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Vaglia postali prescritti per il beneficiario: Poste Italiane finalmente rimborsa

di Anna D'Antuono | 23 Marzo 2020

Sebbene avviati al tramonto assieme a tanti altri mezzi di pagamento, i vaglia postali godono ancora di una discreta salute soprattutto per via della diffusione e degli orari di apertura degli sportelli, che garantiscono facilità di emissione ed incasso. 
Cosa ne accade in caso di prescrizione?
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 144 del 14 marzo 2001 (Regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta) costituiscono la fonte di disciplina dei vaglia postali, per cui il trasferimento della somma di denaro si perfeziona con la consegna del titolo al beneficiario. Il terzo comma dell’art. 6 prevede che il credito incorporato nel vaglia postale si prescriva il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. E’ da notare che gli importi dei vaglia postali, ordinari o circolari che siano, non riscossi entro il termine di legge non vengono devoluti al Fondo Rapporti Dormienti e non si possono pertanto reclamare presso la Consap.

La prescrizione prevista dall’art. 6 del citato Decreto opera però con riguardo al titolo ed al diritto di credito del beneficiario, ma non nei confronti del soggetto che ne ha chiesto l’emissione e che a suo tempo ha provveduto a costituire presso l’intermediario la corrispondente provvista. Costui può quindi vedersi rimborsare dalle Poste la somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato. Questa richiesta è giuridicamente un’azione di arricchimento, la cui prescrizione interviene dopo dieci anni dall’emissione del titolo.
Tali considerazioni sono confermate dall’art. 9 delle “Condizioni del servizio vaglia postale” dove è previsto che il “mittente” (richiedente il titolo) compili il modulo e restituisca il titolo, senza fissare alcun termine entro cui il rimborso deve essere richiesto. Il mittente può richiedere il rimborso del vaglia ordinario se non consegnato dall’intermediario al mittente, rifiutato dal beneficiario al momento della consegna o anche se da quest’ultimo restituito al mittente, nonché del vaglia circolare qualora questo non sia stato consegnato dal mittente al beneficiario. 

Nonostante la chiarezza della norma, le Poste erano solite respingere le richieste provenienti dai soggetti richiedenti i vaglia, costringendoli a rivolgersi -con esito pressoché scontato- all’Arbitro Bancario Finanziario oppure al Giudice. Un esito talmente scontato che le stesse Poste procedevano al pagamento non appena veniva avviato il ricorso. Nell’esempio, l’importo di 7.000 euro fu pagato proprio in questa maniera (1).
Ci era già capitato di augurarci come tutti avrebbero potuto risparmiare oneri di tempo ed economici, incluse le stesse Poste che finivano per sostenere superflue spese legali assieme a quelle di giudizio. I nostri auspici sono stati accolti: un caso da noi appena risolto ha visto l’Ufficio Reclami delle Poste rispondere di recarsi in Agenzia con l’originale del vaglia. (2)
Il nostro prossimo augurio è che dalla società vengano emanate le opportune disposizioni per far sì che negli uffici postali non venga negato il pagamento, così da risparmiare al cliente -ed a Poste Italiane- anche il reclamo.

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/v1.png
2 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/v2.png


Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, anni, considerazioni, euro

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