Nei fondi dei giornali nazionali, si legge, non di rado, l’interesse dei vari esperti verso il funzionamento dello Stato. E, a questo riguardo, non mancano mai atteggiamenti critici in relazione ai vari settori dell’apparato statuale, apparendo evidenti, i ritardi , le lacune ecc., insomma, le sue disfunzioni.
Difficile negare che tali atteggiamenti critici non trovino fondamento nella quotidiana realtà, perché questo nostro Stato si dimostra affaticato proprio nel gestire, non tanto gli eventi straordinari, quanto l’ordinarietà. Tant’è che si ha l’impressione di uno Stato fiaccato e appesantito nei suoi movimenti, quando invece il cittadini avrebbe bisogno di uno Stato autorevole.
Si dimentica, però, da parte degli stessi commentatori, che a questa condizione di instabilità dello Stato ha concorso, in misura affatto marginale, la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con la legge costituzionale n.3 d’inizio secolo, senza che se ne discutesse a sufficienza, ma in base a improvvisate decisioni di vertice trainate dall’allora Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini. Una riforma- decisa per soli quattro voti- definita allora copernicana, ma non senza una impressionante superficialità per via degli effetti che avrebbe determinato una scelta che si appalesava tutta ideologica, venendo a sostituire allo Stato le Regioni nella funzione legislativa e amministrativa di tutta una serie di materie che vengono, appunto, regionalizzate.
Fu allora che si aprì la strada all’ attuale regionalismo, apparso, con il tempo, sempre più velleitario e confuso, venendo a coincidere, per alcune materie, con un vero e proprio federalismo, tant’è che nella nuova Costituzione non si rinviene neppure il principio prioritario dell’interesse nazionale.
Il risultato di questa attribuzione è stato l’incapacità delle Regioni nel gestire un carico di materie apparso per loro eccessivamente gravoso, e, a risentirne, è stato tutto il sistema Paese. Con la conseguenza che lo Stato si è trovato, non di rado, a dover surrogare l’inerzia delle Regioni in settori strategici per l’economia nazionale, ma di competenza delle Regioni. In questa funzione di supplenza, perché lo richiede l’interesse nazionale, lo Stato si pone, però, in una posizione di contrasto con la Costituzione riformata e, tuttavia , non di rado ,non senza il consenso delle stesse Regioni titolari della materia, che mirano, però, a questo punto, a porre le proprie condizioni all’azione statale e dalle quali lo Stato non ne può prescindere, trovandosi in un’ intrinseca condizione di debolezza costituzionale.
E’, questa, appena descritta, una situazione che si ripete con non poca frequenza, quando si pensi che con la riforma del Titolo V della Costituzione relativa ai rapporti fra Stato e Regioni, si è capovolto il sistema costituzionale disegnato dai padri costituenti, per cui, oggi, le Regioni sono diventate Enti a competenza generale, e lo Stato, un Ente a competenza numerata; il che significa che allo Stato vengono attribuite un numero determinato di materie , ma ogni altra materia, non espressamente riservata allo Stato, appartiene alle Regioni a livello di competenza concorrente , ma anche a livello di competenza esclusiva, come nel caso dell’Agricoltura, del Turismo, delle Foreste ecc..
Un solo esempio, che ci pare emblematico della insostenibilità della situazione che si è creata, valga per tutti. Ci riferiamo alla materia del Turismo, che, in seguito alla riforma costituzionale, è divenuta di competenza esclusiva residuale delle Regioni. Ciò significa che lo Stato perde, rispetto a tale materia, ogni possibilità di intervento, anche a livello di legislazione concorrente – che consente allo Stato di dettare i principi fondamentali della materia- poiché la materia riveste un interesse esclusivamente regionale ; allo stesso modo, quindi, degli Stati federali e diversamente dagli Stati regionali- quale il nostro viene definito- dove rispetto alle materie regionalizzate, lo Stato esercita , come si è detto prima, una legislazione concorrente con le Regioni mediante le leggi cornice.
