Sorprende la mancanza di interesse verso il perseguimento dei reati ambientali. Infatti, se non soppresso, il Corpo sarà fortemente ridimensionato.
La legge di delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione ha previsto, fra l’altro, e nonostante i tanti pareri contrari che si sono manifestati a tutti i livelli, la “riorganizzazione” del Corpo Forestale dello Stato: una struttura amministrativa che, cosa abbastanza singolare, esercita anche funzioni di polizia in quanto gli appartenenti al Corpo, sono organi di polizia giudiziaria, oltreché agenti di Pubblica sicurezza. Una funzione di polizia, inizialmente limitata alla materia dei boschi, o foreste, per la quale il Corpo forestale è specializzato, ma che in tempi più recenti è stata estesa all’intera materia ambientale raggiungendosi anche qui un alto grado di professionalità.
Ora occorre fare un passo indietro per ricordare che, fino all’attuazione dell’ordinamento regionale, era di competenza del Corpo forestale dello Stato l’imposizione e la gestione del vincolo idrogeologico, con il quale si intese operare un controllo sull’utilizzazione e, in particolare, sui cambi di destinazione, dei terreni che sarebbero stati gravati dal vincolo. Questo aveva ad oggetto i terreni di qualsiasi natura e destinazione, seppur in termini statistici, fossero terreni prevalentemente boscati, trattandosi in generale di territori montani, poiché è lì che si appronta la difesa del suolo al fine di mettere in sicurezza i sottostanti territori di pianura. Il fine del vincolo idrogeologico era, infatti, quello di evitare che potessero verificarsi dissesti geologici e l’alterazione del regime delle acque.
Il Corpo forestale non si limitava però a svolgere la sola funzione di prevenzione del danno con l’imposizione del vincolo idrogeologico, perché la legge gli attribuiva anche il potere di interventi in positivo – d’intesa con l’Ufficio del genio civile, organo periferico del Ministero dei Lavori Pubblici- consistenti nella realizzazione di opere sistematorie di natura idraulica e forestale, avendo come riferimento il bacino montano. Il Corpo Forestale dello Stato, come detto sopra, esercitava anche la funzione repressiva per cui ogni violazione delle prescrizioni concernenti il vincolo idrogeologico , come delle disposizioni del piano di bacino, era di sua competenza.
Occorre mettere in evidenza, che il Corpo forestale dello Stato non costituiva una struttura distinta dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, bensì era la stessa struttura costitutiva del Ministero per la branca forestale, avendo acquisito, fin dalla sua origine, questa particolare denominazione per via della peculiarità del personale, ossia delle sue qualifiche delle quali si è detto prima.
Con l’attuazione dell’ordinamento regionale e la regionalizzazione della materia Agricoltura e Foreste, lo Stato aveva operato una riserva di funzioni in relazione al vincolo idrogeologico e più, in generale, in relazione alla difesa del suolo. La riserva a favore dello Stato ebbe però breve durata, perché dopo pochi anni dal decollo dell’ordinamento regionale, si realizzò un ulteriore trasferimento di funzioni in favore delle Regioni che vanificò la riserva statale, con la conseguenza che tutto il comparto concernente la difesa del suolo venne traferito alle Regioni. Va da sé che queste si trovarono assolutamente impreparate a svolgere la funzione essendo appena nate. Non avendo, quindi, alcuna esperienza in materia, ritennero bene di delegare la competenza, per quanto possibile, agli Enti locali e massimamente alle Provincie, altrettanto sprovvedute, come ,purtroppo, i fatti hanno dimostrato.
Il Corpo forestale- e per esso lo Stato del quale era organo- rimaneva così amputato, in altissima percentuale, delle funzioni amministrative, per cui sopravviveva in quanto struttura unitaria a livello nazionale per l’esercizio della funzione di polizia e per le residue competenze di natura amministrativa, le prime però di gran lunga prevalenti sulle seconde. Tale era la condizione giuridica della nostra struttura, allorché è giunta la nuova normazione ad assestarle un altro fendente, questa volta ad opera dello Stato medesimo: non certo perché scontento del suo funzionamento, ma per ragioni di riduzione della spesa pubblica. Per questo, non è bastato il cumulo di esperienze raccolte in quasi due secoli di servizio dal Corpo forestale allo Stato, risalendo la sua nascita ai primi anni di regno di Carlo Alberto sul trono sardo-piemontese.
Abbiamo detto sopra come l’originaria competenza repressiva relativa ai boschi e all’assetto idrogeologico del territorio si sia estesa in tempi recenti, ed in particolare con una legge di riforma del Corpo del 2004, alla materia ambientale nei suoi diversi settori. A tal riguardo, vale la pena evidenziare oltre al “contrasto dell’abusivismo edilizio”, la vigilanza che viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato all’interno dei Parchi nazionali e delle Riserve naturali, territori, come si sa, di particolare rilevanza naturalistica- per cui occorre una particolare preparazione o specializzazione- e che rischiano di rimanere sguarniti.
Quello che, innanzi tutto, sorprende di questa prevista “riorganizzazione”, è la mancanza di interesse che il legislatore delegante ha mostrato verso il perseguimento dei reati ambientali, poiché le disposizioni normative preludono per il loro tenore, non chiarissimo, se non alla soppressione del Corpo, di certo ad un suo forte ridimensionamento , che si realizzerà, mediante il decreto delegato di attuazione. E questo nel mentre sta crescendo nell’opinione pubblica la preoccupazione per il costante deterioramento delle risorse naturali , di cui si è fatto carico di recente anche il Papa con l’enciclica Laudato si’ , nella quale il Pontefice parla dell’ambiente come di un problema assolutamente prioritario per le Nazioni. In una condizione, dunque, rivelatrice di una generale attenzione per il degrado ambientale, e per il quale si mobilitano gli organismi europei ed internazionali dei quali, va sottolineato, anche l’Italia fa parte, ci si sarebbe aspettati non solo il mantenimento, ma anche il potenziamento del Corpo Forestale dello Stato. Recita, invece, la legge di delega che il Corpo forestale sarà assorbito in altra forza di polizia perdendo in tal modo la sua specificità difficilmente sussumibile all’interno di una polizia dal carattere generalista.
