Pubblichiamo una prima bozza della proposta di legge sulle primarie obbligatorie. Il testo prevede le primarie solo per le elezioni di Camera, Senato e Regioni. Ci è sembrato opportuno limitarci ai livelli nei quali le disposizioni elettorali in vigore hanno previsto l’eliminazione del voto di preferenza da parte degli elettori. Il testo che vi sottoponiamo, elaborato adattando le norme in vigore in Toscana, dove sono previste primarie facoltative per le elezioni regionali, è certamente carente dal punto di vista tecnico ma rappresenta la sostanza dei nostri obbiettivi ( il recupero di una parte del potere di decisione degli elettori). Per il resto (norme attuative, regolamenti, raccordo con la legislazione vigente etc., ci sarà tempo e modo di provvedere. Soprattutto grazie ai vostri suggerimenti. (n.c.)
Capo I
– NORME GENERALI
Art. 01
– Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per la Camera dei Deputati, il Senato, i Consigli regionali e la carica di Presidente delle Giunte regionali, di seguito denominate “elezioni primarie”.
Art. 02
– Soggetti ed elettorato attivo e passivo
1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali e candidati per le elezioni di cui all’art. 1 devono presentare candidature per le elezioni primarie sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dalle leggi elettorali vigenti che si applicano anche per l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo.
Le modalità di svolgimento delle primarie saranno stabilite dal Ministro dell’Interno per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica e dalle Regioni per le elezioni ai Consigli e alla Presidenza delle Giunte regionali.
Capo II
– ADEMPIMENTI PROCEDURALI E SEZIONI ELETTORALI
Art. 03
– Indizione e svolgimento
1. Il Ministro dell’Interno e i Presidenti delle Regioni indicono, con decreto, le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento della legislatura; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.
2. I decreti di indizione indicano il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione e l’orario di apertura delle sezioni elettorali.
3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento della legislatura; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l’ottava domenica successiva al decreto di indizione.
Art. 04
– Registrazione
1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
b) l’indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere;
c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto;
e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all’entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
f) l’indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un’eventuale esclusione dalla candidatura;
g) il nome del proprio rappresentante effettivo e del supplente abilitati a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.
Art. 05
– Pubblicità
1. I Presidenti delle Giunte regionali ed il Ministro per l’Interno assicurano la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi sui giornali e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.
Art. 06
– Sezioni elettorali
1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi.
2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un’unica sezione elettorale;
b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;
c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;
d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell’amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.
3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell’albo di cui all’articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53
4. Il comune nomina:
a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120 ;
b) i rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.
5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.
7. Il presidente e gli altri membri delle sezioni elettorali ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni per le quali sono state indette le primarie.
Art. 07
– Scrutinio
1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate nel rispetto della libertà e segretezza del voto.
Art. 08
– Graduatorie dei candidati
1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Capo III
– COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
Art. 09
– Collegio regionale di garanzia elettorale
1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, i Consigli regionali eleggono, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali e rende note le graduatorie definitive;
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un’indennità stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 10
– Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nelle vigenti disposizioni per i rimborsi elettorali ai partiti.

Chiedo scusa. Al secondo capoverso, la frase “un Parlamento formato di fedelissimi yes-men nominati dall’alto non li avrai mai” deve leggersi “con un Parlamento formato di fedelissimi yes-men nominati dall’alto non li avrai mai”.
Caro Marzio,
non vorrei riproporre l’eterno dilemma dell’uovo e della gallina nella duplice versione se sia nato prima l’uno o l’altra o se sia meglio avere oggi l’uno piuttosto che l’altra domani.
Ma sono veramente convinto che “la riforma delle funzioni del Senato, l’abolizione delle Provincie, la riduzione del numero dei rappresentanti nei rami del Parlamento e nei Consigli regionali, e soprattutto la drastica compressione delle prebende e delle voci correlate” un Parlamento formato di fedelissimi yes-men nominati dall’alto non li avrai mai. E trovo francamente insopportabile, con l’attuale legge, la definizione di “rappresentanti del popolo” attribuita a deputati, senatori e consiglieri regionali (almeno nelle regioni ove è stato abolito il voto di preferenza).
So che ci sono altri modi per restituire il potere di scelta ai cittadini; ad esempio i collegi uninominali. Ma abbiamo avuto l’esperienza prima del varo dell’attuale legge. Ed accadde che i collegi furono riempiti di candidati paracadutati dalle onnipotenti oligarchie dei partiti senza che fosse possibile contrapporre candidati alternativi dotati degli stessi mezzi per affrontare la campagna elettorale.
Noi, ora, con questa proposta, poniamo il tema della sovranità del popolo (nientedimeno!). Quando ne discuteremo in una grande assemblea, ci sarà modo, forse, di fare emergere, assieme ai tuoi, mille altri dubbi. Ma almeno si parlerà di politica. E tu, spero, anzi sono sicuro, ci sarai con le tue idee.
Un caro saluto,
Nicola
Caro Nicola,
l’intento è meritorio ma troppo astratto. Considerando il parassitismo che passa per garanzia democratica gli aspiranti alle primarie per diventare impiegati della politica saranno decine e decine di migliaia, e ogni volta cresceranno. Se si tenta d’entrare in un qualsiasi ente o impresa tanto vale tentare d’entrare in Parlamento o in qualche Consiglio dove si guadagna di più. L’intento è meritorio, ma prima occorre la riforma delle funzioni del Senato, l’abolizione delle Provincie, la riduzione del numero dei rappresentanti nei rami del Parlamento e nei Consigli regionali, e soprattutto la drastica compressione delle prebende e delle voci correlate. Allo stato attuale le primarie per Parlamento e Consigli rischiano di vedere più aspiranti eletti che elettori effettivi. Una macchina così colossale e non controllabile da diventare naturale terreno di coltura per la più spicciola corruzione e anche un bel regalo a chi ama identificare l’ipertrofia della democrazia rappresentativa col caos.
Le linee generali del documento sono apprezzabili. Per il momento, così di getto, mi limito a osservare che la scelta delle sedi è un punto dolente. Finora le primarie si sono svolte in luoghi pubblici ma afferenti a partiti, associazioni, le elezioni ordinarie si sono sempre svolte nelle scuole con disagi non indifferenti per la didattica. Se le sedi usate finora per le primarie non dovessero essere più idonee, sarebbe opportuno non scaricare il peso dell’iniziativa sulle scuole (con tutti i problemi legati al fatto che si devono tutelare gli alunni), ma trovare altri spazi pubblici dove effettivamente sia possibile far convivere lo svolgimento delle primarie e la normale attività. Certo molto dipenderà dal numero di cittadini partecipanti alle primarie. Un altro punto dolente è quello finanziario, sul quale bisognerà essere molto vigili. Il costo delle primarie non dovrà in alcun modo far lievitare quello delle elezioni, tutto dovrà rientrare nel budget già previsto. Un altro elemento è la trasparenza dei finanziamenti ricevuti e delle spese sostenute dai candidati ponendo tetti ben precisi, in modo che non possano concorrere solo – o quasi – quelli che una volta si definivano benestanti. Ricordiamoci che nel XIX secolo si ebbe la battaglia per il compenso ai deputati proprio per permettere anche a chi non era abbiente di dedicarsi all’atività politica. Poi, si sa, la situazione è degnerata.