Le radure all’interno dei boschi perdono tali caratteristiche allorchè siano individuabili come “ pascoli , prati e pascoli arborati” col risultato che tali aree non sono più oggetto della disciplina vincolistica concernente i boschi. Mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per sollevare da parte delle Regioni il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale.

E ciò, che allo stesso modo sorprende e ancor di più di quanto ora osservato, sta nella considerazione che con tale nuova definizione si mira, non ad aumentare la superficie forestale nel nostro Paese, com’ è nella politica della Unione Europea e come richiede il protocollo di Kioto sulle emissioni gassose, bensì a consentire il dissodamento del territorio forestale esistente per generiche finalità di produzione agraria , ma anche ad esporre, ed è ciò che lascia increduli per l’avventatezza e la superficialità del contenuto dispositivo, il territorio a conseguenze che possono manifestarsi disastrose per l’assetto idrogeologico venendo sguarnito nella sua stabilità di una naturale difesa davanti ad eventi alluvionali, difesa esercitata con la trama delle radici del bosco che imbrigliano il terreno ed anche attraverso l’humus che assorbe e riduce il dilavare delle acque.
La disposizione della quale andiamo trattando si rinviene nell’art.26 della legge sopra richiamata ove le radure all’interno dei boschi, che l’art.2 del d.lgs 18 maggio 2001 n227 considera ancora terreno boscato, nel senso che non interrompono la continuità del bosco, perdono con il nuovo disposto tali caratteristiche allorchè siano individuabili come “ pascoli , prati e pascoli arborati” col risultato che tali aree non sono più oggetto della disciplina vincolistica concernente i boschi.
Ma di maggiore gravità è l’inciso che viene inserito all’interno del comma 6 dell’art .2 del decreto n. 227 del 2001 per il quale viene consentito l’espianto dei boschi creati su terreni agricoli esodati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea, una volta scaduti i vincoli previsti dalla disciplina normativa. E soprattutto appare di una incontrollata pericolosità la possibilità di dissodare i boschi sorti naturalmente o artificialmente in paesaggi agrari e pastorali aventi un quanto mai generico “ interesse storico”.
La nuova definizione di bosco evidenziata dalla legge n.35 del 2012, si presta a varie censure di incostituzionalità. In primo luogo non era lecito inserire le disposizioni di merito sopra richiamate, in una legge dai contenuti procedurali, che inoltre si manifesta inizialmente con la forma del decreto legge e quindi con i caratteri della straordinarietà ,necessità ed urgenza , di certo inesistenti se riferiti alle disposizioni in esame di natura forestale sostanziale; e che comunque trattandosi di materia di interesse regionale- quella appunto forestale- avrebbe richiesto il parere preventivo della Conferenza Stato –Regioni che non risulta essere stata convocata.
In secondo luogo la materia foreste appartiene, dopo la modifica dell’art.117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni, ovvero competenza esclusiva, attenuata solo in relazione alla competenza statale in materia di ambiente che peraltro non rileva nella fattispecie in esame trattandosi di disposizioni-quelle contestate-che mirano a far sì che terreni con destinazione ambientalista siano convertiti, mediante il dissodamento del terreno boscato, in destinazione agricola per l’esercizio di funzioni produttive con scadimento dell’interesse ambientale da essi rappresentato in favore della collettività.
In terzo luogo le disposizioni dell’art.26 della legge n.35 del 2012 riformulano la definizione di bosco che l’art.2 del decreto legislativo n.227 del 2001, avente sostanzialmente i caratteri di una legge cornice, già attribuisce espressamente alla competenza regionale pur in una condizione di competenza concorrente essendo, tale decreto legislativo, emanato antecedentemente all’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione realizzata dalla legge costituzionale n.3 del 2001.

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