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“diritto sì, diritto no”

di Carmela Panariello Franchini | 17 Dicembre 2012

 (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini,  con l’intervento dell’avv. Giulio Botta e la “nota a margine” di franchini.

 

Tasse psichedeliche.  – Autovelox fisso: nei piccoli comuni sono guai per le postazioni automatiche. – Guida in stato di ebbrezza per una pomata: vietati farmaci contenenti alcol. – magistrato e social networks.

 

 

 

§§§§§

Tasse psichedeliche

Entri e ti trovi circondata da musichette sintetiche, scrosciare di monete, tra  penombre.

Il fumo non è proibito. In salette accattivanti, donne, gli occhi vuoti, siedono come manichini. Quasi  automi anestetizzati. Con in grembo ciotole di monete pronte a essere ingoiate. Da un inferno di  schermi luminosi che vantano nomi adescativi:  “morte venezia”, “halloween ”, “far west”, “cha cha cha”.

Il fenomeno è diffuso. Pericolosamente alimentato dallo Stato che, anziché combattere questa dipendenza -che si chiama ludopatia – ne  lucra in maniera perversa; favorendone l’incremento.

Non altrimenti può valutarsi il naufragio della norma che veniva ad imporre la localizzazione delle “macchinette mangiasoldi” ad  una distanza minima di 500 mt dalle scuole.

Il fenomeno sociale della ludopatia è grave.

Molto poco esplorato quello al femminile, al quale mi riferisco,: casalinghe, pensionate, disoccupate e madri di famiglia forse depresse, forse scoraggiate, forse socialmente svantaggiate e forse neppure rientranti nelle cifre elaborate da studi del settore.

Il  femminile  che vive  in totale solitudine un vizio che nulla ha a che vedere con il gioco;  perchè  da gioco sociale tracima a  gioco problematico; e, poi, a patologia che crea disagio, isolamento, vulnerabilità.

Con gravissime ricadute nella economia e nella etica familiare.

Il gioco si propone come  una attività distruttiva che annulla la percezione del valore della persona per trasformarsi nella totale distruzione dei valori sociali e personali. Così che emergono – a esplorare questo ambiente sommerso-  gravi problematiche legate alla prostituzione praticata per procurarsi liquidità.

Roger Caillois, riferendosi ai giochi elettronici, ha sostenuto   “giochi che si basano sulla ricerca della vertigine; consistono in un tentativo di distruggere per un attimo la stabilità della percezione e far subire alla coscienza, lucida, una sorta di voluttuoso panico. Si tratta di accedere ad una specie di spasmo, di trance o smarrimento che annulla la realtà con vertiginosa precipitazione “ con una sintesi di valore straordinaria: “ uccidono letteralmente il tempo senza fecondarlo”

Lo Stato italiano, dopo averne combattuto l’illegalità e represso la clandestinità,  è diventato, come dire,  morbido socio partecipativo: già nella previsione di lucrare, con l’imposta sostitutiva,  sul movimento finanziario che si muove ( l’industria del  gioco in Italia ha un fatturato prodotto di  50 miliardi di euro e si posiziona al terzo posto, dopo Eni e Fiat) ma,  poi,  non recuperando l’iva sui proventi (6%) e non provvedendo ad investimenti nel sociale, con strutture di assistenza e recupero.

L’esercito di passivi automi,  abbacinati dall’effetto allucinogeno delle “macchinette mangiasoldi”,   sono un esercito di malati compulsivi; di cittadini con la coscienza personale, civile e politica addomesticata alle distrazioni illusorie, alle attività pericolose e devastanti;  ossessive fino al punto di addormentare le coscienze rafforzando passività e disimpegno; una popolazione i cui diritti alla salute vengono sacrificati al profitto.

Ma rappresentano un comodo e quieto investimento. Uno strumento “facoltato” al finanziamento per i gruppi multinazionali che detengono le concessioni e per il bilancio dello Stato (che poi, paradossalmente, non introita l’iva; per un importo che potrebbe assumere, se incrementata l’aliquota,  il valore di 10 miliardi di euro da destinarsi alle famiglie,  alla imprese, alla cultura e alla sanità).

