“diritto sì, diritto no” (progetti, proposte, indicazioni e commenti non solo per la Classe) da una idea e coordinato dall’avv. Carmela Panariello Franchini, con l’intervento dell’avv. Loretana Rosso ed un articolo della dott.ssa Anna Costagliola, tratto dalla rivista “Diritto & Diritti”.
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Donne e dintorni.
Quando le donne erano “attive”, per il diritto al voto, e quando erano in prima linea, per acquisire altri diritti fondamentali, si esponeva, con vigore, la richiesta di uscire dalle maglie di una società retriva e falsamente bacchettona dove il potere era maschile; di padri padroni e da questi gestito, saldamente, da secoli.
Qualcosa non torna se la donna ha acquisito nell’ultimo secolo diritti ma se tali diritti sono rimasti sulla carta senza essere seminati nella società, sparpagliati nella famiglia, interiorizzati nel sociale e assimilati nella cultura.
Si è forse compiaciuta di una libertà formale e formalizzata?
Debbo annotare che ha, ancora una volta, delegato gli uomini alla facoltà di farsi scegliere per poter rappresentare il femminile: le “quote rosa” (terminologia che sembra tanto di pubblicità da odore di urina negli ascensori – pubblicità regresso -) che, in sé, esprimono una incongruità giacchè alle parti svantaggiate socialmente si concede una partecipazione formale e subordinata.
Debbo annotare che, finanche, ha assimilato e fatto proprio il linguaggio del maschile; mettendo sotto scorta la propria sensibilità fatta di intuito, lievità psicologiche, immedesimazioni.
Debbo annotare che ha privilegiato personali scelte ancillari; dimenticando le ingiustizie che vedono la donna, la femminilità, negata, perseguitata e vittima.
Su quali versanti portare la riflessione e la “competizione emulativa”: quello delle false vampire, (quasi false invalidi) capaci di difendersi, di provocare, di scegliere, di rifiutare ovvero quello delle donne capaci di intercettare e vivere la propria sensibilità e cultura del femminile?
Un conto è fare della seduzione un gioco, un modo di essere, una disposizione innocente dell’animo; altro è proporla quale strumento per disorientare, produrre debolezze; alterare le dosi di coraggio, gli equilibri di forza.
Le donne sembra vogliano dimenticare che hanno in tutela la pace, il lavoro dignitoso, la protezione delle famiglie, la equità sociale, la dignità del corpo, la cura del territorio, la libertà di espressione, la gestione della giustizia: per un progresso di civiltà a favore del tessuto sociale.
E le donne non intendono dare rappresentanza alle donne.
Così che la loro partecipazione è carente, insufficiente, finanche deleteria; perché quelle che sono, per così dire, arrivate (magistrate, politiche, amministratrici, giornaliste e via dicendo), il più delle volte, appaiono perseguire e mantenere modelli sclerotizzati sul maschile.
Diventano settarie e competitive; dimenticano l’intelligenza corposa e magnetica del femminile uniformandosi a tipologie inadeguate, con atteggiamenti interpersonali quasi maschi, in agguato col solito metodo sedativo.
Occorre che le donne compongano le loro vite, alfine, in momenti di “complicità sociale”, di cui ha detto Paulette Ievoli, per dare origine a una autentica “rivoluzione” finalizzata alla conquista del potere; per elaborare e determinare un diritto e norme al femminile.
avv. Carmela Panariello Franchini
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Il nuovo filtro per l’appello: riduzione dei tempi del processo o compressione del Diritto di difesa?
I Giudici sono uomini e possono sbagliare, ma se un Giudice sbaglia quanto deve pagare il cittadino per ottenere giustizia?
Il 20 agosto è entrato in vigore il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012).
Tra le varie novità estive, come avviene già da qualche anno, è prevista la riforma di alcune norme del processo civile, tra cui l’introduzione del filtro di ammissibilità dell’appello.
In Italia, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, ogni cittadino può impugnare una sentenza sfavorevole pronunciata nei suoi confronti.
