Fatta la legge, trovato l’inganno?
Sembra proprio di sì, tenuto conto che, a fronte della “scoperta” di sempre nuove trame impastate di corruttele e malaffari tra politica e amministrazione, ormai da anni il sistema istituzionale reagisce apprestando, di volta in volta, soluzioni di inasprimento delle pene che rafforzano il carattere esemplare della giustizia: soluzioni che comunque, fino ad ora, hanno mostrato più un’enfasi politica, volta a soddisfare l’opinione pubblica, che una reale efficacia.
Sull’onda dello sconcerto seguito agli scandali sulle grandi opere pubbliche del Mose di Venezia e dell’Expo di Milano, ecco ora, precedute da un lungo iter accompagnato da tante polemiche e incertezze, le nuove “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, contenute nella legge n.69 del 27 maggio, che entrerà in vigore il 14 giugno.
La “nuova legge anticorruzione” nasce quindi proprio nei giorni in cui stiamo assistendo a una nuova ondata di arresti che seguono quelli che hanno chiuso il 2014 quando per la prima volta è stata messa a nudo quella mafia del welfare che a Roma operava silenziosamente da tempo.
Inasprimento delle pene ( per l’ Associazione mafiosa potranno arrivare anche a 26 anni di carcere ) ma con “sconti” di pena per coloro che decidono di collaborare, ampliamento dei tempi entro cui chi è stato condannato per corruzione ha il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, allungamento dei termini utili a fare scattare le prescrizioni, falso in bilancio che torna ad essere un delitto per tutte le imprese, sono i principi cui si ispira la legge.
Soprassediamo alla lunga sequela dei diversi anni che segnano la maggiorazione delle pene per i vari reati, che rischierebbe di annoiare, rinviando per chi ne avesse voglia alla lettura della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio,
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/30/15G00083/sg) dove la “nuova” legge anticorruzione è stata pubblicata e, come facili profeti, pronosticando già da subito che altre “nuove” leggi anticorruzione si susseguiranno.
Alcuni tratti della normativa sono però da segnalare:
- un passo indietro viene fatto quanto al falso in bilancio per il quale la riforma del 2002 aveva di fatto operato una sorta di depenalizzazione, tenuto conto dell’esiguità tanto delle pene previste, in parte anche di natura contravvenzionale, quanto dei termini di prescrizione.
Adesso invece – e questa è una nota positiva – il falso in bilancio torna ad essere un delitto, punito con il carcere, per tutte le imprese e non solo per quelle quotate in borsa. Se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio rischia la reclusione da 3 a 8 anni; se non quotata, da 1 a 5 anni. Si procede sempre d’ufficio, a meno che non si tratti di piccole società non soggetto al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta (da 6 mesi a 3 anni);
- chi è accusato di avere commesso il reato di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato, una condizione già introdotta per i reati di evasione fiscale. Lo stesso varrà per la richiesta di sospensione condizionale della pena;
- aumentano i poteri attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone: infatti, il pubblico ministero, quando esercita l’azione penale per i delitti contro la pubblica amministrazione, avrà l’obbligo di informare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione dando notizia dell’imputazione.
All’Anac, inoltre, come regola di prevenzione viene attribuito il potere di vigilanza e controllo sui contratti degli appalti segretati .
Sono segretati quegli appalti soggetti ad un regime di affidamento derogatorio rispetto al Codice dei contratti pubblici, per i quali si prevede la scelta dell’appaltatore fra cinque soggetti invitati dalla stazione appaltante che siano in possesso del nullaosta sicurezza (Nos). Spesso però proprio questi appalti – per i quali è prevista una motivazione che espliciti- le «specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio»- sono stati oggetto di inchieste giudiziarie. Da qui l’ avvertita esigenza, appunto, di affidare all’Anac potere di vigilanza e controllo.
Qualche riflessione critica sull’impianto complessivo del provvedimento legislativo.
Per carità, non si intende “buttare via dalla vasca l’acqua sporca con tutto il bambino”: l’innalzamento delle pene è certamente un segno positivo e indica un percorso. Ma offrire una legge che inasprisce le pene per la corruzione, quando da mesi e mesi si assiste a continue indagini che ipotizzano corruzioni di politici e pubblici funzionari da parte di imprenditori e cooperative, non deve illudere che con essa si risolvano i problemi.
Il vero sforzo di riforma, come già da taluni fatto rilevare, andrebbe indirizzato ad esempio a semplificare le procedure di appalto, a velocizzare quelle di autorizzazione, di pagamento, a implementare procedure che permettano un reciproco controllo sui poteri di firma decisivi.
Ma solo sin qui possono arrivare la legge e gli strumenti giudiziari.
Perché va tenuto conto che il danno prodotto dagli illeciti ai quali assistiamo va ben oltre a quello connesso all’infrazione delle leggi. Si ha infatti la sensazione che, nell’opinione collettiva, i fatti delittuosi venuti alla ribalta provocano sì sconcerto ma non una generale e viscerale indignazione né una forte volontà di riscatto, quasi che, progressivamente, si stia diventando avvezzi a dare per scontato che “queste cose capitano”.
Il rischio è quello che si cada nella disaffezione per la cosa pubblica e che si rafforzi anche in tutti gli strati sociali l’idea che non vi è ragione alcuna per non perseguire il proprio interesse, se solo se ne abbia l’occasione, quand’anche questo sia di pregiudizio a quello sociale.
Non ci meriteremmo però un’immagine migliore di noi stessi?

Lascia un commento