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Da macchina a uomo? La questione della “personalità” elettronica dell’Intelligenza Artificiale

La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante le raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 2015/2103INL, ha ‘deciso’, non si sa sulla base di quali riscontri scientifici, che l’Intelligenza Artificiale (=IA) possa essere definita, senza dubbio alcuno, in termini di tecnologia «in grado di apprendere e prendere decisioni in modo autonomo e indipendente dall’uomo

di Pietro Polieri | 16 Maggio 2023
Il famosissimo computer Hal 9000 del capolavoro di Stanley Kubrick “2001 odissea nello spazio”
(fonte Wikimedia Commons)

La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante le raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 2015/2103INL, ha ‘deciso’, non si sa sulla base di quali riscontri scientifici, che l’Intelligenza Artificiale (=IA) possa essere definita, senza dubbio alcuno, in termini di tecnologia «in grado di apprendere e prendere decisioni in modo autonomo e indipendente dall’uomo»[1]. In pratica l’IA, quale ‘prodotto’ dell’uomo, sarebbe esattamente posto nelle medesime condizioni conoscitivo-decisionali e, di conseguenza, etico-giuridiche, del suo artefice, in tal modo riuscendo a esprimere come lui una piena e indipendente soggettività. Secondo questa cosiddetta ‘Carta Robotica’ – che avrebbe la forza, di per se stessa, per il solo fatto di essere stata scritta, di trasformare immediatamente in realtà il suo contenuto (tutto, in verità, ancora da studiare, analizzare, approfondire, verificare!) –, l’IA possiede una particolare autonomia, quella appunto di un robot, che può definirsi come «la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna»[2]. In altre parole, il Parlamento europeo avrebbe sostenuto che un’entità robotica sia in grado di 1) confezionare delle scelte all’interno del proprio software e della propria architettura tecnologica; 2) trans-mutare l’astrattezza di tali risoluzioni in concretezza azionale esterna, ovvero di trasferire nel mondo esterno, e con forza causativa, i propositi decisionali maturati ‘virtualmente’ all’interno del proprio involucro macchinico; 3) operare in tale maniera complessa, tipica di un’entità intelligente vivente, specificamente umana, a prescindere da un controllo antropico esperto e in modo del tutto neutro e dis-interessato, ovvero candidamente e genuinamente ‘giusto’, nel senso di refrattario naturalmente/artificialmente a qualsiasi condizionamento o suggestione da parte di terzi, umani o tecnologici. In definitiva, il Parlamento europeo avrebbe sancito, per propria disposizione, cioè in virtù di una sorta di auto-cratico Verbum politico e tecnico-burocratico sovra-nazionale, che l’IA non solo sarebbe identificabile con il suo ideatore e artigiano, ma addirittura a lui superiore in quanto a emancipazione da qualsiasi supervisione e governo esterni e in quanto a capacità di resistenza a influssi determinanti possibili variazioni e modificazioni delle direttrici decisionali assunte. Dunque: una macchina, così altamente tale, da risultare ‘fin troppo umana’, ormai non più grazie all’uomo ma grazie a se stessa in quanto ultra-tecnologica e auto-perfezionativa.

Il testo ‘parlamentare’ europeo, però, non è certamente avaro di ulteriori colpi di scena e di sorprese espositive e paradossalità logiche, dal momento che, impegnato a definire il senso dell’auto-sufficienza dell’appena celebrata IA ‘super-oministica’, afferma che «tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l’interazione di un robot con l’ambiente»[3]. Ma allora, come funzionerebbe? Quella ‘cosa’ chiamata ‘macchina intelligente’, di cui sarebbero stati appena decantati i fasti di una ‘sovranità etica’ sull’uomo e di una costitutiva inalterabilità giudicale-azionale, godrebbe ‘solo’ di una ‘mera’ autonomia tecnologica, per di più ‘determinata’ (causalmente) ‘esternamente’, in modo strutturale, da un agente diverso da quella? Ma più precisamente: cosa vorrebbe in effetti significare l’essersi espressi in termini di ‘autonomia puramente tecnologica’? Che tale autonomia non sia ‘piena’ come quella umana e/o neanche immaginalmente prossima ad essa, oppure che, differente da questa, si presenti come una ‘nuova’ autonomia, di diversa ‘natura’? E soprattutto: come sarebbe possibile continuare a sostenere l’indipendenza della IA, in quanto a capacità cognitivo-apprenditive e risolutive in rapporto al mondo esterno se proprio tale indipendenza è l’‘effetto’/‘determinazione’ di una specifica programmazione tecno-algoritmica configurata dall’uomo? La situazione, in vero, non solo non pare trasparente, ma addirittura non muta e si complica ancora se si connettono a quelle appena indicate altre sezioni della medesima Risoluzione, in cui si sostiene, per esempio, che «nell’ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati»[4].

