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Pillole di diritto. Gli errori materiali non rendono nulle le domande alla PA

di Smeralda Cappetti | 20 Aprile 2023

L’errore di compilazione nella domanda relativa ad una prestazione previdenziale e/o a sostegno del reddito (invalidità, accompagnamento, assegno unico, bonus nido ecc..) è un mero errore formale che non inficia la validità dell’atto, né lo rende viziato nella sostanza, in quanto trattasi di mero errore materiale e non sostanziale.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza  non è legittimo respingere la domanda di una prestazione previdenziale se in essa viene indicato un riferimento sbagliato, se il titolare della richiesta è comunque  in possesso dei requisiti….  La domanda amministrativa all’Inps per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico e se contiene tutti gli elementi necessari all’Inps per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, l’Istituto ha l’obbligo di procedere senza “opporre formalistiche interpretazioni delle norme” (Cass. 30419 del 2019 – 1).   

Il concetto è stato ampiamente ribadito dalla Cassazione anche con l’ordinanza n. 74/2020 (2) in base alla quale le sole formalità da rispettare nell’istanza per ottenere una misura assistenziale “non sono elemento imprescindibile” ai fini del buon esito della richiesta.
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito ancora una volta che “non esistono formule sacramentali per chiedere l’indennità di accompagnamento”.

Tanto più che l’istituto di previdenza avrebbe potuto reperire le informazioni necessarie sulle condizioni sanitarie del richiedente dal certificato medico allegato alla domanda.
Dunque, un errore formale, come una mancata casella barrata, non può diventare una causa di improponibilità della richiesta. A maggior ragione, inoltre, se con la documentazione fornita, è possibile ottenere le informazioni necessarie per l’accettazione della domanda amministrativa.

Nella sentenza, infatti, si legge: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost”.

1 – https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-30419-del-21-11-2019
2 –  https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-74-del-07-01-2020

Smeralda Cappelletti, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, fini, giurisprudenza, inps, natura, sostegno

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