimo sogno

che rimane incistato da qualche parte

incuneato nella pelle incastonato

come una perla rara negli occhi e ti rende

la vita una lunga attesa di una lacrima di autentica

sorpresa o di  dolore bruciante che ti sopravvive

un grande dolore rutilante  nel lusso che non appaga

o un piccolo grande uomo che non lascia tracce

se non narrato amato ricordato

adoro cogliere parole sensi promesse

non è curiosità è  ascoltare il vento masticare

portava una pinguedine irrisolta e  infantile

e uno  zainetto e cavalcava una bici, come un cavallo

domato con maestria allineato a un compagno

di viaggio e di sudore che lo guarda distogliendo

lo sguardo dal percorso come chi ha sapienza

e  ti dona il tempo che serve  a spiegarsi

“ieri riflettevo che, a ben pensare, in ogni cosa

possiamo cogliere  un senso, una magia.”

mi ha intenerito ha sconvolto il mio essere

madre ero in quel momento la madre fuggevole

e ignota quella di ognuno forte e dolce e  benedicente

che sogna per un figlio sconosciuto una magia

che non tradisce che non accartoccia che non ri- piega

una magia che non tradisce che mantiene tutte le promesse.

 

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Il  fenomeno dell’ imitazione è uno strumento istintivo  in dotazione sia al  mondo  animale  che a quello umano che serve per apprendere e per elaborare i dati  attraverso  le conoscenze.

La psicanalisi considera l’imitazione come un fenomeno di identificazione ( in genere con modelli genitoriali); distinguendolo dal fenomeno patologico  della imitazione – originata dalla suggestione-  che Karl Jaspers chiama una imitazione isterica e  involontaria,  per contagio delle masse.

In questa  evidenza di contagio,   l’individuo diventa  preda di fenomeni di comportamenti   collettivi;  perdendo la propria padronanza e la propria individualità,  in uno con la capacità di affrontare i  problemi che gli si presentano  nella sfera sociale, individuale e psicologica.

 

L’antropologia,  d’altronde,  studia lo stesso  fenomeno dell’imitazione;  classificando l’imitazione come istanza necessaria dell’uomo,  portato ad emulare o imitare un soggetto che gli appare felice per  cercare di raggiungerne  la stessa  felicità.

 

I guasti di tali tendenze sono evidenti in ogni ambito culturale e sociale e non c’è  chi non colga la differenza tra imitazione servile e mimetica ed emulazione; tra desiderio di migliorare nella unicità di modelli  e una  becera esaltazione individualistica senza speranza e valori .

 

Si manifestano  fenomeni imitativi e servili  che, anestetizzando  le coscienze,  esasperano  guasti sociali;  adesioni acritiche;   eventi  di invidia, senza speranze;  di  imitazione senza strumenti, di ripiegamento senza dignità, di forza fisica senza vigore.

 

Questo scenario  è presente spesso nella comunità adolescenziale ( baby gang) dominata da  annullamento totale della volontà  individuale,  per appiattimento alla dinamica di gruppo.

 

Il fenomeno del contagio imitativo  si presenta preoccupante  allorquando  l’individuo perde la padronanza di sé a seguito di circostanze sociali che non gli consentono né  speranze,  né dignità,  né soluzione.

 

Tale è il  fenomeno dei suicidi, fenomeno di emulazione noto come effetto Werther (dai “dolori”  di W. Goethe) condizioni sociali e personali laddove in esse  si identifichi  un nemico.

Imitando  i conflitti,  con  la violenza e/o  l’eliminazione fisica, nei confronti delle donne, nei confronti dei datori, nei confronti dei lavoratori dei servizi, nei confronti del diverso, comunque nei confronti dell’avversario; a seguito di    disagi sociali che esplodono per  perdita di lavoro o di identità familiare e sociale;    ovvero  in seguito  a fenomeni ritenuti intollerabili e frustranti.

 

Il suicidio per cause economiche è la proiezione  di una lunga  frustrazione patita che parla della ottusità e cecità e ingordigia delle istituzioni, della assenza di ascolto, della lentezza esasperante e malata della burocrazia;  con la  perdita, inesorabile, causa il senso di impotenza,   dei valori individuali,  della  perdita del prestigio personale  rispetto a modelli percepiti  vincenti e, non ultimo, viceversa   della ineluttabilità di un sistema che premia furbi e disonesti, tangentisti e lobbisti ;  senza chiedere conto, senza neppure presentare un  conto.

 

Questa percezione è determinata dalla mancanza di un modello evocativo di  atteggiamenti e comportamenti  comuni e condivisi;  è determinata dall’isolamento che frena e annulla rapporti sociali, amicali, familiari e sentimentali, minaccia la struttura sociale e il nucleo stesso su cui si fonda  la psicologia sociale.

 

Serve  invertire la tendenza, sbeffeggiare i modelli, condannare i servili servi di sé stessi?

 

Serve modificare il punto di vista e osteggiare – senza odio ma con fermezza –  i servilismi e i servi;  valorizzando solo l’umanità che ci stringe la mano,  che ci guarda negli  occhi;  rifugiandoci, se necessario,   in un canto fuori dal coro; nel silenzio costruttivo di un lungo, lunghissimo,  verso di dissenso.

 

 

 

 

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In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

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2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

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Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 12 Maggio 2013

cronicità

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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una geriatria della democrazia

stabilizzata su malattie croniche

del sistema come un processo

di invecchiamento di degenerazione

lento  e inesorabile fino al punto

di non ricordare più il vigore che

ha accompagnato la salute per anni

forse anche  imperfetta  ma limitarsi

all’assenza di uno dei tanti dolori  persistenti

che ti colgono anzi ti accolgono

a tua insaputa e all’insaputa del corpo

geriatrico il corpo delle leggi tante

e non basta istituire  nuclei speciali

per rigenerare commissioni annose

e polverose ma stipendiate per respirare

il cosiddetto diritto e farne pulizia di

primavera non sopravviverà al malato

la cronicità è un dovere di sopravvivenza

una autodichia di sovranità necessaria

poteri speciali per un disegno speciale

ogni tanto un lifting e raggi uva a volontà

che si nutre dei sogni nel frattempo divorandoli

come speciali gli ammalati del  corpo sociale

sudato e bisognoso e miserevole di carità

che ha bisogno della cronicità della miseria

per poter essere salvato abbisogna

delle cure per poter essere manovrato

ha bisogno dei bisogni per desiderarli

ha bisogno delle raffinate cucine con raffinati

cuochi e raffinati ingredienti da cucinare

per desiderare la pasta a offerta speciale

come  una democrazia ad offerta stracciata.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Sopravvivono,  in capo alle Camere e al Senato, prerogative, nate per garantire i diritti di sovranità  dello Stato da qualsivoglia interferenza  o “attentato” anche da parte del potere giudiziario.

Tali prerogative si definiscono “autodichie”; e sono delle potestà di autogiurisdizione.

Nel tempo sono  diventate  una sorta di territorio inespugnabile -dominato da  privilegi,  gestito dai parlamentari-   dove si decidono assunzioni,  trattamenti di lavoro, pensionamenti, riguardanti  dipendenti di Camera e Senato e non solo.

Si è discusso sulla compatibilità ai principi costituzionali che garantiscono diritti di uguaglianza, di difesa e   la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi senza esclusioni o limitazioni a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Il quesito sulla effettiva  imparzialità di tali organismi è stato sollevato a più riprese  e numerose sentenze innanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Cassazione hanno sempre ribadito la conformità e legittimità degli  organi di autodichia ritenendo   che,  pur   composti da deputati,    questi ultimi  non facessero  venir meno la loro indipendenza  sulle principali questioni amministrative riguardanti anche rapporti esterni alla Camera.

Si  è dovuto attendere l’iniziativa di due dipendenti che si sono rivolti alla Corte di Strasburgo per vedere dichiarata la contrarietà alle norme CEDU che stabilisce  che  ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente … da un tribunale indipendente ed imparziale,costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile.

La Corte di   Strasburgo si è   limitata  a ravvisare nella   simultanea   composizione  parlamentare  della “Commissione   giurisdizionale   per   il   personale” e nel “Collegio   di    appello” (vedi http://leg16.camera.it/954)    una   mancanza di  imparzialità,  una “semplice” violazione dell’art. 6 CEDU.

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 5 Maggio 2013

patafisica due

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

§§§§§

 

 

patafisica due

 

 

filamenti si attorcigliano lentamente

e tracciano forme immaginarie e rare

decidono  di disegnare minuziosi

percorsi schivando terre e paesaggi

le persone invisibili vivono internate

una vaga idea di persone un rantolo

un enorme grattacielo con finestre

con  facciate disegnate con l’idea

dell’ultima frontiera sulla vita esterna

un muro di berlino  ripiegato

fatta di case anzi della loro idea possibile

con davanzali dove nessuno si affaccia

non c’è forse  nessuna fantasia in proposito

per un cortile interno vuoto visibile dall’alto

con mattoni bianchi dell’idea dei colori

con inferriate dai toni scuri del ferro

una semplice ma sostanziale idea ossidata

chiudo la visione  torno  in luoghi noti.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

patafisica viene applicata costantemente.

Non  appena si profila uno spazio di azione per prospettare  una società più giusta ed equa si trovano accomodamenti, negazioni  ovvero  diritti che stanno a marcire nelle carte legislative,  senza attuazione e, soprattutto,  senza coperture finanziarie.

Così la riforma del lavoro viene varata, nella indifferenza di tutti,   per sostituire la logica dei mercati a quella del lavoro.

La possibilità di far valere un indennizzo per la eccessiva durata dei processi ( un onere di 300 mln accumulato per le condanne ricevute dall’Italia in base alla legge Pinto viene “aggiustata” ( leggi negata)  con le rigide previsioni contenute nel decreto legge 83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese) quindi,  una persistente incapacità a promuovere investimenti dall’estero; per la scarsa affidabilità del sistema giudiziario italiano.

La legge antistalking  dovrebbe condurre ad  altro dal “possesso assassino” o almeno arginare intanto quella che è diventata una mattanza, un  abuso, un senso di proprietà vergognoso e abbietto  (patafisica dell’amore).

Ma, poiché è dell’ambito della fantasia,   non sono mai stati deliberati fondi non solo per centri di accoglienza (che, peraltro, quando ci sono,  sopravvivono ed operano con difficoltà e per il sostegno dei  volontari)  ma neanche per sostenere  servizi telefonici di primo soccorso.

Una questione che, oramai,  non viene  neppure  più percepita  come violazione di diritti umani.

La riforma forense (LG n. 247/2012) evidenzia   palesi contraddizioni (patafisiche) laddove la previsione di dover  provare la continuità dell’esercizio della professione non tocca i membri degli organi legislativi e dei parlamentari avvocati (privilegi contrari all’art. 3 della Costituzione con una  minifesta distrazione,  finanche,   rispetto  alle previsioni che l’Europa detta  nell’ambito delle libere professioni) .

Peraltro si è reso concreta   la negazione di ogni diritto a retribuzione  -a detrimento dei giovani protagonisti che si affacciano alla professione-;   norma contraria all’art. 35 della Costituzione, nonché alla legge sull’apprendistato.

Nel contempo le lobby hanno “lavorato”  bene la propria influenza mostrando  muscoli e denti e perseguendo ottimi  risultati (polizza obbligatoria per i rischi professionali; dove di rischioso è rimasta, ormai.  solo  la decisione del magistrato che non dovrà essere necessariamente  motivata e, in molti casi,  neppure potrà essere  appellata!)

Contestualmente, patafisicamente,  si è data una sferzata alle spese di giustizia;  determinando, ormai,  una palese  impossibilità ad  accedervi.

Un vortice di violazione di garanzie costituzionali.

L’ultima, in ordine di tempo, nello stravolgimento  della stessa professione forense  (da sempre intesa come prestazione di mezzi)  con una pericoloso tendenza, inaugurata dalla  Suprema Corte che, con sentenza della III Sez. civile n. 4781/2013,   riconnette  il diritto alla retribuzione degli onorari solo in caso di vittoria della causa.

Sembra sia stata salvata la buona pace degli avvocati lobbisti.

Invero questi ultimi,  tra cavilli e autentiche sciocchezze giuridiche,  si troveranno   a vincere  le cause o ritardarle fino alla morte fisica o morale del contendente debole e, soprattutto,  con tutte le  garanzie  di un improbabile appello;  atteso che al giudice basterà  aderire alle teorie “patafisiche”  avversarie  senza  che  debba motivare alcunché sulla decisione adottata.

Personalmente  mi sono trovata coinvolta in circolo vizioso che ho segnalato in ogni sede non ricevendo opportuno e concludente riscontro.

Invero  evidenziavo una sequela di provvedimenti  ( sentenze ) nelle quali  i giudici, onorari e togati,  in un unico coro,  avevano  deciso a favore della mia  avversa  parte processuale;  dando patente e onore  a una patafisica eccezione di incompetenza per materia.

Erano state rivestite  di “parasubordinazione”  le mie attività  processuali di avvocato del libero foro e, nella fattispecie,  nonostante  dichiarazioni contrarie della cliente;   una minaccia  all’autonomia dell’attività professionale,  garantita  dalla legge speciale professionale

Una palese violazione  del principio  del giusto processo e di imparzialità di  giudizio o mancata lettura delle carte giudiziarie?

Una cecità disarmante  o una strategia patafisica?

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 28 Aprile 2013

patafisica del diritto

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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patafisica del diritto

 

 

(senza “d”  di diritto)

 

ci sono uomini che cancellano colori

che scrivono  contorni scomposti

che  mettono nel sacco come

incubi miagolanti che possono

atterrare su  silenzi complici

su prati di coscienze senza giornate

interrogativi  ammalati e annoiati

che riflettono il niente in un compiuto

ci sono uomini che vestono pretese

ci sono uomini che brigano per viltà

ma anche quelli che fingono cecità

che guardano orizzonti segnalati

soluzioni compromesse come argille

informe e  irrisolte nelle mani

cecchini che ammiccano a festini.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

nota

 

 

“la ’patafisica – diceva Jarry – è la scienza delle soluzioni immaginarie.”

Si può ben assumere, per comune esperienza, che  in questi anni la “patafisica” sia  sostituita, come esercitazione dialettica –o depistante –  ad  un serrato e autentico metodo di studio delle soluzioni.

Nella politica, nelle istituzioni, nei gruppi  di potere, nella vita sociale,  la realtà oggettiva è stata supplita  nelle sue molteplici espressioni dalla spettacolarità , da una visione “patafisica” delle problematiche;  con una   realtà narrata in funzione del risultato;  con la conseguenza di sostituire una possibilità  di risultato   in un buon  risultato; anche con un accentuazione di ir-responsabilità , nelle  aule di un  tribunale.

Il diritto si è modificato , così, in  una sorta di laboratorio concettuale, un luogo dove la realtà viene sostituita da un gioco di prospettive; con un avvelenamento metodico dove tutto diventa una opzione possibile,  nell’immaginario, nel  fantastico, in un meta sistema di verità.

Una costruzione,  certamente non esaustiva,  di un mondo dominato, più che mai,  da interessi talmente contrapposti da apparire un immaginario scaturito  dalla penna di un visionario collegato alla schiuma del possibile; come affermava un autorevole esponente  della teoria.

La patafisica è una metodologia di interpretazione della realtà che si  può usare, quindi,  in contesti innumerevoli, come la fantasia, senza confini tra il lecito o illecito;  non a caso è definita  “una crisi logica senza via di uscita”.

Qui si deve annotare che  quando interpreta il suo esercizio nei Tribunali -nei luoghi, cioè,  deputati a un corretto riscontro del modello procedimentale-   va direttamente ad incunearsi – dilatandolo – nel vizio del confronto; determinando  geometrie variabili senza stabilità fomentando di conseguenza un “mercato” del diritto,   liquido;  dove la legge è solo quella del più forte,  con un vistoso   indebolimento del potere decisorio secondo verità e giustizia.

Ladri di realtà e ladri di fiducia diventano un formicaio, uno sciame, una creatura collettiva mostruosa pretestuosamente decisionale: un incubo -con allucinazioni ad effetto domino-  che sovverte e travolge, ogni monade di verità, ogni composta verità.

Capita, allora,  che l’attività di un avvocato di libero Foro sia di competenza obbligatoria di un Giudice del Lavoro  talchè  la libertà professionale – sancita da legge  speciale –  sia una distrazione, una svista, del legislatore.

Capita  che un decreto ingiuntivo “debba”  essere revocato senza contraddittorio venendo disattese le prove documentali fornite dal contraddittore;  anche con  condanna esemplare alle spese (violando  i principi del giusto processo in virtù di una pretesa competenza a nulla importando  sia della condanna di pagamento formulata e del riscontro documentale passato al vaglio del giudice).

Capita  che prove fisiche di iscrizione nei conti di mastro  del debitore  diventino  notule avverse senza valore né sostanziale né processuale.

Capita   che organismi di controllo non abbiano manifestato censure, per anni.

Capita che dal codice appiano cassati tutti gli eventuali reati attribuibili , dalla calunnia all’appropriazione indebita, dalla falsità ideologica per indurre il giudice all’errore allo stalking … al tentativo di estorsione e   quant’altro.

Se tutto questo è  nell’ordine naturale delle cose,  siamo – sono- in un ciclone globulare.

Ma potrebbe essere l’incombere contestuale del  grottesco, del satirico, del  comico di una  fantasia di verità e di giustizia: patafisica del diritto, insomma.

 

 

 

 

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In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 14 Aprile 2013

stalking e stato – gulag del feudalesimo democratico

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  con nota a margine di franchini

 

 

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stalking e stato

 

un cerchio stringente mi avvolge

colore delle sbarre arrugginite

con i grigi  uniformi delle divise

dei tiranni che giocano barando

il pensiero unico immutabile

che indossano i benpensanti

che esibiscono i mandanti

anche quelli delle rapine sono così

una maschera sulla bocca

e i denti dadi scomposti dalle parole

sussurrate nelle aule segregate

un campionario indefinito di lupi

che parlano guardandosi i piedi

che usano  lisciarsi  di  pelo

perché non conoscono la libertà

e credono di doverla regalare

di doverla detenere per erogare

distillata come una grappa

per poterla spacciare come spirito santo

si ubriacano nei palazzi e intanto

si formano codazzi di uomini

che annusano gli umori della

prigionia altrui misto di sangue

tra odore  di catrame l’odore delle sbarre

sono una testimone di ingiustizia

che cancella l’oggi ma anche il domani.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

nota

 

Il profilo penale del reato di stalking – previsto dall’art. 612 bis) del codice penale –  è proteso alla  tutela di diritti costituzionali  allorquando sono  minacciati  i  valori  di tutela  e libertà individuali  garantiti dalla Carta:  “… chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”

Le elaborazioni giurisprudenziali che sono intervenute hanno, come dire, ampliato l’ambito di applicazione che, nell’immaginario collettivo,  è stato associato quasi sempre alla violenza sulle donne e agli omicidi di donne;  non anche a tutti quei comportamenti capaci di infierire su una vittima con modalità anche subdole,  attuandole con lo scopo di provocare un danno.

Ci si aspetta che le regole giuridiche siano in grado di garantire,  in concreto,  un’adeguata e sufficiente tutela a tutti i bisogni sociali;  ma,  purtroppo,  la maggior parte delle volte non è così; anzi, spesso,  si ha la percezione  di vivere in una società in cui la parola “tutela” è solo una mera utopia.

É questa la sensazione che affiora in  tutte le vittime di stalking, le quali vedono costantemente leso il proprio diritto alla sicurezza personale; diritto tra l’altro riconosciuto anche dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani laddove è sancito. “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.

Se lo stalking è ravvisabile in un insieme di comportamenti o, anche, in  quell’insieme di omissioni che trovano, o dovrebbero trovare,   sanzioni  certe da parte dello stato,  quale l’interpretazione del  reato, oltre la lettera della norma, quando vieta  che “ il perseguitato sia costretto  ad alterare le proprie abitudini di vita”?

Del contesto socio/economico  che viviamo  (che produce la necessità di lavorare pure  nella  certezza di contrarre gravi malattie o, peggio,  andare incontro a morti statistiche;  che produce disoccupazione e, poi,  estrema povertà delle famiglie;   che produce cibo non controllato; che facolta l’introduzione di veleni nei terreni e nei cibi; che toglie alla casa il privilegio di bene primario; che  genera una tale mancanza di prospettive da “consentire” il suicidio)   non è forse responsabile lo Stato?

Non è forse obbligo etico/sociale  dello Stato –attraverso i sui propri organismi –  rimuovere tutti gli  ostacoli  che vadano  a compromettere la dignità nonchè  i diritti al lavoro, alla istruzione, alla sanità, ad una vita serena,  allo sviluppo armonico e culturale  della collettività?

I valori risultano talmente alterati, offesi, vilipesi che diversi sacerdoti si sono pronunciati dichiarando  che chi ruba per necessità non può essere annoverato tra i peccatori.

La mancanza di controllo sul  territorio, la mancanza di controllo sull’accumulo delle ricchezze, la mancata vigilanza sulle vicende di corruzione privata o di gruppi, la pressione fiscale strettamente legata al malcostume diffuso di non pagare le tasse da parte dei ricchi; lo strozzare i poveri con malversazioni  generano  una diseguaglianza intollerabile, un abbassamento della soglia  del controllo politico,  economico/sociale ed etico/culturale ,   una depressione,  una alterazione della qualità della vita, una sensazione di pericolo per sé e i propri familiari, una alterazione significativa dei valori condivisi.

Si potrebbe delineare uno stalking dello stato?

La questione è delicatissima e tutta soggetta a modificarsi nell’attività legislativa.

Ma lo stalking è  comunque violenza e si deve lavorare  a rimuoverlo secondo la lezione di Ghandi: “Se esiste un uomo non violento, perché non può esistere una famiglia non violenta, e perché non un villaggio? una città, un paese, un mondo non violento?”.

 

 

§§§§§

 

 

nota a margine di franchini

 

gulag del feudalesimo democratico

 

Assenze. Silenzi. Omissioni.

Fili spinati. Dei gulag. Del nuovo feudalesimo. Del feudalesimo democratico.

Dove. Si condannano  i portatori. Dei doveri della libertà.

Esecrabili interpreti. Del lavoro. Facinorosi interpreti. Della solidarietà.

Tenaci sopravvissuti.  Alle torture. Delle estorsioni. Dei dinieghi. Degli abbandoni.

Tra desideri scartati. Tra cibi scartati. Tra culture scartate. Tra civiltà scartate.

Immersi. In fumi velenosi. O. In case di cartone. O. In esistenze in vita.

Certificazioni.  Senza occhi. O braccia. O viscere. O cuore.

O labbra. Per parlare. O. Cantare.

Certificazioni. Sottratte. Disperse. Dilapidate. Depresse. Nelle differenze di ingordigia.

Condotte. Alla sazia indigenza. Per la dolcezza della eliminazione salvifica.

Nei gulag. In un fine di selezione. Senza. Uno spaventevole carnefice.

La giustizia del feudalesimo democratico opera. Con strumenti imperscrutabili. Assenze. Silenzi. Omissioni.

Ipotesi di bisogni. Negazioni  di verità.

 

 

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 7 Aprile 2013

le chiavi dell’abuso – dovere della libertà e dovere della giustizia

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  con nota a margine di franchini

 

 

§§§§§

 

 

le chiavi dell’abuso

 

quante ne possediamo

quelle di casa

e del portone d’ingresso

quelle dell’auto  e del garage

quelle di vecchi secretaires

polverosi di ricordi

di altri già passati a miglior vita

quelli intimi che parlano di noi

delle stanze nascoste piene

di cianfrusaglie quelle segrete

che contengono i nostri piccoli

misteri o ricordi innocenti

quelle del lavoro riservato

custodito o archiviato

atti e storie purificate  da parole

attraversate  da sentenze

passate impure come può esserlo

un solo colore di un arcobaleno

le chiavi sono un mezzo per entrare

o uscire per il mondo  nella strada

una commissione una passeggiata

una urgenza  e subito la scegli

se la perdi hai un doppione

finanche scippata le ritrovi

ladri distratti  che ti hanno regalato

un ricovero e una poltrona per mesi

quando perdi la chiave della vita

quando è difficile ricordare

cosa dovevi aprire

o chiudere ermeticamente

come  quella cassaforte

della quale hai solo tu

la combinazione la perdi

allora sei in una portineria con

le chiavi prestate per una  posta

che non arriva.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

L’uso di un diritto  può diventare abuso e sembra un paradosso poiché, se vi è un diritto,  appare anche lecito l’azione di esercitarlo entro i limiti posti dal legislatore.

Questo esercizio di diritti va, come dire,  purificato dalle intenzioni di chi lo esercita poiché vi dovrebbe  essere una correlazione stringente tra “i poteri processuali  conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti”.

L’esercizio di diritti, in effetti,  non può essere posto in essere al solo scopo di danneggiare l’altra parte giuridica; quindi  senza che vi sia un presupposto di tutela apprezzabile.

Dove le chiavi di lettura dell’abuso?

In Italia non c’è una codificazione precisa al riguardo e,  quindi, spetterebbe all’interprete, di volta in volta,  valutare la correttezza delle richieste introducibili nell’ambito del processo  sia secondo principi di correttezza e buona fede, sia secondo i principi costituzionali e, sia,   ancora,  secondo direttive europee ( che spesso, sebbene recepite,  vengono ignorate, disattese e neutralizzate  dall’interprete).

Con una selezione pure indicata  della Suprema Corte – che  ne ha dovuto “consigliare”  l’applicazione –   tenendo   fuori i formalismi che ancora residuano e che diventano uno scudo nella conservazione/conservatorismo  di schemi giuridici sicuri e accettati.

Giolitti affermava che il diritto si applica per i nemici e si interpreta per gli amici; si deve ritenere che il diritto meriti sempre di essere interpretato e finalizzato  ad una decisione fuori da bizantinismi che ne macchiano la coscienza critica.

Non è infatti sufficiente il richiamo alla Carta Costituzionale – nella quale si rinviene il principio di solidarietà sociale come un diritto autonomo e codificato – se  questi valori non risultano introiettati nelle coscienze e, peraltro, vengono  vanificati nella società sia dall’interprete,  sia dal medesimo legislatore che non esita a promulgare leggi che vanno a sferzare  la giustizia sociale ,  la solidarietà sociale, il diritto al lavoro  e il diritto alla salute; con le conseguenze nefaste della solitudine che è cronaca di questi giorni.

Gli argomenti da mettere in campo dovrebbero essere dunque quelli morali, quelli di principi e diritti;  non quelli puramente seduttivi – che sono per definizione appannaggio del potere –;  non quelli  propulsivi formulati  da  gruppi estranei , comunque  dotati di forza contrattuale e  di possibile uso di  questa forza;  non quelli   di pressioni  interne  e patologiche al sistema.

Nell’ambito del processo la garanzia dell’equilibrio tra interessi contrapposti – o, se vogliamo, questa coalizione sociale di lealtà necessaria all’interno del gruppo-   è stata più volte violentata senza che si avesse la esatta percezione del baratro dentro il quale catapultiamo – con la violenza di una bocca d’acqua che sgorga improvvisa da una roccia (senza la catarsi dell’acqua) –   millenni di storia e di  pensiero dei diritti,  sentiti, sognati  e trasfusi.

La civiltà, ma oserei la” felicità” di una società si misura  dalle regole e dalla capacità di percepirle ma anche di rielaborarle su sentieri culturali adatti ai mutati rapporti di forza che albergano nella stessa.