Facciamo un po’ d’ordine e cerchiamo di scendere a fondo della questione. La Risoluzione, dunque, volendo fornire una definizione quanto più puntuale possibile dell’IA, assegna a una macchina dotata di questa caratteristica/requisito fondamentale la capacità di apprendere e di decidere in modo autonomo simile all’uomo, e in maniera del tutto indipendente da controlli e influenze esterne. Così facendo, in pratica, la Risoluzione avrebbe implicitamente attribuito all’entità macchinica intelligente una sua propria ‘soggettività’ identitaria, etica e giuridica al contempo, per di più apparentemente superiore a quella del suo fattore, dal momento che essa non solo è capace, come i meno competenti in materia pur sanno bene, di processare una quantità di dati incommensurabile rispetto a quella censibile e vagliabile dall’uomo, ma addirittura, an-emozionale com’è per ‘natura/struttura’, è per di più in grado di garantire livelli di neutralità e di in-influenzabilità che l’uomo nemmeno sarebbe in grado di sognare. Eppure, nonostante questo, e in opposizione a quanto appena asserito, la Risoluzione non si azzarda minimamente ad attribuire a tale ‘ag-ente’/oggetto ‘artificiale intelligente’ un’autentica compiuta soggettività, dal momento che, come chiaramente arguibile, non ritiene possibile porre in capo ad essa una qualsiasi forma di unitaria responsabilità individuale, trovandosi, al contrario, nella condizione imbarazzante di non sapere come meglio ‘distribuirla’ tra le singole parti ‘viventi’ – e ordinariamente, dal punto di vista giuridico, più rilevanti – che ne sono la condizione di possibilità, cioè l’ideatore o il progettatore dell’algoritmo animante l’IA, il produttore del software in cui è ‘insediato’ l’algoritmo, il produttore dell’entità robotica in cui tale software può essere collocato, e il suo custode, nei più diversi significati in cui questo ruolo può essere svolto. In definitiva, dunque, la macchina intelligente, secondo la Risoluzione, sarebbe da trattare come un’individualità autonoma in senso apprenditivo e decisionale, anche in modo prevalente rispetto all’uomo, eppure, al contempo, incapace di sopportare la benché minima strutturale responsabilità giuridico-azionale causativa, visto che essa viene ricercata in tutti quegli enti, altri e viventi, da cui essa si dice autonoma, ma da cui, effettivamente, dipende.

