Sebbene
avviati al tramonto assieme a tanti altri mezzi di pagamento, i vaglia postali
godono ancora di una discreta salute soprattutto per via della diffusione e
degli orari di apertura degli sportelli, che garantiscono facilità di emissione
ed incasso.
Cosa ne accade in caso di prescrizione?
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 144 del 14 marzo
2001 (Regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta) costituiscono la
fonte di disciplina dei vaglia postali, per cui il trasferimento della somma di
denaro si perfeziona con la consegna del titolo al beneficiario. Il terzo comma
dell’art. 6 prevede che il credito incorporato nel vaglia postale si prescriva
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. E’ da notare
che gli importi dei vaglia postali, ordinari o circolari che siano, non
riscossi entro il termine di legge non vengono devoluti al Fondo Rapporti
Dormienti e non si possono pertanto reclamare presso la Consap.
La prescrizione prevista dall’art. 6 del citato
Decreto opera però con riguardo al titolo ed al diritto di credito del
beneficiario, ma non nei confronti del soggetto che ne ha chiesto l’emissione e
che a suo tempo ha provveduto a costituire presso l’intermediario la
corrispondente provvista. Costui può quindi vedersi rimborsare dalle Poste la
somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria
all’emissione del titolo che si sia successivamente prescritto senza che il
beneficiario lo abbia incassato. Questa richiesta è giuridicamente un’azione di
arricchimento, la cui prescrizione interviene dopo dieci anni dall’emissione
del titolo.
Tali considerazioni sono confermate dall’art. 9
delle “Condizioni del servizio vaglia postale” dove è previsto che il
“mittente” (richiedente il titolo) compili il modulo e restituisca il titolo,
senza fissare alcun termine entro cui il rimborso deve essere richiesto. Il
mittente può richiedere il rimborso del vaglia ordinario se non consegnato
dall’intermediario al mittente, rifiutato dal beneficiario al momento della
consegna o anche se da quest’ultimo restituito al mittente, nonché del vaglia
circolare qualora questo non sia stato consegnato dal mittente al
beneficiario.
Nonostante la chiarezza della norma, le Poste
erano solite respingere le richieste provenienti dai soggetti richiedenti i
vaglia, costringendoli a rivolgersi -con esito pressoché scontato- all’Arbitro
Bancario Finanziario oppure al Giudice. Un esito talmente scontato che le
stesse Poste procedevano al pagamento non appena veniva avviato il ricorso.
Nell’esempio, l’importo di 7.000 euro fu pagato proprio in questa maniera (1).
Ci era già capitato di augurarci come tutti
avrebbero potuto risparmiare oneri di tempo ed economici, incluse le stesse
Poste che finivano per sostenere superflue spese legali assieme a quelle di
giudizio. I nostri auspici sono stati accolti: un caso da noi appena risolto ha
visto l’Ufficio Reclami delle Poste rispondere di recarsi in Agenzia con
l’originale del vaglia. (2)
Il nostro prossimo augurio è che dalla società
vengano emanate le opportune disposizioni per far sì che negli uffici postali
non venga negato il pagamento, così da risparmiare al cliente -ed a Poste
Italiane- anche il reclamo.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/v1.png
2 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/v2.png
Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

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