Fuori da ogni paura di allontanarsi dal formalismo applicativo che ancora oggi rischia di contenere – e contiene – germi di abuso più subdoli, mistificati, quasi  raffinati.

Quando più ci si allontana dal formalismo applicativo – che ha contraddistinto il sapere giuridico basandolo sulle certezze di rapporti consolidati e già elaborati –  più si ha la possibilità di esorcizzare ogni forma di abuso;  orientandosi  spiritualmente alla disciplina delle mutate  istanze sociali e individuali.

Il sapere giuridico e l’impegno culturale dei giuristi rischia di  “esaurirsi” su strade senza sbocco e già percorse; mentre la legislazione manca di ogni elaborazione scientifica e spirituale  risultando finanche  minoritaria  e residuale alle altre discipline  e relegata ad una produzione  subalterna.

L’abuso, nel momento in cui minaccia  l’esercizio di un’azione e compromette l’intero impianto processuale (fonte, da solo,  di perfette geometrie), sembrerebbe già un fatto antigiuridico e un fatto  illecito, dunque fonte di responsabilità;  ma non sempre vengono  in evidenza le finalità;  specie se le azioni, ripetute ed esercitate,   si prefiggono  obiettivi diversi ed ulteriori  che non vengono percepiti immediatamente, se non facendo ricorso al sistema morale innato, come  “intuizioni …. che permettono dei sentimenti valutativi sulle singole azioni individuali” (Haidt).

Ezia Maccora, magistrato,  ci regala una pagina di analisi e insieme un prezioso pensiero critico sulla figura del magistrato e sulla necessità di questi di apparire ed essere imparziale (portato al congresso dell’ANM sul  tema dell’autoriforma, della  organizzazione  e, soprattutto, della questione morale): ”Dipende da ognuno di noi sconfiggere la piaga del clientelismo. Sarebbe, ad esempio, un rilevante miglioramento del costume evitare di inserirsi ed ingerirsi, se non attraverso i canali istituzionali e per esigenze obiettive, sulle decisioni del Consiglio Superiore in tema di promozioni, trasferimenti, assegnazioni di incarichi, rifiutando anche a proprio favore l’interessamento non trasparente di altri.”.

Non si può disquisire del sistema giustizia e dell’abuso, che in tale ambito si può tecnicamente perpetrare,  se non si guarda alla società -come luogo di dialogo-  e alla politica.

Quest’ultima appare come luogo che sembra, oggi come ieri,  una stanza di compensazione dove i diritti,  con le possibili violazioni o congelamenti,   si trattengono, indugiano, meditano, rinviano; creando  il progressivo distacco tra paese e istituzioni;  un solco, una contaminazione,  che viene riempito da potere e clientele.

Anche il potere processuale -declinato  nell’ottica dell’ingiusto-   è oggi una realtà che può scardinare  le regole della convivenza sociale;  se non si ritrovano i grandi valori dispersi quali  la credibilità, la trasparenza, la coerenza, la diversità e le unicità.

“La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale, poiché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni.”.

Riflettiamo sulla triste  attualità di questa affermazione pronunciata da Berlinguer,  trenta anni fa .

 

 

§§§§§

 

 

nota a margine di franchini

 

dovere della libertà e dovere della giustizia

 

Siamo avvezzi. A dissertare.  A protestare. I diritti della libertà.

Quali che siano i luoghi e le necessità.

Di sopravvivenza. La cura del cibo. La tutela della procreazione. La perseveranza della curiosità. L’aspirazione dell’immaginifico.

Quindi. Le opportunità  comuni. Gli ansiti religiosi.

Le prime. Incardinate in comportamenti  modificabili. I secondi. Ponderati su comportamenti stratificati.  Le une e gli altri. Ventilati da ideologie. In miscellanea. O distinte. In contrapposizione o in sovrapposizione. Comunque agitate dalla previsione di un privilegio. Vivo o futuro. Nel cerchio angosciante e stritolante. Della concessione adesiva.

Talchè. La libertà è un evento futuribile.  Immateriale. Indefinibile. Indistinguibile. Che per incidere  il suo attuarsi. Ora e qui. O. Dopo e altrove. Presuppone il valico. Della rinuncia all’autonomi della sopravvivenza.

Non vi può essere accesso. Ai diritti della libertà. Di sopravvivenza. Se non ci si pone a validare le  categorie. Comunitarie. Epocali. Quindi dell’utile. Dell’edificatore o del demolitore. Del conveniente o del disdicevole. Per cui si formalizza. La ragnatela sociale. O la composizione sovrannaturale.

Così. Il diritto  della libertà.  Attribuito. Elargito.  Conferito. Sarà esercitato e visibile e tangibile. Nell’esercizio della vita. Confinato nelle regole. Nell’attuazione delle regole. Quali che siano.  Nei luoghi e nelle necessità.  Di cura. Di tutela. Di perseveranza. Di aspirazione.

Quindi. Il diritto della giustizia. Procede come incrinazione del diritto della libertà.  Oggettivato Sancito. Nella sacralità della  pena escludente. Punizione. Comunque privazione. Sospensiva o concludente.

E allora. Il diritto della giustizia. Non può che promanarsi  in  una ipotesi. Relativa. Di verità. Laddove il diritto della libertà. Sostiene il diritto di narrazione. E con il diritto di narrazione. Il diritto di affabulazione.  La motivazione del distinguo. L’interpretazione del distinguo.  Cui far soggiacere la eziologia dell’evento.

La libertà della giustizia. Quindi. La libertà dei giudici. Per leggi che essi potranno narrare. Con interpretazione. Discendente. Dal diritto della libertà.

In una  antitesi. Negatoria della previsione. Del pervenimento al  privilegio. Al tempo stesso edificativa. Di una comunità sociale. Sempre più racchiusa. In conclavi di categorie. In esclusivismi  elitari. Sulle forme operative. Della organizzazione statutaria.

È estraniato il dovere. Il formarsi della libertà. Nel suo plasma. Intimo e deflagrante. Dovere della libertà. Che non si discetta. Ma si opera. Che non si pretende. Ma si raccoglie. Che non si trasferisce. Ma si coagula.

Dovere della libertà. Come  rischio umano. Che si consolida nella solidarietà. Fondante multiforme. Di luoghi. E. Di necessità. Reiezione. Del predominio. Attuato nell’esercizio esorbitante. Dell’equivoco. Degli infiniti e confusi diritti della libertà.

Dovere della libertà. Dovere di verità. Dovere di eccedenza della consapevolezza del dubbio. Dovere della giustizia. Senza impoverimenti o impotenze. Da alternanze di distinguo. Oltre e senza. Interpretazioni  di caste. Violenze del predominio. Così. Che il giudice abbandoni il sé della pena. Si riconcili con la riparazione.

Dovere della  libertà. Dove fermenta e si  condensa. La forza della rivoluzione autentica. Della integrità. Della coerenza.

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Commenti

  1. acr onlus

    8 Aprile 2013 alle 23:31

    Grazie per il pensiero!
    Una bella ed enigmatica poesia.. poi un vero e proprio trattato!
    Complimenti.. direi che potrebbero partecipare all’Oscar Internazionale contro il bullismo… per essere letti.. il tutto .. anche dai giovani!
    Provi a pensarci.. Carmela!
    Le allego il link del Bando:
    http://www.acraccademia.it/novità%201%20Poesia%20il%20baggese.html
    .. a presto e ci faccia sapere.
    http://www.acraccademia.it/STAFF.html

    Rispondi

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diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 30 Marzo 2013

rivoluzione e diritto

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  rivoluzione e diritto

 

 

§§§§§

 

 

rivoluzione e diritto

 

 

mi attraversano fulminanti nella loro perversione

si insinuano tremanti come una gelatina di fragole

non voglio assaporare la menzogna pietosa

vorrei già aver vissuto la notte dello scarabeo

accompagnata dal profumo di cedro che adoro.

penso agli uomini che lasciano la buona volontà

bruciata nelle calorie obese, negli incensi salvifici

nella dimenticanza dei pianti per i loro dolori

sterili della compiacenza per il prossimo respiro

nelle  parole sfregiata dagli inganni da circo

ricordare il dono delle leggi nei giorni  della

festa per una nuova rinnovata pentecoste.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

La elevazione al soglio pontificio di un cardinale dell’america latina ha riproposto riflessioni sulla teologia della liberazione che rappresentò la presa di posizione della  gerarchia ecclesiastica sudamericana (poi estesa ad altri paesi da parte di preti-operai)   in favore delle popolazioni più diseredate e delle loro lotte nell’opporsi alle dittature militari e ai regimi repressivi; in una visione meno ostile alla legittimità delle lotte per i diritti civili.

Riflessioni che portano a spaziare, dall’ambito segnatamente teologico, sui diritti umani e sul progressivo trasportarsi di essi, come sentimento irrinunciabile di dignità, alle riflessioni filosofiche sulla natura dell’uomo attraverso le più diverse condizioni storico/politiche, stratificando e anche mutando, contraddittoriamente, condizioni di diritto vivente che dai principi medesimi venivano a affermarsi e consolidarsi.

In una relazione strettissima tra rivoluzione e diritto.

Invero se si fossero poste a caposaldo immutabile le previsioni del “cilindro di Ciro” (peraltro, in qualche modo,  assorbite dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del 10 dicembre 1948) non si sarebbe assistito ad un continuo alternante disvalore e anche   negazione dei principi cardini. Calati in una interpretazione strumentale di diritto positivo  utile a coltivare  situazioni di preminenza e di predominanza.

Un esempio  esplicativo di tale disvalore:   “legge dei sospetti” del 17 settembre 1793 che prospettò la “salvezza” dei principi rivoluzionari di uguaglianza, libertà e fratellanza, con una “paranoia rivoluzionaria” che segnò la riduzione, fino all’annullamento,  del rispetto delle libertà individuali.

In effetti,  con la “legge dei sospetti” , introducendo un diritto vivente non nella applicazione dei diritti rivoluzionari  sanciti ed acquisiti ma nell’interesse di un gruppo (i montagnardi)  venivano considerati “indiziati”  e sospettati di tradimento e arrestati tutti coloro che “o per la loro condotta, o per i loro rapporti, o per i propositi o gli scritti, si siano mostrati sostenitori della tirannide o del federalismo, e nemici della libertà”.

La “legge dei sospetti”  si riversò  sulla formazione del corpo sociale  senza alcuna preoccupazione per le posizioni dei singoli individui; comitati di sorveglianza sottrassero, poi,  ogni  potere alle autorità legali e al potere  giudiziario.

Se la rivolta è la rappresentazione attiva di un disagio, di una consapevolezza di diseguaglianza, la rivoluzione è il momento di progetto di una comunità organizzata secondo regole che non possono prescindere dalla valorizzazione dei diritti umani alla libertà individuale, alla dignità della persona (in tutte le sue possibili espressioni),  alla ricerca di un criterio di giustizia attuato mediante leggi che prevedano la regolamentazione politica dei principi e la capacità di valutazione delle trasgressioni secondo parità ed equità.

Si pone allora un duplice problema: Quello della coerenza legislativa rispetto ai crismi “rivoluzionari” e quella della autonomia morale ed etico sociale dei giudici preposti ad amministrare la giustizia.

Con un principio di colpevolezza incidente  o sul dolo sociale dei legislatori (che dovrebbe essere censurato  con un’azione rivoluzionaria di ripristino dei valori ideologici e fondanti) o sull’adesione silente  dei giudici ogni qualvolta ritengano di fare esercizio di applicazione pedissequa della legge, senza utilizzare la  facoltà di dissociarsene.

Insomma il rapporto tra rivoluzione e diritto, pure distinguendosene,  implicita il rapporto tra rivolta e interesse. La rivoluzione,  elaborata su principi da una aristocrazia di pensiero che se ne distacca dagli effetti; la rivolta,  da una elite protesa a motivarsi e referenziarsi sui principi e mossa al raggiungimento di preminenze soggettive.

La nostra Costituzione procede da un atto rivoluzionario, di lotta e di liberazione che voleva meditare,  assorbire e rappresentare alle generazioni presenti e future pensieri, lontani e antichi,  di dignità disegnati su creta, tramandati nei secoli per tenere alta la voce della coscienza dei giusti

Ma le leggi e l’uso delle leggi e l’applicazione delle leggi ormai ne disattendono  i principi. E si agita il vento di rivolta, senza una rivoluzione che  sappia di nuovo, e ancora,  armonizzare il diritto dei giusti.

 

 

 

 

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Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

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Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 24 Marzo 2013

etica del processo civile: tra dovere di verità e  diritto alla  trasparenza

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  etica del processo civile: tra dovere di verità e  diritto alla  trasparenza

 

 

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etica del processo civile: tra dovere di verità e  diritto alla  trasparenza

 

 

la nebbia della notte si dissolve

residuano gocce che sembrano

cristalli di rocca solidi e irreali

creatività da laboratorio

la luce prende il posto della notte

i fiori e le erbe si rimettono l’abito smesso

ci sono riflessi del colore delle ostriche

la  melma è solida

asciugata dai raggi del sole

ognuno esegue segretamente un lavoro

tra incubi pentiti che sognano clemenze

i magistrati non sono i miei giudici

e i giudici non sono i miei carnefici.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

nota

 

 

Di questi tempi  legalità e trasparenza tracciano i motivi di  una diaspora/arma tra le mani di contendenti politici e richiama, prepotentemente, la lotta cruenta e sanguinaria, portata all’estreme conseguenze   tra Creonte  e Antigone;  tra la legalità e la coscienza etica in una  visione sociale  tutta da riscrivere.

In realtà la questione non è di poco conto e, volendo rimanere nella metafora, la verità e l’interpretazione della verità sono prepotentemente affidate, nel processo civile, a chi è chiamato a giudicare, con terzietà (quindi con imparzialità etica).

I Giudici devono, pertanto,  impegnarsi nella deontologia giudiziaria basata sul valore del dubbio e sulla rigorosa  ricerca cognitiva;  chiamati, mai come in questo momento,  a usare la prudenza come valore processuale poiché nel  processo si maneggiano contenziosi per interessi  prevalentemente  economici;  laddove, in alcune circostanze,  può entrare  in gioco  la pre-potenza economica di una delle   parti, arrogante nell’esercizio dell’azione.

Il quesito sulla necessità della verità nell’ambito del processo civile si era posto ed evidenziato all’alba della riforma del codice di procedura civile, risalente al 1865,  così che, nel progetto preliminare di riforma, campeggiava l’art. 26 che prevedeva:” Le parti, i procuratori e i difensori hanno l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede”; con previsione di una sanzione  pecuniaria, di cospicuo valore, nel  caso di violazione del suddetto precetto; accanto ad una responsabilità processuale, di natura risarcitoria, a carico della parte soccombente.

Gli  obblighi delle parti e le sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazione,  vennero sottoposte al parere di illustri giuristi ma, tale prospettiva, venne  condannata  -e,  poi,  abbandonata – a favore di una blanda – e diremmo bizantina  – versione; quale  si può leggere all’attualità nell’art. 88, del codice di procedura civile,  che si richiama ad un generico dovere di lealtà e probità; senza affondare in questioni morali, deontologiche o rapportato all’odierna esigenza etica, nella regola  di  trasparenza.

Guido Calogero, in un celebre saggio del 1939 affrontava la questione  arrivando  alla conclusione che l’obbligo di verità potesse trasformarsi,  per i tempi,  “in uno strumento inquisitorio o, comunque, in un mezzo indiretto di pressione morale compromettendo  il diritto di azione e il diritto  difensivo.”.

Una  tradizione (peraltro imputabile all’avvocatura) si è, nel tempo, radicalizzata sul concetto del processo: come un luogo dove sono ammesse  astuzie tattiche finalizzate alla ricerca della vittoria,  salvando la faccia – a volte e non sempre –  con un “bon ton” che non va  al di là di un esibito “adeguamento” alle regole processuali e, comunque, ad un codice deontologico  opacizzato.

Calamandrei assimilava il  processo ad una attività ludica – un “gioco” – con 

“osservanza delle regole del gioco”  cioè fedeltà a quei canoni del diritto per cui, se qualcuno dei “campioni in lotta “  viola una regola, il Giudice è tenuto a valutarne le conseguenze e sanzionarle.

Insomma le regole del “gioco” sono la libertà dell’azione,  ma senza la libertà di barare.

Ma le regole vengono alterate o modificate  dalla forza del  potere di convinzione  agitato dal richiedente versus il contendente; influenze deputate a  suscitare risonanze nella coscienza del giudicante.

Nell’osservazione obiettiva delle vicende processuali, non ci si può astenere dall’amara considerazione che molti comportamenti delle parti e del terzo giudicante impegno il processo in un pantano  dove il “gioco”   viene alterato, nelle sue regole, impudentemente .

Così non sempre il risultato è un risultato di giustizia  perchè, diventando una rappresentazione ludica,  l’esito finale non dipenderà  mai dalla effettiva  verità  della pretesa.

Molti autori, odiernamente, ritengono che il contenuto precettivo dell’articolo 88, del codice processuale,   vada agganciato a contenuti di carattere morale; per tracciare un solido confine tra “ la maestria  dello schermidore accorto e diligente e  i goffi tranelli del truffatore”

In realtà,la prospettiva esaminata non può risolversi in un insieme di regole che, privilegiando la formalità della rappresentazione,  neghino  un momento significativo e peculiare delle esperienze umane, quindi, dell’esperienza giuridica; esperienza di relazione essenzialmente paritaria; di carattere ontologico e insieme deontologico

Il processo, come luogo  del confronto tra  pretese soggettive,  non può che veicolarsi attraverso una comunicazione su un piano di pari dignità, verità e trasparenza.

Con il riconoscere l’altro come partner della comunicazione, come colui che – concretamente –deve essere messo in grado di argomentare le proprie rivendicazioni, senza che, con artifici e raggiri,  gli si impedisca di esercitare questo suo diritto; annientandolo.

Le parti non possono organizzare i loro rapporti   basandoli sulla  forza (pubblica e/o privata,  economica) ma agire nell’orizzonte comune della decisione che è relazione  processuale;   secondo principi di lealtà e di prudentia.

Quest’ultima  non  strettamente normativa e che, non a caso, deve essere   consegnata al Giudice, onerandolo di principi di onestà intellettuale e  responsabilità etico/sociale e morale.

Per questo ritenendo che il Giudice abbia il dovere, l’obbligo,  di rispettare e far rispettare i principi fondanti; ogni qualvolta le astuzie e gli inganni palesi di una delle parti processuali, danneggino gravemente le prerogative e le difese dell’altra parte.

Nel 1956 Calamandrei, esortava: “Voi dovete aiutarci, signori Giudici a difendere questa Costituzione che è costata tanto sangue e tanto dolore voi dovete aiutarci a difenderla, e a far sì che si traduca in realtà.”

Siamo nel 2013.  L’esortazione, alta, di Calamandrei pare si sia dispersa.

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto sì diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 19 Marzo 2013

politica del diritto

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  una nota di franchini

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nota

politica del diritto

La civiltà affida alla politica gli strumenti per la configurazione dei rapporti. Tra i contraenti sociali. Le leggi sono emanate. Conformate al migliore e più soddisfacente adempimento soggettivo. Dei rapporti in ogni ambito.

Non sempre. Invero la politica produce. In periodi di asservimento delle libertà individuali e sociali. Leggi prescrittive e limitative. Del comportamento dei consociati. Ovvero. Anche. Imperativi di obbediente appartenenza alla comunità. Non curando. Violando. Sentimenti etici e/o culturali.

Diritto della politica.

Nelle volontà. Ideologicizzate e millenaristiche. O pregnanti delle esigenze dell’utile culturale. Plasmate nello ius. Che è la funzione del modello estetico/metafisico. In cui ordinare la rappresentazione dei comportamenti.

Con un modulo  piramidale. Che pone. Al vertice i principi etico/politici. Discendendo. I modi di gestione dei principi. Ovvero le leggi. Alla base. Il  momento sociale della dissolvenza dei conflitti. Mediante la lettura e l’adempimento ai canoni di incanalamento. Dei rapporti infraindividuali.

L’astratta costruzione. Sul modello estetico dello ius. Presupporrebbe in sé  una immutabile staticità. Dei comportamenti dei consociati. Giacchè l’attraversamento delle leggi avverrebbe con lo strumento della   condivisione. Assimilazione degli equilibri formali. Nonchè morali. Finanche psicologici.

Con la dissolvenza perpetua. Dei conflitti.

Ma  alterazioni infrattive. Anche fortuite. Casuali o impreviste. Ne turbano ed alterano la immutabilità. Talchè la politica ha composto un sistema. Collante. Demandandone la ricomposizione strutturale. Il giudizio. E per il giudizio. Il corpo degli officianti. Ovvero la magistratura.

Conferendo ad essa le garanzie. Di specificità del mandato. Di restauro delle incrinature. Conflitti e delitti.

Non la infallibilità. Non le prerogative. Di azioni  modificative. Sulla composizione del modulo comunitario.

Ma la politica ha tralasciato. Abbandonato. La sua  esclusiva prerogativa. E funzione. Di modifica. Dei canoni praticabili. Talchè la comunità sociale subisce. La temporalità giurisprudenziale. Che nelle devianze. Di interpretazioni filologiche. Scardinano. La precisazione. Dei comportamenti.

Come se un francobollo. Di certo unico valore di facciata.  Fosse colorato. In maniera diversa. In differenti uffici postali. Ciascuno di questi riconoscendo validità di corso. Solo ai propri.

L’ interpretazione  si postula sull’arbitrio. Della intelligenza soggettiva. Per le forme. I modi. I metodi. Di esperienze. Di vicissitudini di cultura. Da  cui essa  è venuta a temprarsi. Laddove. Per legge cognitiva. Sono recepenti. Di tutte le possibili influenze. Immaginifiche o mediatiche. Anche influenze psicologiche. Sotterranee. Misconosciute. Della  propria indole genetica. Delle frustrazioni. Delle alterigie.

Spontaneismo. Della politica del diritto.

Che da se si estranea. E infraziona. Il modulo dello ius.

Con fessurazioni. Dove si infiltrano. Disattenzioni. Ignoranze. Abusi. Discriminazioni. Con scelte di genere. Con fantasie risolutive. Con determinismo autoreferenziale. Con esaltazione del privilegio  di scansione. Dei tempi umani.

La politica del diritto. Commista. Moduli e metodi. In un crescendo di determinismo. Su rapporti infrapersonali. Quando. Dove. La incensurabilità sostanziale. È il fondante. Della inviolabilità. Della dimenticanza della provenienza. Umile. Come l’umiltà. Dei giudicati.

La politica del diritto. Precipita. Su una massa di disperazioni. Travolge le uguaglianze. Crea frangenti. Di opportunità. Di opportunismo. Di soprusi.  Tra  inefficienze meditate. Tra le interpretazioni filologiche. Quando il diritto vivente è l’abuso. Della fuga del diritto della politica.

franchini

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Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto sì diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 10 Marzo 2013

Olympe de Gouges – femminicidio

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini, con una nota a margine di franchini

 

 

§§§§§

 

 

Olympe de Gouges

 

una donna ti  ha trattenuto

nelle sue viscere calde

per mesi cullato e nutrito

al calore tiepido dei sogni

una donna alle prime luci

ti  ha preso tra le braccia

accarezzato e ammesso

alla fonte dei misteri salati

una donna ti  ha protetto

dalle insidie come un eroe

senza ornamenti di eroi

una donna ti  ha incoronato

maschio senza parole

una donna ti ha mostrato

le virtù del sapere sillabato

una donna ti  ha turbato

spezzando il tuo  cuore

che credeva  di acciaio

una donna di gioie intime

e di grazia ti  ha incatenato

con ninna nanna sussurrate

per scorticare il  vuoto

di un mistero replicato

una donna ha pensato

che il  luccichio di lame

fossero  solo colorate di  mercurio

una donna ti  ha consegnato

come un bottino di guerra

promesso  al suo nemico

una donna è morta

di una morte annunciata.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

nota a margine

 

Nel 1791 Olympe de Gouges pubblicava   la “Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”.

La Dichiarazione di Olympe de Gouges, pure   modellata sulla  “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” -del 1789 – era mirata a evidenziarne  e colmarne le lacune laddove si manifestava la  esclusione delle donne;  non solo dai principi di libertà e uguaglianza protestati dalla rivoluzione ma, finanche,  emarginandole da una serie di diritti:  dal voto, all’accesso alle istituzioni pubbliche; dalle libertà professionali, ai diritti di proprietà.

La” Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”  è un  atto di accusa, moderno ed estremamente  attuale rispetto alla cronaca che ci allarma, ci  opprime, ci indigna  ogni giorno.

“ Uomo, sei capace d’essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? ”

La lungimiranza di Olympe, il suo coraggio, la sua determinazione si scoprono  nella visione che aveva della società e del ruolo della donna all’interno di essa.

Il suo pensiero spaziava da  un sistema di protezione delle madri e dei bambini- con riconoscimento anche dei figli  nati fuori dal matrimonio- ,  alla  creazione di alloggi per i non abbienti; da  ricoveri dignitosi per i mendicanti, a osservatori  per combattere la disoccupazione: una protezione sociale e finanche  l’ipotesi di un regolamento contrattuale per i concubini e  lo scioglimento dal matrimonio (introdotto dopo la rivoluzione).

Olympe oserà, prima,   sfidare Marat,   poi  Robespierre; accusando quest’ultimo di mirare alla dittatura con  l’introduzione di leggi contrarie alla libertà di pensiero e, dunque, ai principi repubblicani.

Per questo  “guadagnandosi”  la condanna al patibolo,  decretatale  dal   tribunale rivoluzionario, in uno con  la condanna morale per aver “osato”  pretendere pari dignità di  vita  e  di morte.

Invero  il  procuratore del comune di Parigi  consegnerà alla storia non solo la esecuzione di Olympe, ma anche l’ammonimento “ ha dimenticato le virtù che convenivano al suo sesso” con un commento irridente, ad esecuzione avvenuta,: “Olympe de Gouges, nata con un’immaginazione esaltata, ha scambiato il suo delirio per un’ispirazione della natura:  ha voluto essere un Uomo di Stato. Ieri la legge ha punito questa cospiratrice”.

Quanto  queste parole si congiungano, pericolosamente,  a quanto affermato da un uomo accusato di maltrattamenti  è significativo e impressionante: “ la violenza è solo una scorciatoia”!

E la “cospiratrice”  aveva scritto “La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione”.

A ben vedere con lungimiranza poiché, se da un lato professava l’uguaglianza nei diritti sociali, contemporaneamente rivendicava le peculiarità delle differenze armoniose; differenze armoniose  che oggi, non a caso,  appaiono “ripensate” non  già  sui modelli  della omologazione a tutti i costi, ma sulle differenze.

La parola “sesso” viene oggi sostituita dalla parola “genere”;  come qualcosa che si costruisce indipendentemente dalle identità sessuali.

L’invito a guardare alla natura e all’identità (oggi: Steven E. Rhoads),  per allontanarsi dall’arroganza del modello unico e predatorio maschile,  viene ancora dalla “cospiratrice” denunciato e sollecitato  con queste parole: “Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l’esempio di questo tirannico potere; Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano, in un insieme armonioso,  a questo capolavoro immortale” .

Oggi,  opponiamo, all’oscenità del modello unico,  la differenza qualificata. Basterà?

 

 

§§§§§

 

 

nota a margine di franchini

 

 

femminicidio

 

Femminicidio.