Ciò non toglie, però, che il testo in fondo stia surrettiziamente suggerendo e implicitamente facendo accettare l’idea che una macchina intelligente non tanto in un futuro neanche così lontano, ma proprio nel presente – e nonostante l’assenza di qualsiasi certezza in merito, teoricamente quanto praticamente parlando – possa essere provvista di un’individualità giuridica (ed etica) di carattere ‘biologico’ invece che solo tecnologico. O meglio, che la sua tecnologicità possa essere parificata e assimilata a quella umano-biologica, in tal modo avvalorando la prospettiva, tutta ‘post-umanistica’, di una equi-parazione tra naturale e artificiale, tra bio-logico e auto-matologico, tra macchina e uomo. Insomma: che nel 2017 questa condizione non fosse in essere (come ancora non lo è), non ha scoraggiato, però, il Parlamento europeo dall’indicarla, al contrario, come reale (o realistica), così da preparare il terreno a una sorta di indottrinamento istituzionale ‘trans-nazionale comunitario’ sull’incontrovertibilità e sulla necessità di assecondamento del progresso della tecnica, anche quando questo significhi indistinguibilità tra le dimensioni dell’androide e dell’anthropos, se non proprio un sopravanzamento del primo rispetto al secondo. Poco importa, quindi, a dire il vero e alla fine dei conti, che successivamente la Commissione europea, grazie alla Comunicazione 237 del 2018 e alla White Paper sull’IA del 19 febbraio 2020[5], abbia voluto aggiustare il tiro di quel primigenio documento orientativo-raccomandativo, attraverso la rimodulazione prudenziale e cautelativa della definizione dell’IA e per mezzo dell’istanza rivolta a studiosi e Stati membri a contribuire alla costruzione di una conoscenza condivisa e di una ricerca avanzata in relazione ai traguardi effettuali raggiungibili da una simile realtà macchinica. Il messaggio sulla neo-impositività, a tutti i livelli, della IA, infatti, era ormai stato lanciato, assieme alla ferrea convinzione dell’inarretrabilità del viaggio di quest’ultima verso i lidi dell’autoconsapevolezza, dell’autoapprendimento e dell’autoperfezionamento tipici della sfera coscienziale, cognitiva ed esperienziale umana, e tali da comporre una ‘figura antropo-naturale’ dell’automa, su cui è bene, semmai, che si realizzino e concordino invece che ‘sterili’ dibattiti critici e dubitativi, in modo particolare e proficuo solo incontri (pseudo-)conoscitivi e soprattutto legittimativi! Con l’ulteriore finalità che dell’IA si possa solo parlare in termini pratici e applicativi, senza mai metterne in discussione la ragionevolezza oltre che l’opportunità di esistenza, di impiego e di limitazione operativa.

A conferma dell’orientamento ‘soggettivo’ di carattere biologico e umano dell’IA bisogna considerare due attuali linee distinte di sviluppo teoretico: una prettamente giuridica e una filosofico-morale, non necessariamente sovrapponibili in quanto a grado di sostegno di tale ipotesi. In ordine alla prima, si può dire che non sembra costituisca turbamento alcuno il fatto di supporre plausibile la sostenibilità di una ‘personalità giuridica robotica’ autonoma, al pari di quella dell’uomo, per non dire di una vera e propria dignità ‘umana’ della ‘macchina’. Propugnatori di questa tesi sono (stati) principalmente sia Stefano Rodotà e Rafael Capurro[6], sostenitori dell’idea che non sia lontano il tempo in cui l’intelligenza di una macchina si sostanzi soprattutto di pensiero e di coscienza, sia Gunther Teubner, per il quale «gli agenti software sono – al pari delle imprese o delle altre organizzazioni formali – null’altro che meri flussi informativi, i quali diventano “persone” (o persone parziali), quando nel processo comunicativo pervengono ad una identità sociale e ad essi sia effettivamente attribuita una propria capacità di agire, insieme alle necessarie disposizioni organizzative, quali, ad esempio, le regole di rappresentanza»[7]. Teubner, in particolare, per validare l’ipotesi della ‘personalità’ dell’entità intelligente software, pare affermare un certo etico ‘neo-empirismo’ alla Hume, adattando alle esigenze del presente digito-tecnologico la convinzione del filosofo inglese del Settecento per il quale l’io/l’identità personale altro non sarebbe che un fascio di percezioni (=informazioni percettive o percezioni quali informazioni sul mondo), in continuo e inarrestabile movimento e flusso. In tal senso, dunque, nulla osterebbe a individuare nella flussità informazionale, in cui per il giurista e sociologo Teubner consisterebbe l’individualità-macchina, un’identità ‘personale’, cognitiva e anche etico-giuridica, in conseguenza per di più del fatto che ciò a cui si riconosca tale ‘personalità’ dal punto di vista sociale non può non essere al contempo destinatario pure di una capacità di azione.