L’appello, nel sistema giurisdizionale italiano, è un giudizio nuovo che consiste nel riesame della decisione del primo giudice da parte di un giudice diverso, sia dal punto di vista del merito (la ricostruzione e la valutazione dei fatti) e sia del diritto (l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche).
A sua volta la sentenza del giudice di secondo grado (che può confermare la prima sentenza oppure modificarla) può essere impugnata in Cassazione per motivi di legittimità, cioè per verificare se le norme giuridiche siano state interpretate ed applicate dal giudice in modo corretto.
L’esistenza di più gradi di giudizio serve dunque a garantire l’effettività del diritto alla difesa e a ridurre il rischio di errori giudiziari.
A garanzia di tale effettività nonchè dell’imparzialità del giudice, è posto, tra gli altri, l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 comma 6 della Costituzione italiana a norma del quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
Il Giudice deve esporre la ragioni di fatto e di diritto che lo hanno portato ad una determinata decisione anche per dare la possibilità al soggetto che si ritiene leso, di vagliare attentamente anche su parere di un legale, se è opportuno proporre appello.
Negli ultimi anni, tale obbligo è stato introdotto anche per i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa , e sono state previste forme di tutela del cittadino nel caso di comportamento scorretto della P.A..
Orbene, il nuovo testo dell’art. 348 bis del codice di procedura civile, introtto con il c.d. Decreto Sviluppo ed entato in vigore ad agosto del 2012, prevede che, eccettuati alcuni casi specifici “l’impugnazione e’ dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita’ di essere accolta”.
Il successivo art. 348 ter aggiunge che tale dichiarazione verrà resa con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu’ atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. L’articolo prosegue prevedendo che “Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91” c.p.c. (condanna alle spese della parte soccombente).
Con le nuove norme quindi, il Giudice di appello, già nella prima udienza e con un esame sommario degli atti di causa, si potrà pronunciare con ordinanza succintamente motivata, sull’ammissibilità dell’appello e, nel caso di dichiarazione di inammissibiltà, potrà condannare la parte soccombente (cioè quella che ha presentato l’appello dichiarato inammissibile) a rimborsare all’altra, le spese del giudizio.
Ora è evidente che con questo “filtro” di ammissibilità, da un lato si evita di caricare i magistrati di appello di lavoro inutile nel caso di appelli palesemente infondati ma è pur vero che non sempre il giudice di appello è in grado di decidere in pochissimo tempo e solo sulla base di un esame sommario degli atti e “a colpo d’occhio”, sulla serietà o meno dell’impugnazione.
Infatti spesso i fascicoli delle cause di appello sono molto complessi da esaminare perchè contengono tutti i fascicoli con tutti i documenti del giudizio di primo grado, depositati dalle parti che possono essere anche molte più di due (si pensi alle cause di divisione ereditaria con molti eredi costituiti in giudizio)e possono contenere una o a volte più consulenze redatte da tecnici nominati dal primo giudice .
La decisione sull’ammissibilità dell’appello è troppo importante per essere solo “succintamente motivata” con un’ ordinanza non impugnabile.
Peraltro la norma parla di inammissibiltà dell’appello che “non abbia una ragionevole probabilità” di essere accolto.
Ora, dato che la “ragionevole probabilità” non è una certezza matematica, perchè esiste sempre una sia pur minima probabilità contraria, allora il provvedimento di inammissibilità non può essere motivato succintamente ma deve rendere noti i motivi di fatto e di diritto dettagliati che hanno portato il giudice a ritenere l’appello inammissibile.
Pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, così come prevista dalla nuova norma, rischia di diventare una forma di denegata giustizia.
Peraltro va detto che nel caso di tale decisione da parte del giudice di appello, il cittadino, dopo aver affrontato le spese di giudizio (contributo unificato e avvocato ed eventuale condanna alle spese), potrà impugnare in Cassazione, la sentenza ritenuta ingiusta,
come previsto dal nuovo art. 348 ter del codice di procedura civile, ma ciò comporterà la sopportazione degli ulteriori elevatissimi costi di tale procedura.
