
Caro Alessandro Orsini,
lei nel suo libro Gaza Meloni ha voluto ergersi a nuovo teorico del genocidio. Ha scomodato Parsons e Comte, ha rivisitato Lemkin, ha moltiplicato categorie inesistenti: “genocidio per estinzione”, “genocidio per distruzione”, “annullamento come soggetto storico”. Lessico elegante, certo. Ma diritto inesistente.
Perché il diritto internazionale, quello vero, non funziona così. Il genocidio non è un contenitore elastico dentro cui infilare ogni tragedia. È un crimine definito dall’articolo II della Convenzione ONU del 1948 e interpretato dalla giurisprudenza: Akayesu al Ruanda, Krstić a Srebrenica, la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2007 nel caso Bosnia contro Serbia. E lì la regola è una sola: serve dolo specifico. L’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto. Non basta che la guerra provochi fame, non basta che il conflitto generi morti indirette, non basta la sproporzione dei bombardamenti. Senza prova dell’intento distruttivo, non c’è genocidio.
Lei confonde crimini contro l’umanità con genocidio. Confonde l’assedio con il progetto di sterminio. Confonde la spietatezza militare con l’annientamento etnico. La sua è un’operazione pericolosa: dilatare il concetto fino a svuotarlo. Perché se tutto è genocidio, nulla lo è più. Se ogni guerra diventa automaticamente genocidio, il genocidio perde il suo statuto di “crimine dei crimini” e diventa solo uno slogan di comodo.
La verità è che l’elemento che distingue il genocidio è sempre stato l’intenzionalità provata. Lo insegnano Hilberg con The Destruction of the European Jews, Schabas con Genocide in International Law, Cassese e Gaeta nei manuali di diritto penale internazionale. La spietatezza non è genocidio; il dolore non è genocidio; la sproporzione non è genocidio. Lo è solo l’azione mirata a cancellare biologicamente un gruppo in quanto tale.
Srebrenica, che lei cita come esempio cardine, lo dimostra. Non fu genocidio perché i bosgnacchi persero “motivazione politica”, ma perché ottomila uomini furono sterminati sistematicamente per impedirne la riproduzione biologica come comunità. La differenza non è accademica: è giuridica. Ed è ciò che impedisce di usare Srebrenica come passe-partout da agitare in ogni conflitto.
Lei parla di “annullare un popolo come soggetto storico”. Ma questa era la proposta originaria di Lemkin sul cultural genocide, che i redattori della Convenzione del 1948 discussero ed esclusero. Per scelta consapevole: il genocidio tutela la sopravvivenza fisica, non la dimensione politica o culturale. Tornare oggi a quelle categorie, senza dirlo, è un’operazione intellettualmente scorretta.
Infine, la sua sostituzione del metodo giuridico con quello sociologico è un errore capitale. Il diritto non si fonda su Parsons o Comte, ma su prove, fonti, precedenti, tipicità. La sociologia può spiegare i contesti, non qualificare i crimini. Usarla come grimaldello serve solo a bypassare l’onere probatorio che i giudici esigono.
J’accuse: le sue pagine non illuminano, annebbiano. Trasformano il dolore in categoria passe-partout, scambiano indignazione per prova, ampliano definizioni per colmare la mancanza di fatti. È un delitto intellettuale: perché il genocidio non è parola da piegare, ma realtà giuridica da dimostrare.
E quando lei confonde le due cose, non sta difendendo i palestinesi: sta solo svuotando di senso la memoria dell’unico genocidio che nessuno dovrebbe osare relativizzare.
Niko Kir

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