E’ stato spiegato che le ragioni della riorganizzazione risiedono nella necessità di ridurre le spese del bilancio dello Stato : ma se si fa una comparazione degli interessi, e cioè del vantaggio che ne riceve il bilancio statale con la “riorganizzazione” del Corpo, e del corrispondente svantaggio che subisce l’interesse pubblico in conseguenza della lesione apportata all’interesse ambientale da tale riorganizzazione con il venir meno della struttura di riferimento, si vedrà che questo secondo è purtroppo decisamente superiore. Eppoi quale riduzione della spesa pubblica se la diaspora del personale del Corpo, in seguito alla sua riorganizzazione- soppressione, andrà a far parte di altra forza di polizia o svolgerà funzioni amministrative all’interno del Ministero dopo essere stato privato della qualifica di organo di polizia giudiziaria e di agente di Pubblica sicurezza? Rimane però la gravità di una operazione giuridica che disperde, disfacendosene come fosse un fardello di cui liberarsi, un particolarissimo patrimonio di uomini ed esperienze di circa due secoli di attività.
Già la quasi bicentenaria storia del C.F.S avrebbe dovuto costituire una remora all’intervento legislativo, se questo nostro Paese avesse il senso del proprio passato, come ha ogni Stato che può vantarsi di essere una Nazione non rinunziando certo ad amministrare al meglio il momento presente. Più in particolare, il Corpo forestale dello Stato possiede una peculiarità per la quale lo si può identificare come struttura tipica; esso, cioè, svolge il proprio lavoro svolto a favore del patrimonio naturale del Paese, con una passione tutta particolare ovvero con uno spirito di servizio assolutamente raro, purtroppo, in una struttura statale e, ancor più raro, sia detto per inciso, quando si tratti di una struttura regionale, o locale.
A questa caratterizzazione se ne aggiunge un’altra, quella dell’ orgoglio di servire lo Stato prima di ogni altro ente territoriale; lo Stato inteso come rappresentante dell’intera collettività nazionale in cui ognuno si riconosce, e, chi scrive, ne ha avuto cognizione diretta in più occasioni. A riprova di ciò può ritenersi significativo di quanto affermato che non risulta vi siano stati, sia in tempi recenti che remoti, episodi di corruzione da parte di un componente del Corpo. Almeno di questo il progetto di legge delega, che è di emanazione governativa, avrebbe dovuto tener conto, in assenza nelle disposizioni normative di quel profondo senso dell’ interesse nazionale che invece era lecito aspettarsi.
Venendo al merito della legge di delega al Governo, per quanto è di nostro interesse, una volta rilevata la più volte accennata “riorganizzazione” del Corpo forestale, va detto che questo viene considerato unicamente come forza di polizia, a parte il riferimento alla funzione relativa agli incendi boschivi per la quale un contingente specializzato del Corpo viene trasferito fra i Vigili del fuoco. Ma il Corpo oltre a questa funzione, ne esercita altre di natura amministrativa difficilmente fungibili, delle quali il legislatore delegante ha dimenticato l’esistenza. Si tratta, certo, di funzioni residuali, dopo il trasferimento delle competenze amministrative in materia di agricoltura e foreste alle Regioni in seguito all’attuazione dell’ordinamento regionale e tuttavia significative. Fra queste competenze amministrative vi è la gestione dei beni forestali che- fortunatamente e forse anche fortunosamente- sono residuati in proprietà dello Stato dopo il loro massiccio trasferimento alle Regioni, noti, tali beni, ai meno giovani col nome di Foreste demaniali dello Stato. Si tratta di un cospicuo patrimonio silvano di quasi 100 mila ettari, costitutivo di riserve naturali di varia denominazione e rappresentativo di una biodiversità vegetale e animale di assoluto valore scientifico nazionale, se non internazionale, per il quale è necessaria una preparazione che non si può certo improvvisare.
Va da sé che il settore forestale, è stato, non solo oggi, ma anche in passato, ampiamente trascurato dal Ministro competente, pur essendo-se si pensa all’aspetto produttivistico del bosco – il settore legno al terzo posto negativo nella nostra bilancia dei pagamenti, dopo il petrolio e il settore alimentare. L’atteggiamento, comunque, dell’attuale Ministro dell’Agricoltura e Foreste che è rimasto indifferente di fronte alla legge che incide pesantemente sul Ministero di cui è titolare, ovvero nella sua storia e nella sua efficienza, non può non lasciare davvero perplessi.

Grande Adalberto!! Condivido.
Operazioni criminali, quelle così ben riassunte e spiegate dal professor Abrami.
Se Dio esistesse ( vorrei sperarlo…) e riuscisse a trovare qualche minuto di tempo,
potrebbe impegnarsi in una radicale maledizione di tutti i complici .
Quanto a noi, dovremmo trovare tempo, voglia e coraggio per ribellarci.
Dovremmo.
Complimenti, conosce davvero il Corpo Forestale dello Stato. Mi ha fatto ricordare i bei tempi da giovane Forestale quando i tagli boschivi e i movimenti terra si autorizzavano dopo un attento sopralluogo e non a tavolino come fanno le Province ora. Conseguentemente non mi stupisco di nulla.