A imporre una modifica della legge Vassalli è intervenuta la politica penale europea che, con il suo potere di condizionare la normativa interna degli Stati membri, ha minacciato l’Italia di pesanti sanzioni pecuniarie.
Dal 19 marzo, con la l. n.18/2015, sono in vigore nuove regole sulla responsabilità civile dei magistrati.
Su questo tema la storia è lunga ma vale la pena ricordarla, perché è una delle tante storie che parlano dell’ inadeguatezza di molte leggi a offrire tutele concrete alla persona quando sono in gioco i suoi diritti fondamentali.
Come si ricorderà, la questione che i magistrati quando sbagliano sono responsabili nei confronti della vittima dell’errore è venuta clamorosamente alla ribalta con il caso di Enzo Tortora, arrestato nel 1983 per associazione camorristica sulla base di dichiarazioni di affiliati che poi si rivelarono del tutto infondate. Ne seguì, quattro anni dopo, il referendum radical-socialista che chiedeva che anche i giudici, come tutti (art.28 Cost.), rispondessero in sede civile dei propri errori, così da offrire al cittadino la possibilità di essere risarcito del danno ingiusto patito; l’esito del referendum sancì una schiacciante maggioranza del “sì”; il Parlamento poi approvò la legge Vassalli del 1988 che, senza tenere troppo in conto l’esito referendario, pose alla domanda risarcitoria un così severo filtro di ammissibilità (una sorta di verifica preliminare, sempre ad opera di un giudice, sui presupposti della domanda stessa) .che, da allora, solo a pochissimi è stato consentito di avere ristoro. Per motivi procedurali, a Tortora quella giustizia è stata negata anche dopo la morte.
A imporre una modifica della legge Vassalli è intervenuta la politica penale europea che, con il suo potere di condizionare la normativa interna degli Stati membri, ha minacciato l’Italia di pesanti sanzioni pecuniarie. La Corte di Giustizia UE ha infatti ritenuto le nostre regole incompatibili con il diritto comunitario perché limitative della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, senza invece prevedere una tale responsabilità anche per l’ ipotesi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto. Da qui, appunto, la legge appena entrata in vigore dopo un lungo e travagliato iter, duramente contestata dalle toghe, timorose di un attentato all’indipendenza del potere giudiziario (“schiaffi ai magistrati e carezze ai corrotti”, è stato detto).
Questi i punti salienti della disciplina appena entrata in vigore:
- è stato eliminato il pesante filtro di ammissibilità di cui prima si è detto;
- è stato invece ribadita la responsabilità indiretta del giudice: chi ha patito un danno potrà chiedere il risarcimento esclusivamente allo Stato il quale poi “dovrà” (la legge Vasssalli diceva invece “potrà”) rivalersi sul magistrato che ne risponderà in toto solo se ha agito con dolo. Negli altri casi, se anche l’ammontare del danno causato fosse di milioni di euro, il magistrato risponderà con una somma che sarà al massimo pari alla metà (prima era un terzo) di una annualità del suo stipendio netto. A conti fatti, secondo l’associazione degli avvocati penalisti (UCPI), si tratterà mediamente di una somma massima di 25.000 euro, che potrà essere agevolmente coperta da una polizza assicurativa di circa 200 euro all’anno;
- il danno ingiusto risarcibile è quello derivante da un comportamento o da un provvedimento di un magistrato esercitato con dolo, colpa grave, ovvero per diniego di giustizia (questa si configura quando vi sia un’omissione o un ritardo del magistrato nel compimento di atti dopo che la parte ha presentato istanza e siano decorsi trenta giorni). A concretizzare la colpa grave saranno l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario, il travisamento macroscopico ed evidente del fatto o delle prove, l’adozione di un provvedimento cautelare al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
- è stata confermata la c.d. “clausola di salvaguardia”, secondo la quale il magistrato non e’ chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, ma vengono espressamente esclusi da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.
Un giudizio complessivo sulla riforma? E’ volutamente troppa cauta! E riflette la soggezione che una classe politica, minata nella sua credibilità dai troppi episodi corruttivi, ha assunto di fronte ad un potere giudiziario che, intenzionato a mantenere lo status quo, questa riforma non la voleva, arroccandosi dietro la considerazione che essa minerebbe l’indipendenza dei giudici. Temo poi che la giurisprudenza che attorno alla nuova legge si formerà contribuirà anche questa volta a indebolire le probabilità di risarcimento a favore delle vittime di malagiustizia.
Certo è che fa indignare una democrazia che ha negato sé stessa tradendo la volontà popolare espressa con un referendum e che in quasi 30 anni non ha dato giustizia. E poi mi chiedo: quanti di quelli che oggi si trovano in carceri sovraffollate, magari in stato di custodia cautelare (l’ultimo rapporto Antigone presentato qualche giorno fa dice che la percentuale in Italia è del 34,8% , a fronte di una media europea del 21%), stanno patendo un danno ingiusto? E se magari nessuno mai glielo riconoscerà, si continuerà a tacere come finora è stato fatto?

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