Reso crudele dall’apatia. Dalla violenza. Dallo strazio. Dalla inutilità sub-bestiale. Annidata nella nostra cultura. Fatta di devianze. Dalla pulsione primaria ed ineludibile.  La perpetuazione della specie.

E la devianza è dominio. Ovunque. Sempre. È possesso senza condizioni. Che non si riconosce nella trasgressione. Nel peccato.

Il femminicidio  sgomenta. Le donne abbienti. Trascina. In dispute e diaspore. Sancisce. Prerogative e limiti di poteri. Organizza e mostra. Sdegni. E irrealizzate ipoteche di vendetta. O perdoni senza consapevolezza. Ira. Devastazioni. Assenze. Scempi.

Perdite di persone. Che si dilapidano. Nei rosari per i morti. Nelle processioni. Nei cortei. Nelle frasi  su cartelli.

Ma rifletto. Che per le persone-donne. Nei giorni comuni.  Si agita  un  femminicidio non reso spettacolo. Di rimpianti.

Più cruento. Più subdolo. Più bieco.

Il femminicidio. Sulle  persone-donne. Inserite nella catena produttiva. Per volontà o per necessità.

Allora. Penso alle operaie e impiegate. Oggetto di licenziamento. Penso alle monoreddito. In  nero. Penso alla vedove. Private del redito coniugale. Penso alle pensionate. Sole. Al minimo. O. Alle esodate. Penso alle lavoratrici autonome o imprenditrici. Oggetto di stalkig economico da parte di  poteri finanziari predominanti.  Penso a tutte le persone-donne. Il cui lavoro è  obbligo.  Per la serenità etico/sociale della propria famiglia.

Il femminicidio. Senza regole. Silenzioso. Occultato. Praticato da mani rese ignote.  Sagomato su silenzi complici. Su segreti. Anche inconfessabili. Manipolato. Nella corruzione. Nella corrosione dei diritti. Sempre.

Il femminicidio. Come dileggio. Come affamamento. Come razzia. Come saccheggio. Come isolamento. Per una volontà omicidiaria. Perseguita. Nella frustrazione. Nella umiliazione. Della disperazione. Della  compassione. Della concessione. Della benevolenza. Del ricatto.

Il femminicidio. Che non conta cadaveri. Visibili. All’istante.

Il femminicidio. Della finanza. Dell’economia. Della società. Dunque. Della politica.

Il femminicidio. Del sonno. Della giustizia. Della inerzia. Dello stato.

Il femminicidio. Dell’oltraggio. Alla Repubblica.

 

 

 

 

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2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Commenti

  1. sonia maioli

    19 Marzo 2013 alle 16:01

    Non mi piace la parola femminicidio,
    Di nuovo una ghettizzazione.
    Di nuovo qualcosa di diverso.
    Sembra quasi una leziosità della parola contenuta nei codici: Assassinio, omicidio (inteso come assassinio di un essere umano di genere non specificato)
    Di nuovo si inventa qualcosa che riguardi solo le donne.
    Ci sono già le mestruazioni, la gravidanza, il parto, l’allattamento.
    Basterebbe applicare le leggi in maniera equa, senza distinzione di genere e sesso, ma questo è chiedere troppo.
    Giovane è la democrazia per le donne.
    Solo ieri hanno avuto diritto di voto.
    Solo pochi minuti fa il diritto allo studio, all’autodeterminazione.
    Retorica? Sì, forse, ma non basta mai ripetere che, finché si parlerà di Uomini e Donne e non di persone, niente cambierà.

    Rispondi

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diritto sì diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 4 Marzo 2013

stupro accademico

 

 

“diritto sì diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

§§§§§

 

 

stupro accademico

 

la brutalità

per usare qualcosa

che non ti appartiene

rubare una vita

un progetto un sogno

più o meno realizzabile

infatti si chiama sogno

qualcosa di inatteso

che capita

mentre  stai facendo un’altra cosa

stai vivendo la tua vita

bella o brutta che sia

soddisfacente o insulsa

eroica o decadente

povera o ricca

malata o sana

ti precipita in una nebbia

stagnante e densa

che ti rende paraplegica

priva di ogni stampella

non hai avuto tempo di attrezzarti

e giri tra carichi

oscillanti sulla testa

pronti a schiacciarti per risucchiarti

nel gorgo di melma

nero come la pece

sudato come lardo

sommerso come sterco

ineluttabile come l’abitudine

dopo il salto dalla virtù

lo stupro

violentando

parole di sapere declinato

dottrine di fede e di rigore

alla curiosità alla scienza

alla ragione o alla irragionevolezza

della forza creativa

divenire a portata dei saggi

con un pizzico di follia

scalatori che vanno alla vetta

con occhio al chiodo

fissato nella roccia

fino al prossimo passo

fino all’esaltazione

di guardare la finalità dell’impresa

potenza delle parole

che non mente di significati

che non si vergogna

che non tradisce altro

onestà priva di pregiudizio

che smuove l’interprete

dalla idea priva di analisi

portandolo alla fase  innocente.

avanti la verifica

prima che la parola  diventi parola falsa

prima che la parola da falsa diventi abitata

da dogmi di verità

comuni a tutti banalizzata

dallo stupro.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

nota a margine

 

“Bene – dissi -, nello Stato abbiamo riconosciuto tre delle virtù, così almeno sembra: quale può essere ora l’ultima, che lo rende compiutamente virtuoso?

La giustizia evidentemente.” (Platone)

 

Nella Grecia antica   diritto e giustizia erano un amalgama perfetto che si cercava attraverso il dialogo.

Il diritto, per essere tale, doveva essere necessariamente giusto.

Con l’onestà di immaginare le emergenze sociali elaborando  diritti  nell’equilibri tra i fatti e la loro interpretazione;  al riparo del verbo del già detto, del non esplorato, del banalizzato  che diventa, rischia di diventare,  “stupro accademico”

La odierna separazione tra giustizia e diritto ha generato  una creatura mostruosa che non produce  il giusto obiettivato in un principio o in una norma ma, al contrario, lo trasmuta in verità processuale emersa dalle carte, occultata nelle intenzioni intrisa dei dogmi,  sbandierata  come una virtù da ossequiare,  avulsa dalla giustizia.

Diritto e giustizia si sono separati, forse  consensualmente,  generando, come nelle separazioni,  solo regole offuscate:  come una storia d’amore, impantanata nei  torti  subiti  e avulsa dalle domanda e risposte che erano state , fino a ieri, alimentate dalla comprensione.

La legge è diventata così forte, così pervasiva,  così dogmatica -allo stesso tempo-   che  ha neutralizzato  il linguaggio nelle sue possibilità del dire, dell’immaginare, del prevedere, nel concertare soluzioni;   offuscando, inesorabilmente,   il volto del giusto e la visione in divenire.

 

 

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

dirittosidirittonoLe collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto sì, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 25 Febbraio 2013

c’era una volta un campo di grano – legge sullo stalking per allontanare condomini rumorosi 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini con  note da Associazione Privacy  

§§§§§

 

c’era una volta un campo di grano

 

zolle di terra

impastata del  sudore dei padri

dei nostri padri

una lunga schiera di amori

conditi con la fragranza irripetibile

dell’infanzia sfrenata di corse di fragole

un uomo sorridente

lo ricordo sul calesse

incita il cavallo con la frusta

alla vista di bellezze muliebri

patriarca di una tribù

arreso alla soglia dei cent’anni

solo per  stanchezza

o forse per le croci dei figli

morti nelle guerre degli altri

per la compagna

schiantata presto dal dolore

la zia segnata

dalla febbre malvagia

che non l’ha vinta

segnandola soldato della terra

intima solitaria ostinata

una guerriera su campo di pace

disertando solo per la caccia

imbracciando un fucile fatale

alle prede tra i boschi

amore per i chicchi di grano

segnavano vite  stagioni  morti

nuovi progetti come nuove semine.

la frenesia di modernità abbandonava

la gestione stanca e  lontana

dal giallo del sole e dalle spighe

usate per ornare ambizioni al neon

ma l’orgoglio riprende consistenza

la sapienza dei nonni vivifica le zolle

un percorso inverso

cammino di memorie

e si ripropone il grano

tra passioni antiche e orgogli

e semi dimenticati

per la voce senza eco dei campi

zolla dopo  zolla

sollevando irrigando speranze

seminando futuro mite

orgoglioso di ritorno alla madre

alla bellezza della spiga

che contende il colore alla  sorte

alla buona sorte.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

nota a margine

La pasta italiana, un prodotto di eccellenza nel mondo,  non è lavorata con  grano italiano,   ma è frutto di miscele con  provenienze  estere di cui il mercato è controllato da spregiudicate  multinazionali che impongono prezzi al ribasso;  a discapito del grano, degli agricoltori e della economia italiana.

Si calcola che, negli ultimi anni, ben 685.000 ettari, una volta coltivati a grano, siano oggi  incolti;  o destinati ad attività produttive fortemente  inquinanti.

La fiducia  dei consumatori -che legge sulla pasta venduta ai supermercati “made in italy”-  è stata messa a dura prova in questi giorni per lo scandalo dei tortellini “alla carne di cavallo” e torna ricorrente  la scarsa informazione che investe il settore.

I controlli dovrebbero lavorare sulla tracciabilità degli alimenti in tutti i suoi passaggi; quindi  con una consulenza scientifica, indipendente, sulla sicurezza degli  alimenti a seguito di segnalati  allarmi  sui rischi legati alla catena alimentare.

É notizia di questi giorni, legata ai tortellini “alla carne di cavallo”, che la CODACONS abbia intenzione di  presentare un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica al fine di vedere accertato il corretto utilizzo di fondi pubblici da parte di un ente istituito per tutelare i consumatori europei (EFSA  – autorità europea per la sicurezza alimentare).

“La mancanza di regole alimenta le mafie”,   denunciano le associazioni di  consumatori.

In  un ristorante che presentasse l’elenco dei prodotti locali in uso nella cucina – con rigorosa indicazione dell’azienda e delle peculiarità e degli ultimi controlli – potrei, serenamente, insieme ai turisti,  scegliere “spaghetti alla puttanesca” fatti con grano “tutto”  italiano,  tortellini di “mamma concetta”, al ragù senza concentrato cinese.

Chiedendo il “caciocavallo” potrei avere  “il monaco”,  proprio quello prodotto sui  monti lattari.

Una utopia?

Altrimenti ci ciberemo di tortellini alle sanguisughe, agnolotti al glicole di etilenico – che non è neppure un dimagrante-,  pesce al nitrato di potassio e,  per finire,  un “ottimo” vino,  ottenuto con la fermentazione di zuccheri di natura variegata,  diversi da quelli dell’uva (una  pratica ammessa dalla UE!).

 

 

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note da Associazione Privacy

 

legge sullo stalking per allontanare condomini rumorosi

 

Volume della radio troppo alta, odori molesti, parolacce e offese: la legge nata per tutelare gli ex partner allo stalking viene ora applicata anche per difendersi dai vicini di casa rumorosi.

Durante l’anno, le controversie all’interno dei condomini sono più di due milioni, molte delle quali dovute alla maleducazione dei vicini. Niente paura: da oggi è possibile usare le sanzioni previste per lo stalking anche nel caso di coinquilini persecutori.

L’ultimo caso arriva da Padova, dove il giudice per le indagini preliminari ha costretto un uomo di mezza età ad abbandonare il proprio appartamento e a mantenersi a una distanza di almeno 500 metri dagli ex vicini di casa. Tra le condotte a lui incriminate, oltre alla radio ad alto volume e vari lanci di oggetti contro le pareti, figuravano anche “performance amorose infuocate tra le lenzuola”.

L’inquilino aveva ricevuto svariate diffide, servite tuttavia solo a risvegliare il suo risentimento. L’uomo, infatti, per tutta risposta, aveva replicato con minacce e insulti.

Il Gip ha accolto quindi la richiesta del pubblico ministero e ha costretto l’inquilino a lasciare il condominio dove risiedeva. Per lui ora l’obbligo è quello di non avvicinarsi entro i 500 metri dalla struttura condominiale che ha vessato per lungo tempo.

Le legge sullo stalking, introdotta nel 2009, può essere applicata in tutti quei casi in cui vi sia “un’attività persecutoria” in grado di generare inquietudine in chi la subisce e di procurare cambiamenti nello stile di vita o stati di ansia.

 

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

Interazioni del lettore

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diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 18 Febbraio 2013

l’effetto farfalla  –  una nuova idea di lavoro carcerario

 

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso

 

 

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l’effetto farfalla 

 

“In Italia la corruzione ha assunto una natura sistemica” è quanto  ha  dichiarato il Presidente  della Corte   dei Conti,  Luigi Gianpaolino,  all’inaugurazione dell’anno Giudiziario,  presentando un  dossier raccolto dai procuratori regionali per documentare  i    pregiudizi   economici che, nel 2012, si calcolavano in circa 300 mln.

Corruzione, frode e abuso sono i reati più ricorrenti segnalati nel dossier; reati  capaci di compromettere il prestigio, l’imparzialità e  il buon andamento della pubblica amministrazione e la stessa economia nazionale.

Gli ultimi avvenimenti radicalizzano e amplificano questo scenario portandolo oltre confine: un pasto internazionale.

La conseguenza di ciò è nella pressione fiscale -che ha raggiunto il 55%, persino sottovalutato  e   che posiziona  l’Italia  al  vertice nel mondo,  in fatto di gabelle-  con importi introitati  che hanno  raggiunto i 330 miliardi – dal 2008 ad oggi, secondo dati forniti dalla CONFCOMMERCIO. Di  contro un quasi azzeramento dei servizi sociali.

La povertà in Italia ha raggiunto livelli di guardia che non si registravano da anni e che. peraltro,  regala al meridione un primato: quello della disoccupazione, questa  già endemica.

C’è un legame fortissimo tra crisi economica e corruzione (secondo il rapporto della Transparency International -rapporto dedicato alla corruzione nei paesi europei-) che, ancora una volta, vede l’Italia ben piazzata anche in questa performance; atteso che la corruzione va di pari passo con deficit e debiti più alti.

Ma  l’Italia è stata però fanalino di coda relativamente  al recepimento delle convenzioni internazionali pure sottoscritte,  sulla corruzione e sulla criminalità organizzata.

Un nutrito pacchetto di regole sanzionatorie che andavano e vanno  dalla repressione della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali, di parlamentari, di privati, di funzionari internazionali, di giudici e funzionari di tribunali, al traffico di influenze, attivo e passivo, riciclaggio dei proventi della corruzione e quelli contabili (fatture, falso in documenti contabili).

La recente, tardiva,   legge 190/2012  ha, purtroppo,  trascurato  reati quali  prescrizione, falso in bilancio  e auto riciclaggio (rinviati nel tempo: quello italiano).

Ma, al di là delle analisi e dei tecnicismi, al di là delle  ricette salvifiche proposte dagli chef della politica -sul cui risultato finale molti temono una dolorosa gastrite- , non tutti analizziamo un effetto che i matematici descrivono come caos deterministico.

Secondo questa teoria un evento come lo sbattere o meno le ali della farfalla può  far evolvere la situazione atmosferica in modo radicalmente diverso e imprevedibile.

L’ “effetto farfalla”  di un solo atto di corruzione  potrebbe portare – porta-  una ricaduta sulla  vita delle persone.

Esseri umani  -donne, uomini,  bambini, anziani, malati, lavoratori-   che debbono, sono  – a conseguenza della“farfalla corruzione” –  ignorati dal sistema e che subiscono, come tutti gli ultimi sulla terra, vessazioni nella sfera sociale, familiare, lavorativa e personale.

Un uomo perde il lavoro.

Un uomo perde autorevolezza.

Quell’uomo perde la stima o si flagella di disistima.

Quello stesso uomo non può garantire assistenza  ai genitori anziani.

Quello stesso uomo non può garantire i bisogni dei figli, non può garantirne  gli studi.

Quello stesso uomo non può neppure garantire un salubre sviluppo della propria famiglia e di se stesso.

Quello stesso uomo non può assicurare cultura, né uno svago.

Quello stesso uomo non può più  gestire una rabbia sociale che comincia a serpeggiare e che lo coinvolge.

Quello stesso uomo comincerà a perdere la serenità  familiare e poi la solidarietà degli amici.

Quello stesso uomo comincerà a perdere  l’onore perché non potrà ripagare i piccoli prestiti e, poi,  non potrà pagare tutti i debiti ( solo i ricchi possono accumularli con sufficienza).

Quello stesso uomo perderà la casa.

Quello stesso uomo perderà la salute.

Quello stesso uomo perderà gli affetti.

Forse perderà la vita.

Entrerà nel computo delle statistiche?

E l’ “effetto farfalla”?

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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una nuova idea di lavoro carcerario

 

Un sistema penale moderno conosce e privilegia forme di sanzione diversa dal carcere, troppo spesso luogo di sofferenza e privazioni, perché meno carcere non significa meno sicurezza ma il contrario.  Far lavorare sul serio i detenuti anche superando i modesti risultati della L. 193/2000 (Legge Smuraglia), tutt’ora in attesa di rifinanziamenti, dovrebbe essere il vero obiettivo di una giustizia penale a misura d’uomo.

L’offerta di lavoro è la leva più efficace per il reinserimento sociale del detenuto per l’abbattimento  della recidiva.

Dai numeri del Ministero del Lavoro risulta che su 2.158 detenuti avviati a tirocini presso aziende a termini della Legge Smuraglia (l. 193/2000) il tasso di recidiva è di appena il 2,8% contro ll’11% degli altri casi.

L’art. 20 della Legge 26/7/1975 n. 354 statuisce che il lavoro penitenziario è remunerato.

Tuttavia, come rileva il Presidente della Corte d’Appello di Napoli, nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario, in attesa dei finanziamenti, alquanto improbabili in questo periodo di crisi economica, si potrebbero ipotizzare altre forme di lavoro  non retribuite per i detenuti, con finalità  rieducativa,  di cura delle devianza sociale e per soddisfare la funzione emendativa della pena.

Oggi gli uffici pubblici si avvalgono della collaborazione libera, volontaria e gratuita di persone animate da senso civico, come tutti quei cittadini volontari di associazioni ecologiche che si occupano di ripulire monumenti ed edifici scolastici imbrattati dalle vernici dei vandali,  raccogliere le erbacce  che costellano i cigli stradali e i rifiuti abbandonati nelle periferie cittadine, o di recuperare aree pubbliche degradate.

Di recente queste attività sono in aumento a causa, vuoi delle cattive amministrazioni cittadine, vuoi della carenza di fondi necessari per provvedere ai servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Il Presidente della Corte ritiene che queste attività che vengono svolte dai cittadini volontari, ben potrebbero essere svolte anche da piccoli gruppi di detenuti adeguatamente selezionati e sorvegliati anche ricorrendo ad un accurato sistema di braccialetti elettronici.

In pratica l’auspicio è che un’attività anche non retribuita (ma sempre tutelata sul piano assicurativo e previdenziale) diventi una opportunità per i detenuti volenterosi che intendano aspirare a un costume di vita nuovo e diverso senza essere costretti all’inedia.

Secondo il Presidente bisogna sgombrare il campo da certi preconcetti e regolare la materia del lavoro carcerario anche fuori dai paletti dello Statuto del lavoro subordinato, ricordando che il lavoro carcerario è soprattutto strumento di emenda e occasione di riscatto sociale.

Anche il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli in una sua relazione, ha riferito dell’impegno dell’Ufficio “per la realizzazione di convenzioni che consentano il superamento parziale dell’art. 20 della L. 354/75 e agevolino l’inserimento di detenuti meritevoli nelle attività lavorative  delle varie cooperative costituite con beni sottratti alla camorra”.

 

avv. Loretana Rosso

 

 

 

 

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In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto sì, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 10 Febbraio 2013

la classe è acqua – la violenza minorile e la “camorra rosa” nel napoletano – Cassazione: è reato non fermarsi dopo un impatto sia pur lieve con altro veicolo – topi da laboratorio

 

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso,  con  note da Associazione Privacy  e la “nota a margine” di  Giulia Innocenti

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la classe è acqua

 

Da “lei non sa chi sono io” a “sei  una zoccola”  c’è un mare di “ineleganze linguistiche”  al quale pare  che la magistratura abbia concesso (ancora, a volte, concede)  salvacondotti ed esoneri da  responsabilità. 

Non può, quindi,   destare meraviglia la motivazione contenuta in una richiesta di archiviazione laddove il magistrato (vpo e donna)  precisa: “le espressioni riferite come offensive ed oltraggiose ben possono ricondursi a quello che viene definito normale turpiloquio, rientrante però nel gergo comune che non viene percepito come offensivo e denigratorio; in particolare l’espressione avvocato del cacchio ha certamente un carattere tenue e deve valutarsi nel contesto di una situazione nella quale certamente gli animi si sono esacerbati; la frase mi avete rotto il cazzo non può allo stesso modo rivestire carattere ingiurioso ben potendo essere equiparata alla frase ˂ mi avete rotto le scatole˃ “.

Una operazione “estetica” praticata dalla donna-magistrato che riconduce a “normale turpiloquio”  la frase;  fino al punto di scalfirne la incisività,  trovandole un equivalente più blando e meno grave.

Assistiamo inerti  –e siamo costretti a “giustificare”-   una esasperazione  del linguaggio televisivo,  a ridosso di una sfida politica,  che ormai si gioca tra “pagliaccio”  e altri epiteti; fino a chiedere conto, tra l’indifferenza generale,  del numero e della identità delle ”mignotte” candidate.

Si ricorre al linguaggio semplificato  (che riflette caratteristiche di una società patriarcale) attraversato da giudizi che sono, insieme,  generalizzazione e banalizzazione asimmetrica della realtà.

Tenendo ad attingere consenso,  presso  livelli culturali  più insidiosi,  con trappole  linguistiche: con giudizi – blindati nell’anonimato-  lasciati alla fantasia dominante, alle immagini collettive,  alle opinioni correnti.

Siamo lontani dalla indignazione scaturita dalla frase pronunciata da un  ministro inglese rivolta ad un vigile:  “ lei è un plebeo” (pare che il ministro,  dimissionario, abbia negato di essersi espresso con “fottuto plebeo”,   rivendicando di aver pronunciato  solo il termine “plebeo”;  ma questo  è il tipico humor inglese, molto pittoresco).

In Italia  ci sono voluti anni di impunità alla frase ”lei non sa chi sono io” (frase  che percorreva l’intera penisola:  abusata da tutte le classi sociali e gettonata da molti potenti –di  insita comicità che aveva l’effetto  di ridicolizzare  chi la profferiva-)  prima che la Corte di Cassazione la valutasse “reato di minaccia”.

Nella sentenza del “lei non sa chi sono io” la Corte di Cassazione ha sottolineato  che  “nel reato di minaccia l’elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la  prospettazione del pericolo” aggiungendo, per escluderne ogni  neutralità ,  che  ” l’espressione  (“non sa chi sono io” ) colorava e riempiva di contenuti minacciosi la frase perché nulla ne circoscriveva il significato all’adozione di iniziative lecite”.

Ancora più incisiva la decisione della Suprema  Corte in  una recentissima sentenza, laddove censura  comportamenti generalizzati che vedono gli uomini  protagonisti di “apprezzamenti”  fuori misura:  “ ogni volta che si deve offendere una donna è immancabile il riferimento ai presunti comportamenti sessuali della stessa”  continuando “se l’accusa e quella  di essere una puttana o una zoccola non solo si offende gravemente la sua reputazione ma la pone in una condizione di marginalità e di minorità”.

Un potenziamento e una aggravante di genere che  mette in sicurezza processuale  la vittima.

Sarà bene, comunque,  che si cominci a censurare, nel sociale,   la portata di espressioni scritte o pronunciate poichè  è necessario  ripristinare,  quantomeno, la “classe”,   il buon gusto, decaduti a compiacimento di fornire  “prova di colpevolezza” diffondendo  una percezione negativa delle persone che si coinvolgono.

Ma “la classe è acqua” o siamo preda di una generalizzata esenzione di responsabilità;  del genere; “ tutti colpevoli,  nessun colpevole?”

avv. Carmela Panariello Franchini

 

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la violenza minorile e la “camorra rosa” nel napoletano

Dal discorso del Presidente della Corte di Appello di Napoli all’inaugurazione dell’anno  giudiziario si apprende che è  ancora critico il fenomeno della criminalità minorile, delle “bande giovanili”, dedite a rapine, furti, spaccio di droga, scippi e borseggi. Nondimeno è diffuso il fenomeno del “bullismo” metropolitano, espressione di degrado socio-culturale e di disagio giovanile che, per la maggior parte, trova sfogo in atti vandalici, prevalentemente contro Istituti scolastici, e pubblici edifici ma anche in stazioni ferroviarie.

Vi sono  poi quei minori legati alla delinquenza di stampo camorristico attraverso la propria famiglia, che eseguono le istruzioni che vengono loro impartite e svolgono un’attività remunerata non deviante rispetto all’ambiente familiare e criminale in cui vivono.

Alcuni di questi minori avranno una partecipazione più rilevante come quella degli affiliati adulti, se fanno parte di una famiglia collocata nel gruppo dirigente dell’associazione.

Il coinvolgimento dei minori in organizzazioni camorristiche è inevitabile se l’organizzazione criminale è attiva e potente in un determinato ambito territoriale in conformità alla propria natura.

Bisogna sottolineare che l’eventuale eliminazione dell’organizzazione criminale non elimina i fattori di rischio della delinquenza minorile degli adolescenti che per ragioni sociali ed ambientali si trovano particolarmente esposti ad essi.

In definitiva la risposta dello Stato a questo fenomeno deve essere svolta contemporaneamente su due piani distinti : quella della lotta alla criminalità organizzata tout court e quella della prevenzione mirata e il più possibile precoce dei fattori di rischio della delinquenza minorile.

L’assenza dei capi più rappresentativi delle famiglie di camorra, dovuta ai loro arresti da parte delle Forze dell’ordine, ha prodotto delle successioni all’interno delle famiglie, non  solo in favore dei giovani, spesso minorenni e già adusi alla violenza, ma anche delle donne di famiglia, che senza alcuna remora assumono il comando del clan, gestendo piazze di spaccio, favorendo ricercati e latitanti.

E’ questo il fenomeno della “camorra rosa” costituito da donne che, incuranti della vita breve che promettono ai figli votati a finire i propri giorni in carcere o nella tomba,

 assicurano così la continuità dell’impresa familiare alimentandone ogni potenzialità criminale.

avv. Loretana Rosso

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note da Associazione Privacy

Cassazione: è reato non fermarsi dopo un impatto sia pur lieve con altro veicolo

Con la sentenza n. 5510 del 4 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un uomo condannato per il reato di fuga ex art. 189 del codice della strada in seguito ad un incidente stradale in cui era coinvolto.

In base alla dinamica dei fatti emersa nel corso del giudizio, l’uomo, un automobilista, aveva tamponato un ciclomotore, e, sebbene l’impatto fosse stato di lieve entità, aveva comunque causato la caduta del mezzo cosa di cui, tra l’altro, si era accorto lo stesso automobilista sbirciando dallo specchietto retrovisore della macchina.

Per i giudici della Cassazione, che confermano sul punto le statuizioni del giudice di merito, nel comportamento occorso sono ravvisabili gli estremi del reato di fuga, in quanto l’imputato aveva la percezione di aver causato un incidente, con potenziale fattore di pericolo per il guidare del ciclomotore, e il reato è integrato anche dal cd. dolo eventuale, ossia dalla rappresentazione mentale che il soggetto agente si fa della causazione probabile di un pericolo o rischio derivante dal suo comportamento.

