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Sulle firme per le liste sollevata eccezione di legittimità costituzionale

Secondo i Socialisti per le liberta’, le norme attuali sono in contrasto con l’art. 49 della Carta Costituzionale.

di Redazione Pensalibero.it | 13 Marzo 2008

All’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Presso la Corte di Cassazione

Oggetto: Ricorso ex art. 10, comma 6, D.lgs. 20.12.1993 n. 533 avverso la decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d’Appello di Firenze di non ammissione della lista di candidati de ” I Socialisti per le Libertà” alla elezione dei membri del Senato della Repubblica del 13 – 14 aprile 2008.

I sottoscritti Patrizia Bonaccorsi e Giuseppe Vaccarella nella loro qualità di delegati della lista “I Socialisti per le libertà”

PREMESSO

Che con fax datato 11.03.2008 ore 16:26 l’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze comunicava ai ricorrenti la non ammissione della lista di candidati de “I Socialisti per le Libertà” per “insufficienza del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Ricorrono per i seguenti motivi di diritto:
in via preliminare occorre precisare che l’art. 9, comma 2, del D.lgs 20.12.1993 n. 533 prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda del numero di abitanti della Regione nella quale è presentata.
Il successivo comma 3 esenta dalla sottoscrizione i gruppi politici o partiti che costituiti in gruppi parlamentari abbiano avuto gia rappresentanti parlamentari nazionali o europei e i gruppi parlamentari rappresentanti minoranze linguistiche.
Di recente l’art. 4 del D.L. 15.02.2008 n.24, in deroga alla normativa vigente ha esteso l’esonero dalla sottoscrizione, alle liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento Europeo.
L’obbligo di sottoscrizione della lista di candidati da parte di un determinato numero di elettori dunque è posto unicamente a carico dei nuovi partiti o dei nuovi gruppi politici.
E’ agevolmente intuibile che l’impianto normativo che qui ci riguarda, determinando arbitrariamente obblighi di sottoscrizione delle liste e ipotesi di esonero si pone in palese contrasto con l’art. 49 della Carta Costituzionale che testualmente recita: “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Il gruppo politico de “I Socialisti per le libertà” si è costituito nel corso del 2005 registrando il proprio statuto e raccogliendo un discreto numero di adesioni.
Ha depositato presso il Ministero dell’Interno il proprio simbolo e intende quindi partecipare alla contesa elettorale con tutti gli altri schieramenti politici.
L’art. 49 della costituzione pone norme di primaria fonte senza demandare alla legge ordinaria nessuna ulteriore previsione e disciplina attuativa, e dunque non si può impedire a uno schiaramento politico “di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
E’ evidente che nessuna censura avrebbero subito le norme ordinarie per le quali si ricorre ove avessero previsto e mantenuto l’obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per tutti gli schiaramenti e con le stesse modalità.
Posizioni di vantaggio e facilitazioni previste a favore di chi ha frequentato le aule parlamentari rispetto a chi prova democraticamente attraverso il consenso elettorale a farne parte, rappresentando una illegittima discriminazione, finisce per travolgere anche il dettato dell’art.3 della costituzione.

A parere dei ricorrenti l’Ufficio Elettorale nazionale competente a ricevere il presente ricorso è ai sensi dell’art. 102 della Costituzione, sezione specializzata di organo giudiziario ordinario e pertanto giudice a quo competente e legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare.
Tesi contrarie troverebbero il limite assoluto nell’ammissione dell’assenza di tutela giurisdizionale A favore dei diritti lesi in materia elettorale. Si dovrebbe, allora ricorrere alle istituzioni giudiziarie di rango comunitario al fine di dare ristoro alle lesioni e più in generale restituire ragionevolezza alle norme nazionali in materia elettorale.

P.Q.M.
Voglia l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, nella veste di sezione specializzata di organo giudiziario ordinario accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla violazione da parte dell’articolo 9, commi 2 e 3, del D.lgs. 20.12.1993 n. 533 degli articoli 3 e 49 della Costituzione nonché dell’art. 4 del D.l. 15.02.2008 n. 24 sempre per violazione degli articoli 3 e 49 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le norme sospettate di incostituzionalita’ non prevedono l’esonero dall’obbligo di sottoscrizione delle liste di candidati di nuovi gruppi politici o partiti aventi il simbolo depositato regolarmente presso il Ministero dell’interno.
– Sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità delle citate norme;
– Annullare il provvedimento di non ammissione della lista de “I Socialisti per le libertà” dalle elezioni politiche del 13 – 14 aprile 2008, notificato dall’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze;
– ammettere, nelle more del giudizio di costituzionalità, la lista de “I Socialisti per le libertà” alle elezioni del 13 – 14 aprile 2008.
Si allega copia dell’atto impugnato.
PRATO, 13 MARZO 2008

I DELEGATI RICORRENTI

PATRIZIA BONACCORSI

GIUSEPPE VACCARELLA

Pubblicato in : Primo piano

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