In ordine, invece, alla linea filosofico-morale, la posizione di Luciano Floridi[8] si presenta meno assertiva e più articolata, anche se, per certi versi, alquanto ambigua, almeno nell’interpretazione di chi scrive. Il pensatore dell’Università di Oxford, infatti, volendo elaborare un quadro sinottico dei principi generali applicabili all’IA, desumibile, a suo parere, dalla contrazione radicale della numerosità ingestibile di tutti quelli esposti nei tanti Manifesti e Dichiarazioni dedicati al tema delle possibilità e dei limiti operativi e applicativi dell’IA, ne individua cinque universali, quattro dei quali ordinariamente impiegati in bioetica (beneficienza, non-maleficienza, autonomia e giustizia), ovvero nel campo della filosofia morale applicata specificamente all’ambito medico e biologico, squisitamente riferibile alla dimensione umana. Impostando, di conseguenza, il discorso etico concernente l’IA in pratica alla stregua di quello bioetico-umano, Floridi lascia scivolare di soppiatto l’idea secondo cui le sfere dell’artificiale-intelligente e dell’umano sarebbero implicitamente interscambiabili, con l’innalzamento sublimativo del ‘sintetico’ alla nobile dignità del ‘naturale’ umano-biologico. E nonostante il filosofo si attivi subito a riferire che vi sia bisogno di un quinto principio, quello dell’‘esplicabilità’ (estraneo al quadro bioetico e che risponde all’esigenza di sapere come funzioni la macchina intelligente e soprattutto chi sia responsabile di tale funzionamento) – per completare ‘il puzzle etico dell’IA’, in modo tale che si capisca che tale aggiunta principiale, relativa alla ‘responsabilità’ inerente la macchina pensante, si rende necessaria in quanto «l’IA è una nuova forma dell’agire»[9] –, in definitiva starebbe confermando la sistemazione del problema dell’IA nel territorio generale dell’etica ‘umana’, in quanto parlare di ‘azione’, seppure ‘inedita’ nella sua configurazione macchinica, significa pur sempre inerire alla prassi antropica. Per di più, per quanto la questione della responsabilità possa passare dalla ‘testa vuota(?)’ della macchina alla ‘testa piena’ dell’uomo – in quanto suo progettista o costruttore del suo software o fattore della macchina in cui è incardinato o come suo custode e/o utente –, ciò non solo lascia invariato il piano etico su cui è adagiata la questione dell’accountability (=responsabilità), ma addirittura ne amplifica il carattere umano, nel momento in cui, soprattutto tenuto conto che l’IA tende, per sua stessa (neo-)definizione, in modo autonomo a modificarsi, perfezionarsi e riprodursi evolutivamente, correggendosi e autogenerandosi, proprio come l’uomo che l’ha ‘originata’ e ‘costruita’, tale problema della responsabilità sarebbe solo temporaneamente connesso a una delle figure umane ‘esterne’ da cui essa ‘ancora’ dipenderebbe, in attesa di coincidere definitivamente con l’unità macchinica in sé, senza il coinvolgimento di altre proprie ‘estensioni umane’ di carattere causativo-costruttivo. Inoltre, a pensare più analiticamente, nella misura in cui lo ‘spiritualissimo’ e ‘astrattissimo’ algoritmo fosse progressivamente considerato, come già attualmente in definitiva avviene, come l’‘anima’ del robot che lo contiene – nel senso di ciò che ‘causa’ sia l’essere sia il divenire dell’entità artificiale intelligente –, la soggettività-cyborg, ovvero umano-macchinica, non dovrebbe nemmeno più attendere ulteriori forme di perfezionamento abduttivo-coscienziale dell’androide, ma solo vedere riconosciuta la ‘traslabilità identificativa’ della soggettività umana del suo autore/ideatore/progettista nello stesso algoritmo, in tal modo ‘costringendo’, paradossalmente, l’uomo a trasferirsi, ‘mani e piedi’, nel perimetro, astratto quanto materiale, dell’automa. Per questo, quindi, ogni esternità/estraneità dell’uomo al suo prodotto tecnologico intelligente non significherebbe più ‘alterità’ rispetto a esso, ma, immediatamente, corrispondenza e medesimezza con lo stesso.

