Si legge qui su Pensalibero ed altrove che non finisce mai di stupire il pozzo nero della Giustizia italiana, tra disfunzioni, insopportabili ritardi e assurdità. Da che parte vogliamo cominciare?
Dal processo Cogne?
Ricordarci del processo di Enzo Tortora?
Siamo sicuri che se cominciamo non la finiamo più?
Preferisco iniziare da un processo sconosciuto per arrivare a Mastella:
Nello stesso giorno in cui, nel marzo ultimo, questo centro/sinistra (a mio sindacabilissimo giudizio del tutto inadeguato alle aspettative degli Italiani ed anche e soprattutto di chi lo ha votato) partoriva i dodici punti solenni di pace e tralasciava ogni accenno a riforme importantissime come la Giustizia, l’immigrazione clandestina e la riforma elettorale, si svolgeva a Modena una “normalissima” causa per una cittadina extracomunitaria che, già dipendente di un ristorante nel 2003, Le erano stati negati sia la liquidazione che diverse somme spettanti.
La cittadina extracomunitaria, vistasi negato quanto di diritto, edotta dei Suoi diritti dalla Sua associazione di extracomunitari, aveva iniziato una vertenza di lavoro presso il Tribunale di Modena.
La stessa extracomunitaria che oggi abita a Napoli ha dovuto di buon ora, quasi notte tempo, recarsi in treno da Napoli a Modena per poter partecipare alla prima udienza e nello stesso giorno, terminata l’udienza, fare il tragitto inverso.
Perché? Non bastava la presenza dell’avvocato?
Non si sa e non lo so neppure io che l’avvocato lo faccio da un quarto di secolo.
Il punto è che c’è un poco chiaro disposto dell’attuale codice di procedura civile che dispone che la parte lavoratrice deve essere sentita liberamente dal Giudice e si deve operare un tentativo di conciliazione.
L’interpretazione sostanziale di questa norma da parte di alcuni Giudici del lavoro vuole che la parte lavoratrice deve essere ascoltata a viva voce sui fatti della causa mentre altri Giudici ritengono che tale personale presenza non è necessaria.
Nel dubbio il sottoscritto avvocato, visto che il legislatore non ha mai chiarito il punto nei 25 anni pregressi della mia attività di avvocato, consigliava la cittadina extracomunitaria ad essere personalmente presente in udienza, cioè a fare una sfacchinata che poteva rivelarsi sostanzialmente inutile.
Il male primo, ed assorbente su tutto, del nostro ordinamento GIUSTIZIA è che esistono innumerevole norme non chiare sia del diritto sostanziale che processuale, sia del diritto civile che penale che amministrativo.
Si è evidenziato che in Italia vi sono 9 milioni di processi in atto.
La cifra è impietosa ed indica, da sola, la forte difficoltà a fronteggiare il fatto.
Nel penale l’indulto da solo non ha risolto il problema così come i Giudici di Pace non hanno risolto il problema nel civile.
Nella legislazione attuale vi sono molte norme, sia nella legislazione penale che civile, sia nella legislazione processuale che sostanziale, che non sono chiare e che, pertanto, sono rimesse ad una elaborazione interpretativa del Giudice.
Questo produce, tutti i giorni ed in tutte le sedi di Giustizia, una legittima diversa interpretazione da parte di più Giudici di fronte allo stesso argomento.
Il paradosso pratico, e di lettura elementare, è che nello stesso Tribunale due persone a fronte dello stesso problema possono ricevere un trattamento opposto se la rispettiva causa viene assegnata a due diversi Giudici (o a due Collegi Giudicanti) che la interpretano – lo ripeto, legittimamente – in modo diverso.
Ciò produce altresì che, di fronte a norme poco chiare, vengono articolate (altrettanto legittimamente) difese in giudizio, anche in posizioni disperate, in un tentativo di aver fortuna nel vedere la propria causa assegnata ad un Giudice che potrebbe interpretare una norma poco chiara in senso favorevole.
Qui si spiega uno dei motivi del proliferarsi del numero delle cause.
Ciò è mortificante per la sola idea di giustizia.
Inoltre produce nel cittadino anche di media istruzione, che ha scarsa dimestichezza degli ambienti Giudiziari, una diffidenza verso il Giudice personalmente e complessivamente verso lo stesso mondo Giudiziario.
Arrivo a Mastella, antipatico o simpatico che sia.
Le norme che vengono invocate da Mastella e dal PM De Magistris sono chiare?
E l’avocazione su quale norma chiara si fonda?
So di aver buttato un sasso nello stagno, visibilmente letto dagli addetti ai lavori, Magistrati e Avvocati, ma dopo aver buttato il sasso non tiro via la mano e voglio argomentare ancora.
Gino Di Maro

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