Di seguito, l’avv. Fabio Clauser, penalista e consulente legale Aduc, offre alcuni consigli pratici per chi fosse accusato dei reati più comuni relativi all’emergenza Coronavirus. E avanza alcune perplessità in diritto: forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale, rischia di essere inefficace. Una campagna di sensibilizzazione che informi i cittadini responsabilizzandoli è di certo molto più efficace della minaccia di tutte le pene previste dal codice.
Qui l’articolo online: https://www.aduc.it/articolo/reati+materia+coronavirus+spunti+difensivi+prassi_30822.php
I reati in materia di Coronavirus: spunti difensivi, prassi e perplessità. Attenzione a non forzare le norme punitive
Come abbiamo già visto i reati che possono essere
contestati in caso di violazione delle recenti prescrizioni delle Autorità in
materia di Coronavirus sono numerosi e variano a seconda della gravità delle
condotte tenute:
https://www.aduc.it/articolo/diritto+penale+al+tempo+coronavirus_30814.php
In questo articolo forniamo alcuni consigli
pratici per chi fosse accusato dei reati più comuni sollevando anche alcune
perplessità in diritto.
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P.
Nel caso in cui si venga fermati durante uno dei
moltissimi controlli che vengono effettuati in questi giorni bisogna poter
dimostrare che l’allontanamento dalla propria dimora è dovuto da “comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Al di fuori di questi casi (fra i quali sembrano
rientrare anche le attività sportive all’aperto) pare che possa essere
contestata la fattispecie di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.
Vediamo cosa succede nella pratica. Durante i
controlli a campione le forze dell’ordine possono chiedere quali sono le
ragioni del transito (a piedi o in auto poco importa) a chi è stato fermato: se
il pubblico ufficiale ritiene che non si rientri in uno dei casi ammessi dal
Decreto deve procedere alla identificazione del soggetto, lo deve invitare ad
eleggere un domicilio presso cui ricevere le notifiche e a nominare un
difensore di fiducia. Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fare il
nome di un legale deve essere assegnato un difensore di ufficio.
Se le contestazioni si fermano alla violazione
dell’art. 650 c.p. non può essere applicata nessuna misura cautelare e non è
previsto l’arresto in flagranza.
In altre parole, il soggetto interessato dovrà
essere lasciato libero e, successivamente, gli potranno essere notificati gli
atti giudiziari presso il domicilio eletto.
Qualche spunto difensivo
Il reato in questione configura una
contravvenzione e non un delitto: non è pertanto una fattispecie caratterizzata
da particolare gravità, ma la eventuale contestazione non deve essere
trascurata poiché in caso di condanna può essere iscritta sul certificato del
casellario giudiziale.
La sanzione prevista è quella dell’arresto fino
a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro ed è dunque ammessa la c.d. oblazione
facoltativa (rectius discrezionale).
Nei mesi successivi al fatto è ben possibile che
venga notificato un decreto penale di condanna con l’applicazione della sola
ammenda: in questo caso è fortemente consigliabile rivolgersi in tempi
brevissimi al proprio avvocato (poiché il termine è di 15 giorni) per valutare
l’opposizione ed una eventuale richiesta di oblazione, ove ne ricorrano i
presupposti.
Resta in ogni caso la possibilità di chiedere
che si svolga un vero e proprio processo per ottenere una sentenza di
assoluzione.
L’AUTOCERTIFICAZIONE MENDACE
La prassi dei controlli
È fatto noto a tutti che le esigenze per le
quali si è ritenuto di mettersi in viaggio debbono essere autocertificate ed il
Governo ha reso disponibile un modello da compilare.
Nella prassi accade che le forze dell’ordine
chiedano l’esibizione del modello compilato, ma non è obbligatorio esserne
muniti prima di uscire di casa.
La certificazione può essere resa “seduta
stante” alle autorità (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf).
I pubblici ufficiali possono verificare se le
“comprovate” esigenze corrispondano alla realtà e, nel caso in cui emergano
delle discrepanze tra quanto dichiarato e quanto rilevato, possono procedere
alla contestazione di un delitto.
Le modalità di contestazione sono le stesse che
abbiamo visto per l’art. 650 c.p.
Alcune gravi perplessità
I provvedimenti presi in questi giorni convulsi
lasciano spazio a moltissimi dubbi: fra questi spicca la censurabile
qualificazione giuridica delle dichiarazioni mendaci.
Gli interrogativi non sono da poco: quale
delitto può essere contestato? E soprattutto, le forze dell’ordine possono
procedere all’arresto se riscontrano un falso?
Il modello stesso (https://www.aduc.it/comunicato/coronavisrus+nuovo+regime+mobilita+individuale_30787.php) cita l’art. 76 del DPR 445/2000, che viene affiancato dal
richiamo all’art. 495 c.p..
Gli operatori del diritto sanno bene che in caso
di violazione dell’art. 76 del DPR 445/2000 è ravvisabile la violazione
dell’art. 483 c.p., il c.d. falso ideologico commesso dal privato, reato molto
meno grave della “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla
identità o su qualità personali proprie o di altri” disciplinata dall’art. 495
c.p.
Le due fattispecie sono completamente
differenti: da una parte si punisce la condotta di chi attesti falsamente fatti
di cui l’atto è destinato a provare la realtà (ad esempio attestando di avere
una comprovata necessità che in realtà è insussistente) dall’altra si punisce
chi attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato (civile) o
altre qualità della propria persona (ad esempio dichiarando di chiamarsi
Alfonso Verdi anziché Mario Rossi).
Insomma, non pare proprio che la falsa
attestazione possa essere ricondotta all’art. 495 c.p., ma si può ravvisare, al
massimo, e con molte ulteriori perplessità, un falso ideologico.
Ma allora perché nel modello viene richiamato
questo grave delitto e non il più mite art. 483 c.p.?
A voler pensar male si potrebbe sostenere che il
richiamo sia stato fatto per consentire alle forze dell’ordine di procedere
all’arresto in flagranza previsto per le violazioni dell’art. 495 c.p., ma non
per le violazioni dell’art. 483 c.p.: ma gli arresti desterebbero seri dubbi di
legittimità.
Ulteriori perplessità
Come noto, l’ordinamento consente a chi sia
accusato di aver commesso un reato, o sottoposto ad indagini, di non rispondere
sui fatti che riguardano l’incriminazione, ma solo sulle proprie generalità: si
tratta di un’irrinunciabile espressione del diritto di difesa.
Ed allora sorge un dubbio: nel caso in cui un
soggetto venga fermato e vi sia il sospetto che abbia commesso la violazione di
cui all’art. 650 c.p. (ossia la violazione dell’ordine dell’autorità di cui
parlavamo prima) potrà essere obbligato a consegnare l’autocertificazione e
quindi a commettere un ulteriore reato? E nel caso in cui non fosse munito di
tale documento, potrebbe essere costretto a rispondere sul contenuto della
autocertificazione?
Evidentemente no, se vogliamo rispettare i
diritti salvaguardati dalla Costituzione: ed allora le sanzioni che vengono
minacciate nei provvedimenti di urgenza paiono entrare in conflitto fra loro
causando un evidente corto circuito.
IN CONCLUSIONE
Non lo si ripete mai abbastanza: il diritto
penale non rappresenta la salvezza dai mali italiani, ma, ove maneggiato con
poca cura, rischia di esserne una delle cause.
Forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale,
rischia di essere inefficace: una campagna di sensibilizzazione che informi i
cittadini responsabilizzandoli è di certo molto più efficace della minaccia di
tutte le pene previste dal codice.
Fabio Clauser, avvocato penalista e consulente
legale ADUC

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