Oltremodo scettico se non del tutto avverso rispetto a questo scenario ‘antropomorfico’ delle ‘intelligenze robotiche’ è lo studioso Ugo Ruffolo, già Ordinario di Diritto civile presso l’Università degli Studi di Bologna, il quale, cercando di rispondere in modo certosino ai problemi relativi ad eventuali danni causati a terzi da un’entità artificiale intelligente, prova a smontare l’ipotesi dell’attribuibilità a tale entità robotica di una ‘personalità elettronica’, con questo implicitamente conferendo ad essa lo status ‘umano’ di ‘persona’. Per Ruffolo, infatti, «L’entità robotica resta un “bene” anche se e quando dovesse essere in qualche misura “personificata”, magari con l’attribuzione di risorse attingendo alle quali rispondere, ad un qualche titolo, per sinistri che abbia contribuito a causare»[10]. In pratica, l’assegnabilità a una macchina intelligente di una qualche forma di responsabilità giuridica o di autonomia patrimoniale non deve, per lo studioso, costringere a riconoscere a quella né la condizione di ‘persona (umana)’ né tantomeno il requisito di ente pensante/cogitante (e quindi esistente), tant’è vero che già nei casi di entità quali comitati e associazioni il problema della loro responsabilità (e dei loro doveri) non necessita in alcun modo del conferimento ad essi dello stato di persona. Al contrario del caso dei ‘diritti’, per i quali, invece, come giustamente nota Ruffolo, «potrebbe non bastare il pensiero artificiale, anche se self-learning, essendo invece necessaria la scintilla quantomeno dell’autocoscienza (il cogito ergo sum cartesiano), se non anche la capacità di emozioni, sentimento, capacità di immaginare e discernimento etico-consapevole»[11]. Per questo, almeno per ora, stante la separazione tra ‘cervello’ e corpo-macchina nell’attuale fenomenologia dell’entità robotica intelligente, del tutto incapace di configurare un’unità pensante e agente autonoma, materiale e giuridica, il problema di una personalità elettronica indipendente, del tutto comparabile o sovrapponibile con quella tipicamente umana, non potrebbe/non dovrebbe manifestarsi. La questione, invece, secondo Ruffolo, si porrà, e in termini grevi e destabilizzanti, nel momento in cui la ‘personalità’ in quanto tale, ovvero in senso assoluto, cambierà il suo stesso statuto definitorio, in tal modo potendosi adeguare alla forma dimidiata e non necessariamente intelligente e cosciente, secondo il modello umano, della IA.

In altri termini, quando l’IA si trasformerà in ‘superintelligenza’, cioè in entità dotata di autonomia apprensionale e decisionale, oltre che di comunicazione indipendente, questo potrebbe bastare a riconoscerle la dimensione della personalità, anche in assenza di capacità abduttive e di connotazioni di ‘senzienza’, ovvero di sentimento di piacere e di dolore e della loro singolare irripetibile elaborazione. Sapere autonomamente processare un numero infinito di informazioni, decidere neutralmente e obiettivamente in base ad esse senza essere distratti da inutili emozioni e agire nel mondo esterno, modificandolo in maniera del tutto conseguenziale e matematicamente presagibile da altri calcolatori e dagli stessi uomini potrebbe essere sufficiente, dal punto di vista giuridico-sociale e filosofico, a circoscrivere il perimetro di una nuova definizione di ‘persona’, del tutto emancipata dal concorso e dal contributo della forma e della materia umana, inaugurando, così, una nuova stagione dei ‘diritti della macchina’, da tutelare, al pari di quelli umani, già solo in virtù della loro inedita neo-personalità non-umana, che diventerà tipica – se nessuno opporrà una qualche minima resistenza teoretico-morale e giuridica – dei cosiddetti ‘agenti software’. Quindi, se una macchina superintelligente sarà capace, come ormai i più malauguratamente auspicano, di assumere autonomamente decisioni e agire produttivamente in base a esse e sarà in grado di comunicare efficacemente quanto da essa elaborato, semmai, come sostiene Ruffolo, perseguendo proprie ‘interne’ finalità – che, per di più, sarà nelle condizioni di modificare in base anche alla ‘lettura’ del mondo ad essa esterno, con la conseguenza di decidere estemporaneamente e imprevedibilmente rispetto anche alle attese logiche –, allora il processo di de-antropomorfizzazione o proprio di neutralizzazione dell’umano potrà dirsi completo. Nel frattempo le analisi puntuali di tali sconvolgimenti possono contribuire seriamente se non a disinibire tali processi, apparentemente incontrovertibili, per lo meno a ritardarne, quanto più possibile, l’occorrenza. Per poter continuare a parlare ‘umano’ con gli ‘umani’, e non vedere necessariamente realizzata l’ipotesi interpretativa individuata da Floridi, per la quale la posizione che spetterà all’uomo nei confronti delle apparecchiature e dei sistemi tecnologici sarà quello di ‘spettatore’, meramente passivo e inerte, di un dialogo muto che si consuma tra loro[12].

