La
conversione in legge del decreto “milleproroghe” 2020 ha prorogato di un anno,
quindi fino a Luglio 2022, il termine di conclusione delle sperimentazioni
adottate dai Comuni per la circolazione dei cosiddetti mezzi di micromobilità
elettrica (segway, hoverboard, monowheel o analoghi), precisando che tali
mezzi, a propulsione prevalentemente elettrica, possono circolare solo nell’
ambito delle sperimentazioni oltre che nel rispetto delle loro caratteristiche
tecniche e costruttive (1).
Riguardo ai monopattini elettrici viene ribadita
e dettagliata l’equiparazione alle biciclette prevista dalla Legge di Bilancio
2020 (2), precisando che riguarda quelli con motore di potenza non superiore a
0,50 kW senza posti a sedere e vale anche al di fuori degli ambiti territoriali
della sperimentazione. Oltre a fare riferimento all’art.50 del Codice della
strada, che riguarda i velocipedi, la norma fissa per questi mezzi regole
particolari di circolazione.
Queste le regole di circolazione fissate per i
monopattini elettrici:
– i conducenti devono avere età pari o superiore
ai 14 anni;
– l’utilizzo può avvenire solo nelle strade
urbane con limite di 50 km/h, nei luoghi dove è consentita la circolazione dei
velocipedi e sulle piste ciclabili;
– la velocità massima è di 25 km/h abbassata a 6
km/h nelle aree pedonali.
– da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell’oscurità e di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano
l’illuminazione i monopattini non dotati di luce anteriore e di luce e
catadriotti posteriori possono essere condotti o trasportati solo a mano e i
conducenti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità;
– la circolazione di questi mezzi deve inoltre
avvenire su un’unica fila se le condizioni lo richiedono e comunque mai
affiancati in numero superiore a due;
– l’uso delle mani e delle braccia deve essere
libero e il manubrio va retto con entrambe le mani a meno che non sia
necessario segnalare una svolta;
– i conducenti di età inferiore ai 18 anni
devono usare un casco;
– non si possono trasportare altre persone,
oggetti od animali ed è vietato farsi trainare da un altro veicolo.
I comuni possono organizzare servizi di
noleggio, e in tal caso devono regolare gli stessi con disposizioni riguardo
alla sosta, all’assicurazione, alle eventuali restrizioni di circolazione in
determinate zone. Le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici, così
come degli altri mezzi coinvolti nelle sperimentazioni, sono quelle
fissate dal DM 4/6/2019 nell’Allegato 1.
In caso di mancato rispetto delle regole di
circolazione, o delle caratteristiche tecniche dei mezzi, sono applicabili
sanzioni in misura variabile da 50 a 400 euro. Può scattare anche la confisca
del mezzo se di potenza superiore a 2 kW. La circolazione con mezzi atipici
aventi caratteristiche non ancora definite è punita, oltre che con la confisca
del mezzo, con una sanzione che può arrivare a 800 euro.
Per quanto riguarda i criteri di legge delle
sperimentazioni si veda la scheda Micromobilità elettrica in città, le
regole della sperimentazione: https://sosonline.aduc.it/scheda/micromobilita+elettrica+citta+regole+della_30142.php
(1) Legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019,
art.33 bis
(2) Legge 160/2019 art.1 commi 75 e segg.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento
normativo

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