Sul punto, infatti, precisano i giudici « in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, la verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza».

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“nota a margine” di  Giulia Innocenti

topi da laboratorio

E’ un cane che si morde la coda.

I soldi in teatro sono finiti per quelli che già  non ne avevano, per quelli che  hanno percepito i finanziamenti pubblici, sprecando il denaro, facendo scenografie mastodontiche, che non entravano nella maggior parte dei teatri, con costumi sfarzosi o pagando profumatamente l’attore famoso che fa vetrina.

Tutti spettacoli che non hanno avuto un rientro economico perché non sono riusciti a fare tournèe proficue.

La conclusione è questa: chi faceva la fame prima, la fa anche adesso e anche di più, chi invece riusciva a mandare avanti la carretta essendo un po’ conosciuto, s’è trovato col culo per terra.

Quelli che erano già famosi, lo sono tutt’ora e continueranno a lavorare, magari facendo uno, due spettacoli in meno all’anno, ma tanto i soldi l’avevano già fatti negli anni d’oro e adesso … chi li ammazza!

E in tutto questo clima di sfacelo, ovviamente i registi col “nome”, fanno laboratori in continuazione e non più spettacoli, ne tanto meno provini.

Per farla breve, i registi col nome, campano con i soldi spillati agli attori, i quali sperano  che, con i laboratori, avranno l’opportunità d’incontrare e conoscere il tal regista e magari un giorno lavorarci insieme (forse tra trent’anni quando ormai avranno la dentiera).

I poveri attori, a loro volta, tengono, per gli aspiranti attori o giovani attori,  laboratori, stage, seminari, corsi intensivi, corsi spirituali, corsi formativi, corsi estivi (molto convenienti dato che puoi benissimo organizzarli nel terrazzo de casa tua senza dover pagare l’affitto di una sala prove). Stesso discorso per quelli primaverili.

Per i corsi invernali, il discorso  è un tantino più complesso.

Se sei fortunato e vivi in una casa grande,  puoi sempre organizzarli “ner salotto de casa tua” o anche nel bagno, a patto che sia spazioso (location bizzarra ma contemplativa).

Ovviamente i poveri attori, lo faranno allo scopo di guadagnarsi la pagnotta e magari mettere du’ lire da parte per fare i laboratori con i registi importanti; insomma, sembra la novella dello stento che dura tanto tempo.

Conclusione finale: il nostro lavoro di attori è diventato un “laboratorio di attori da laboratorio” … o topi da laboratorio.

Ci manca solo che applichino la vivisezione sugli attori,  poi andremo tutti a manifestare contro la vivisezione sugli attori da laboratorio.

Non vedo l’ora!

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 3 Febbraio 2013

alla cena di Babette – Rapporti tra politica e giustizia – Si predica bene e si razzola male

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini, con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso,  e la “nota a margine” di  Giorgio Benvenuto

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alla cena di Babette

 

Una lenta processione di uomini e donne arriva al tavolo apparecchiato  con fine porcellana  e tovaglie pregiate.

Sono circospetti e con un patto di silenzio: hanno giurato di fingere indifferenza ai piaceri della tavola.

La distanza è siderale non solo tra la cucina e la sala da pranzo ma tra il lavoro silenzioso di Babette e degli assistenti e il piacere dei commensali che sono lì per una celebrazione e devotamente mangeranno.

A capotavola  le due sorelle.

Dietro la facciata di sacrificio delle loro ambizioni e talenti personali, si sono votate al bene della comunità attraverso un controllo cinico,  attraverso una direzione crudele della necessità e del dovere: un collante potentissimo, una operosità che ha bisogno di un esercito di  parolai  per funzionare; una predicazione furiosa per governare gli animi.

Al centro della tavola, il generale.

Altero ed esperto, possiede bei modi e didatticamente gusta il cibo.

Tutt’intorno i celebranti del “ricordo”necessario: il decano, che come un’ombra sovrintende,  anche da morto.

Babette e i suoi assistenti sono indaffarati; pronti a servire la cena.

Si incomincia.

Consomè di “sudore dei lavoratori”

Antipasto di “costituzione”

Sformato “disoccupato”

Arrosto di “capponi” alla finanza

Insalata di “mutui” all’erba cipollina

Formaggi misti “derivati”

Savarin all’ “ambiente”

Frutta mista affettata di pesche “imu”,  ananas “irpef”, fichi selvaggi “iva”

Caffè con  pinolate di “cultura” , frollini di “ricerca”, amaretti di “sanità”

Vini  rosso “corruzione”

Champagne “impudenza”

Tutti i  commensali imparano presto che l’appetito vien mangiando, la sete passa  bevendo e le parole tacciono godendo. Il tavolo è il luogo dei silenzi mascherati.

Sostituiscono all’acqua,  il vino; alle parole, il piacere dell’omertà sazia.

Il generale, alla fine del pasto, ebbro di gioia, sazio di buoni sentimenti e perso nella sua grandezza (non sa neppure  tanta goduria chi l’abbia preparata)  dichiara solennemente: “rettitudine e felicità si sono baciate”

Ah, la cena?  Pagata da Babette!

 

Personaggi:

Babette e la sua cucina : esodati, disoccupati, pensionati, emarginati

le due sorelle: i parlamenti

il generale: il potere

i commensali: varia umanità  (impiegati, finanzieri, professionisti,  funzionari, etc)

il decano: l’ingordigia

 

avv. Carmela Panariello Franchini

  

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Rapporti tra politica e giustizia.

 

Sempre più negli ultimi tempi si parla del rapporto tra Magistratura e Politica e l’opinione pubblica è divisa sulla scelta dei Magistrati che decidono di entrare in competizioni elettorali.

I nomi noti del momenti sono quelli di Pietro Grasso che ha chiesto il pensionamento e di Antonio Ingroia che invece ha chiesto solo l’aspettativa.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nelle varie Corti d’appello è stato affrontato questo argomento.

A Napoli il rappresentante del Consiglio superiore della Magistratura ha incentrato la prima parte del suo discorso sui rapporti tra politica e giustizia, evidentemente perché il dibattito sul punto sta interessando molto più di quanto ci si aspettasse, tutte le reti e i canali di informazione.

Il rappresentante del CSM riferisce che sono solo sette le aspettative autorizzate nell’ultimo anno in quanto si ritiene di non dover minare l’indipendenza della Magistratura.

E’ pur vero che un impedimento non esiste per un magistrato che voglia candidarsi in una competizione elettorale in quanto l’art. 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’accesso alle cariche elettive ma il CSM ha posto dei paletti per evitare di minare altro principio fondamentale che è quello dell’indipendenza della Magistratura  sancito dall’art. 104 della Costituzione.

Per tale motivo è in atto una proposta di riforma che pone dei limiti ai magistrati che  “scendono in campo”  soprattutto per disciplinare il rientro in Magistratura dopo l’espletamento del mandato politico.

L’argomento è stato affrontato anche dai Presidenti della Corti d’Appello di Roma, Bari, Genova e di Palermo.

In particolare il Presidente della Corte d’appello di Roma ha dichiarato di non approvare i Magistrati che entrano in politica senza abbandonare la toga.

Il presidente della Corte d’Appello di Bari non discute sulla legittimità di certe scelte ma pone soltanto un problema di opportunità politico-istituzionale,nel caso in cui  i magistrati inquirenti  si candidano in piena concorrenza con i politici da essi precedentemente indagati.

Il presidente della Corte d’appello di Milano  invoca “equilibrio, moderazione, sobrietà e riservatezza, anche sul piano dei rapporti con i media e con la politica, rispetto e leale collaborazione con le altre istituzioni”. Secondo Canzio, coniugando potere e responsabilità,  l’indipendenza dei giudici sarà vista come la garanzia fondamentale dei cittadini per l’applicazione imparziale e uniforme della legge nello stato di diritto, così “da scongiurare il rischio che la crescita esponenziale del ruolo di supplenza della magistratura nella governance, all’incrocio tra politica, economia e diritto, sposti il fondamento della legittimazione sul terreno delle pratiche del consenso sociale e popolare”.

Sul punto, in una recente intervista, Antonio Ingroia, il quale come è noto non si è dimesso ma ha solo chiesto un’aspettativa,  ha dichiarato di escludere di tornale a svolgere il ruolo di procuratore a Palermo, al termine eventuale della sua attività politica.

Alla domanda sul perché non si è dimesso Ingroia ha dichiarato che il possibile rientro dei magistrati debba essere meglio disciplinata nel senso che non sia  consentito di tornare al posto da cui si è partiti, per evitare possibili conflitti di interessi.

 

avv. Loretana Rosso

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“nota a margine” di  Giorgio Benvenuto

 

Si predica bene e si razzola male

 

Incredibile! Si predica bene e si razzola male. Ai pensionati si blocca la rivalutazioni; ai lavoratori si negano i contratti; ad entrambi si aumentano le tasse e … con un palese conflitto di interessi: “per i salari dei manager oltre i 300mila euro” la Cassazione boccia il taglio del 5-10%.

Infatti è destinato ad aumentare lo stipendio dei top-manager pubblici.

Aumenta infatti del 3,1%, che corrisponde grosso modo all’inflazione media del 2012, lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, parametro al quale è agganciato il tetto alla retribuzione dei top-manager della pubblica amministrazione, introdotto dal decreto Salva-Italia a fine 2011.

L’adeguamento è stato deciso dal ministero della Giustizia che lo ha comunicato sia alla Funzione Pubblica che al ministero dell’Economia.

Il nuovo livello retributivo per il primo magistrato ammonta dunque a 302.937,12 euro per il 2012 e da qui discenderà il possibile adeguamento degli stipendi dei super-dirigenti per l’anno in corso.

In questa platea sono compresi i presidenti degli enti pubblici come l’Inps, i direttori generali dei ministeri e tutti i membri delle Autorità indipendenti, dalla Consob all’Antitrust, dalle Comunicazioni all’Energia e via discorrendo.

Una vergogna! Ed è stupefacente che la decisione l’abbia presa il ministro della giustizia!!!!

(Giorgio Benvenuto ha steso questa nota su notizia pubblicata dal quotidiano “Il Messaggero”)

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

Interazioni del lettore

Commenti

  1. paulette ievoli

    4 Febbraio 2013 alle 10:10

    per ritornare a “Babette”, propongo che alla prossima cena , si cucinino cibi avvelenati

    Rispondi
  2. paulette ievoli

    4 Febbraio 2013 alle 10:08

    sulla discesa dei magistrati in politica, aldilà delle illustri interpretazioni sostenute da motivazioni inoppugnabili, è lecito che il cittadino si chieda: ma perchè lo fanno? Per regolare il loro conti (personali) con la politica, quindi per una strategia dellla competizione oggi così di moda o ad essere fiduciosi perchè come disse allora Berlusconi: per un desiderio sincero di mettrsi al servizio di una collettività abbandonata dalla politica. Ai posteri l’ardua sentenza

    Rispondi
  3. paulette ievoli

    4 Febbraio 2013 alle 10:02

    bella la metafora di “Babette” , come ironica rappresentazione del. patinato e perbenista stile di gestione di affari propri con la salute e la fatica degli altri

    Rispondi

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 28 Gennaio 2013

Stress test – All’inaugurazione dell’anno giudiziario diversi punti di vista sui mali della Giustizia. – Foto “gossip” di personaggi famosi: la privacy sui giornali scandalistici – Lap-dance e hot-line lecite: non è prostituzione

 

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini, con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso,  con comunicazioni dell’Associazione Privacy.

 

 

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Stress test

 

non ho paura di misurare

la mia debolezza

la conosco

e posso dosarla

gestirla

combatterla

perfino nasconderla

mi fa paura la forza

che mi attribuiscono

i nemici

perché non sapranno

dosare e padroneggiare

la prepotenza

l’arroganza

la mistificazione

l’abuso

la prevaricazione.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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All’inaugurazione dell’anno giudiziario diversi punti di vista sui mali della Giustizia.

 

Anche quest’anno nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi, per la Corte di Appello di Napoli, in Castel Capuano, si è  parlato dei problemi della Giustizia.

I rappresentanti della Magistratura e dell’Avvocatura nonché del Ministero della Giustizia, tirando le somme dell’anno trascorso, come di consueto, hanno posto l’accento sulle riforme varate nell’arco del 2012 e che hanno interessato  sia il settore civile che quello penale.

I punti di vista sono diversi.

Ad avviso del Ministero della Giustizia l’aumento dei contributi unificati ed alcune riforme come il filtro in appello dovrebbero servire come deterrente dell’abuso del processo e per deflazionare gli uffici già intasati da molti arretrati sia nel settore civile che in quello penale.

Il rappresentante del Ministro si è soffermato anche sulla riforma forense per sottolineare che è urgente una riforma dell’accesso alla professione forense, atteso che in Italia ci sarebbe un numero elevatissimo di avvocati, discorso questo forse in contrasto con lo scopo dichiarato di liberalizzare la professione per dare ai giovani maggiori possibilità lavorative.

L’Avvocatura, che parla attraverso il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli avv. Francesco Caia, ritiene invece che le  riforme del 2012,  adottate in maniera indiscriminata a senza un tavolo di confronto con tutti gli operatori,  avranno solo l’effetto di limitare fortemente l’accesso alla Giustizia dei soggetti meno abbienti.

In particolare il Presidente Caia ha evidenziato  che la grave crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese,  ha peggiorato la già difficile situazione in cui versava il sistema giudiziario. I rimedi improvvisati non assicurano la tutela dei diritti ma aumentano la distanza tra cittadini e Istituzioni.

In maniera indiscriminata sono stati  eliminati interi Uffici giudiziari nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria, senza tener conto delle specifiche esigenze territoriali e sociali e senza un preventivo confronto con chi opera quotidianamente a tutela dei diritti dei cittadini.

In particolare molto penalizzati sono i cittadini e gli avvocati delle isole che dovranno sopportare eccessivi costi per gli spostamenti considerato pure che i collegamenti sono ridotti a causa dei tagli alla spesa pubblica.,

Inoltre c’è da considerare che l’accorpamento di uffici giudiziari di provincia con un numero elevato di utenti comporterà comunque una spesa per reperire i locali dove allocare gli uffici.

L’avvocatura, ha continuato l’avv. Caia, ha sempre evidenziato la necessità di destinare più risorse e mezzi economici alla Giustizia per assicurarne il migliore funzionamento ma la risposta è stata il taglio degli uffici giudiziari  e l’aumento indiscriminato dei costi dei contributi unificati in modo che i cittadini meno abbienti rinunceranno a chiedere tutela giudiziale.

Gli avvocati non condividono  la riforma che ha introdotto il filtro in appello che si tradurrà in un ulteriore ostacolo al buon funzionamento della giustizia, così come altamente lesiva del diritto di difesa è l’eliminazione del motivo di ricorso in Cassazione, di cui all’art.  360 n. 5,  e cioè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Interventi giustificati dal Ministro da esigenze di snellimento sono invece inadeguate, ed hanno  il solo effetto di limitare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati  ha fatto leva anche sulla questione del superaffollamento delle carceri che ha comportato ultimamente diversi suicidi  in carcere, fenomeni questi che non devono essere visti dal punto di vista dei numeri e delle statistiche in quanto dietro ad ogni caso di suicidio c’è una storia umana di mortificazione della dignità personale a causa  delle tragiche condizioni di vita in carcere.

Ecco perché si deve invitare il Governo ad assumere dei provvedimenti seri per dare effettività alla funzione riabilitativa della pena.

Per deflazionare i carichi giudiziari l’avvocatura propone la promozione di strumenti alternativi come la mediazione nella forma facoltativa e con l’assistenza tecnica obbligatoria.

A proposito della riforma professionale l’avv. Caia auspica che la Legge di riforma, che riafferma l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, possa avviare una inversione di tendenza rispetto agli attacchi perpetrati negli ultimi anni nei confronti della categoria professionale.

avv. Loretana Rosso

 

 

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note da Associazione Privacy

 

 

Foto “gossip” di personaggi famosi: la privacy sui giornali scandalistici

 

I nuovi media ci hanno trasformato in produttori di foto e video; i nuovi media ci hanno reso editori e distributori dei contenuti, nei quattro angoli del globo. Quello che però non ci hanno insegnato i nuovi media è il rispetto delle regole e della privacy che anche nel caso di personaggi famosi va rispettata.

La pubblicazione di fotografie di personaggi famosi, pubblici o dello spettacolo, ritratti durante la vita privata, ma anche in un contesto pubblico, deve essere rispettosa della privacy e del diritto alla riservatezza: infatti, anche determinati momenti, ritagliati in un ambiente aperto e pubblico (per es.: le vie del corso mentre si fa shopping), possono rientrare nell’ambito della vita privata. La pubblicazione di una fotografia scattata in un luogo non riservato può perciò violare la vita privata di un individuo anche se questi è un personaggio pubblico.

La libertà di stampa si può esercitare entro determinati limiti predefiniti. I giornali infatti hanno, come dovere, quello di impartire informazioni e idee su questioni di pubblico interesse e divulgare solo informazioni inerenti fatti in grado di contribuire a dibattiti di rilievo pubblico. Al contrario, le foto pubblicate sulla stampa scandalistica o sulle riviste rosa spesso servono solo a soddisfare la curiosità dei lettori e sono scattate in un clima di perpetua molestia, che può portare a percepire un senso di intrusione nella propria sfera privata.

Bisogna distinguere tra “comuni cittadini” e cittadini appartenenti al contesto pubblico, come ad esempio politici o uomini pubblici. Mentre un comune cittadino può rivendicare una piena e integrale tutela della propria vita privata, lo stesso non può fare un personaggio pubblico. La stampa, infatti, esercita una funzione di “cane da guardia” della democrazia.

Tuttavia, solo raramente il diritto della collettività ad essere informata si può spingere fino a ricomprendere aspetti della vita privata dei personaggi pubblici.La notorietà della persona ritratta, infatti, non giustifica la pubblicazione, senza il consenso della stessa, di immagini attinenti alla sfera personale, che non hanno alcuna rilevanza per le esigenze pubbliche di informazione.

Inoltre, chi pubblica senza l’altrui consenso il ritratto di una persona pubblica per finalità commerciali (per es. il volto di un politico su un manifesto pubblicitario) è tenuto al risarcimento del danno. Allo stesso modo, è illecito utilizzare, per fini pubblicitari, l’immagine di un sosia di persona nota senza il consenso di quest’ultima se, dai modi di diffusione dell’immagine, il pubblico può essere indotto erroneamente a considerare la stessa come riproduttiva della persona nota e non del sosia.

IN PRATICA

La notorietà di una persona non legittima sempre la diffusione o l’utilizzazione a qualsiasi scopo dell’immagine, ma soltanto se esistono obiettive esigenze pubbliche e sociali alla conoscenza dell’immagine.

Dunque, la pubblicazione di immagini e di notizie inerenti la vita privata di soggetti famosi non può ricomprendere ogni aspetto della loro vita privata, anche se inerente momenti vissuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel caso di pubblicazione di una immagine ottenuta in un’occasione pubblica e ufficiale, l’immagine stessa non può essere avulsa dal contesto nel quale è stata prelevata, né può essere utilizzata in modo tendenzioso e scorretto.

 

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Lap-dance e hot-line lecite: non è prostituzione

 

Lap-dance e hot-line: un business in crescita, soprattutto dopo la recente sentenza della Cassazione che, di fatto, ha legalizzato le attività lucrose “hard” purché non implichino il contatto carnale con la donna.

Non è reato mettere in commercio, via web, le foto erotiche di una persona con il consenso di quest’ultima. La precisazione viene dalla Cassazione [1], tornata a definire i limiti dell’attività di meretricio. Quest’ultima richiede necessariamente il rapporto diretto, ossia il contatto carnale. In mancanza, l’attività, per quanto lucrosa, se consumata con il consenso dell’interessato, non può ritenersi illecita.

In forza di tale principio è stato scagionato un uomo che aveva messo in piedi, insieme alla moglie, una hot-line dove, in cambio di ricariche telefoniche, lasciava fruire i clienti delle foto spinte della consorte. La Suprema Corte ha rilevato che, non essendovi stata alcuna coartazione nella volontà della donna, l’attività lucrosa, per quanto di cattivo gusto, non è vietata dalla legge.

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 21 Gennaio 2013

Non sono candidabile – Cambio operatore telefonico: costi, vantaggi e ricorsi contro penali

– I quotidiani digitali di Mediaset e delle altre tv – Il redditometro senza la circolare non parte, Befera difende lo strumento

 

 

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con comunicazioni dell’Associazione Privacy.

 

 

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Non sono candidabile

 

In questo periodo il tema più dibattuto sembra essere l’incandidabilità di quanti hanno subito condanne.

I comitati dei garanti dei vari  partiti stanno lavorando a “liste pulite” e formulano  ripensamenti anche su candidature già annunciate.

A scanso di ogni equivoco,  per il ” più pulito non si può”, emerge la necessità di non candidare chi abbia subito una condanna in primo grado o, ancor di più ( fino a candeggiare e non solo non candidare ),  chi abbia  ricevuto un rinvio a giudizio.

Capita che io sia stata querelata per diffamazione (originariamente per calunnia, poi derubricata) da un Giudice Onorario a seguito di  un mio ricorso al Csm nel quale ipotizzavo  essersi manifestato un comportamento negligente e superficiale, da parte di quest’ultimo  invocando perciò  il controllo disciplinare in virtù e in riferimento al punto 3 del sub capo c)-  della LG  150 del 25 luglio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005)

I principi insistiti nel ricorso, richiamati con linguaggio tecnico, non lambivano certamente la soggettività né le attribuzioni acquisite alla  personalità  poiché lo stesso si concretizzava   nell’utilizzo di termini normativi legalmente definiti per esercitare il diritto di critica all’esercizio della giurisdizione, per esporre i fatti e le circostanze dei fatti,  per sollecitare accertamenti in ordine alla ritenuta mancanza, nelle intervenute deliberazioni, dei requisiti di  equilibrio, imparzialità e terzietà -come indicati  dai Regolamenti del CSM .

Invero il Giudice  Onorario, titolare di cinque procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo da me notificati ne aveva provveduto alla revoca senza indagini di merito, senza prove documentali depositate dalla opponente, con l’ulteriore aggravante della condanna alle  spese a mio carico, pure  decidendo sulla sola competenza in assenza di sentenza sull’an: insomma beffa e  danno.

Ho ritenuto, ritengo, debbo ritenere, che la querela avesse tutte le caratteristiche di un atto ingiustificato e sovrabbondante ma ciò nonostante  correttamente e convintamente,  presente ad una udienza in trasferta,  ho dichiarato, in piena coerenza,  di rinunciare espressamente a ogni  eventuale prescrizione.

Sembra che la sentenza sia stata a me sfavorevole e, quindi,  condannata per diffamazione (dico sembra,  poiché  il provvedimento non è stato ancora notificato né a me né al mio difensore, talchè, peraltro, non sono in grado di riferire  dettagli della motivazione).

Agirei, comunque, di nuovo nell’azione proposta perché credo che sottrarsene  significherebbe  denegare in radice  i meccanismi di controllo che ancora rappresentano le garanzie del percorso democratico e dei  principi difensivi protetti dalla Costituzione; quale ne sia l’esito.

Ma, se fossi stata folgorata da un irrefrenabile desiderio di essere “candidata”?

La questione morale viene brandita come una spada e sembra stemperata in tanti rivoli; la giustizia appare discontinua e malata; potrebbe succedere che una eventuale elezione sarebbe  fonte di disagio per il mio partito potendo  essere bersaglio di detrattori (semmai in una arena permeata da particolari esigenze e  tematiche etico/morali).

Un incubo,  dove i detrattori inferociti mi butterebbero in faccia la gravità della condanna e cercherebbero di snaturare il mio impegno e  mi additerebbero al pubblico ludibrio.

Potrei, forse,   in quel contesto opporre che le mie denunce subiscono una sorte diversa o addirittura di archiviazione preventiva? No! Non potrei perché “cantano” le carte.  A volte,  anche quelle buone per il riciclo.

C’è da essere d’accordo con un leader,  impegnato nel controllo serrato in corso,  che dichiara: “ noi non accettiamo tribunali improvvisati, i nostri codici etici sono più rigorosi delle leggi dello stato”

Uno zelo spalmabile secondo le circostanze e i protagonisti tra questione morale e opportunità.

Non sono candidabile!

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

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note da Associazione Privacy

 

 

Cambio operatore telefonico: costi, vantaggi e ricorsi contro penali

 

Passare da un operatore telefonico a un altro può spesso risultare conveniente, se non fosse per la penale che le compagnie praticano allo scioglimento anticipato del contratto. Questa pratica però è stata abolita dalla legge, anche se tutti ancora la applicano. Come fare per difendersi?

Per risparmiare tariffa del telefono, gli utenti sono sempre molto attenti nel cogliere le offerte dell’ultimo minuto praticate dai vari gestori.

Cellulari

Per i cellulari, il passaggio da un operatore all’altro è un’operazione molto semplice che si consuma in non più di 24 ore lavorative (diversamente, scatta il risarcimento del danno). Non possono essere previste penali, a meno che non si è optato per un abbonamento comprensivo di telefonino: in questo caso, la penale varia a seconda del modello prescelto.

Di recente, l’AgCom ha vietato il cosiddetto recall, ossia la prassi delle compagnie telefoniche di chiamare i propri clienti con l’intento di convincerli a soprassedere dal passaggio a un altro operatore.

Telefonia fissa

La penale per la disattivazione delle linee fisse, pur essendo stata abolita con la liberalizzazione del 2007 per favorire la concorrenza nel settore della telefonia, viene ancora fatturata per ostacolare il recesso dei consumatori. C’è chi la chiama “Contributo di disattivazione”, chi invece “Costo disattivazione linea”, chi ancora “Costo per attività di migrazione” e chi in ultimo “Importo per dismissione”. L’aggravio sulla bolletta può variare da 30 a oltre 100 euro. Si va dai 55 euro di Fastweb nel caso di passaggio ad altro operatore, per chi possiede una linea in fibra più telefono, ai 35 euro di Infostrada per telefono + Adsl; ai 60,50 euro di Telecom Italia fino agli 87 euro di Tiscali (sempre per Adsl + telefono). E ancora più elevati risultano gli addebiti in bolletta quando la richiesta è di cessazione della linea.

Ricorso all’AgCom

Così l’AGCOM, da oggi, ha un nuovo fascicolo sulla scrivania: si tratta del ricorso presentato da Altroconsumto contro gli operatori di telefonia fissa. Fastweb, Infostrada, Telecom, Teletù, Tiscali e Vodafone sono tutti sul banco degli imputati per violazione delle regole sulla concorrenza e sul mercato.

Le contestazioni riguardano tanto la carente informativa fornita al consumatore, quanto l’esosità degli importi richiesti agli sfortunati utenti che decidono di cambiare contratto.

 

***

 

I quotidiani digitali di Mediaset e delle altre tv

 

I grandi gruppi televisivi, come Mediaset e Sky, potranno acquistare o creare un giornale quotidiano digitale: a prevederlo è la legge di stabilità 2013.

Secondo la recente legge di stabilità i titolari di reti televisive nazionali che vogliano costituire o acquistare giornali quotidiani potranno farlo a condizione che si tratti di quotidiani digitali. Per quelli cartacei esiste, invece, il cosiddetto divieto di incrocio stampa-tv.