E dire che si era partiti, in questa sede, da quella Risoluzione del Parlamento europeo che già dava per assodata, nel 2017, la formazione completa e autonoma di un’autentica soggettività tecno-identitaria, capace di apprendere, decidere, agire senza l’aiuto dell’uomo, a cui sembrava spettasse solamente l’onore e l’onere di ‘accendere’ la macchina intelligente e lasciarla alla sua ‘storia naturale/artificiale’, che essa stessa avrebbe scritto da sé. Insomma pareva solo che, dopo aver conferito finalmente all’uomo la carta d’identità elettronica, fosse già arrivato il momento di attribuire al robot la carta d’identità umana, e ciò per portare a compimento l’‘amplesso progressivo’ della modernità tra la carne e il metallo, tra il cervello l’algoritmo-software, ovvero il ‘progetto cyborg’ che ormai costituisce un interesse primario comune se non proprio un dovere ineludibile trasversale ecumenico, in grado di sopravanzare qualsiasi altro fondamentale obiettivo sociale contemporaneo. Ma, se, fino ad ora, non si è fatto altro, qui, che testimoniare delle tante contraddizioni presenti nelle direttrici teorico-operative in ambito istituzionale europeo ed evidenziare la complessità in atto di un dibattito fortemente smerigliato e discorde sulla questione dell’assegnazione all’IA di un’unità giuridica completa, si deve necessariamente riferire che, a radicale conferma inquietante di questo quadro a dir poco eccitatamente paradossale, all’interno della stessa Unione Europea, nel 2016, prim’ancora cioè che fosse licenziato il ‘testo sacro’ della Carta Robotica, prodotto del lavoro spinoso ed esaltante di qualche gruppo di super-esperti indiscutibili e assertiva della nascita ufficiale della vitalità individuale, decisionale e azionale dell’IA, la Commissione per gli affari legali e parlamentari European Civil Law Rules in Robotics si esprimeva, senza mezzi termini, sull’ipotesi di identificazione personalistico-agentiva della macchina algoritmico-operativa nel modo seguente:

[…] i sostenitori dell’opzione della personalità giuridica hanno una visione fantasiosa del robot, ispirato ai romanzi di fantascienza e al cinema. Questi concepiscono il robot come una vera creazione artificiale pensante, un alter ego dell’umanità. Viene perciò considerato inappropriato non solo riconoscere l’esistenza di una persona elettronica, ma addirittura la creazione di una personalità giuridica di questo genere. Il rischio non sarebbe soltanto quello di assegnare diritti e obblighi a uno strumento, ma anche quello di abbattere i confini tra uomo e macchina, confondendo la linea tra il vivente e l’inerte, tra l’umano e il disumano. Inoltre, secondo la relazione, creando un nuovo tipo di persona verrebbe trasmesso un segnale che potrebbe non solo riaccendere la paura degli esseri artificiali […]. Assegnare lo status di persona a un non vivente, ad una entità non cosciente, sarebbe quindi un errore poiché alla fine l’umanità verrebbe retrocessa al grado di una macchina[13].   

