Ci risiamo. La Corte d’Appello ha confermato la discussa sentenza del 28 novembre 2005 con la quale il gup di Milano Clementina Forleo aveva assolto dall’accusa di terrorismo internazionale il marocchino Mohamed Daki ed i tunisini Toumn Alì e Bouyahia Maher.
«L’instradamento di volontari verso l’Iraq per combattere contro i soldati americani – si legge nell’incredibile sentenza d’Appello, firmata dal giudice Rosario Caiazzo – non può essere considerato sotto alcun aspetto un’attività terroristica».
A differenza della Forleo, secondo cui le intercettazioni di Daki non sarebbero riconducibili ad atti di terrorismo, la Corte d’Appello ammette che «appare chiaro il reclutamento di kamikaze» (e ne fa addirittura i nomi: Habib Waddani, Morchidi Kamal e Habib Sekseka), ma il magrebino, espulso dall’Italia per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il 10 dicembre scorso, «condivideva le ragioni per le quali un musulmano doveva andare in Iraq a combattere», come pure i due tunisini, che pur avendo collaborato con l’egiziano Merai e il mullah Fouad «aiutando i volontari musulmani a trasferirsi dall’Europa in Iraq per andare a combattere contro gli americani e munendoli di documenti d’identità falsi», non possono considerarsi terroristi: «un atto – si legge infatti nella sentenza – può essere definito terroristico, in tempo di pace, anche quando determina solo un pericolo indiretto per la popolazione civile. »
« Ma in una situazione di conflitto armato» tale rischio «ricorre con grande frequenza», come «in occasione dei bombardamenti », quindi contano «solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile».
Poco importa se la Corte d’Appello ritiene giuridicamente provato che «i volontari dall’Europa venivano inviati in campi di addestramento militare gestiti da Al Ansar Al Islam», che considera «una vera e propria organizzazione combattente islamica» con «frange favorevoli al terrorismo» : ciò infatti non basta a determinare la colpevolezza «individualmente per ciascuno» dei singoli «reclutatori».
«Non può quindi condividersi – conclude la Corte d’Appello – la tesi dell’accusa secondo cui le azioni suicide costituirebbero sempre e di per sé un pericolo per la popolazione civile».
Ripetiamo: «Non può quindi condividersi la tesi dell’accusa secondo cui le azioni suicide costituirebbero sempre e di per sé un pericolo per la popolazione civile».
La reazione del Guardasigilli Castelli ad una sentenza che sembra destinata a suscitare numerose polemiche politiche non si è fatta attendere: «Constato con amarezza che certi nostri magistrati sono a distanza siderale dal comune sentire. A questo punto mi sento dovere di chiedere scusa alle centinaia di bambini, donne e uomini massacrati dai kamikaze e ai loro congiunti e
amici. »
Per una volta siamo con lui, ricordando il titolo di un film di Alberto Sordi del 1991 che sembra riferirsi al fondamentalista marocchino: Assolto per aver commesso il fatto.

Della serie.. si prosegue con la sagra del bischero.. stavolta tocca al giudice
«Non può quindi condividersi la tesi dell’accusa secondo cui le azioni suicide costituirebbero sempre e di per sé un pericolo per la popolazione civile».
Sempre e di per sé no certo : l’esplosivo può non esplodere ,può esplodere fuori tempo e bersaglio ,il kamikaze può essere preso prima , può subentrare un ripensamento.
Tutto indipendentemente dalla volontà dell’aspirante suicida e da quella degli organizzatori di simili exploits E siccome tipini del genere ce ne sono diversi in giro , “determinare la colpevolezza «individualmente per ciascuno» dei singoli «reclutatori» …..sarebbe un vero e proprio abuso!.
Come a dire mal comune mezzo gaudio ,o qualcosa del genere .
Ma cosa o dove hanno studiato ,certi “giudici” , mi risulta difficile saperlo……
E’ una sentenza veramente vergognosa, dovrebbe cambiare qualcosa nella magistratura e nelle leggi italiane
E’ una sentenza veramente vergognosa, dovrebbe cambiare qualcosa nella magistratura e nelle leggi italiane