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Una disposizione infausta per l’assetto idrogeologico del territorio

di Alberto Abrami | 27 Maggio 2012

Le radure all’interno dei boschi perdono tali caratteristiche allorchè siano individuabili come “ pascoli , prati e pascoli arborati” col risultato che tali aree non sono più oggetto della disciplina  vincolistica concernente i boschi. Mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per sollevare da parte delle Regioni il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale.

Probabilmente approfittando della latitanza del Ministro dell’Ambiente- ci rifiutiamo di credere col suo consenso- il legislatore nazionale dimostrando una notevole dose di abilità e fantasia, è riuscito, in sede di conversione in legge  del decreto- legge 9 febbraio 2012 n.5 sulle semplificazioni procedurali – ora l. 4 aprile 2012 n. 35- ad inserire una nuova definizione di bosco affermando in tal modo  una competenza del tutto estranea alla materia oggetto della disciplina legislativa, ma anche a quei caratteri di straordinarietà, necessità ed urgenza della medesima disciplina che ha  permesso l’uso da parte del legislatore dello strumento  del decreto- legge.

E ciò, che allo stesso modo sorprende e ancor di più di quanto ora osservato, sta nella considerazione che con  tale nuova definizione si mira, non ad aumentare la superficie forestale nel nostro Paese, com’ è nella politica della Unione Europea e come richiede il protocollo di Kioto sulle emissioni gassose, bensì a consentire il dissodamento del territorio forestale esistente per generiche  finalità di produzione agraria , ma  anche  ad esporre, ed è ciò che lascia increduli per l’avventatezza e la superficialità del contenuto dispositivo, il territorio a conseguenze che possono manifestarsi disastrose  per l’assetto idrogeologico   venendo  sguarnito nella sua stabilità di una naturale difesa  davanti ad eventi alluvionali,   difesa esercitata con la trama delle radici del bosco che imbrigliano il terreno ed anche  attraverso  l’humus che assorbe e riduce il dilavare delle acque.

La disposizione della quale andiamo trattando  si rinviene nell’art.26 della legge sopra richiamata ove le radure all’interno dei boschi, che l’art.2 del d.lgs 18 maggio 2001 n227 considera ancora terreno boscato, nel senso che non interrompono la continuità del bosco, perdono con il nuovo disposto tali caratteristiche allorchè  siano individuabili come “ pascoli , prati e pascoli arborati” col risultato che tali aree non sono più oggetto della disciplina  vincolistica concernente i boschi.

Ma di maggiore gravità è l’inciso che viene inserito all’interno del comma 6 dell’art .2  del decreto n. 227 del 2001  per il quale viene consentito  l’espianto dei boschi  creati su terreni agricoli esodati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea,  una volta scaduti i vincoli previsti dalla disciplina normativa. E soprattutto appare di una incontrollata pericolosità la possibilità  di dissodare  i boschi sorti naturalmente o artificialmente in paesaggi agrari e pastorali aventi un quanto mai  generico “ interesse storico”.

 La  nuova definizione di bosco evidenziata  dalla legge  n.35 del 2012, si  presta  a varie censure di incostituzionalità.  In primo luogo non era lecito inserire le disposizioni di merito sopra richiamate,  in una legge dai contenuti  procedurali, che inoltre si manifesta inizialmente con la forma del decreto legge e quindi   con i caratteri della  straordinarietà ,necessità ed urgenza , di certo inesistenti se riferiti alle  disposizioni in esame di natura forestale sostanziale; e che comunque trattandosi di materia di interesse regionale- quella appunto forestale- avrebbe richiesto il parere preventivo della Conferenza Stato –Regioni che non risulta essere stata convocata.

In secondo luogo la materia foreste appartiene, dopo la modifica dell’art.117  della Costituzione,  alla  competenza residuale delle Regioni,  ovvero  competenza esclusiva,  attenuata solo in relazione alla competenza  statale in materia di ambiente che peraltro non rileva nella fattispecie in esame trattandosi di disposizioni-quelle contestate-che mirano a  far sì che terreni con destinazione ambientalista  siano convertiti, mediante il dissodamento del terreno boscato, in destinazione agricola per l’esercizio di  funzioni produttive con scadimento dell’interesse ambientale da essi rappresentato in favore della collettività.

In terzo luogo le disposizioni dell’art.26 della legge n.35 del 2012 riformulano la definizione di bosco che l’art.2 del decreto legislativo n.227 del 2001, avente sostanzialmente i caratteri di una legge cornice, già attribuisce espressamente alla competenza regionale pur in una condizione di competenza   concorrente essendo, tale decreto   legislativo, emanato antecedentemente all’entrata in vigore della riforma  del titolo V della Costituzione realizzata dalla legge costituzionale n.3 del 2001.

Pubblicato in : Primo piano

Info Alberto Abrami

Già professore ordinario di Diritto Forestale e dell’Ambiente nell’Università di Firenze,. è stato, negli anni a cavallo fra il 900 e il 2000, componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno in rappresentanza del Ministero del Lavori Pubblici e nel Comitato scientifico del Parco regionale delle Apuane in rappresentanza delle Università toscane. Al suo attivo ha circa trecento pubblicazioni, l’ultima delle quali, edita per i tipi di Aracne Editore di Roma, si intitola “Legislazione ed Amministrazione del Paesaggio”. E’ scomparso a Firenze nel 2023.

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