Dopo l’intervento legislativo che, in buona sostanza, ha sottratto gli Stadi oggetto del vincolo culturale, alla disciplina di tutela prevista dal d. lgs 21 gennaio 2004, recante ” Codice dei beni culturali e del paesaggio,” la prima cosa da chiedersi, era per quale ragione si è inteso far venir meno la loro tutela, o comunque attenuarla fortemente, svuotando, inoltre, di poteri l’organo preposto alla sua protezione e, cioè , la Soprintendenza.
Su quale considerazione, insomma, poggia la valutazione legislativa che gli stadi, sui quali grava il vincolo, non devono essere più protetti o ,comunque, non più come all’origine? Quale, insomma, la novità emersa, per cui si è avvertita la necessità d’intervenire d’urgenza per modificare l’esistente regime di protezione come se esso fosse stato disposto per errore dall’Autorità amministrativa competente, e non, invece, perché ricorrevano i requisiti previsti dalla legge di tutela?
Questa la domanda che un cittadino con tutta onestà sente il bisogno di porre al legislatore. A questa fondamentale domanda potrebbe seguirne anche un’altra- certo di ben minore rilevanza- relativa alle ragioni per le quali si è ritenuto di inserire una tale disposizione, modificativa della legislazione vigente, in un decreto- legge, che è caratterizzato dalla “necessità e urgenza” , quindi come fosse cosa improcrastinabile e , per di più, alla vigilia del termine di scadenza per la sua conversione in legge, secondo la previsione costituzionale, sicché, di fatto, veniva impedito un minimo dibattito parlamentare, quando la legge di tutela , che sopra abbiamo richiamata, era stata dibattuta per anni ?
Ci sarebbe anche da rilevare il dato- che però costituisce ormai una pessima prassi legislativa- della non correttezza nell’ inserire- in sede di conversione in legge- un emendamento ad un decreto, al quale il Governo fa ricorso, secondo l’art. 77 della Costituzione, in ” casi straordinari di necessità ed urgenza “, per la specificità della situazione ,o del suo oggetto che occorre normare- nella fattispecie la semplificazione delle procedure amministrative – sapendo di snaturare la caratterizzazione originaria del decreto dando origine ad una sorta di legge “omnibus” sulla quale, al momento della promulgazione, si sono rivolte le forti critiche di un irritato Presidente della Repubblica.
Alle domande di cui sopra, che è doveroso porsi, è però difficile dare una risposta che non sia quella dell’incultura di chi ha portato avanti, senza farsene alcuno scrupolo, quella iniziativa legislativa intesa a sacrificare l’interesse generale, rappresentato dalla tutela del bene, all’interesse del privato, ritenuto però aver un seguito tra i tifosi. Ma quanti, dei tifosi della Fiorentina, una volta accertato che per lo stadio Franchi è sufficiente un restauro conservativo, avendo una capienza più che sufficiente per gli spettatori della propria squadra, sono effettivamente convinti della bontà della crassa operazione ?
Quello che, comunque, seguita a sorprendere, è il capo dell’Amministrazione cittadina, proprietaria del bene protetto che, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, si è dichiarato pronto a svolgere il ruolo di mediatore tra l’ interesse pubblico-rappresentato dalla conservazione del bene – e quello del privato, che ne richiede la demolizione, o quasi, muovendo, peraltro, dall’idea che per il Franchi “ occorre una profonda ristrutturazione”. E, però, se è lecito contrapporre due interessi pubblici fra loro in contrasto, e quindi la loro comparazione porti all’ affermazione dell’uno e al sacrificio dell’altro- come nel caso della costruzione di una strada che attraversi un ‘ area costituita in riserva naturale- non è altrettanto lecito comparare l’interesse pubblico con quello privato, quando il soggetto privato interessato non ha alcun diritto, o titolo, da far valere, come il diritto dominicale, che potrebbe rimanere sacrificato.
Accogliere questo principio della comparazione fra i due diversi interessi, uno relativo alla collettività, l’altro relativo al singolo, per poi vedere sacrificato l’interesse generale, significherebbe far perdere ogni autorevolezza allo Stato. Spetterà al Presidente della Fiorentina armarsi degli strumenti culturali necessari per rendersi conto che la tutela di un bene culturale non è un fatto personale del Soprintendente , ed ora del Ministro, al quale è stata trasferita la competenza, ma risiede su un dato oggettivo, sicché la tutela non può esser sminuita a richiesta e piacimento di chiunque sia, anche quando si tratta di soddisfare le esigenze di, non si sa quanti ,tifosi, ma forse, più ancora, le esigenze di natura economica.
Alberto Abrami

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