Resta comunque che valore costituzionale più sentito dalla collettività è  il diritto alla salute, previsto all’art. 32;  tale diritto si deve ricondurre a diritti soggettivi verso i quali lo stato è portatore di doveri.

E’sufficiente aver inserito il gioco d’azzardo nei servizi essenziali di assistenza, o permane una grave carenza, anche in funzione della prevenzione, che potrebbe percepirsi delitto contro l’incolumità pubblica?

E sotto quale voce lo Stato iscrive o iscriverà gli introiti:  “tasse psichedeliche”?

avv. Carmela Panariello Franchini

§§§§§

Autovelox fisso: nei piccoli comuni sono guai per le postazioni automatiche

Non si possono normalmente attivare postazioni autovelox automatiche senza agenti nelle strade di grande comunicazione che attraversano piccoli centri abitati. Eccetto i manufatti particolarmente moderni infatti normalmente le strade extraurbane perdono questa caratteristica quando passano per il centro.

Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il Parere n. 5888 del 22 ottobre 2012.

Un piccolo comune siciliano attraversato da una importante strada statale ha richiesto chiarimenti sulla possibilità di installare postazioni autovelox automatiche, stante un numero di residenti inferiore a diecimila unità.

A parere del ministero una strada extraurbana che attraversa un centro abitato perde comunque questa caratteristica a meno che sia così avveniristica da essere impermeabile alle vicende locali.

Ovvero non sia dotata di intersezioni a raso, incroci e accessi privati e senza pedoni in circolazione.

In questo caso si tratterebbe ancora di una strada extraurbana con possibilità di accendere l’autovelox in presenza del decreto del prefetto che ammette l’uso del vigile elettronico senza operatori di polizia.

Spetterà comunque sempre al rappresentante governativo autorizzare l’uso dell’autovelox anche in centro abitato.

Ma solo sulle strade urbane di scorrimento dotate di spartitraffico centrale.

In tutto il resto del centro abitato per l’autovelox serve sempre la presenza di almeno un agente.

 

*****

 

Guida in stato di ebbrezza per una pomata: vietati farmaci contenenti alcol

Punito per guida in stato di ebbrezza a causa di una pomata contro il gonfiore labiale che conteneva alcol: secondola Cassazione[1], infatti, per fa scattare il reato per il conducente ubriaco non rileva la quantità di alcol da questi assunt

a, ma la quantità assorbita dal sangue e, quindi, ivi presente.

Dunque, l’importante è essere “positivi” all’alcoltest ossia aver superato la soglia massima consentita dalla legge: a prescindere poi dalle ragioni che ne sono state la causa, anche se si tratti di farmaci che contengono alcol. Non sono ammesse prove contrarie e, pertanto, l’imputato non può essere ammesso a dimostrare di essere stato nelle condizioni fisiche e mentali di guidare.

Secondola Suprema Corte, chi prende medicine che contengono alcol deve evitare di bere alcolici o di mettersi al volante o comunque può comprare uno dei test che si trovano in commercio per verificare se si trova in condizioni di guidare.

[1] Cass. sent. n. 48239/12 del 13.12.2012.

 

avv. Giulio Botta

Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali

§§§§§

 

 

nota a margine di franchini

 

magistrato e social networks

E’ palese che si siano squinternate le assi portanti della nostra struttura sociale. Tra abbattimenti di ogni categoria comportamentale. Il che potrebbe valutarsi come espressone di una volontaria e consapevole capacità evolutiva. Coerente alle tematiche prospettate dall’acquisizione e uso di risorse e tecniche scientifiche.

Su tali premesse e in tale contesto – e per suffragare la causa/effetto di entrambi –  i social networks si popolano di disparità. Confusionando ruoli e funzioni sia personali, sia professionali, sia istituzionali.

L’apparente  attuazione di una sostanziale democrazia e solidarietà partecipativa  (apparente,  poiché non riceve corrispondenze in una scala culturale delle prestazioni costituzionali di ciascuno) trova vivacità e conferma nella partecipazione di magistrati  alle  “confessioni intimiste”  (quindi, creative e/o politiche) del “popolo della rete”.