Ci siamo riferiti alla materia“ turismo” al fine di evidenziare tutta la grossolanità-a dir poco- di un’assegnazione alle Regioni a livello di competenza esclusiva, poiché questa attribuzione sta a significare la rinunzia dello Stato ad una politica nazionale per il turismo. Di qui l’incongruenza che ora ne è derivata, per cui, attualmente, abbiamo un Ministero per il Turismo, la cui istituzione , però, viene a confliggere con la previsione costituzionale di esclusività regionale. Eppure non c’è stata opposizione da parte delle Regioni a tale istituzione ministeriale, evidentemente ritenuta da loro congrua, perché consapevoli della forzatura dell’ assegnazione costituzionale della materia alla competenza regionale.
Ma si può metter mano alla Costituzione con tanta superficialità ed anche insipienza ? Ed ora, come non denunziarne le incongruenze al fine di impegnarsi a rimuoverle ? Oppure rinunziamo- ma per quale ragione non si capisce- ad avere uno Stato che abbia una propria stabilità ed efficienza, com’ è per tutti gli Stati dell’Unione Europea ?
Oggi l’Amministrazione periferica statale è stata, nella sua quasi totalità- con l’eccezione delle Sovrintendenze ai Beni Culturali- spazzata via e sostituita dalle Amministrazioni Regionali e degli Enti locali, presso i quali Enti la materia viene ripartita – ma meglio sarebbe dire spezzettata- avendo fondata, tale attribuzione, sulla considerazione che si tratta di Enti democratici, diversamente dagli Uffici statali. Ed in effetti il criterio che presiede all’ assunzione nelle strutture periferiche dello Stato, è quello della competenza, accertata mediante una selezione conseguente ad un pubblico concorso.
Vi è negli Uffici statali periferici, un capo dell’Ufficio- responsabile del suo andamento- che utilizza un potere esteso, in generale, a tutto il territorio provinciale e potendo godere di una notevole autonomia rispetto al Ministro del quale è gerarchicamente dipendente. L’assunzione attraverso concorso garantisce il Capo Ufficio da pressioni esterne- esercitate, soprattutto, dai partiti- non dovendo rispondere del suo operato a chicchessia , se non alla propria coscienza, tant’è che sono stati pochissimi, nel corso della loro intera storia, i casi di corruzione del personale degli Uffici periferici dello Stato.
Se l ‘ immissione in ruolo mediante concorso, secondo la previsione costituzionale, è la regola per lo Stato, cui conviene l’efficienza del proprio apparato amministrativo- tranne che non si sia in presenza di situazioni emergenziali che richiedono urgentemente l’assunzione di ulteriore personale- non altrettanto può dirsi per il reclutamento del proprio personale da parte delle Regioni, e degli Enti locali minori, ai quali la funzione regionale è stata trasmessa, secondo il dettato della Costituzione riformata. Di certo questi concorsi non vengono pubblicizzati e, comunque, risulta indubitabile l’influenza dei partiti che governano l’Ente titolare della funzione ammnistrativa. E va anche considerato che non di rado la stessa funzione pubblica viene appaltata a delle cooperative che si sono formate senza alcuna garanzia per i terzi. Fatto sta che le Regioni, come è noto, non sono riuscite a utilizzare che in modestissima percentuale, i Fondi comunitari che nel corso degli anni le ha viste destinatarie, per l’incapacità di dotarsi delle strutture tecniche necessarie e, allo stesso modo, del personale qualificato.
E’ probabilmente per questa ragione, che per la gestione dei Fondi europei conseguenti alla pandemia, il Pnrr, si sono cambiate le procedure attribuendo, in caso di inadempienza regionale, poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio; questi, peraltro, è ormai privo delle strutture amministrative statali che la riforma costituzionale ha soppresso. Sintomatico, ancora, dello squasso amministrativo che è venuto a crearsi, è che, in questa legislazione considerata d’emergenza , è prevista la possibilità di vanificare i ricorsi avanzati, eventualmente, dalle Regioni, per il mancato rispetto delle competenze regionali, conseguenti alla riforma del Titolo V della Costituzione. Uno Stato, quindi, che intende espressamente rimuovere, nell’ interesse nazionale, i ceppi frapposti da un ordinamento regionale che ha oltrepassato i suoi limiti naturali.
Alberto Abrami

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