Bene la maggiore trasparenza, ma decisamente male le modalità con cui viene modificato un incentivo già di per sé più che problematico.

I commi 1 e 2 riguardano i rapporti tra concedente e concessionario, nel caso di opere realizzate attraverso la finanza di progetto. Si tratta perlopiù di miglioramenti del Codice degli appalti nel senso della maggiore trasparenza e della maggiore certezza delle procedure. Per esempio, il concedente deve dichiarare di possedere tutte le autorizzazioni, licenze ecc. connessi all’opera. Inoltre, viene sancito un principio di grande civiltà: quando una norma di legge modifica l’equilibrio economico di un’opera (che deve essere definito ex ante), sussistono le condizioni per una revisione del contratto di concessione.
Più delicato è invece il contenuto dei commi 3-5, relativi agli incentivi fiscali per le grandi opere che non sono in grado di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario. Avete capito bene: nel nostro paese si sussidiano opere che siano al tempo stesso sufficientemente grandi e sufficientemente inutili (si veda qui). Il comma 3 abbassa l’asticella dimensionale da 500 a 200 milioni di investimento minimo: come dire, democratizzare l’inefficienza. Contemporaneamente, viene introdotto il requisito aggiuntivo della “rilevanza strategica” dell’opera. Cioè: democratici sì, ma il credito d’imposta potrete averlo solo se siete amici degli amici. Se sei grandicello, perdi soldi e hai il cellulare di un ministro, puoi ottenere addirittura l’esenzione dal canone di concessione, ma solo in alternativa al credito d’imposta (esageruma nen).
Conclusione: bene la maggiore trasparenza, ma decisamente male le modalità con cui viene modificato un incentivo già di per sé più che problematico.

Lascia un commento