Infatti oltre al contributo unificato, raddoppiato nel terzo grado di giudizio (in base alla Legge del 12 novembre 2011, n. 183, meglio conosciuta come legge di stabilità ). è previsto il pagamento di un ulteriore contributo fisso.
A ciò si aggiunga che non tutti gli avvocati possono patrocinare in Cassazione, ma solo avvocati iscritti ad un apposito Albo, con ulteriore aggravio di costi per chi ritiene di aver subito un errore giudiziario.
Oltre a quanto detto relativamente ai costi, se si considera che i Giudici di Cassazione, davanti a un provvedimento di inammissibilità potrebbero facilmente tendere a confermarlo, anche se scarsamente motivato, probabilmente a questo punto il cittadino, anche se ha subito una sentenza ingiusta, deciderà di rinunciare a far valere le proprie ragioni a discapito dell’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della nostra Costituzione.
avv. Loretana Rosso
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Riconoscimento dei figli naturali.
La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Il provvedimento, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato esaminato dalla Commissione Giustizia in sede referente, che non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato il 16 maggio scorso; a sua volta il Senato aveva apportato ampie modifiche al testo già approvato in prima lettura della Camera nel giugno del 2011.
Il nuovo testo di legge mira ad eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, indipendentemente dal vincolo giuridico o meno dei loro genitori. Ciò sul presupposto della palese incostituzionalità della distinzione tra figli legittimi e figli naturali, costituente un’odiosa sopravvivenza di una visione non più condivisa dal comune sentire sociale e contrastante con il diritto europeo e con tutte le fonti sovranazionali. E’ infatti vero che la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione che richiama i genitori ad un obbligo di responsabilità.
La legge sulla equiparazione tra figli legittimi e naturali consta di sei articoli:
– l’art. 1 reca le nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di filiazione, ispirate al principio per cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico;
– l’art. 2 delega il Governo alla modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, indicando i principi e criteri direttivi da seguire;
– l’art. 3 ridefinisce le competenze fra Tribunali ordinari e Tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli, dettando, inoltre, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
– gli artt. 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile;
– l’art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Questi, in sintesi, gli aspetti su cui interviene la legge:
a) parentela: viene affermato espressamente, mediante la sostituzione dell’art. 74 c.c. che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Nessun vincolo di parentela, invece, nei casi di adozione di persone maggiorenni,
b) riconoscimento: modificato l’art. 250 c.c., che consente il riconoscimento del figlio naturale ad opera della madre e del padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire congiuntamente o separatamente e produce effetti sia per il genitore che l’ha effettuato che per i parenti di esso (art. 258, co. 1, c.c.);
c) assenso e rifiuto: si riduce da 16 a 14 anni l’età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso e l’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Si introduce una nuova disciplina processuale per i casi di rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore e si tempera il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di 16 anni di età con la possibilità che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250, co. 2-5, c.c.);
d) figli incestuosi: viene modificato l’art. 251 c.c., ora rubricato «Autorizzazione al riconoscimento», ampliandosi la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, infatti, elimina, per i genitori, il requisito della inconsapevolezza al momento del concepimento del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l’affinità e consente in ogni caso il riconoscimento del figlio incestuoso previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio allo stesso. Viene poi precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l’autorizzazione compete al Tribunale dei minorenni;
e) legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale: mediante la modifica dell’art. 276 c.c., viene introdotta la possibilità per il figlio naturale di proporre l’azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso;
f) diritti e doveri dei figli: la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile sulla potestà dei genitori è integrata da un nuovo art. 315bis, contenente il richiamo ai diritti e doveri del figlio, coerente con la modifica apportata al precedente art. 315 che, sulla base del principio ispiratore dell’intero provvedimento, sancisce ora che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Pertanto, mentre la precedente formulazione dell’art. 315 c.c. prevedeva solo i doveri del figlio verso i genitori, il neo-introdotto art. 315bis c.c. stabilisce anche i diritti del figlio: di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento;
g) alimenti: è introdotta nel corpus del codice civile una nuova disposizione (art. 448bis) che sottrae i figli dall’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e che permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione;
h) revisione delle disposizioni in materia di filiazione: sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli, la legge conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall’entrata in vigore dalla legge;
i) affidamento dei figli di genitori non coniugati: l’art. 3 della legge detta una nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. In particolare, è eliminato dal testo dell’art. 38 il riferimento all’art. 317bis c.c., così sottraendo al Tribunale per i minorenni (ed attribuendola al Tribunale ordinario) la competenza sulle controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento anche dei figli naturali.
Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso art. 38 dei relativi riferimenti normativi, si riconosce al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale dei minorenni, la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.); costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, co. 2, c.c.); riconoscimento dei figli naturali (art. 250 c.c.); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252 c.c.); assunzione del cognome del minore (art. 262 c.c.); autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264 c.c.); decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316 c.c.), esercizio della potestà dei genitori (art. 317bis c.c.); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, co. 1, c.c.). Con riferimento poi all’adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.), viene confermata la competenza del Tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.
Oltre all’adozione del rito camerale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori, si prevede che i provvedimenti emessi dal Tribunale competente in camera di consiglio siano provvisoriamente esecutivi. È confermata, poi, la competenza della sezione di Corte d’Appello per i minorenni sul reclamo sulle decisioni del Tribunale dei minorenni.
Sono dettate, infine, disposizioni in materia di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. In particolare si prevedono obblighi di prestazione di garanzie personali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del genitore obbligato. I provvedimenti giudiziali, ove definitivi, permettono l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.
dott.ssa Anna Costagliola
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rivista online di Informazione Giuridica, con aggiornamenti quotidiani su leggi, normativa, prassi, dottrina, sentenze e giurisprudenza.
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Le informazioni prodotte, se afferenti a attività di giurisdizione, devono essere riferite con trascrizione conforme e nelle forme prescritte dal codice di materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 52) del DLGS 196/2003.
In ogni caso, devono essere omesse le generalità ed altri dati identificativi relativi a persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734) bis cp) nonchè dati dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Sono applicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del 2 dicembre 2010 come emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011) di cui si riporta il punto 2
2- Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.
Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.
La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Con l’osservanza di tali cautele, è inoltre “ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).
Si invita alla stesura di scritti non superiori alle 30 righe.
Ciascuno degli autori e/o commentatori degli interventi è soggettivamente responsabile, civilmente e penalmente, della veridicità degli assunti e delle dichiarazioni rese.
Le collaborazioni, comunque intese, sono a titolo non oneroso.
Le richieste di pubblicazione di interventi dovranno essere inviate, con file in formato word, tramite pec, all’indirizzo studiolegale@pec.panariellofranchini.it.
Per contatti: avv. Carmela Panariello Franchini – cell. 331 83 10 667
Ci si riserva valutare la opportunità di pubblicazione.
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Viviamo in un a società assorbita da problemi di “sopravvivenza e in via di estinzione. Insomma “Del si savi chi può” Da donna e anche se nn lo fossi , sono estremamente sensibile a questo svilimento della donna oggi, truccato, dai costruttori d’immagini, in una raggiunta sicurezza delle donne sul piano delle possibilità di scegliere, al punto tale da ostentarla . E per ostentazione mi riferisco a questo cattivo gusto , tra l’altro controproducente della donna, di esibirsi come la più bella , la più intelligente, quella che ha in pugno le situazioni. Questa è una donna tristemente sola ma che campeggia in ogni dove dai talk show , alle aule di tribunale.- Purtroppo la problematica femminile nn sarà mai presa sul serio se le donne continuano a contemplare il loro effimero e a chiedere allo specchio chi è la più bella del reame, e magari lo fanno anche con metodi sleali verso le donne stesse . Parlare di complicità al femminile ….davvero sempre un’utopia.
Un importante atto di civilta’, non piu’ figli e figliastri….finalmente……!!