Per meglio comprendere il punto, ripercorriamo brevemente la storia del divieto in questione.

Per garantire il pluralismo informativo, la legge italiana vieta ai titolari di più reti televisive nazionali di costituire o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Questa disposizione è stata introdotta nel 2004 al fine di evitare che Mediaset monopolizzasse il mercato dell’informazione, acquisendo anche testate giornalistiche (in particolare Il Corriere della Sera).

Il divieto è stato poi rinnovato, aggiungendo tuttavia la possibilità per le TV di acquistare o costituire solo quotidiani telematici. Inoltre è stata riformulata la norma, prevedendo che il cumulo stampa-tv è vietato non a tutti i titolari di più reti nazionali, bensì solo a chi, nell’ambito del SIC (Sistema integrato della comunicazione) consegue ricavi superiori all’8% del settore (tra cui Fininvest, Rai, Sky). Nessun giornale cartaceo potrà essere costituito da chi ha ricavi superiori al 40% nel mercato delle telecomunicazioni (cioè Telecom Italia).

Infine, il suddetto divieto è stato ulteriormente prorogato a fine 2013 con la legge di stabilità. Nel frattempo, per Mediaset, Sky e Telecom Italia è stata confermata la libertà di creare propri quotidiani digitali.

Dopo questa data, il principio democratico del pluralismo dell’informazione potrebbe fallire per sempre.

 

***

 

Il redditometro senza la circolare non parte, Befera difende lo strumento

 

Il redditometro, così come l’Imu, la Tares, è entrato a far parte del dibattito tra i rappresentanti degli schieramenti politici, perché è, di diritto, fra le tematiche elettorali grazie alle quali si possono persuadere i cittadini in vista del voto del 24 febbraio. L’Agenzia delle Entrate, però, tira il freno e ricorda ancora una volta come garantire l’operatività concreta di questo meccanismo per la lotta all’evasione fiscale sarà un processo ancora lungo, o almeno non così immediato come poteva apparire fino a qualche giorno fa.

Non saranno tempi brevi, infatti, quelli in cui la sospirata circolare attesa per far partire il redditometro arriverà, lo ha affermato Marco di Capua, vicedirettore vicario dell’Agenzia delle Entrate, in occasione del Convegno su “l’anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale” organizzato a Roma dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Di Capua ha chiarito che “serve il tempo materiale per pensarla e scriverla (la circolare). Quando la circolare sarà diffusa potrà decollare il nuovo meccanismo per la lotta all’evasione fiscale”.

Quello che il vicedirettore ha sentito di specificare, per rassicurare i cittadini sinceramente allarmati, è che il redditometro si concentrerà su “forme di evasione spudorata e sui finti poveri e non è uno strumento di accertamento di massa”, lo dimostra il dato secondo cui saranno meno di 40 mila i controlli che verranno effettuati quest’anno. C’è di più, i controlli non ci saranno su scostamenti minimi, come possono essere mille euro al mese, per un totale di 12 mila euro l’anno, la vera sfida per il braccio operativo del fisco sarà quella di dare un’applicazione equilibrata e mirata del redditometro.

Befera, tuttavia, difende l’efficienza della sua creatura e ha chiarito come dal 2008 sono oltre 1,8 milioni le rateazioni concesse per oltre 22 miliardi e pari a 72 rate. Somme che l’erario ancora non ha incassato ma che “stiamo recuperando, seppure lo faremo in un lasso di tempo lungo” ha detto Befera “grazie anche una cresciuta sensibilità dell’opinione pubblica rispetto all’evasione fiscale che tende a essere percepita in tutta la sua gravità”.

Il redditometro, rispetto al passato, ha abbandonato la presunzione della disponibilità di pochi beni e come ha spiegato Befera ora “l’analisi dell’infedeltà fiscale si concentra sulla compatibilità tra reddito consumato e dichiarato”, almeno questo è quello che vale per le persone fisiche. La creazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, inoltre, verrà fatta nell’ossequio della privacy e ciascun accesso sarà sempre tracciato dal sistema informativo, eppure la Corte dei Conti non pare persuasa sulla totale bontà di questo strumento.

Luigi Giampaolino, presidente della magistratura contabile, che è intervenuto al Convegno romano, ha richiesto una cautela maggiore nell’utilizzo del redditometro: “ è necessario evitare un uso disinvolto di informazioni disallineate e non verificate” ha dichiarato il presidente, evidenziando che come ogni strumento presuntivo, il redditometro necessita di cautela ed efficacia probatoria.

“E’ necessario che le amministrazioni verifichino sempre i risultati – ha proseguito Giampaolino – soprattutto in quei casi in cui esistono situazioni in cui la titolarità formale di utenze e canoni non coincide con coloro che ne supportano l’onere finanziario. In questi casi sarà opportuno che gli uffici procedano con grande attenzione per arrivare all’effettiva titolarità soggettiva“.

Le dichiarazioni di Giampaolino, del resto, fanno eco alla pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza n.23554/2012, in modo palese, ha dichiarato che la natura di presunzione semplice del redditometro, potrebbe, la maggior parte delle volte, alleviare gli oneri dei contribuenti nel dare elementi adatti a verificare che si sono prodotti redditi inferiori rispetto a quanto contestato. In qualsiasi circostanza in cui questo maggior reddito proviene dall’applicazione degli indici statistici dovrebbe ottenere, pena la censura in sede giudiziaria, che l’Ufficio anche dopo il contraddittorio, fornisca altri riscontri idonei a integrare il risultato dell’elaborazione statistica.

 

 

 

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dirittosidirittonoPer quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

Interazioni del lettore

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diritto sì, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 13 Gennaio 2013

I bugiardini della medicina – I diritti negati dei padri separati – Molestie nei confronti di un disabile – Il comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso e comunicazioni dell’Associazione Privacy.

 

 

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I bugiardini della medicina

 

Che cosa è un farmaco? Un insieme di  sostanze con più componenti tra cui un principio attivo che è  in grado di modificare una o più funzioni dell’organismo ed è usato in genere per curare, contenere e  prevenire le malattie.

L’impiego dei medicinali, nell’ambito di un trattamento farmacologico, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche che sono state previamente approvate dal Ministero della Salute.

Elementi riportati nella scheda tecnica dei medicinali autorizzati all’immissione in commercio e nel foglietto illustrativo (bugiardino) laddove si leggono posologia,  modalità di somministrazione, controindicazioni.

Fin qui sembra tutto regolamentato e  la “medicina” (intesa come quel rimedio rassicurante che le nostre mamme ci hanno somministrato per il nostro bene, con l’aiuto del  medico di famiglia suo  alleato/ stregone)  sembra ancora essere quel rimedio e quella soluzione amara, ma necessaria, per rispettare e promuovere la salute, bene comune.

Oggi una coscienza collettiva più critica, unitamente all’accesso a  una informazione, come dire,  indipendente,  solleva molti punti di domanda che coinvolgono anche rimedi universalmente riconosciuti come salvezza (dell’umanità) da malattie mortali e/o invalidanti come, per esempio,  i vaccini obbligatori per i bambini.

Il rifiuto di somministrare i vaccini ai bambini, peraltro,  porta alla conseguenza di dover sottoscrivere un dissenso informato;  con tutti i rischi conseguenti alla assunzione di responsabilità a  forte contenuto emotivo nell’operare tale scelta

La responsabilità circa effetti collaterali, anche gravissimi,  viene dalla legge demandata ai medici;  nonostante fonti istituzionali  internazionali  sottolineino le criticità  dei farmaci; fomentando dubbi e perplessità sulla delicata  materia.

Sul fronte della informazione,  sugli effetti collaterali contenuti nel bugiardino,  bisogna sottolineare, purtroppo,  che solo quando risulta una evidenza non segnalata dalla casa farmaceutica scatta una precisa responsabilità diretta in capo alla stessa;

I fatti, poi,   vengono in emergenza  soltanto all’allorquando  siano stati accertati stabilmente  in sede giudiziaria.

I casi più eclatanti, tra i tanti continuamente in emersione,   riguardano la sindrome di Lyell, conosciuta anche come necrolisi tossica epidermica: una patologia molto grave che, spesso,  porta alla morte.

La particolarità  è che la necrolisi tossica epidermica si contrae come reazione a seguito dell’assunzione di farmaci per la cura di malattie quali l’uricemia. Il composto chimico, ovvero il principio attivo,  presente nel farmaco, risulta presente  in almeno  duecento ulteriori  farmaci!

E’ emerso, ancora di recente,  che pazienti affetti da morbo di Parkinson, che assumevano un dopamino agonista,  avevano cominciato a soffrire di gravissime compulsioni al gioco d’azzardo e a sviluppare una gelosia patologica: a queste conclusioni  è pervenuto uno  studio dell’Università di Pisa, analizzando un campione di 805  soggetti,   per monitorare  gli effetti del farmaco.

Da rilevare che la Magistratura francese ha condannato una importante  casa farmaceutica a favore di  un paziente parkinsoniano che, a seguito dell’assunzione di un dopamino agonista (ropinirolo) aveva sviluppato una compulsione incoercibile per il gioco d’azzardo.

Sviluppando, ancora,  una compulsione per il sesso omosessuale, subendo anche violenza e tentando il suicidio più volte.

L’azienda farmaceutica ha dichiarato pubblicamente che il farmaco poteva avere questi effetti, inserendoli nel bugiardino, solo nel 2006.

Nel mondo ogni anno si spendono più di 3 mila miliardi di dollari in servizi di salute; in gran parte finanziati dalle tasse dei cittadini.

Una cifra molto ingente che può deviare dal progetto di promuovere la salute delle popolazioni e il mantenimento e il miglioramento delle strutture sanitarie; favorendo ed agevolando, di contro,  la corruzione ovvero quel  sistema illecito che comporta una serie di azioni non sempre identificabili  e il cui fine può anche toccare la manipolazione di informazioni sulle sperimentazioni cliniche.

Un mondo complesso e articolato in molte sfaccettature non sempre percepibili  poiché non esiste una linea di demarcazione netta tra business,  controlli e diritti costituzionali e dove i detrattori, imputando alle multinazionali un controllo sfrenato del mercato, arrivano a immaginare   una azione mirata  -da parte di gruppi farmaceutici – alla comparsa di nuove malattie.

Una  base per una sempre maggiore espansione del mercato globale: una sorte di fidelizzazione preventiva

Una efficace politica di controllo  antifrode e più  Agenzie indipendenti del farmaco, non correlate all’ industria, potrebbero  già  togliere forza alle lobby internazionali.

La sottoscrizione del consenso informato è imposto dalla legge solo in pochissimi e specifici casi. Il resto è lasciato al rapporto di riconosciuta competenza  del medico – ed  all’aggiornamento professionale di quest’ultimo – e alla  conseguente fiducia da parte del paziente.

La mancanza di questa relazione riconduce ad  una barriera  burocratica fatta di un rapporto impari.

I bugiardini sono sempre all’agguato ma  una buona notizia viene proprio dal Ministero della Salute che, pare, voglia cominciare ad eliminare dal bugiardino il linguaggio astruso ed estremamente  tecnico  – accessibile solo agli addetti ai lavori –  per sostituirlo con grafici comprensibili e semplificati alla portata non solo del paziente ma anche del medico.

Oggi, comunque, si deve registrare  una mancanza di regole e di diritti.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

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I diritti negati dei padri separati

 

Si parla sempre dei diritti delle donne, lavoratrici, mamme, mogli, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche sia in famiglia che sui luoghi di lavoro.

Ma pochi parlano dei diritti degli uomini.

Padri separati e disperati perché relegati ai margini ed estromessi in tutto o in parte dalla vita dei figli :è questa ancora una realtà molto diffusa in Italia tant’è che la Corte Europea in passato ha richiamato le istituzioni italiane proprio per la violazione dei diritti umani perpetrata a danno dei padri separati.

Uno dei problemi principali che si verifica all’inizio di una separazione, risiede nei sentimenti di rabbia delle madri verso i loro ex coniugi, che le porta in molti casi ad ostacolare la partecipazione dei padri alla vita dei figli: donne arrabbiate che a volte saboterebbero gli sforzi fatti dai padri per visitare i loro bambini.

In Italia è andata consolidandosi, negli anni passati,  una prassi giudiziaria che privilegiava le madri quali unico punto di riferimento educativo. Vale a dire che nella stragrande maggioranza dei casi l’assegnazione dei figli e della casa va alla madre, con tutte le conseguenze del caso.

Gli orientamenti ancora oggi restrittivi della giurisprudenza, uniti ad una serie di discriminazioni, in molti casi impediscono ai papà di svolgere il loro ruolo educativo nei confronti dei figli minorenni coinvolti in una separazione, essendo relegati in  una condizione marginale e secondaria rispetto alla madre.

Negli ultimi anni l’evoluzione sociale e culturale ha comportato anche una evoluzione giurisprudenziale più favorevole agli uomini nelle cause di separazione e divorzio, sfociata nella Legge sull’affidamento condiviso dei figli, al fine di dare maggiore consistenza ai diritti dei figli ad avere rapporti costanti ed assidui con entrambi i genitori, anche con quello che non vive con loro onde evitare vuoti affettivi e disorientamenti morali e psicologici che possono essere molto dannosi per lo sviluppo equilibrato della personalità.

Nonostante la legge sull’affidamento condiviso, (la n. 54/ 2006) con la sua approvazione abbia segnato una trasformazione particolarmente importante per la storia del costume e del diritto di famiglia nella nostra nazione (riconoscendo l’importanza del rispetto e della presenza delle responsabilità educative da parte di entrambi i genitori),  la medesima legge viene tradita quasi sistematicamente in fase di applicazione.

In poche parole le norme introdotte portano ad un concetto moderno di genitorialità che spesso resta però disatteso nella pratica, nei casi in cui i padri vengono ridotti al ruolo di semplice fonte economica.

In Italia è ancora elevatissimo il numero dei  padri separati che lamentano diritti negati.

L’ultima conferma e denuncia in tal senso è della Caritas: nei dormitori, così come nelle mense, aumentano gli uomini separati ridotti in povertà con la crisi economica in atto fin dal 2008 a tutt’oggi.

Dal punto di vista sociologico la mancanza di parità nel considerare equamente entrambe le forme genitoriali risiede nella presenza di stereotipi e pregiudizi culturali che attribuiscono alla figura paterna un ruolo da sempre subalterno, nonostante la presenza maschile del padre risulti scientificamente fondamentale nel compimento della piena e sana identità di un figlio.

Queste sono cioè tematiche assenti dall’interesse collettivo, a meno che non siano i soliti gesti eclatanti riportati dalla stampa a suscitare l’interesse del circuito tradizionale dei media e quindi la riflessione del grande pubblico.

 

avv. Loretana Rosso

 

 

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note da Associazione Privacy

 

 

Molestie nei confronti di un disabile, nel caso Dordevic C. Croazia,la CEDU dichiara la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione

 

Strasburgo, 9 dicembre 2012 – Con sentenza del 24 luglio 2012, la C.E.D.U. ha statuito nel caso Dordevic c. Croazia, accertando che le molestie violente e persistenti nei confronti di un disabile da parte dei vicini minorenni fosse in violazione degli obblighi positivi imposti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione.

Il ricorso è stato presentato da una persona con disabilità fisica e mentale e da sua madre. Entrambi i ricorrenti, che vivono in un appartamento al piano terra a Zagabria, avevano lamentano di essere stati molestati continuamente dal luglio 2008 al febbraio 2011 da dei bambini delle vicine scuole elementari e di non aver ricevuto adeguata protezione da parte delle autorità locali. I ricorrenti avevano denunciato una serie di incidenti : atti di vandalismo, suono del campanello ad ogni ora, scritte oscene ed offensive davanti alla casa, molestie gravi al primo ricorrente, con anche lo spegnimento delle sigarette accese sulle mani. Gli attacchi violenti e continui avevano provocato dei disturbi e stati di ansia e stress nel primo ricorrente. I ricorrenti avevano presentato molte denunce alle autorità competenti, chiedendo l’intervento delle forze di polizia a più riprese. Tuttavia, dopo ogni chiamata, la polizia era arrivata o in ritardo o si era limitata a disperdere i giovani persecutori. Alcuni dei giovani molestatori erano stati sentiti dalle autorità. Tuttavia queste ultime non avevano adottato alcun provvedimento, avendo concluso che anche se i giovani teppisti avevano ammesso di essere stati gli autori delle violenze e delle molestie, essi non potevano comunque essere perseguiti perché troppo giovani.

La C.E.D.U. ha ritenuto che il maltrattamento subito dal primo ricorrente ha raggiunto un grado sufficiente di gravità per permettere la protezione offerta dall’articolo 3 della Convenzione. Pur considerando che la maggior parte delle molestie subite sia stata perpetrata da minori sotto i quattordici anni, incapaci di intendere e volere secondo la legge, dall’altra parte la C.E.D.U. ha ritenuto che gli incidenti avvenuti fossero incompatibili con l’articolo 3. Lo Stato convenuto aveva infatti l’obbligo positivo di impedire gli atti di molestia nei confronti del primo ricorrente, disabile, garantendogli un’adeguata protezione. Peraltro, la C.E.D.U. ha ritenuto che le autorità locali non abbiano preso nella dovuta considerazione la gravità della situazione. Le autorità non hanno adottato serie misure in concreto al fine di prevenire nuove molestie e i servizi sociali non sono stati chiamati ad intervenire. Nessuna autorità è stata chiamata ad intervenire e a lavorare con i minori molestatori. Infine il primo ricorrente non ha ricevuto alcun sostegno psicologico.

Per tutti questi motivi la C.E.D.U. ha ritenuto che lo Stato convenuto è venuto meno al proprio obbligo positivo di adottare tutte le misure ragionevoli per impedire il perpetrarsi degli abusi subiti dal primo ricorrente. Conseguentemente la C.E.D.U. ha dichiarato all’unanimità che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

La C.E.D.U. ha poi accertato che le molestie subite dal primo ricorrente abbiano inciso negativamente sulla vita della madre, la seconda ricorrente, tanto da violare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantita dall’articolo 8 della Convenzione.

La C.E.D.U. ha quindi riconosciuto a entrambi ricorrenti, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, un risarcimento per danni morali pari a complessivi 11.500 euro.

Questa sentenza fissa principi importanti in un caso di molestie contro una persona disabile. Tali principi sono applicabili a tutti gli Stati firmatari della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e pertanto anche all’Italia.

Riguardo all’Italia ricordo che recentemente è stata varata la legge n. 67 del 2006, con cui il legislatore ha messo a disposizione della persona disabile uno strumento per ottenere la parità di trattamento ed eliminare le discriminazioni in ogni ambito della vita.

In proposito, faccio notare che anche in Croazia, come in Italia, esiste una normativa ampia che permette di garantire le persone disabili. Tuttavia nel caso di specie tali strumenti non hanno permesso una tutela in concreto e, soprattutto, allo Stato convenuto è stato rimproverato il fatto di non aver posto in essere una politica di prevenzione per evitare forme gravi di discriminazione e molestie nei confronti delle persone disabili. Per tale ragione la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

 

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Il comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa sollecita gli Stati ad istituire  strutture nazionali di controllo dei luoghi di privazione della libertà.

 

Strasburgo, – Nel suo rapporto annuale pubblicato il 6 novembre 2012, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) sollecita tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa a procedere alla ratifica di un trattato delle Nazioni Unite e ad istituire strutture nazionali indipendenti per monitorare il trattamento delle persone private della propria libertà.

Il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), entrato in vigore nel 2006, stabilisce un meccanismo indipendente di controllo delle Nazioni Unite e obbliga gli Stati parte ad istituire strutture di controllo nazionali indipendenti per combattere la tortura e altre forme di maltrattamento per mezzo di un sistema di visite regolari nei luoghi di privazione della libertà. Attualmente 31 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno già ratificato il Protocollo, e di questi 26 hanno istituito o designato “meccanismi nazionali di prevenzione” (MNP).

“I meccanismi di controllo nazionali possono intervenire frequentemente e con tempestività, e fornire dunque un contributo significativo alla prevenzione dei maltrattamenti. Per tale ragione è essenziale che simili strutture indipendenti siano istituite quanto prima in tutti i paesi. Esse rappresenteranno altresì un’importante fonte di informazione per il CPT e potranno sostenere l’opera di monitoraggio del Comitato, provvedendo in particolare al controllo dell’attuazione delle raccomandazioni del CPT”, ha dichiarato Lətif Hüseynov, Presidente del CPT.

“In occasione di diverse visite del CPT, abbiamo constatato che i MNP già istituiti non possedevano le risorse necessarie per svolgere i loro compiti in modo efficace. Gli Stati dovrebbero mettere a disposizione di tali strutture mezzi umani e materiali adeguati e assicurarsi che queste beneficino di pieno accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà, senza restrizioni”, ha aggiunto.

Nel suo lavoro di vigilanza, il CPT collabora strettamente con il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (SPT) e con i MNP attualmente istituiti.

Il rapporto annuale del CPT contiene informazioni sulle 18 visite condotte tra agosto 2011 e luglio 2012 e commenta alcuni rapporti di visita del Comitato che sono stati resi pubblici di recente.

 

 

 

 

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Per quanti intervengono:

dirittosidirittonoLe informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 7 Gennaio 2013

Un  magistrato

 

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini.

 

 

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Un  magistrato

 

“Io sono figlio unico. Ho avuto un ottimo rapporto con i miei genitori. Mio padre era un artigiano, faceva il sarto… Ho fatto il classico al Liceo D’Azeglio.”

Con queste  parole si descrive, con semplicità, Raffaele Guariniello,   Procuratore della Repubblica di Torino;  un magistrato che, con il suo lavoro, intende esprimere  il ruolo pregnante che la Magistratura può e deve avere nella società.

L’uomo nel lavoro, l’uomo nell’ambiente, l’uomo nel consumo e nella produzione, l’uomo e la salute sono  valori non sintetizzabili  in dichiarazioni di intenti o à la carte, ma, assurgono a  principi basilari dai quali iniziare l’analisi della società e  improntare l’agire rispetto ad essa.

Una vigilanza del magistrato  che nella società si immerge e la accompagna e che si descrive nelle parole di  Guariniello: “se decidi di fare una certa inchiesta in un certo settore, vedi che il settore reagisce subito, si dà delle regole e questo è straordinario”.

Un agire che, finanche, può costituire  una  possibile  risposta alla odierna, stagnante   situazione in Italia  laddove i magistrati, registrando l’assenza  politica  al mandato popolare,  oppongono una presenza sociale a tutela ed interpretazione dei diritti costituzionali.

Il nome del Procuratore Guariniello è legato a inchieste, importanti e significative, che hanno fatto scuola.

La formazione  e l’impegno  che impregnano le sue dichiarazioni e le sue azioni sono umanissime, pure legate ad un esemplare rigore professionale.

Il suo agire di magistrato si orienta ai valori essenziali dell’uomo;come li avverte  minacciati, a volte, da una mancanza di voce,  da una mancanza di  tutela e di difesa provocata da una condizione di debolezza; identificando   le “parti deboli” non soltanto  nelle parti meno abbienti  ma in tutti coloro che   “subiscono umiliazioni nelle loro attività  professionali o nella quotidianità della loro vita”.

Parti deboli perché senza voce,  senza peso  e, a volte,  senza possibilità di far valere, presso la  comunità,   le proprie ragioni .

Il  lavoro delle procure rappresenta  – deve rappresentare  – il  polmone della città.

Il polmone di una casa della famiglia/ comunità  capace di intercettare le criticità e le domande di giustizia; quelle domande che non entrano nelle statistiche, ma che sono la spia di allarme per un necessario  cambiamento.

Significativa   appare la considerazione di  Guariniello relativamente alle attività investigative necessarie sul territorio che a volte, pur non portando a un vero e proprio processo, modificano la percezione, scuotono le coscienze, impongono  soluzioni, impegnano a  proposizioni legislative.

”Le indagini sul doping, solo per fare un esempio del buon agire investigativo, hanno  portato la politica a prendere atto del fenomeno e il parlamento a varare  una legge sul doping” e, altrettanto,  per altre esperienze investigative”(ndr: sulle malattie professionali).

I dilemmi tra ingresso in politica e uscita dalla  magistratura, anche di personalità autorevoli,  rischiano di  confondere la comunità sociale; screditando sia l’una che l’altra e riversandosi in un giudizio di  inefficienza cronica, di una sterile contrapposizione  e di una mancanza di volontà a intervenire per migliorare la società, per dare finalmente voce e identità alla comunità sociale.

Annoto che all’indomani della rilevante  sentenza – relativa ai processi Eternit e Thyssen – il Procuratore Guariniello sosteneva “Indispensabile l’istituzione di una Procura nazionale ambientale, quale primo atto verso una Procura Generale Europea Ambientale” (La Stampa,  06.04.12); istituzione . finalizzata a tesaurizzare le esperienze investigative nei confronti delle multinazionali

Leggendosi una dichiarazione del magistrato Guariniello condivisibile da quanti hanno a cuore la società civile: “   Esprimo un sogno: che la giustizia, al pari del crimine, cominci a viaggiare alla velocità della luce e non , come accade ancora adesso, con la diligenza.”

Un magistrato di passione e, purtroppo, oggi,  la passione per la giustizia c’entra poco con la legge.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

 

 

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Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

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Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 31 Dicembre 2012

Avvocatura donna e discriminante – Il lavoro molesto in Italia: precarietà e ricatti – roghi

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con l’intervento dell’avv. Giulio Botta e la “nota a margine” di franchini.

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Avvocatura donna e discriminante

Oggi, “la nozione di etica professionale dell’avvocatura è da intendersi estesa al di là delle singole codificazioni deontologiche, in quanto comprensiva di disposizioni contenute nelle normative sui diritti fondamentali, dell’esperienza giuridica, delle convenzioni sociali e ‘degli aspetti etico-morali che emergono dal sostrato culturale di un sistema sociale’” (G.C.Hzard – A. Dondi, Etiche della professione legale, 2005), talchè “il bilanciamento di questi diritti e doveri costituisce l’essenza dei problemi dell’etica professionale dell’avvocatura” (A. Marino Marini, Diritti umani ed avvocatura, 2009)

Voglio qui riferirmi, in questa breve nota di fine d’anno, alle tecniche di linguaggio e comportamentali che operano una discriminante  sociologica nei confronti delle donne avvocato nell’ambito forense.

Già l’avv. Annamaria Alborghetti (prima Presidente di una Camera penale in Italia), nell’intervista rilasciata al Corriere del Veneto corriere.it del 2 marzo 2011) sottolineava episodi della sua professione, sintetizzando efficacemente:  «Trent’anni fa nei tribunali ci si rivolgeva alle donne in toga soltanto chiamandole “signorina” o al massimo “dottoressa”, mentre un giovane neo-laureato, anche alle prime armi, veniva sempre definito “avvocato”. I colleghi maschi poi ti trattavano con sufficienza o si sentivano in dovere di corteggiare, invitare a cena. Una volta poi, le donne si occupavano solo del diritto di famiglia, le penaliste erano pochissime» e, ancora  «Acquisire credibilità non è stato così facile e immediato. Ricordo il primo processo in Corte d’Assise, il giudice praticamente ascoltava solo i colleghi maschi, non dava retta ai miei interventi. Ho dovuto impormi con aggressività per essere ascoltata».

Residui di tali comportamenti  si rivengono anche odiernamente.

