Fatta la legge, in tutta fretta, fatto il pastrocchio! Ci risiamo in attesa della definzione degli enti di “Area vasta” , non trovano pace le nuove Province, ovvero gli enti intermedi di secondo livello definiti due anni dalla tanto strombazzata legge Del Rio, che ha declassato una delle istituzioni più antiche del nostro Paese ad enti secondari e subordinati ai diktat e ai desiderata della politica che non deve scomodarsi più a chiedere il consenso ai cittadini su come amministrarle, ma decide direttamente da se facendone un terreno di scontro elettorale tra sindaci e consiglieri comunali del comprensorio per nominare i notabili designati a reggere le sorti delle “Città metropolitane” dei grandi capoluoghi di regione e le nuove Province minori che compongono i territori regionali. Oltre il disastro di aver lasciato questi enti senza risorse (sono sotto gli occhi di tutti le buche sulle strade provinciali e le pessime condizioni dei plessi scolastici superiori) e nel limbo migliaia di ex dipendenti e funzionari in attesa di finire negli uffici regionali e comunali che li dovranno riassorbire, si apre anche la parentesi della rappresentanza politica. Le imminenti elezioni amministrative nelle grandi città e in moltissimi comuni italiani in teoria mettono in dubbio la legittimità della rappresentanza degli attuali esecutivi provinciali nei quali siedono come si diceva dei rappresentanti eletti da consigli comunali scaduti e che potrebbero non essere riconfermati dagli elettori a giugno. E oltretutto sulla vita di questo “capolavoro amministrativo” grava l’esito del referendum costituzionale del prossimo autunno. Sarà infatti l’esito del quesito confermativo a sancirne definitivamente le sorti, un referendum annunciato e da tempo presentato all’opinione pubblica in modo molto distante da quello strumento di partecipazione popolare e di tutela delle minoranze immaginato dai padri costituenti e sancito dall’art. 138 della Costituzione. Tanto distante, da renderlo addirittura più che un giudizio sulla riforma, una valutazione, e conseguente legittimazione popolare, seppure postuma, dell’esecutivo. La riforma costituzionale, per lo più presentata come di abolizione del Senato, contiene una profonda revisione del nostro ordinamento, ben più ampia del superamento del bicameralismo. Ci soffermiamo, brevemente, sui contenuti relativi alle autonomie locali territoriali. Ciò che appare in tutta evidenza è l’assenza di un disegno “costituente”, che affronti nella sua interezza l’assetto delle Istituzioni locali. Al contrario, si “costituzionalizza” (male!) una decisione già assunta con legge ordinaria: la cosiddetta “soppressione” delle Province, operata dalla Legge 56/2014 (Legge Delrio), che, non a caso, nelle norme di disciplina delle Città metropolitane e delle Province, premette “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione…”, ribaltando l’ordine logico e di gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. Ne consegue che la riforma costituzionale in discussione opera semplicemente la cancellazione della parola “Provincia” ovunque ricorra nel testo costituzionale. L’art. 24 del progetto di riforma rubricato “abolizione delle Province” sancisce solennemente la cancellazione delle Province dall’individuazione degli Enti costitutivi della Repubblica. Ne deriva quindi la nuova formulazione, dell’art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. Conseguentemente non si ritrova più il richiamo alle Province agli articoli 118 e 119 della Costituzione. E’ altresì prevista l’abrogazione del primo comma dell’art. 133 vigente: “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione”, non sostituito da altra disciplina. Null’ altro è previsto per le autonomie locali nel nuovo testo costituzionale se si fa eccezione al secondo comma che verrebbe inserito all’art. 118: “Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”. Pertanto, sembra che la riforma costituzionale si occupi delle autonomie locali soltanto per eliminare dall’ordinamento costituzionale le Province, senza però alcun intervento di riassetto del sistema che perde naturalmente il suo equilibrio originario, che aveva trovato la sua sintesi nel testo originario della Costituzione, poi modificata nel 2001, che, rispetto ai livelli di governo, ha introdotto le Città metropolitane che, a legislazione ordinaria, non costituivano un ulteriore livello di governo, ma sono sostitutive delle Province nelle aree individuate come metropolitane. Si sente spesso nel dibattito politico in special modo lo si sente dall’area di governo che“si vuole incrementare il tasso di democraticità…”, ma si elimina il livello elettivo provinciale (oltre al Senato) e, non prevedendo alcunché al riguardo, si conferma l’assenza di elezione diretta degli organi della Città metropolitana. Si dice “quanto più il potere pubblico è prossimo ai cittadini, tanto più è elevata la qualità della vita democratica e la capacità delle istituzioni di soddisfare i diritti civili e sociali ad essi riconosciuti”, ma si elimina proprio uno dei livelli di potere pubblico più vicino ai cittadini. E allora non era meglio lasciare le vecchie province con la legge per l’elezione diretta del presidente?

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