Orbene, credo che si pervenga, in tale evenienza, ad una obbligata riflessione.

La ricusazione e l’astensione del Giudice sono previste dal nostro ordinamento nella effettualità di talune circostanze (pregressi contrasti personali, frequentazioni amicali … etc)  che ne potrebbero  influenzare, alterandola,  la terzietà.

Le “amicizie”,  prosperate  nell’ambito dei social network, con scambi di comunicazione ripetuti (post), potrebbero essere considerate  “frequentazioni abituali”  e obbligare il magistrato all’astensione; nell’evenienza che l’  ” amico”  sia parte processuale, innanzi a se?

Di certo, a mio avviso, la confidenza intimista, anche se giocata nell’anonimato sensoriale e visuale, ha le connotazioni di una volontaria concessione psicologica; tipizzante solidità di comunanze amicali.

Di più, l’interventore, ai post del magistrato “amico”,  piega se stesso  ad una soggezione di affidamento; verso un potere sacrale e benedicente, da cui  attende “protezione”.

Ovvero, anche, subdolamente insinua una condivisione e solidarietà appariscenti; quasi, chiavistello per ipotetiche tolleranze a “ragioni inique” o “impunità perpetue”.

Una guasta confusione.

Personalmente ritengo che il magistrato abbia – debba avere-  quella cultura del distinguo tra l’essere privato e l’essere  pubblico; che preservi, pure nella funzione istituzionale,  le facoltà piene della cittadinanza e della personalità.

E credo, anche,  che debba premunirsi di una eccellente prudenza etica;  onde evitare adescamenti.

Nella cautela che la “confessione intimista”  si trasformi  – o sia fra/intesa essere stata proposta –  quale sollecitazione,  subliminale,  ad un consenso qualunquista e acritico  verso la sua propria operatività; ovvero ad un ossequio, deferente, per la persona, oltre la toga. Con una eventuale  declinazione di potere mediatico tale di conquistare, per ogni uso, una credibilità priva di circostanze e di logica.

Si esplicita, a volte  una  discrasia culturale che impone diffidenze e censure; da se stessa,  inopinatamente,  travolgendo onestà intellettuale e necessità e desiderio di essere – e dimostrare di essere –  vissutamente  umani;  anche se costituzionalmente attivi.

Ciascuno nella sua specificità e nel suo onore.

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Per quanti intervengono:

Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere  riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52)  del DLGS 196/2003.

In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del  2 dicembre 2010 come emanate dal Garante perla Protezionedei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2  del 4  gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2

2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da1 a6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.

Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente,  della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.

Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.

Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate,  con file in formato word,  tramite  pec,  all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.

Per contatti:  avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667

Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.

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Pubblicato in : Primo piano

Info Carmela Panariello Franchini

Carmela Panariello Franchini è avvocato civilista del Foro di Napoli. Lettrice attenta della società e del costume, che tende a decodificare perchè la verità è sempre altrove.

Interazioni del lettore

Commenti

  1. paulette ievol

    22 Dicembre 2012 alle 09:42

    la storia dimostra che le le leggi o nn leggi sono sempre stato frutto di un disegno predisposto con degli obiettivi chiari. . Questo per dire che l’equazione tra poltica , economia e giurisprudenza è molto pù logica di quanto alcuni tecnocrati vorrebbero far credere. Le leggi per…o contro….che incentivano determinati comportamenti come quello de rapporto morboso con gli oggetti, appunto copulsivo, dipendente, è chiaramente progettato ad hoc da chi vuole stordire la gente e così fargli dimenticare la realtà nnn più così caotica come si crede . Ma sempre meglio strutturata in senso gerarchico, come dimostrano le diseguglianze sempre più forti. E inoltredel dominio sulla scena pubblica di “sovrani” ignoranti o incantatori di serpenti …con i loro annessi vassalli valvassori e valvassini. Sembra che tiri un’aria da Medioevo. Che le vittime di questo sistema siano soprattutto le donne nn sorprende , data la loro più acuta percezione del dolore e dell’ dell’inganno. Le donne non si ingannano difficilmente, e se succedesi si autoingannano….. per disperazione e soitudine

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