Ho raccolto, tempo fa, una voce che riferiva di una avvocato che non avrebbe avuto diritto alla liquidazione della parcella, contestata in sede di opposizione,  poiché il legale di controparte sosteneva che la collega era stata  già  “pagata” dalla relazione  sentimentale intercorsa con il suo ex cliente. Contestazione che appare, ancora oggi, come uno sfregio da “caserma”, portato a una donna.

Nessun avvocato donna, viceversa,   sosterrebbe o sostiene  le ragioni di una parte con modalità tali da coinvolgere giudizi, espressioni, “presentazioni” della figura della controparte suscettibili di essere considerate offending.

La sociologia della comunicazione, richiede la vigilanza della governance dell’Avvocatura e,  anche,  una più vigile attenzione da parte della Magistratura;  perché linguaggi e comportamenti scomposti non diventino linguaggi di genere e di uso corrente.

Invero il linguaggio (e il comportamento) potrebbe diventare uno strumento irragionevole e illegittimo per raggiungere obiettivi di altra natura o prestarsi a coperture o favoreggiamenti.

Non vado oltre, perché potrei scivolare su vicende personali all’esame delle Corti Civili e Penali, nonché disciplinari.

 

Porgo ai Lettori che hanno apprezzato  DIRITTO SI DIRITTO NO, a coloro che vi hanno contribuito con i loro interventi, al  Direttore Nicola Cariglia, al Webmaster Claudio Tirinnanzi,  i più sinceri auguri di felice e prospero 2013.

Sono certa che tutti insieme lavoreremo per porre in evidenza il necessario impegno  per l’affermazione dei Diritti  Umani.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

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Il lavoro molesto in Italia: precarietà e ricatti

In Italia le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sembrano proporzionali alla precarietà e alla disoccupazione: i dati ISTAT, il codice di condotta ministeriale, le iniziative dei sindacati, le linee guida per gli uffici del personale in difesa delle risorse umane.

Molestie sul lavoro inasprite da crisi, precarietà e discriminazioni di genere

Oltre alla disoccupazione dilagante, in Italia le condizioni di lavoro sono spesso oggetto di disagio, non solo per le inefficaci politiche di welfare e le ben note discriminazioni di genere in termini retributivi ma perfino per fenomeni di vessazione sessuale. Lo confermano le rilevazioni ISTAT sulle forme di violenza nei luogo di lavoro.

I numeri sono elevati: quasi 500mila donne hanno subito approcci sessuali negli ambienti di lavoro. Di queste, quasi la metà è costituita da forme di ricatto finalizzate all’assunzione mentre oltre 200mila state messe in condizione di cedere ad una richiesta sessuale per mantenere il posto di lavoro e/o fare carriera.

Vittime preferite da superiori molesti, le donne tra i 35 e i 54 anni, soprattutto se single. La denuncia di molestie sessuali è scoraggiata dalla difficoltà di provare in sede legale gli approcci e il ricatto, senza contare il timore di ripercussioni in termini di reputazione (“se l’è cercata”…) e carriera.

Consola sapere che circa il 57% ha potuto cambiare lavoro volontariamente dopo i fatti occorsi ma dalla data della rilevazione il 2009 ad oggi la crisi economica potrebbe aver peggiorato drasticamente lo scenario. Tanto più che disuguaglianze e precarietà creano terreno fertile per i ricatti sul lavoro.

Iniziative concrete.

Comune denominatore di tali “storture” gestionali è anche la diffusa ”logica dei costi”, diffusa in tante imprese, anche se meno nelle PMI: soprattutto in tempo di crisi, alle donne viene richiesto un extra di altra natura.

Gli uffici del personale sono chiamati a vigilare ma soprattutto a prevenire in difesa del capitale umano aziendale, da cui dipende la reale produttività. E non ci vuole molto a capire che se il personale di una azienda può lavorare in condizioni serene e rassicuranti anche il rendimento sarà maggiore.

CGIL, CISL, UIL hanno presentato una protocollo d’intesa contro la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro: destinatari imprese e istituzioni, per ottenere regolamenti interni e leggi quadro atte a sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il Ministero dell’interno ha emesso infatti nel 2003 il codice di condotta per il contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, definendo i provvedimenti di contrasto da adottare. Ma evidentemente non è bastato.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

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nota a margine di franchini

roghi

dirittosidirittonoSiamo sospesi. In una torbida confusione di interessi. Della controrivoluzione ad una rivoluzione mai avverata. Controrivoluzione che vuole assumere i paramenti di officiante di una rivoluzione di costumi. Dall’etica all’estetica. Spaziando nelle prerogative sacrali dei dogmi.

Credo che si apprestino  roghi. Dove le fascine siano la compiacenza e il servilismo. Roghi utili alla espiazione dei bisogni, delle creatività, delle spiritualità, delle dignità.

Credo che vada istillandosi la più spregevole delle religionerie del consenso.

Non ho prova né sguardo che ci siano petti e braccia  che facciano scudo contro i nuovi angeli della morte.

Sarà diffusa una terrificante peste dell’illusorio della ostentazione  e, insieme,  della ossessione per l’irraggiungibile. Per corrodere coscienze e volontà e, poi, raccattare  brandelli di umanità, per il rito futuro del cannibalismo sociale.

Vaneggiamenti?

La mia età e il mio corpo già tracciano il destino che mi compete. Non potrò andare oltre. Temo la disperazione delle mie generazioni.

 

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Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 23 Dicembre 2012

Avvocatura – La libertà della corruzione. – Autovelox fisso: nei piccoli comuni sono guai per le postazioni automatiche. – Molti hanno un prezzo … pochi hanno valore! – robotizzazione umana.

dirittosidirittono“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini, con l’intervento dell’avv. Giulio Botta, una nota della dott.ssa Angioletta Massimino e la “nota a margine” di franchini.

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Avvocatura

Devastato il principio di attività liberale della Avvocatura … e i giovani procuratori –non solo essi – al macello … da baroni degli affari con la nomea di concludere operazioni solide o qualsivoglia altra cosa che odora di marcio … quella che non funziona è la governance dell’Avvocatura, non l’Avvocatura “di base”

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La libertà della corruzione.

Siamo ormai tutti operatori e vittime della corruzione.

La nostra libertà è ormai certificata da atti che declinano da una morale o dal piano di valori, almeno naturalistici.

La corruzione diventa così una malattia incurabile e corrompe ogni altra vitalità: mi riferisco non solo a quelli che la praticano in via diretta ma, anche, a quelli che guardano praticarla senza impedirla, senza additarla, senza isolarla, senza censurarla.

I corrotti lungi dall’avere riprovazione sociale godono, oggi, di una sottile invidia al loro prestigio criminale; prestigio che serve per continuare l’opera di distruzione della struttura sociale ed economica della collettività; anche esercitando influenze.

Non è più un metodo di sopravvivenza –per certi versi amaro e drammatico- è l’ordito sul quale si delinea la società; senza, ne cadrebbero, ormai, i presupposti, le ragioni, gli scopi.

Di corruzione in corruzione, la macchia di tentazioni si è allargata e non solo non ci rendiamo conto di respirarla come l’aria, ma la vediamo istituzionalizzata senza percepirne sulla pelle la portata e, soprattutto, la mortalità.

La corruzione non ti fa sedere a tavola, ma ti fa mangiare di nascosto.

Ed è un paradosso che senza la corruzione non ci sia più libertà. Libertà di aspirare a un posto di lavoro, a poter essere un paziente dirottato in studi a tecnologie avanzate, poter esercitare il diritto di cittadinanza in ogni sede e circostanza.

La libertà della corruzione.

E i corruttori sono i nuovi e soli liberi.

avv. Carmela Panariello Franchini

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Pagamenti abusivi con carta di credito smarrita? Responsabile il commerciante che non controlla firma e identità del possessore

Da oggi coloro che perderanno la carta di credito potranno stare più tranquilli se, prima della relativa denuncia, qualcuno la utilizzerà: infatti, in caso di smarrimento, per gli acquisti con essa effettuati da terzi, prima della relativa denuncia da parte del titolare, saranno responsabili:

a) il commerciante, che non ha verificato la firma e l’identità del possessore della carta,

b) la banca che ha erogato le somme.

Il cliente non è tenuto a pagare le somme addebitate sul suo conto e, se le ha già corrisposte, può chiederne la restituzione.

Il pagamento con carta di credito [1] coinvolge tre soggetti: il cliente/titolare della carta, il commerciante, la banca.

Il titolare della carta di credito

Il titolare deve custodire con diligenza la sua carta di credito e, se la smarrisce deve darne tempestiva comunicazione alla banca.

Con tempestiva comunicazione deve intendersi che, appena il cliente si rende conto dello smarrimento, deve provvedere, nell’immediato, alla relativa denuncia.

Smarrimento

Può tuttavia verificarsi che non ci si accorga subito di aver smarrito il documento.

In questo caso, il cliente non è responsabile degli acquisti abusivi che vengano effettuati da terzi tra il giorno dello smarrimento e quello della denuncia, qualora sussiste colpa grave del commerciante che non ha osservato gli obblighi di diligenza minima.

Il commerciante

I commercianti, infatti, devono prestare maggiore attenzione quando viene loro fornita una carta di credito e, comunque, prima di accettare il pagamento, devono:

1. controllare la corrispondenza della firma presente sulla carta di credito con quella apposta sul modulo di

pesa scaricato dal POS [2],

2. richiedere la carta di identità quando non si conosce il possessore della carta, gli acquisti sono esosi e la irma appare, con evidenza, diversa.

La banca

La banca, dal canto suo, deve controllare la veridicità della sottoscrizione e, se difforme, può rifiutare di erogare le somme a credito al commerciante oppure richiederne la restituzione se le ha già versate.

IN PRATICA

In definitiva, la colpa grave sopravvenuta [3] del commerciante, che non ha effettuato i dovuti controlli prima di autorizzare il pagamento, esonera il cliente dal dover corrispondere alla banca le somme erogate per gli acquisti abusivi effettuati tra il giorno della perdita della carta di credito e quello della denuncia, purché il cliente dimostri di non essere stato nella possibilità di accorgersi dello smarrimento prima del tempo in cui lo ha segnalato [4]. Il titolare della carta di credito, in tal caso, può: – rifiutarsi di pagare le somme alla banca, – chiedere la restituzione di quanto già versato, – agire nei confronti del commerciante per il risarcimento dei danni [5].

[1] Delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ.: cliente (delegante), banca (delegato), terzo commerciante (legatario). [2] POS: point of sale (“punto vendita”) è il dispositivo utilizzato dagli esercizi commerciali per effettuare pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate. A transazione eseguita (addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l’accredito sul conto del commerciante ad opera della banca) viene emesso uno “scontrino” (modulo di spesa) che deve essere firmato da chi effettua il pagamento. [3] Art. 41 2° comma cod. pen. [4] Tribunale Taranto, sez. II civile, sentenza 06.11.2012 [5] art. 2043 cod.civ.

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

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nota della dott.ssa Angioletta Massimino

Molti hanno un prezzo … pochi hanno valore!

La maggior parte delle persone hanno un PREZZO e si lasciano facilmente comprare anche con delle elemosine, pochi sono quelli che hanno VALORE e riescono a dire NO, a qualunque costo, a chi con presunzione e arroganza umilia, usa e sfrutta la gente per i propri sporchi giochi di potere, indifferentemente, sia quella che ha bisogno, sia quella che non ha bisogno ma vuole stare sempre meglio.

Hanno ridotto gli Italiani in un affamato “popolo di mendicanti”, senza orgoglio, senza dignità, senza VALORE, dove facilmente attecchisce “la malerba” per distruggere, corrompere, comprare e vendere a proprio piacimento, senza scrupoli, senza coscienza, senza morale, a danno di questa terra, del suo futuro, dei suoi figli, di oggi e di domani!

Tutto parte da noi e se gli Italiani in genere, e i Siciliani in particolare, non cambieranno, “la malerba” continuerà a crescere ancora, facendo sì che tutto resti come prima.

Dov’è finito l’orgoglio e la dignità dei SICILIANI e degli ITALIANI?

Mi auguro che alle prossime elezioni possa avvenire il tanto atteso riscatto e la conseguente cacciata dall’Italia dei “ladri di dignità e di orgoglio”!!!

https://www.facebook.com/angiolettamassimino

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nota a margine di franchini

robotizzazione umana

Siamo andando verso l’apice di una fase attuativa del dominio del mondo e della schiavizzazione delle forze-lavoro. Per un processo originatosi –previsto e determinato- anni or sono.

A tavolino. Calcolando ascisse, coordinate e logaritmi della trasformazione produttiva e delle tipologie e quantità degli impieghi umani, da impegnarvi. Dominandoli e oscurandone ogni impulso di determinazione. Anche, soddisfacendo istinti e necessità; sollecitati o rivelati.

Non altrimenti, se non con l’accentramento mondiale del potere decisionale affidato ad un gruppo dominante e garante, si è ritenuto possano essere adempiuti gli scopi agognati, per certi versi obbligati, del futuro.

Tra viaggi stellari e colonizzazioni; utili a fornirsi di energia e a delocalizzare la massa umana del pianeta.

Per fasi, secondo scenario di ogni colpo di stato.

E prima fase è l’occupazione delle comunicazioni e, in contemporanea, dei centri di progettazione e di produzione tecnologica, oggi.

Tramite la parziale realizzazione di questa fase, pure sono stati attivati quegli strumenti necessari al suo completamento: le risorse economiche.

Così che, tramite la allucinazione informativa, si sono prospettate situazioni di turbe dell’economia globale. Su queste agendo, con gli strumenti finanziari, per operare accaparramenti di risorse necessarie al progetto.

Fomentando, contestualmente e conseguentemente, una conveniente cernita naturale dei superstiti del provocato e manipolato disastro sociale.

Una sorta di pulizia etnica delle “fragilità” emotive ed esistenziali. Di quelle “fragilità” alimentatesi di senso etico dello stato solidale.

Eliminazioni non imputabili né perseguibili. Cui potrebbe opporsi soltanto una ribellione cruenta. Non praticabile per i controlli operati dalle strutture politiche; né auspicata e attivata dalle “fragilità” emotive ed esistenziali, cui appartengo.

D‘altronde il ribellismo non ha mai prodotto futuro istituzionale. Anzi, si trasforma in forza di sostegno, a volte inconsapevole, alle fasi del progetto di dominio, anche, facilmente assoggettabile. Direi: tragicamente.

Da venti e più anni, prendendo spunto da una riflessione contenuta in una lettera di Francesco De Martino, mi dibatto in una ideologia di contrasto alla “robotizzazione umana”. Mai ascoltato o recepito.

L’assenza di riflessione su una tale possibilità ideologica (che avrebbe dovuto sostenere le nuove prassi politiche) fa emergere la vacuità delle funzioni istituzionali svolte delle aggregazioni politiche; che appaiono, quindi, operare per condizioni di sostegno alle fasi del progetto di dominio.

Disquisendo sulla tematica di contrasto alla “robotizzazione umana”, io intendo priorità la eliminazione dei brevetti e l’attenzione all’ecosistema.

Da ciò deriverebbero, a cascata, gli effetti dello studio e applicazione delle nanotecnologie, il contrasto alla desertificazione ed alla denutrizione, la trasparenza dei sistemi informativi e il rispetto delle singolarità. Con principi altri del contratto sociale, ivi inclusa una democrazia su rappresentanza piramidale, autenticamente territoriale.

Insomma, una ideologia di evoluzione adagiata sui grandi e gravi temi dell’inizio della società ipertecnologica.

Ciascuno, consapevolmente partecipe alle scelte di stratificazione tecnologica della società in movimento.

https://www.facebook.com/umbertofranchini

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52) del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del 2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente, della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate, con file in formato word, tramite pec, all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti: avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 9 Dicembre 2012

Prove di “fine del mondo”  – Shopping compulsivo: spetta l’amministrazione di sostegno –  Se  la P.A. parla in maniera semplice si guadagna tempo e denaro

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con gli interventi dell’avv. Giulio Botta e  dell’avv. Loretana Rosso.

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Prove di “fine del mondo”

Si parla, da più parti, di una  prossima “fine del mondo”.

Secondo le più accreditate profezie causa qualche evento che, inevitabile e inesorabile,  proverrà  dallo spazio: una distruzione per cataclismi provocati da meteoriti che bersagliarebbero la  terra.

Forse, anche, visitatori, alieni che verrebbero a distruggerla o assoggettarla.

Abbiamo contemporanee conoscenze scientifiche, studi antropologici e paleontologici, che ci spiegano come antiche civiltà siano scomparse e, con certezza, per mano di uomini-

Uomini che abbatterono  le foreste,  portando all’estinzione piante e animali;  portando alla desertificazione; facendo  precipitare la loro società nella implosione.

Il fenomeno della completa scomparsa di antiche civiltà ha trovato, così,  d’accordo quasi tutti gli studiosi che sono giunti ad attribuirne la responsabilità all’uomo a quell’uomo  che  ha distrutto l’ambiente per soddisfare la propria esaltazione di potere  lasciando all’umanità la testimonianza di ciò con  giganteschi simboli di pietra.

Per erigere quei simboli di privilegio, disboscavano il territorio,  distruggevano i raccolti e le risorse operose; poi, senza più legna non poterono costruire barche e  si resero inaccessibile il mare e con il mare la pesca, il cibo.

Alla fine si contrapposero  l’uno contro l’altro, per padroneggiare la paura e la fame; affidandosi ad idoli sempre più esigenti nella ferocia.

Oggi, un paradosso: addossare responsabilità salvifiche delle responsabilità che  loro competono ad eventi esterni e inevitabili.

Responsabilità che, per lucro, interessi di bottega e menefreghismo, esaspera  la tragica e volontaria  teoria  di non essere ospite nella natura; esenti da colpe, nel violentarla.

È inutile esplorare il campo degli inquinanti che l’uomo, pervertito a sé stesso,  sversa sulla terra.

Si chiamano “pop”,  ma nulla hanno a che vedere con la musica:  sono acronimo di “persistent organic pollutans”.

Sono  tossici: velenosi e cancerogeni.

Siamo tutti già un poco “broncosauri” – se destinati alla sopravvivenza- ed è inutile aspettare che il ciclo di purificazione della cattiva coscienza riprenda a funzionare.

Quintali di amianto a cielo aperto non sono una installazione post-moderna.

Sul versante legislativo,  sembra che la caccia  allo sversatore impazzito  non sia neppure iniziata;  poiché si lascia piena autonomia alle fabbriche di produrre lavoro e malattie: un vero risparmio o investimento ed incremento della produzione anche sanitaria e farmacologica?

C’è qualcuno che abbia pensato che ogni struttura  inquinante – anche una conceria o una officina o  una produzione intensiva e selvaggia di allevamento animale o una farmacia e comunque ogni attività produttiva sul territorio – abbisognasse di una figura gestoria dello smaltimento, con  responsabilità anche penale?

Una figura, che io definisco e ho elaborato come “amministratore dell’ambiente,  che debba   rendere conto – sempre, ogni giorno –  alle autorità amministrative e penali  dei rifiuti prodotti e della filiera di trasferimento per lo smaltimento e la purificazione e/o riciclo.

Intanto,  prove di “fine del mondo”.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

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Shopping compulsivo: spetta l’amministrazione di sostegno

Chi è soggetto a una voglia irrefrenabile di spendere il proprio denaro ha diritto alla nomina di un amministratore di sostegno per consentire il recupero di un sano rapporto con il denaro.

Seppur non riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, la voglia di spendere il proprio denaro senza controllo è spesso causa di gravi sofferenze e significative conseguenze nella vita della persona affetta.

Una recente sentenza del Tribunale di Varese ha disposto, nei confronti della persona affetta da tal disordine comportamentale, un’amministrazione di sostegno, ritenendo irrazionale la propensione al consumo di denaro e all’acquisto di beni voluttuari [1].

Il fatto

La ragazza, attratta dall’irrefrenabile voglia di fare shopping, aveva fatto acquisti per 500 euro al giorno con una carta di credito sprovvista di tali importi. Alla fine, aveva contratto debiti per cinquanta mila euro (poi pagati a rate dalla madre), arrivando finanche a dimettersi dal lavoro per usufruire della liquidazione.

Cosicché, il giudice ha valutato improcrastinabile la necessità di predisporre un programma di sostegno utile a far riacquistare la propensione al risparmio alla beneficiaria, attraverso una stretta attività di sorveglianza dell’impiego di denaro.

Sintetizzando: il giudice ha stabilito:

– soglie di spese settimanali e mensili;

 – un piano di spesa per la gestione delle spese quotidiane;

– una provvista per lo shopping, costantemente ridotta mese per mese (una sorta di graduale cura di disintossicazione);

– la compilazione, da parte della giovane, di un diario delle spese, vistato dall’amministratore di sostegno;

– l’autorizzazione preventiva all’amministratore di sostegno a compiere autonomamente ogni atto necessario al perseguimento dello scopo, cioè il ripristino di un corretto rapporto tra la donna e il denaro.

In tal modo il giudice lombardo, richiamando la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

[2], ha esteso anche agli affetti dal disturbo di shopping convulsivo le norme a tutela dell’incapace.

[1] Trib. Varese, sent. del 03.10.2012.

[2] Convenzione sui diritti delle persone con disabilità New York 13.12.2006 ratificata con Legge n.18 del 03.03.09.

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Se  la P.A. parla in maniera semplice si guadagna tempo e denaro

Da sempre la Pubblica Amministrazione italiana è vista dal cittadino come una farraginosa macchina nella quale, una volta che ci si è imbattuti, si è destinati a perdere perché alla fine, come si dice con un atteggiamento di rassegnazione,  “hanno sempre ragione loro”.

A tal proposito per molti destinatari di provvedimenti amministrativi,  è facile rievocare la scena manzoniana nella quale Don Abbondio parlava in latino per non farsi capire dal povero Renzo ignorante.

Qualche anno fa all’ingresso di un grande Ospedale italiano si leggeva la seguente frase: “Per mancanza di moneta divisionale i pazienti solventi sono pregati di presentarsi allo sportello muniti della suddetta”.

Se qualcuno dei lettori riesce ad interpretarne il significato vuol dire che ha  un certo grado di cultura ma, un avviso del genere di quello testé citato è una comunicazione diretta a persone di cultura media.

La frase in questione in effetti comunica agli utenti che chi si è rivolto all’ospedale dovrebbe pagare con i soldi contati la prestazione del medico perché la cassa non sempre ha le monete per dare il resto.

Ecco qual è la parola chiave: comunicare.

Con un linguaggio che è ancora oggi incomprensibile ai più, la P.A. sequestra, espropria, ordina, dispone, concede, a colpi di “visto”, “considerato”, “ritenuto”, “ad horas”, ed altri termini legati ad un linguaggio arcaico.

Costante è il richiamo di articoli di legge oppure dei semplici commi (nella parte della premessa o della motivazione dell’atto),  dei quali neanche viene richiamato il contenuto. D’altra parte, il comune cittadino è sempre meno disposto ad impiegare tempo e risorse preziose per cercare di capire la cattiva comunicazione dell’Amministrazione e spesso si arrende magari davanti ad un provvedimento illegittimo, oppure è costretto a recarsi prima presso l’ufficio emanante per ottenere spiegazioni e, laddove non sia convinto, a recarsi da un legale per capire alla fine che il provvedimento è pienamente legittimo.

All’estero, nei paesi anglosassoni, Stati Uniti in testa, i primi tentativi di semplificare il linguaggio normativo risalgono ai primi anni ‘70, quando, su pressione dei movimenti dei  consumatori, alcune banche e assicurazioni iniziarono un processo di ristrutturazione della loro comunicazione esterna. Verso la metà degli anni Settanta,  comparvero negli Stati Uniti le prime leggi che stabiliscono come alcuni tipi di documenti (ad esempio, certi contratti) devono soddisfare determinati standard di leggibilità, a pena di invalidità.

In Italia, con la legge 241 del 1990 e con le successive leggi “Bassanini” sono stati affrontati temi come la semplificazione dei procedimenti, l’apertura degli Uffici di relazioni con il pubblico, il  riconoscimento di nuove figure professionali con competenze comunicative, tutte novità finalizzate ad avvicinare la Pubblica Amministrazione al cittadino ed a rendere sempre più basso il piedistallo sul quale di fatto si è mantenuta la prima per molti anni.

Nell’ottica della semplificazione dell’attività amministrativa, avviata con  le Leggi Bassanini, tra il 1993 ed il 1995 furono emanati prima il “Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso della pubblica amministrazione” e poi il “manuale di stile”, per volontà dell’allora ministro Cassese.

Negli anni successivi, parecchie amministrazioni sia centrali che locali (ministero del tesoro, Regioni, ASL ecc.) hanno intrapreso iniziative per la semplificazione dei propri documenti. Nel  2002 è stata emanata la “direttiva sulla semplificazione del linguaggio e dei testi amministrativi” richiamandosi alle regole del codice di stile e nel manuale di stile. Da ultimo la  Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni, presentata nell’ottobre 2005.

Denominatore comune dei manuali e direttive citati è l’idea che per rendere sostanziali il diritto d’accesso, la trasparenza dell’attività amministrativa, la semplificazione delle procedure, è necessario puntare anche alla semplificazione e alla trasparenza della lingua perché ciò avvantaggia non solo il cittadino ma la stessa amministrazione.

L’uso di una lingua chiara e semplice permette di evitare, o limitare, sprechi di tempo: si riducono richieste di delucidazioni o di aiuto, rischi di dover  richiedere al cittadino integrazioni della documentazione, possibilità di ricorsi.

Bisogna spiegare al cittadino i motivi che hanno determinato l’adozione di un provvedimento e non è più possibile farlo richiamando solo norme giuridiche senza richiamarne (anche in una nota sintetica) il contenuto.

Nonostante quanto detto fin’ora, ancora oggi le pubbliche amministrazioni, non ultimi il Comune di Napoli e la Regione Campania, molto spesso continuano ad utilizzare il linguaggio burocratese nei  testi dei loro provvedimenti.

I funzionari più anziani, maggiormente ostili a cambiare stile linguistico, sostengono che semplificare la lingua  con cui vengono trattati problemi complessi comporterebbe il rischio di togliere precisione ai testi (soprattutto per quel che riguarda la precisione giuridica).

Va però evidenziato che anche i tecnicismi, inevitabili in un testo normativo, possono essere semplificati, perché non vanno eliminati ma vanno spiegati.

Molti funzionari pubblici inoltre sono ancora legati all’idea che un linguaggio difficile sia indice di autorevolezza e dignità della Pubblica Amministrazione.

Secondo altri un linguaggio troppo semplice perde di eleganza.

Linguaggio semplice non significa necessariamente linguaggio piatto, banale e magari anche noioso, ma significa linguaggio che rimuove gli ostacoli linguistici alla comprensione, senza abbassare il livello intellettuale dei testi.

Le pubbliche amministrazione anche se stentatamente, da qualche anno stanno iniziando ad adeguarsi alle nuove regole di semplificazione del linguaggio, segno dei tempi che cambiano e della volontà -anche solo dichiarata- di evitare perdite di tempo e sprechi di energie per rendere più facile la vita sia ai dipendenti della pubblica amministrazione che hanno rapporti con il pubblico e sia ai cittadini che davanti a un testo chiaro e preciso, decideranno con maggiore serenità se l’operato dell’amministrazione sia stato giusto o meno evitando così anche inutili ricorsi.

Peraltro la comunicazione scritta ed il suo stile negli ultimi tempi cambiano in maniera molto veloce grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione come i social network, per cui anche le esigenze di chiarezza degli utenti aumentano costantemente.

