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Riforme/3: norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per la Camera dei Deputati, il Senato, i Consigli Regionali

di Redazione Pensalibero.it | 26 Febbraio 2012

Pubblichiamo una prima bozza della proposta di legge sulle primarie obbligatorie. Il testo prevede le primarie solo per le elezioni di Camera, Senato e Regioni. Ci è sembrato opportuno limitarci ai livelli nei quali le disposizioni elettorali in vigore hanno previsto l’eliminazione del voto di preferenza da parte degli elettori. Il testo che vi sottoponiamo, elaborato adattando le norme in vigore in Toscana, dove sono previste primarie facoltative per le elezioni regionali, è certamente carente dal punto di vista tecnico ma rappresenta la sostanza dei nostri obbiettivi ( il recupero di una parte del potere di decisione degli elettori). Per il resto (norme attuative, regolamenti, raccordo con la legislazione vigente etc., ci sarà tempo e modo di provvedere. Soprattutto grazie ai vostri suggerimenti. (n.c.)

Capo I – NORME GENERALI

Art. 01 – Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per la Camera dei Deputati, il Senato, i Consigli regionali e la carica di Presidente delle Giunte regionali, di seguito denominate “elezioni primarie”.

Art. 02 – Soggetti ed elettorato attivo e passivo

1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali e candidati per le elezioni di cui all’art. 1 devono presentare candidature per le elezioni primarie sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dalle leggi elettorali vigenti che si applicano anche per l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo.Le modalità di svolgimento delle primarie saranno stabilite dal Ministro dell’Interno per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica e dalle Regioni per le elezioni ai Consigli e alla Presidenza delle Giunte regionali.

Capo II – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E SEZIONI ELETTORALI

Art. 03 – Indizione e svolgimento

1. Il Ministro dell’Interno e i Presidenti delle Regioni indicono, con decreto, le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento della legislatura; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.

2. I decreti di indizione indicano il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione e l’orario di apertura delle sezioni elettorali.

3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento della legislatura; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l’ottava domenica successiva al decreto di indizione.

Art. 04 – Registrazione

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione: a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie; b) l’indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere; c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto; e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all’entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni; f) l’indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un’eventuale esclusione dalla candidatura; g) il nome del proprio rappresentante effettivo e del supplente abilitati a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

Art. 05 – Pubblicità

1. I Presidenti delle Giunte regionali ed il Ministro per l’Interno assicurano la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi sui giornali e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 06 – Sezioni elettorali

1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi.

2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri: a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un’unica sezione elettorale; b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori; c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale; d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell’amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.

3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell’albo di cui all’articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53

4. Il comune nomina: a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120 ; b) i rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.

5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.

6. Il presidente e gli altri membri delle sezioni elettorali ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni per le quali sono state indette le primarie.

Art. 07 – Scrutinio

1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Art. 08 – Graduatorie dei candidati

1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo III- COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Art. 09 – Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, i Consigli regionali eleggono, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia: a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali e rende note le graduatorie definitive;

4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un’indennità stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 010 – Disposizione finanziaria

Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nelle vigenti disposizioni per i rimborsi elettorali ai partiti.

pubblicata da Primarie Obbligatorie PER Legge il giorno lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 17.40 ·

Pubblicato in : Primo pianoTag: amministrazione, amministrazione comunale, camera dei deputati, campagna elettorale, consigli regionali, costituzione, disposizione, elezioni, elezioni regionali, finanziaria, giornali, legislatura, persone, presidenza del consiglio, primarie, proposta di legge, punto di vista, repubblica, riforme, selezione, toscana

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