Nei giorni scorsi la Consulta ha rivisto e corretto una sua precedente pronuncia risalente al 2013 ed ha ritenuto legittimo il prelievo di solidarietà sulle pensioni d’oro introdotto dal Governo Letta per un periodo di tre anni.
La notizia fa venire alla mente la nota teoria della ragion di Stato: ogni azione dello Stato, se necessaria per il bene dello Stato stesso, è legittima, indipendentemente dalla sua moralità. Certo, nel caso che qui interessa, vi è tutt’altro che antagonismo con la morale ma una inquietante contrapposizione con la certezza del diritto e con il rispetto dei diritti acquisiti, certamente sì.
Ma torniamo al pronunciamento dei giudici. Con un comunicato è stato reso noto che «La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime».
La penalizzazione colpisce, con un taglio del 6%, gli assegni previdenziali di importo annuo compreso (valori 2016) tra 91.343,99 e 130.491,40 euro (fra 14 e 20 volte l’importo della pensione minima); il taglio sale al 12% per gli importi tra 130.491,41 e 195.737,1 euro; arriva al 18% per gli importi superiori. Una decurtazione la cui legittimità costituzionale è stata messa in dubbio da sei ordinanze di varie sezioni regionali della Corte dei conti sulla scorta dei ricorsi presentati.
Il contributo di solidarietà non è però una novità dell’ultimo triennio.
Provvedimenti simili varati per ultimo nel 2011 erano già stati esaminati dalla Consulta e dichiarati incostituzionali. Il Governo Letta li ha però riproposti con dei correttivi per riequilibrare le misure ed evitare una delle principali censure: che il prelievo di solidarietà sia assimilato ad una trattenuta di natura tributaria.
Per tale motivo, nella legge di Stabilità 2014 era stata inserita espressamente una finalità solidaristica, indicando che gli importi derivanti dalla decurtazione sarebbero stati utilizzati anche per sovvenzionare le operazioni di salvaguardia della nutrita schiera degli esodati che la riforma Fornero ha creato.
Nella sentenza in argomento, con motivazioni che devono ancora essere pubblicate, la Corte ha accolto le tesi dei legali dell’Inps, che si è costituita, e dell’Avvocatura dello Stato intervenuta a rappresentare la Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo questi, infatti, di fronte a una crisi che può mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori più giovani, l’equilibrio che il sistema pensionistico deve assicurare non si ferma all’oggi, ma va proiettano sugli anni a venire in un’ ottica di solidarietà generazionale. Anche perché ad essere temporaneamente toccati dal prelievo di solidarietà sono i redditi da pensione elevati, e quindi il sacrificio c’è, ma è sostenibile.
Di tutt’altro tenore, ovviamente, le argomentazioni degli avvocati dei ricorrenti (ex professori universitari, ex magistrati, alti dirigenti) che invece avevano puntato sul fatto che la norma appariva viziata da “irragionevolezza” perché il reddito da pensione – è stato detto – non ha ragione di contribuire di più rispetto ad altri redditi alle entrate ed alle uscite pubbliche. Qui invece si ha il paradosso che se si prendono più di 300 mila euro di reddito non pensionistico, si concorre di meno che se se ne prendono altrettanti di pensione. I legali quindi hanno lamentato il fatto che il prelievo riguarda la sola categoria dei pensionati, una modalità che la Corte Costituzionale aveva censurato nella precitata pronuncia del 2013.
Che dire? Questa volta la Consulta ha fatto prevalere ragioni sociologiche e politiche piuttosto che giuridiche. Si tratta di un nuovo principio, applicato per la prima volta, quello secondo cui la situazione di crisi giustifica il prelievo.
Questo, a nostro avviso, non corrisponde però alle funzioni che la Corte costituzionale deve assolvere e pertanto, anche se non rientriamo tra i fortunati che possono mitigare le asprezze dell’età con pensioni da favola, riteniamo che tale modo di operare non possa essere condiviso perché apre una breccia pericolosa nel nostro ordinamento giuridico.
Il Giudice delle leggi non può farsi portatore degli interessi “politici” di questo o quel momento, di questo o di quell’altro gruppo sociale, persino se tali interessi paiono rispondere ad equità. Egli deve garantire uno Stato di diritto e la certezza delle leggi in conformità alla Costituzione. Altrimenti si finisce con l’ingenerare un senso diffuso di sfiducia verso il sistema istituzionale.

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