E’ necessario quindi che le amministrazioni puntino alle competenze dei funzionari addetti alla redazione dei provvedimenti, e alla loro formazione, sia tenendo conto dei titoli di accesso,  sia con specifici corsi di aggiornamento sulle tecniche di comunicazione scritta da rinnovarsi periodicamente per adeguarsi ai cambiamenti e alle esigenze dei cittadini.

avv. Loretana Rosso

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 18 Novembre 2012

Proposta: “programma di protezione alle parti lese”. – Molestie per email: non è reato. Un orientamento criticabile.– I diritti dei nonni.

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  intervengono: avv. Giulio Botta, avv Loretana Rosso.

 

 

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Proposta: “programma di protezione alle parti lese”.

 

Sono notoriamente previste misure di protezione per i testimoni e i “collaboratori di giustizia”   – estese, in casi particolari,  anche ai familiari degli stessi-  adottate nei processi a carico di organizzazioni criminali o per  crimini di guerra.

Le misure spaziano dall’ attuare un servizio di scorta e di controllo territoriale, fino alla conclusione del processo,   al fornire  una nuova identità,  con una protezione da parte degli organismi statali  per la durata della vita di quanti vengono ad usufruire  di tali misure.

Un dispiegamento ed impiego di mezzi e  risorse dello stato al fine di garantire apporti processuali per accertare responsabilità e comminare pene.

Di converso nessuna  protezione è prevista e/o attivata in favore di quanti  si trovano nella condizione di “parti lese”; specie per  sofferenza in situazioni conseguenti a  corruzione, concussione,  abuso d’ufficio ovvero, ed anche, in ambito civile,   nelle manifeste evenienze di  dominanza economica, abuso  del processo, frode processuale; provocate e praticate sia da  singoli , sia, soprattutto,  da gruppi economici.

Lo stato ha previsto provvidenze  per le vittime di usura, racket, criminalità organizzata ma nulla prevede  per le vittime della criminalità più subdola e devastante:  quella criminalità economica deviante che  si nutre di “traffico di influenze” (considerato fisiologico nell’attività lobbistica) e si  serve di coperture e connivenze  proprio da parte dei soggetti che dovrebbero vigilare.

Nulla prevede, d’altronde,  per le vittime di “mobbing giudiziario”.

A mio avviso  si manifesta una   disparità di interesse –dello stato- nei confronti delle “parti lese”.

Invero le “parti lese” – mai dimenticare: cittadini –  subiscono una vera e propria deriva della propria esistenza; in molti casi precipitando   in un vortice  senza ritorno fatto di degrado e povertà;  fino ad estremi –da ritenersi  impossibili-  quali perdita della abitazione, dell’attività,  del minimo di sopravvivenza e finanche del diritto, nel tempo secolare,  a vedere riconosciuta la propria posizione di “parte offesa”.

Tra “distrazioni” istituzionali diventano rifiuti umani;  completamente ignorati e gettati, ancora sanguinanti e  in vita, nella discarica della dimenticanza e dell’oblio; oggetti, finanche,  di derisione e  disprezzo.

Queste vittime della indifferenza (dal  pensionato derubato della pensione al “perseguitato” da cartelle esattoriali impazzite)  sono orfane  della solidarietà e dei valori etici di uno stato che si dichiara  moderno.

Per  tali cittadini   svantaggiati, offesi e vilipesi, “parti lese”  che non fanno platea di ascolto, propongo che lo stato provveda ed attui anche per essi un “programma di protezione”. 

Utopia democratica? “Eccesso” di giustizia? Interpretazione “astratta” della Costituzione?

 

avv. carmela panariello franchini

 

 

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Molestie per email: non è reato. Un orientamento criticabile.

 

Inviare decine di email alla propria ex, magari spaventarla, ma comunque invadere il suo indirizzo di posta elettronica con una pioggia di messaggi: secondo la Cassazione [1] “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. È un orientamento che, per quanto poco condivisibile, è ormai sposato dai giudici della Suprema Corte (ne avevamo già parlato in un precedente articolo “Reati su internet: scritto è meglio”).

La ragione di tale interpretazione sta in una parola apparentemente tecnica: la comunicazione per email è “asincrona”, non crea cioè una invasività diretta nella sfera del destinatario, poiché quest’ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.

Diverso è il caso in cui la molestia avviene con un sms, una telefonata o una chiamata al citofono: tali mezzi elettronici, al contrario delle email, rendono la comunicazione “sincrona”, cioè diretta e immediata, in quanto il destinatario non può scegliere di sottrarvisi. Invece, nell’ipotesi della posta elettronica – secondo la Cassazione – il rapporto tra vittima e aggressore è mediato ed eventuale.

L’interpretazione del reato di molestie [2] che ne danno oggi i giudici non tiene conto del fatto che i moderni strumenti della tecnologia (v. smartphone, tablet, computer di ogni tipo) sono ormai configurati, in default, con l’opzione di avviso automatico all’arrivo di una mail. In taluni casi, addirittura (e in barba alla privacy), viene data anche un’anteprima del testo del messaggio: un po’ come al videocitofono o con gli sms.

Le nuove comunicazioni, dunque, hanno assottigliato la differenza che c’è tra gli short messages del telefonino e la posta elettronica. Difficile, se non impossibile, sottrarsi al “ding” di avviso di una email, così come al “dring” del citofono. Certo, si può anche far finta di nulla e non aprire la mail. Ma allo stesso modo si potrebbe evitare di aprire l’sms o rispondere al citofono.

È allora il caso che i giudici della Cassazione svecchino la loro dotazione di strumenti informatici e, apprendendo dove, nel frattempo, è arrivata la tecnologia, mutino questi orientamenti vetusti.

 

[1] Cass. sent. n. 44855 del 16.11.2012.

[2] Art. 660 cod. pen.: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

 

 

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I diritti dei nonni.

 

Che accade se un padre ha avuto forti dissidi personali con la figlia (o il figlio) e questa gli impedisce di vedere i nipotini.

Sempre più spesso, nella società di oggi accade che ci siano persone che rompono i rapporti con  la propria famiglia di origine.

Può anche accadere che siano i genitori del coniuge non affidatario a rivendicare il diritto di vedere i nipoti.

In linea generale, un nonno che desideri vedere i propri nipoti allontanati dai genitori che tutela ha dalla Legge?

L’articolo 155 del codice civile statuisce che : “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”

La norma, dunque, è nata per regolare i rapporti tra nonni (ma anche zii e cugini) in caso di separazione dei genitori.

Va evidenziato che l’articolo citato parla di diritto dei minori di vedere i nonni e non del contrario.

Precisamente ai nonni la Legge italiana non riconosce uno specifico diritto di fare visita ai nipoti

. In prima battuta questa situazione potrebbe sembrare un paradosso.

Negli ultimi anni rispetto al passato sono aumentati in modo significativo nei Tribunali per i Minorenni i ricorsi dei nonni per ripristinare o iniziare il rapporto con i nipoti.

In realtà, come detto,  non esiste un diritto azionabile in tal senso: i nonni non hanno un diritto proprio a vedere i nipoti. I ricorsi vengono normalmente presentati ai sensi dell’art. 333 c.c., relativo all’accertamento di condotte del genitore pregiudizievoli per i figli.

Insomma, un tribunale prenderà in considerazione un ricorso di nonni ai quali viene sistematicamente e totalmente vietato il contatto con i nipoti solo se il Tribunale accerterà che questa mancanza di rapporto, crea pregiudizio ai bambini.

Tuttavia con la sentenza n. 24423/07 della Cassazione  Civile  si è stabilito un diritto importantissimo per i minori: il diritto di vedere i propri nonni anche in caso di conflitto esistente tra i loro genitori ed i nonni paterni e materni.

Ed infatti, secondo questa sentenza, per i nonni vedere i propri nipoti è un diritto (a tutto vantaggio dei nipoti).

Nel caso in esame il Tribunale aveva incaricato il servizio sociale per compiere attività di mediazione tra i genitori dei minori ed i nonni “consentendo così ai nipoti di usufruire di un buon rapporto con i nonni cosa importante per il loro equilibrio.

Sulla scia di questa sentenza il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, di recente  in occasione di una controversia tra i nonni paterni (il cui figlio era morto) e la nuora, anche se la legge nulla prevede al riguardo, ha stabilito il principio per cui i nonni anche nell’interesse dei minorenni possono vedere e avere con se i nipoti (ed è questa la novità) con le stesse modalità e con la stessa intensità spettanti ai genitori.

Al momento quindi anche se il diritto dei nonni di fare visita ai nipoti, non è tutelato in via diretta dalla Legge, la giurisprudenza sta cercando di dare una interpretazione delle norme del codice civile a tutela dei nipoti, nel senso che se il rapporto con i nonni è importante per il loro sviluppo psicofisico, tale rapporto deve essere favorito e tutelato.

La Giurisprudenza purtroppo è ancora altalenante e di recente il Tribunale per i Minorenni di Napoli si è espresso per l’improcedibilità del ricorso di un nonno, peraltro depositato ai sensi dell’art. 333 c.c., ritenendo che tale norma non possa supplire al vuoto legislativo relativo ad uno specifico e autonomo diritto del nonno di fare visita ai nipoti.

A parere di chi scrive gli operatori del settore dovrebbero promuovere iniziative per portare all’attenzione del Legislatore l’opportunità di disciplinare un diritto legato comunque ai legami familiari, oggi più di un tempo oggetto di istanze da parte degli ascendenti dei minori.

 

avv. Loretana Rosso

 

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 11 Novembre 2012

La giustizia. – Vendere cannabis e dare istruzioni sulla coltivazione non è più reato. – Come tutelarsi dagli abusi delle assicurazioni.

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  intervengono: avv. Giulio Botta, avv Loretana Rosso.

 

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La giustizia.

 

la giustizia

non può portare tacchi alti (rischia di inciampare nella bilancia)

non può guardare in alto (può perdere la ragione)

non può  mascherarsi (deve essere riconosciuta)

non può essere cieca  …  quella è un’altra signora

 

avv. carmela panariello franchini

 

 

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Vendere cannabis e dare istruzioni sulla coltivazione non è più reato.

 

Sono le Sezioni Unite della Cassazione a sdoganare, una volta per tutte, il commercio dei semi di cannabis: la loro vendita, infatti, sia che avvenga attraverso internet che in un normale negozio non integra il reato di istigazione e induzione all’uso di stupefacenti e ciò anche se accompagnata dalle indicazioni operative su come provvedere alla coltivazione e contestuale vendita di strumenti atti alla coltivazione medesima. La massima autorità giudiziaria italiana ha così chiuso il famoso caso semitalia.it, che aveva visto i gestori del noto portale finire dietro le sbarre.

Per quanti vorranno leggere il testo della sentenza, rinviamo al sito stesso della Cassazione: ecco il link http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_25355.pdf .

Invece, per un maggior approfondimento del caso, rinviamo all’ottimo articolo scritto dall’Aduc a questo indirizzo [1].

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc, ha così commentato la notizia: “Viene così smontata una volta per tutte una politica del diritto penale sugli stupefacenti fondata sulla repressione dei reati d’opinione, così come la vorrebbe la legge Fini-Giovanardi. Se la vendita di semi di cannabis è di per sé legale e riconosciuta tale dalla Convenzione di New York del 1967, diversi pubblici ministeri, su impulso del precedente Governo – di cui faceva parte lo stesso Giovanardi in qualità di sottosegretario con delega in materia di stupefacenti – hanno voluto proibirla indirettamente punendo i commercianti non tanto per l’attività di vendita, ma per il reato di istigazione o induzione al consumo di droghe che sottenderebbe l’attività commerciale. Una strada che si è oggi rivelata impercorribile perché in contrasto con i principi fondamentali del diritto”.

Il precedente non è il primo. Anzi: già diversi tribunali si erano espressi in tal senso (tra cui Bolzano, Firenze, Rovereto e Cagliari). Tuttavia, l’importanza del caso odierno sta proprio nella provenienza della sentenza: le sezioni unite della Cassazione sono infatti il più alto Consesso tra le autorità giudiziarie del nostro Paese.

Il vicepresidente dell’Aduc ha avuto parole di forte critica in merito all’attuale politica sulle droghe, anche in concomitanza con la recente liberalizzazione avvenuta in Colorato e nello Stato di Washington: “Le numerose pronunce giudiziarie mettono in luce anche uno degli aspetti più repulsivi dell’attuale politica sulle droghe. Nell’impossibilità di ridurre la domanda e l’offerta di sostanze stupefacenti, ormai certificata da quarant’anni di fallimenti della guerra alla droga che ha dato vita a un ricco mercato nero di cui beneficiano a pieno le peggiori organizzazioni criminali, la repressione si concentra sui piccoli consumatori di cannabis, sostanza infinitamente meno pericolosa di alcool e tabacco. Dal sequestro dei registri di siti di vendita come mariuana.it e Seminali sono scaturite migliaia di perquisizioni e arresti di acquirenti di semi di cannabis”.

Il comunicato dell’Aduc riporta poi le parole famose del Tribunale di Firenze, investito di un caso simile: “La verità che non si vuol vedere è che questi esercizi di rivendita legale di semi per collezione hanno plausibilmente quali unici estimatori proprio coloro che hanno esigenza di fare uso di marijuana rendendosi però indipendenti pro prio dal mercato illegale della droga, e facendo così in proprio a livello domestico”.

 

[1] Dal sito ADUC, autore Carlo Albero Zaina: L’attenzione delle SS.UU. si è, dunque, incentrata sul quesito di diritto che testualmente recita: Se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l’indicazione delle modalità di coltivazione e la resa.

La questione, affrontata con la decisione il cui dispositivo si illustra, in attesa della pubblicazione delle motivazioni, è venuta ad involgere, così, gli artt. 26, 73, 82 e 84 del T.U. Stup. 309/90 e 414. e 84 c.p. .

Si deve, infatti, rilevare che il ricorso per Cassazione della Procura della Repubblica di Firenze, oltre a dolersi della presunta falsa ed erronea applicazione degli artt. 82 e 84 della legge sugli stupefacenti, introduceva in via subordinata ed alternativa, alla richiesta principale, anche il tema della sussistenza della possibile configurabilità del combinato disposto dagli artt. 414 c.p. e 73 dpr 309/90, in relazione a quelle ipotesi di commercio di semi di cannabis che presentino, in modo in equivocamente deliberato anche – ad adiuvandum – attività di esplicazione delle tecniche coltivative.

Questa prospettazione di evidente carattere ipotetico-alternativo era stata, peraltro, disattesa dal giudice di prime cure (il GUP di Firenze).

Ad avviso del giudicante, infatti, la differente natura delle due ipotesi di reato (l’una istigazione ad una condotta non reato, l’altra istigazione ad un condotta di reato) escludeva a priori qualsiasi possibilità di commistione fra le stesse e, quindi, la configurazione di una estrometteva logicamente l’altra in relazione alla fattispecie in oggetto.

La soluzione adottata dalle SS.UU. pare – il condizionale è d’obbligo in attesa di leggere per esteso l’ordinanza – avere colto e valorizzato, invece, proprio quest’ultimo tema, venendo ritenuta la possibilità della formulazione di una contestazione del reato di istigazione alla coltivazione (artt. 414 cp e 73 dpr 309/90).

La soluzione addotta – come si può leggere sul sito della Suprema Corte è la seguente “Negativa, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato ex art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.

Pare, dunque, di potere affermare che l’ordinanza in commento ha tassativamente e definitivamente negato l’applicabilità dell’art. 82 dpr 309/90 al commercio di semi di cannabis.

In questo modo, è stata superata anche quell’opinione giurisprudenziale, la quale, utilizzando una affermazione corretta (“la coltivazione costituisce un passaggio necessario, per pervenire all’uso di stupefacenti”), intendeva, peraltro, giustificare, in maniera assolutamente impropria ed errata, l’utilizzo della norma in questione, a carico dei commercianti di semi di cannabis.

In buona sostanza, il tentativo di estendere la valenza della norma di cui all’art. 82, anche a casi del tutto ultronei all’operatività della stessa, avveniva, in sede giurisprudenziale, pur in presenza di una inequivoca e tassativa struttura espositiva del testo, il quale mirava a sanzionare esclusivamente condotte (istigatorie) collegate in modo esclusivo e diretto (non già mediato) all’uso di stupefacenti.

La criticata posizione interpretativa, inoltre, manifestava la propria insufficienza, sol che si pensi agli elementi di fatto che usualmente formavano (e formano) la base e la architettura per la descrizione – in sede di formulazione dell’imputazione – delle condotte costituenti quegli addebiti penali, in base ai quali qualificare l’ipotesi di reato di cui all’art. 82 dpr 309/90.

Le attività, usualmente contestate, dalla pubblica accusa, agli indagati/imputati, si incentrano sempre, specificatamente, sulla pressione o sull’agevolazione a coltivare piante da cui ricavare lo stupefacente, cioè su di una volontà di rafforzare o creare una situazione di determinazione del soggetto.

Si tratta di una condotta, che, usualmente, la pubblica accusa assume come, deliberatamente e scientemente, svolta dal commerciante a corollario della vendita di semi e rivolta verso l’acquirente.

E’ naturale, però, il rilievo, già anticipato, che “l’istigazione o l’induzione a coltivare” costituisce, però, comportamento completamente diverso ed affatto confondibile rispetto all’ ”istigazione all’uso di sostanze stupefacenti”.

Siamo, infatti, dinanzi a due momenti ed a due comportamenti, assolutamente indipendenti e tra loro autonomi, i quali semmai, possono risultare logicamente successivi sul piano temporale.

Va, inoltre, considerato che la ratio dell’art. 82 dpr 309/90 postula la punibilità di un atteggiamento (“l’istigazione”) che non è affatto finalizzato a determinare un soggetto a commettere un reato, in quanto l’uso di stupefacenti non costituisce ipotesi penalmente sanzionabile, bensì illecito puramente amministrativo.

Diversamente, l’ipotizzazione – nei fatti e sulla base dei richiami usualmente usati nei capi di imputazione – dell’abbinamento, da parte del commerciante, fra la vendita di semi di cannabis (lecita) e la divulgazione di metodologie specifiche e qualificate per produrre sostanze stupefacenti (illecita), può costituire – previa valutazione del magistrato di volta in volta – una situazione di “istigazione” alla commissione di un reato (la coltivazione ex art. 73 co. 1 dpr 309/90).

Da queste considerazioni discende, quindi, l’indicazione da parte delle SS.UU. di una nuova via metodologica di indagine, in relazione al fenomeno, sino ad oggi sussunto (erroneamente) nel disposto dell’art. 82 dpr 309/90.

Appare, peraltro, evidente dallo stesso tenore letterale della massima (e salvo ulteriori e diverse indicazioni che derivassero da una possibile più attenta lettura dei profili motivazionali) che “….la possibilità di sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato ex art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”, costituisce un’ipotesi di reato meramente residuale.

Indubbiamente, ove si ravvisasse, in casi specifici la violazione del combinato disposto dagli artt. 414 c.p. e 73 dpr 309/90, si verrebbe a verificare l’effetto per il quale l’imputato verrebbe ad incorrere in trattamenti sanzionatori di maggiore severità rispetto alle pene previste dall’art. 82.

Ritengo, però, che i criteri ermeneutici da utilizzare, al fine di addivenire – di volta in volta – alla valutazione della configurabilità (o meno) del reato di istigazione alla coltivazione, non potranno discostarsi sensibilmente, da quelli adottati sino a od oggi, vigente, l’indirizzo superato.

Essi dovranno – ad avviso di chi scrive – ancorarsi a quel ragionevole criterio espresso dalla giurisprudenza della Sezione Quarta, che – con la sentenza 17 gennaio 2012 – ha predicato

1) l’esclusione in radice della illiceità della vendita di semi di cannabis,

2) il raggiungimento della prova di una serie di attività di informazione, diffusione ed esaltazione comunicativa, che si pongano in relazione strumentale ed in equivoca, oltre che risultino deliberatamente orientate a promuovere ed a favorire la coltivazione.

Si tratta di un criterio adottato per la configurabilità concreta dell’ipotesi prevista dall’art. 82 dpr 309/90, ma tale requisito appare ben applicabile anche in questo caso.

 

Queste sono le prime considerazioni, attendiamo le motivazioni per ulteriori valutazioni.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

 

 

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Come tutelarsi dagli abusi delle assicurazioni.

 

Capita sempre più spesso che dopo anni di comportamento “virtuoso” da parte dell’assicurato, la compagnia assicurativa decida di inviare una disdetta del contratto,  rendendosi poi disponibile a stipulare un nuovo contratto a condizioni del tutto diverse, magari con un premio raddoppiato.

Purtroppo gli abusi delle compagnie assicurative negli ultimi anni sono aumentati in danno dei soggetti deboli del rapporto contrattuale, gli assicurati.

Essendo l’assicurazione per la rc auto obbligatoria per Legge, spesso i cittadini si arrendono davanti alle richieste spropositate della Compagnia e decidono di pagare l’aumento non giustificato per evitare di perdere tempo nella ricerca di altra Società assicuratrice che possa offrire condizioni  più vantaggiose.

In Italia sia il codice civile che leggi speciali apprestano garanzia al consumatore con delle norme specifiche sulla correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, sulla nullità o sull’annullamento (a seconda dei casi) delle clausole vessatorie che sono quelle clausole contrattuali che avvantaggiano una sola della due parti contrattuali.

Nella maggioranza dei casi il contratto assicurativo per la rc auto viene predisposto dalla Compagnia assicurativa, “contraente forte”,   su modelli prestampati ed il cliente aderisce sottoscrivendo il contratto.

Per questo prima di firmare è necessario essere bene attenti alle clausole spesso scritte in caratteri molto piccoli e che potrebbero nascondere degli svantaggi per l’assicurato.

La clausole vessatorie comunque se sottoscritte due volte dal contraente acquisiscono validità e per questo il codice civile prevede dei casi di nullità assoluta nelle ipotesi di grave scorrettezza da parte di chi ha predisposto il contratto.

Nel 2005 è stato emanato il c.d. Codice del Consumatore, un Testo unico di leggi a tutela del consumatore che recepisce anche il testo di alcuni articoli del codice civile e che disciplina diversi ambiti quali la pubblicità ingannevole, il marketing aggressivo, l’acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet, il credito al consumo, le vacanze (quest’ultima materia poi abrogata dal codice del consumo e recepita nel cd “codice del   Turismo” del 2011).

Le assicurazioni sempre più spesso non rispettano la normativa a tutela dei consumatori e pongono in essere dei comportamenti illegittimi.

I casi classici in cui si può riassumere un comportamento illegittimo dell’assicurazione sono i seguenti:

1) l’assicurazione comunica che ha pagato un sinistro ad un soggetto che dichiara di essere stato danneggiato dall’assicurato e che pertanto il premio è aumentato e la classe di merito ridotta;

2) l’assicurazione comunica disdetta del contratto e con separata lettera propone di stipulare nuovo contratto alle nuove condizioni di mercato, con il premio aumentato rispetto al vecchio.

Analizziamo brevemente le due casistiche.

Quando un soggetto terzo richiede all’assicurazione il risarcimento di un danno ipoteticamente causato dall’assicurato, l’assicurazione immediatamente deve dare avviso all’assicurato di questa richiesta, in modo da dargli la possibilità di difendersi, di indicare dei testimoni a suo favore etc.

Se la Compagnia paga il risarcimento al terzo (presunto danneggiato) senza avvisare l’assicurato, quest’ultimo non potrà fare altro che rivolgersi al Giudice sia per la restituzione di quanto pagato in più sul premio, sia per il ripristino della classe di merito.

Capita spesso che dopo l’aumento ingiustificato del premio la compagnia effettui la disdetta e che l’assicurato debba stipulare un nuovo contratto presso altra società assicuratrice, con un premio più alto, in questo caso, se poi il Giudice darà ragione all’assicurato, questi potrà ottenere anche il risarcimento del danno.

Lo stesso vale per la seconda ipotesi citata.

La disdetta o recesso del contratto, alla scadenza stabilita,  rientra nella libertà dei contraenti.

Disdetta significa volontà di una parte (in questo caso l’assicurazione) di non rinnovare il contratto.

Pertanto se dopo la disdetta la compagnia propone all’ex assicurato di stipulare un nuovo contratto a nuove condizioni economiche, senza che ci sia stato aumento di malus, tale comportamento è totalmente in contrasto con le regole di correttezza e buona fede sancite dal codice civile oltre che alle norme del codice del consumatore e denota un abuso della posizione del contraente economicamente forte anche perché sulle assicurazioni grava l’obbligo di contrarre in quanto la rc auto è obbligatoria per Legge.

Peraltro è necessario anche verificare che vengano applicate la Tariffe stabilite dalla normativa vigente.

Naturalmente bisogna sempre esaminare i singoli casi concreti,  ognuno dei quali ha delle peculiarità e comunque va detto che non sempre le compagnie si comportano scorrettamente.

L’ISVAP,  Autorità indipendente che opera per garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori, sarà a breve sostituita dall’ IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), in base alla L. 135/2012.

Bisogna auspicarsi che questo passaggio di consegne abbia un’efficacia reale nella tutela dei consumatori atteso che fino ad oggi l’ISVAP si è limitata ad esercitare i suoi poteri di vigilanza nell’ambito di una ispezione interna sul comportamento scorretto denunciato dal consumatore, magari anche applicando una sanzione alla compagnia, ma senza alcun ristoro per il cittadino che deve rivolgersi al Giudice per ottenere giustizia.

 

avv. Loretana Rosso

 

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

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Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

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Diritto si, diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 4 Novembre 2012

Praticanti avvocati tra professione e nuove tecnologie. una proposta. – Segnalazione alla CRIF: legittima solo se al debitore viene notificato il preavviso – Pignoramento della pensione di anzianità sul conto corrente obbligatorio: storture del nuovo sistema – Coazione a ripetere

 

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  intervengono: avv. Giulio Botta, avv. Vincenzo Melacarne

 

 

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Praticanti avvocati tra professione e nuove tecnologie. una proposta. 

 

Per una osservazione del mutamento sociale intervenuto  e del fenomeno delle  nuove comunicazioni   non si può non evidenziare che, nel progressivo stravolgimento tecnologico,  si viene a manifestare una qualche  difficoltà – e finanche rifiuto- della Avvocatura anziana a rapportarsi con le nuove conoscenze e possibilità.

Occorre ipotizzare significative integrazioni tra la cultura tecnologica, l’esperienza professionale e i nuovi modelli processuali;  anche nella più vasta applicazione del processo telematico che potrebbe  ricevere una spinta concreta alla sua auspicata  realizzazione.

Quanto sopra,  varrà  ipotizzare  una figura obbligatoria: quella  del responsabile del procedimento telematico; con competenze altamente qualificate, in grado di favorire, sostenere, concentrare e accelerare sia la fase preliminare, che quella processuale delle liti.

A ciò non può non coniugarsi il tema dell’avviamento professionale dei praticanti avvocati; costretti, il più delle volte, ad una attesa estenuante della affermazione di una attitudine  che, spesso, si esaurisce a causa di impossibilità economiche a sostenere la necessaria esperienza culturale e pragmatica,  ovvero  per  un approccio privo delle opportune, minime, competenze;  finanche sviliti   in un   lavoro di “segretariato” per il dominus.

La presente proposta vuole rappresentare uno stimolo di riflessione su una praticabile ipotesi di riconoscere e sostenere competenze scientifiche e  culturali;  soddisfacendo attività necessarie nell’ambito dei nuovi scenari tecnologici e, finanche, nelle nuove geometrie degli uffici giudiziari.

Una proposta atta a creare sia un  sostegno operativo qualificato a quanti, avvocati,  non riescono o non vogliono condividere le ormai obbligate pratiche tecnologiche (così estraniandosi e/o esautorandosi dall’attività forense), quindi ampliandone  i margini  di operatività, sia,  ancora, a delineare una figura intermedia; utile a dipanare il broglio di un contenzioso ormai in eccesso che grava sulla Magistratura.

Consentendo, peraltro,  alla giovane avvocatura un percorso privilegiato e retribuito; nella ricerca e nello  studio delle forme interpretative e istitutive del diritto, corrente e futuribile.

 

La proposta si sviluppa su questi punti:

a- Costituzione di un “Albo dei Responsabili del Processo Telematico”, albo curato dai Consigli degli Ordini Territoriali, con accesso dei praticanti  avvocato  previo esame attitudinale alla tecnologia giuridica,  vertente sulla  conoscenza specialistica della informatica,  con riferimento al processo telematico,

b- Obbligo di nomina del  “Responsabile del Processo Telematico”, da parte degli Studi che ne usufruiscono, per la durata del periodo del praticantato; con previsione dell’attribuzione di crediti formativi,

c- Onere per gli Studi di comunicare e nominare, presso le Cancellerie Giudiziarie,  il “Responsabile del Processo Telematico”, come da Albo, accreditandone le competenze e funzioni,

d- Retribuzione mensile con quantificazione  determinata dal Consiglio Nazionale Forense; con previsione di defiscalizzazioni per gli Studi  e di sostegno finanziario per incentivi,  a favore della occupazione giovanile e dall’avviamento al lavoro, stanziati su progetti di sviluppo di leggi  nazionali e/o regionali.

 

avv. carmela panariello franchini

 

 

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Segnalazione alla CRIF: legittima solo se al debitore viene notificato il preavviso

 

Il Garante della Privacy ha chiarito che, prima di effettuare una segnalazione in CRIF nei confronti del “cattivo pagatore” è necessario notificare a quest’ultimo un preavviso di iscrizione.

Così, nel caso in cui il creditore sia una Banca o una finanziaria e quest’ultima abbia erogato un prestito che il correntista non abbia onorato, essa, prima di inoltrare la segnalazione del mancato pagamento alla CRIF, deve fornire al debitore uno specifico preavviso di imminente iscrizione alla Centrare Rischi.

Se ciò non avviene, il debitore può chiedere al creditore di provvedere alla cancellazione della segnalazione – entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento del ricorso – delle informazioni relative alla posizione debitoria segnalata. La banca o la finanziaria hanno l’obbligo di curare detta cancellazione, dando conferma dell’avvenuto adempimento al debitore che ne abbia fatto richiesta e alla stessa Autorità.

 

 

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Pignoramento della pensione di anzianità sul conto corrente obbligatorio: storture del nuovo sistema

 

È giusto oggi consentire il pignoramento di tutte le somme del conto corrente su cui, per legge, gli anziani devono versare la pensione di anzianità? È un problema, questo, che si pone per via delle novità di recente approvate dal Governo.

Come a tutti noto, infatti, la legge “Salva Italia” [1] ha introdotto l’obbligo della tracciabilità per il pagamento delle pensioni superiori a 1000 euro: questo vuol dire che il pensionato non può più incassare la pensione presso gli uffici delle Poste Italiane, ma deve farsi accreditare le somme su strumenti e prodotti che garantiscano la tracciabilità: per esempio un libretto a risparmio da aprire alle Poste o un conto corrente bancario o postale.

Ciò implica che, per le pensioni superiori ai 1000 euro, è di fatto divenuto obbligatorio aprire un conto corrente dove l’Inps fa automaticamente confluire tali somme [2].

Dal primo ottobre, in assenza di un conto corrente intestato al pensionato, l’Inps trattiene le somme dovute. L’importo viene versato solo dopo la comunicazione del codice IBAN del conto, bancario o postale, all’Istituto previdenziale.

Tuttavia, nel caso di debiti dell’anziano, il pignoramento della sua pensione è possibile solo nei limiti di un quinto dell’importo complessivo: ma perché operi questo limite è necessario che il pignoramento (cosiddetto “presso terzi”) sia fatto direttamente alla fonte, ossia all’ente previdenziale (INPS) prima che questi eroghi la pensione.

Qualora invece l’anziano depositi successivamente tali somme in un conto corrente, l’orientamento della giurisprudenza è da sempre quello di consentire il pignoramento di tutto il denaro presente sul conto – e non solo di un quinto: ciò perché le somme, una volta depositate in banca, diventano un tutt’uno col patrimonio del debitore.

Ebbene, se questo orientamento poteva anche essere condivisibile finché il pensionato era libero di scegliere tra il conservare nel portafoglio la pensione o versarla sul conto con tutti gli altri risparmi, oggi si potrebbe profilare il rischio di una strumentalizzazione del nuovo obbligo di apertura del conto per i pensionati.

Il creditore che, infatti, voglia aggirare il problema del limite del quinto al pignoramento della pensione potrebbe notificare l’atto di pignoramento direttamente alla banca anziché all’Inps: l’Istituto di credito, per legge, sarà obbligato non solo a bloccare tutti i fondi già depositati sul conto dal debitore, ma anche le somme che ivi confluiranno fino alla data dell’udienza di assegnazione. In altre parole, quando l’Inps invierà gli accrediti alla banca del pensionato, questi verranno automaticamente pignorati e bloccati nella misura del 100% e non più di un quinto, come invece dovrebbe essere.

Insomma: ancora una volta la lotta esasperata all’evasione ha generato una nuova distorsione sul sistema.

Allora è legittimo chiedersi come potrà vivrà il povero pensionato a cui sarà stato pignorato tutto il conto corrente e, quindi, la totalità della pensione?

[1] Legge n. 214 del 22.12.2012.

[2] Ciò vale anche per quei pensionati che una o due volte l’anno prendono più di 1.000 euro al mese in caso di pagamento della tredicesima e/o della quattordicesima mensilità. Anche per questa fattispecie, infatti, scatta l’obbligo della tracciabilità ed il pagamento non potrà avvenire in contanti.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

 

 

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Coazione a ripetere

 

All’indomani della sentenza della Corte costituzionale, attestante l’illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della mediazione, il legislatore pasticheur s’affanna cercando di “mettere una pezza” sulla falla in tal modo apertasi. E lo fa nella maniera peggiore, utilizzando l’oramai abusato strumento della decretazione d’urgenza (Dio solo sa se i presupposti esistano veramente!) quasi fosse espressione d’un potere appartenente più alla figura di un monarca assoluto, che a quella di un governo così come istituito e disciplinato dalla Costituzione italiana fino ad oggi vigente.

Il dispositivo della sentenza della Consulta parla di incostituzionalità dell’obbligo della mediazione per eccesso di delega, ma è, comunque, fuori di dubbio che, al di là della illegittimità formale, vi sia un’evidente illegittimità costituzionale sostanziale di tale norma. Infatti il principio, contenuto nell’articolo 24, I° comma, della Costituzione, non tollera deroghe e/o restrizioni da parte di chicchessia, foss’anche la legge ordinaria.

Prevedere un obbligo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, per di più a pagamento per il cittadino (l’applicabilità a questa del patrocinio gratuito per i non abbienti è insufficiente a giustificarne la coerenza con la “grundnorm”), è una limitazione bella e buona del principio della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi degli individui. I fautori dell’obbligo della mediazione sostengono che essa, invece, abbia una funzione deflattiva del contenzioso civile, ma così non è. Vediamo perchè!

Innanzitutto costoro non sanno, o fanno finta di non capire, che la dialettica, che si apre all’interno del contenzioso civile, è un permanente tentativo di conciliazione. In alcuni casi (vedasi la responsabilità civile da autocircolazione o la responsabilità contrattuale sottoposta a mediazione) v’è addirittura l’obbligo d’una preventiva “costituzione in mora” (espressione impropria civilisticamente parlando, ma che serve per fare capire agli addetti ai lavori a cosa si vuole fare riferimento), dal quale si apre un rapporto tra le parti che, a seconda degli intendimenti di questi, può sfociare in un giudizio od in una transazione.

Pertanto la previsione di un obbligo di mediazione a pagamento, è un’ inutile costosa ripetizione di qualcosa che è già fallito a monte. In alcuni casi è perfino inidonea al raggiungimento del fine transattivo rispetto all’oggetto della domanda proposta (vedasi il caso dell’usucapione e i numerosi provvedimenti giurisdizionali assunti in merito).

Trattasi, quindi, di un istituto che manca lo scopo per il quale è stato creato dal legislatore. In proposito si tenga a mente l’esperienza della conciliazione obbligatoria nel processo del lavoro, abrogata contemporaneamente all’introduzione della mediazione, in quanto aveva fallito il raggiungimento dello scopo deflattivo del contenzioso lavoristico. Pertanto può, legittimamente, affermarsi che il legislatore ha assunto un comportamento incoerente, se non del tutto opposto, in casi analoghi tra loro. Non sono uno psichiatra, ma tale comportamento ha aspetti schizofrenici.

Riportata, quindi, l’analisi dell’obbligo di mediazione nel giusto alveo interpretativo, risulta evidente il contrasto di questa col principio di cui all’articolo 24, I° comma, della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in un mero ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale, il cui monopolio è della magistratura ordinaria (cfr. articolo 102 della Costituzione).

A questo punto non si può fare a meno di compiere una retrospettiva psichica per meglio comprendere l’atteggiamento del Governo sul tema dell’obbligo della mediazione all’indomani della sentenza della Corte costituzionale. Viene, infatti, in mente una formula del lessico psicoanalitico, “coazione a ripetere”: il coatto ripete gesti i cui effetti pativa, convinto di agire in situazioni nuove; o ha addirittura dimenticato quella d’allora. Fenomeni simili non sono spiegabili nella solita chiave (l’appagamento d’un desiderio inconscio), nota Freud, rilevando l’aspetto “demonico” delle relative pulsioni.

Nel caso in questione siffatta patologia trova una spiegazione, oltrechè negli interessi dei proprietari degli organismi di mediazione e/o nella madornale ed imperdonabile ignoranza dell’attuale classe politica, nell’intendimento criminale di smantellamento della giustizia civile, ostacolo coriaceo agli abusi perpetrati dalle corporazioni che controllano il nostro derelitto paese.

 

avv. Vincenzo Melacarne

 

 

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

 

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

 

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

 

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

 

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

 

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

 

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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Diritto si diritto no

di Carmela Panariello Franchini | 21 Ottobre 2012

“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini –  collaborano avv. Giulio Botta, avv. Loretana  Rosso

 

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Sull’astensione del 23 ottobre

 

Non condivido l’evento “sciopero”; ovvero, quindi, la più elegante “astensione”; oggi, quando la tecnologia consente  la simultaneità  delle comunicazioni e delle decisioni  e tutto è affidato, nell’effetto emotivo (poi, riflessivo), ai media.

Lo sciopero si finalizza a provocare disagio per coartare attenzione. Nel presupposto di adesione e consenso. Ma, dal disagio, non procede che altro disagio. In una contrapposizione crescente. Occorrendo riflettere che gli animatori potrebbero essere altrove ovvero in mascheramenti di interessi economici  volti a indirizzare le rivendicazioni verso destinazioni di sfruttamento; anche istituzionale.

La protesta, la lotta, non può essere affrontata  con obsoleti  mezzi e metodi fatti di  lamentele e di sfilate, con campanacci e striscioni variopinti.

Una trappola.

In cui precipita l’astensione proclamata dall’Avvocatura; che solleva quesiti nelle strade innescando una serie di disagi prossimi venturi nelle sedi sue proprie; conseguentemente,  nelle vite private e sociali dei cittadini e degli avvocati medesimi.

Una giornata di astensione: quindi,  differimento delle udienze; quindi,  trascinamento dei processi; quindi,  crisi sociale per la continuità dei conflitti e ritardi macroscopici  della  riscossione di crediti; quindi, deprivazione di risorse, economiche e, soprattutto, umane.

Avrei aderito ad una manifestazione/simbolo (tutti abbiamo bisogno di simboli!) che mi sono immaginata  in un giorno non di calendario di udienze,  in un grande spazio raccolto (uno stadio), dove l’Avvocatura – in toga –  ascoltasse  brani o citazioni  dei nostri Giureconsulti,   letti  da ciascuno dei presidenti degli Ordini Territoriali;  alla fine abbandonando il luogo senza applausi, senza slogans di protesta, dopo un lungo devastante silenzio.

Una manifestazione/simbolo che avrebbe sollecitato i cittadini a risvegliare in sé il desiderio di civiltà etica, di cui chiedono esempi di sostegno: anche questo è un esercizio di difesa.

Ma, sono in voga le “mode di libertà” e la fermentazione della crisi della Repubblica.

 

avv. Carmela Panariello Franchini

 

 

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Dal 01.01.2011 illegittima la trattenuta a carico dei dipendenti pubblici

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle trattenute effettuate sulla retribuzione a carico dei lavoratori pubblici dal 01.11.2011[1].

Fino al 31.12.10 è esistita l’indennità di buonuscita, in base alla quale il datore di lavoro pubblico (la Pubblica Amministrazione in senso lato) disponeva un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione [2].

Tale situazione è cambiata perché, a decorrere dal 01.01.11, è stata abrogata la disciplina sull’indennità di buonuscita [3]. Così, oggi, il computo dei trattamenti di fine servizio deve essere effettuato secondo la disciplina prevista per tutti gli altri lavoratori [4], con un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione (e non solo sull’80%) e completamente a carico del datore di lavoro (quindi senza quella quota del 2,50% a carico del dipendente).

Ciò nonostante, le Pubbliche amministrazioni hanno continuato a trattenere il 2,50% sullo stipendio dei lavoratori, causando un ingiustificato e discriminatorio trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

Infatti, con l’ingresso della nuova quota di accantonamento del 6,91%, ma pur sempre con la trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, l’onere dell’Amministrazione è sceso al 4,91% della retribuzione.

Così, da diversi mesi, alcuni Tribunali amministrativi hanno attirato l’attenzione della Corte Costituzionale su tale illegittima situazione, che priverebbe i dipendenti pubblici del diritto di percepire un trattamento di fine rapporto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato [5]. La Corte Costituzionale ha riflettuto sulla questione circa un anno.

Nel frattempo che interveniva la decisione della Corte, non molti giorni fa, una pronuncia del TAR Lombardia ha scosso le Casse dello Stato, dichiarando non dovute le trattenute del 2,50% dal 01.01.2011 sul TFR dei rapporti di impiego pubblico, senza attendere i chiarimenti della Corte Costituzionale [6].

Ma, finalmente, qualche giorno fa è giunta la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale [1]. Con tale decisione, è stata definitivamente dichiarata l’illegittimità della trattenuta del 2,50% della retribuzione a carico del dipendente pubblico, consacrando il diritto dei lavoratori alla restituzione di quanto tolto dal 01.01.2011.

[1] Corte Costituzionale sentenza n.223 del 11.10.2012.

[2] Art. 37 D.P.R. 29.12.73 n. 1032 e dell’art.18 della L. 20.03.80 n. 75.

[3] Art. 12 comma 10 D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito in L. n.122 del 30/07/2010.

[4] Art. 2120 c.c.

[5] T.A.R. della Campania, sez. di Salerno, ord. del 23.06.2011; T.A.R. del Piemonte, ord. del 28.07.2011; T.A.R. del Veneto, ord. del 15.11.2011; T.A.R. di giustizia amministrativa di Trento, ord. del 14.12.2011; T.A.R.della Sicilia, ord. del 14.12.2011; T.A.R. dell’Abruzzo, Sez. di Pescara, ord. del 13.12.2011; T.A.R. dell’Umbria, ord. del 25.01.2012; T.A.R. della Sardegna, ord. del 10.01.2012; T.A.R. della Liguria, ord. del 10.01.2012; T.A.R. della Calabria, sez. di Reggio Calabria, ord. del 01.02.2012; T.A.R. della Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, ord. del 22.02.2012; T.A.R. della Lombardia, ord. del 11.01.2012; T.A.R. della Liguria, ord. del 10.01.2012.

[6] T.A.R. della Lombardia, sent. n.2321 del 17.09.2012.

 

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La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare

 

Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l’ultima parola spetta alle scuole.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.

Temi in classe

Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet

L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa

É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca

L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E’ bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

 

 

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I costi della giustizia civile per cittadini e avvocati non rendono effettivo il diritto di Difesa

 

Nell’arco degli ultimi due anni il Legislatore italiano ha inferto un colpo di scure abbastanza profondo, a parere di chi scrive, all’effettività del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.

Diverse leggi hanno aumentato vertiginosamente i costi della giustizia civile e amministrativa, hanno ridotto i compensi degli avvocati – in particolar modo con l’abolizione delle Tariffe e l’introduzione di parametri livellati verso il basso-  e non è stato previsto alcun correttivo alla normativa sul gratuito patrocinio in favore dei meno abbienti.

E’ bene pertanto analizzare per gradi i vari aspetti del problema.

Anzitutto i costi.

Il valore dei contributi unificati è aumentato da un minino di 37 euro fino ad un massimo di euro 1.466,00, con le manovre d’estate del 2010 e del 2011 e, successivamente, con la finanziaria del 2011 (per l’anno 2012).

Oltre al rincaro dei contributi unificati e delle marche da bollo occorrenti per i diritti di copia, è stato introdotto l’obbligo di pagamento del contributo unificato anche per cause che in precedenza ne erano esenti: cause di lavoro e previdenziali, ricorsi di opposizione alle sanzioni amministrative, ricorsi tributari e cause di separazione e divorzio.

Infine con la finanziaria 2011 il contributo unificato per le cause di appello è aumentato della metà del valore del contributo pagato in primo grado, mentre in Cassazione addirittura è raddoppiato.

Nei dibattiti sui mali della giustizia si parla di ridurre il numero e i tempi dei processi ma non si dice che le riforme in questione hanno reso il servizio giustizia utilizzabile solo dai soggetti più abbienti.

In materia di ricorsi giurisdizionali  amministrativi, i contributi unificati sono davvero elevati se si pensa che il ricorso per mancato rispetto del termine di accesso agli atti amministrativi costa 300,00 euro, laddove prima era esente.

Allo stesso modo, se una Pubblica Amministrazione non adempie un obbligo di pagamento stabilito in una sentenza, il cittadino creditore, in alternativa al pignoramento (che spesso sfocia con una dichiarazione d’impignorabilità dei fondi della P.A.) dovrebbe avviare un giudizio di ottemperanza che costa, all’atto dell’iscrizione a ruolo, 300,00 euro di contributo unificato.

Per i ricorsi ordinari al Tar e al Consiglio di Stato il contributo unificato ammonta a 600,00 euro.

Gli aumenti in parola furono giustificati, con la necessità di acquisire fondi per l’assunzione di nuovi magistrati ordinari ma oggi, a distanza di due anni, le cause civili continuano a subire rinvii a volte anche a due anni in primo grado, per non parlare degli appelli che in Tribunale vengono rinviati anche di tre anni, ed in Corte d’appello fino a 5.

Ai costi per contributi e bolli si aggiunge la spesa per il compenso dell’avvocato che sempre più spesso si trova in difficoltà a chiedere un acconto superiore a quello dei costi vivi, laddove il cliente che chiede giustizia, sia un soggetto monoreddito che non ha i requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio.

Infatti, a norma dell’art. 76 del DPR 115/02,  il tetto di reddito per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio è di 10.628,16, nel complesso del nucleo familiare, e quindi un soggetto senza reddito che si trova nello stato di famiglia di altro soggetto con un reddito, poniamo di 13.000,00 euro, non può accedere al beneficio (salvi i casi di conflitto tra i soggetti che fanno parte dello medesimo stato di famiglia)  e deve pagare tutte le spese, sia di contributi unificati sia di patrocinio del legale (la norma precisa che, salvi i casi di diritti della personalità e di conflitto tra soggetti del medesimo nucleo familiare, “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”).

Va da se che lo strumento in discussione non è fruibile dai soggetti senza reddito che si trovano nello stato di famiglia, magari di un genitore pensionato con reddito annuo di 13.000,00 euro ne’ da coloro che percepiscono un reddito di poco superiore a quello previsto per l’accesso, ma che oggi, pur arrivando poniamo a 15.00,00 euro, rasenta la soglia della povertà.

Questo è uno dei tanti motivi di malcontento degli avvocati italiani che in questo periodo di aumenti dei contributi e tagli alle tariffe professionali devono fronteggiare il problema di lavorare inizialmente senza compenso, nei casi in cui l’ammontare dovuto per il contributo unificato sia equivalente ad un  terzo (se non addirittura superiore come nel caso di un ricorso ordinario al Tar) dello stipendio del cliente che chiede giustizia.

Altro aspetto del problema infatti è l’abolizione delle Tariffe e l’introduzione di nuovi parametri di liquidazione dei compensi.

Con l’art. 9 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27) sono state abolite definitivamente le Tariffe forensi, nell’ottica della liberalizzazione della professione.

Il Legislatore, tuttavia, invece di lasciare che il “prezzo” dei servizi legali si formasse nel nuovo mercato liberalizzato, ha introdotto dei parametri di liquidazione dei compensi, ai quali dovranno attenersi i Magistrati, che di sicuro comportano dei compensi inferiori a quelli vigenti ante riforma.

Ciò significa che l’avvocato deve concordare con il cliente l’ammontare dell’onorario, ma difficilmente potrà pattuirsi un compenso adeguato alla “quantità e qualità” del lavoro prestato, in un momento di crisi economica come quella che viviamo.

A ciò si aggiunga che gli atti maggiormente colpiti dai nuovi parametri sono i precetti e i decreti ingiuntivi, atti nei quali molto spesso la parte soccombente che deve pagare le spese legali è un grande colosso societario.

Ulteriore e non secondario aspetto della questione è la previsione dell’art. 130 del DPR 115/02 a norma del quale, nelle cause in cui il cittadino sia stato ammesso al gratuito patrocinio,  “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.

Con l’introduzione dei nuovi parametri non è da escludere che tale riduzione aumenterà, minando di fatto il principio di un compenso  dignitoso e commisurato al lavoro svolto.

Questa norma infatti, a parere della scrivente, si pone in contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione perché comporta una disparità di trattamento, sia con l’art. 24 che prevede che lo Stato assicura ai meno abbienti i mezzi per l’esercizio effettivo del diritto di difesa.

Sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore da una parte innalzasse il tetto di reddito per l’ottenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e dall’altro tenesse conto del solo reddito personale di chi chiede giustizia ai fini della concessione del beneficio medesimo.

Sarebbe inoltre opportuno e conforme al dettato costituzionale  abrogare la norma che prevede il dimezzamento del compenso dell’avvocato e del consulente tecnico, considerato che l’art. 36 della Costituzione può a buon diritto valere anche per i liberi professionisti.

 

avv. Loretana M.A. Rosso

 

 

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

§§§§§

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

§§§§§

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

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Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

§§§§§

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

§§§§§

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

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DIRITTO SI DIRITTO NO

di Carmela Panariello Franchini | 14 Ottobre 2012

Progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe, da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini .
Questa è una rubrica sperimentale che Pensalibero propone ai suoi lettori per il valore sempre maggiore che le questioni del diritto hanno assunto per i cittadini, fino a diventare uno degli aspetti cruciali della crisi italiana. Grazie a Carmela Panariello Franchini per l’idea e per la passione che la annima. Grazie ai lettori per i suggerimenti che ci vorranno fornire. (n.c.)

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numero “zero” della rubrica

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Apartheid e “tribunali speciali”

Oltre dieci anni fa proponevo al Consiglio dell’Ordine di Napoli una iniziativa che avevo intitolato “toghe bianche”, finalizzata a fornire ai laureandi in giurisprudenza esperienze concrete e dinamiche nel contesto e sul campo dove si svolge e si pratica la domanda di giustizia, ovvero nelle aule di udienza.
Anche con la vestizione di una toga bianca, segno virgineo di approccio, con la guida di un Avvocato di “lungo corso”.
Lo scopo? Non disgiunto dall’indossare la toga, per la percezione della sacralità dei luoghi e della funzione sociale della Giustizia, valutare la propria indole se protesa all’essere Giudice o Difensore o, viceversa, indifferente; talchè ricercare una professionalità alternativa come finalità e conseguenza degli studi.
Mi rendo conto, oggi, che la mia proposta era oltre i tempi, o meglio era contro gli interessi che, con costante e perversa strategia, stanno piegando, verso l’altrove, l’Avvocatura.
Invero, i giovani approdati alla professione – con formazione dottrinaria e tenacia – vanno a subire una palese discriminazione; si potrebbe definire: apartheid.
Si delineano, in progressione, attività difensive e di assistenza, conferite con accentramento agli studi professionali (associati e non) adusi a rappresentare interessi non sociali ma a vantaggio di enti economici –di predominanza- che operano ad alti livelli finanziari; a questi ultimi, peraltro, i tempi lunghi della Giustizia non interessano affatto; anzi, vengono sapientemente utilizzati.
Già l’Avvocatura (quella Avvocatura che io definisco “operaia del diritto”) è manifestamente mortificata e impoverita; dovendo rispondere alla utenza del disfacimento della “macchina giustizia” e dei suoi costi proibitivi; utenza, cittadini/clienti, che sempre più si priveranno –saranno costretti a privarsi- dei diritti fondamentali; e non solo di quelli difensivi, ma umani.
I Consigli dell’Ordine – limitandosi a dichiarazioni estetiche – nulla hanno saputo fare per fermare una deriva che si è presentata, da subito, tesa a “proteggere”, se non garantire, le parti forti del sistema sociale dell’economia, delle holding finanziarie e che è destinata a travolge l’ “avvocatura operaia” e, ancor più la giovane Avvocatura.
Si è, di fatto, lavorato a creare una apartheid: uno spettro che già alberga e vaga inquietante nel “sistema giustizia”.
Attuata con una strategia che ha trovato giustificazioni tra i rivoli della necessità di competere, di liberalizzare, di essere europei in salsa italiana (ossia, finanche, disattendendo, nelle aule di giustizia, ogni normativa europea: ignoranza dei Giudici?) e “aborrendo” la finalità altamente politico/sociale della funzione difensiva.
Il rapporto, storicamente triangolare, del processo è, dovrebbe essere, significato dalle parti dialetticamente presenti davanti ad un Giudice terzo e imparziale, che decide in tempi rapidi.
Ma con una “giustizia ricca” – esercitata con estraneità e senza dover rendere conto – si rischierà di portarsi davanti a “tribunali speciali”, fruibili da una casta dominante, con alterazioni e/o “pendenze” dei tempi e temi processuali.
Si è, di fatto, lavorato a creare una apartheid: se ne vedranno, nella loro pienezza, le conseguenze fatte di segregazione civile, umana e professionale.
Non patrocineranno innanzi a tali “tribunali speciali” sia l’ “avvocatura operaia”, sia i giovani Avvocati (nonostante ogni capacità giuridica, anche di livello superiore); questi, se non avranno trovato “posto” nel sistema, se non al riparo di importanti eredità professionali familiari, se non adattatisi alla “precarietà servile” cui sono stati destinati.
Stiamo assistendo alla formazione – subdola e coattiva – di una nuova classe di paria.
Degenerazione della democrazia? Squilli di una “auspicata” dittatura?

avv. Carmela Panariello Franchini

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