Rimane da chiedersi come mai tali riserve siano rimaste, in definitiva, lettera morta, se è vero che in casa-Europa la Risoluzione, qui commentata, di nemmeno un anno dopo formulava argomentazioni del tutto opposte, in cui quel discrimine tra l’organico e l’inorganico veniva completamente ignorato e addirittura cancellato, in ottemperanza ‘politica’, forse, più a superiori ordini di scuderia tecno-finanziaria ed ideologico-post-umanistica che non a opportune e solide valutazioni scientifiche. In tal modo, però, è stata aperta una voragine di de-consecuzione (il)logica e di aporetica incoerenza, cui sembra ormai che i cittadini degli Stati aderenti all’Unione Europea si siano pianamente e passivamente, oltre che irresponsabilmente, adattati e uniformati, mostrando, di conseguenza, di meritare, forse, che una macchina pur senza quella scintilla autonoma, irripetibile, ineguagliabile, irriducibile della coscienza umana si palesi come a quelli sprezzantemente e arrogantemente superiore, al punto da suscitare legittimamente il dubbio se non sia per caso l’uomo a dovere auspicare se non proprio di esigere di evolversi e perfezionarsi in senso macchinico, e non, dunque, la macchina in senso umano. Questione, insomma, di nuove priorità e di rivoluzione di paradigmi.   

Pietro Polieri


[1] Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Cfr. Commissione Europea, Comunicazione 237 del 2018, p. 1, 11 e 17. Cfr. Commissione Europea, White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust, 19 febbraio 2020 COM (2020) 65 final. Al proposito cfr. anche Giovanni Pasceri, La predittività giurisprudenziale e la responsabilità delle parti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Giuffré – Lefebvre, Milano 2022, p. 4.

[6] Cfr. Stefano Rodotà – Rafael Capurro, European group on ethics in science and new technologies, Ethical Aspects of ICT Implants, Human Body, Bruxelles 2005, n. 20.

[7] Gunther Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, p. 46. Cfr. anche Id., Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto, Mimesis, Milano 2015.

[8] Cfr. Luciano Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide, Raffaello Cortina, Milano 2022, pp. 91-105.

[9] Ivi, p. 92.

[10] Ugo Ruffolo, Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo, in «Giurisprudenza Italiana», 7(2019), pp. 1702. Cfr. Id. (a cura di), Intelligenza artificiale e responsabilità, Giuffré-Levebvre, Milano 2018, Parte II, p. 10. Cfr. anche Id., Il problema della “personalità elettronica”, in «Journal of Ethics and Legal Technologies», 2(1)(2020), p. 76.

[11] Ugo Ruffolo, Intelligenza Artificiale, machine learning…, art. cit., p. 1702.

[12] Cfr. Luciano Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano 2017, pp. 27-37.

[13] European Civil Law Rules in Robotics, Study for the Juri committee, 2016, p. 16 e ss., cit. in Giovanni Pasceri, op. cit., p. 6.

Pubblicato in : EditorialeTag: architettura, bologna, bruxelles, cinema, commissione, commissione europea, conti, danni, discorso, disposizione, europa, finanziaria, futuro, governo, lavoro, merito, milano, mondo, movimento, napoli, natura, opposizione, organizzazioni, parlamento, patrimoniale

Info Pietro Polieri

Pietro Polieri (1974), laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ e dottore di ricerca in ‘Logos e Rappresentazione. Studi interdisciplinari di Letteratura, Estetica, Arti e Spettacolo’ presso l’Università degli Studi di Siena sotto la guida del Prof. Gioachino Chiarini, è professore a contratto di Bioetica e filosofia morale presso la Scuola di Medicina dell’Ateneo barese e di Antropologia filosofica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. È anche professore incaricato di Estetica e di Antropologia dell’Arte presso l’Istituto Pantheon-Design & Technology di Roma, oltre che docente di ruolo di Filosofia e Storia nei Licei. Ha all’attivo alcune monografie: I suoni della Torah. L’ebraismo «letto» attraverso la musica; Il manifesto della donna «riformata». Una lettura del Cantico dei Cantici; La voce dell’Inizio. Alla sorgente della musica ebraica; La colpa dell’essere. La violazione originaria tra riscostruzione storico-teologica e analisi filosofica; Dio è tollerante? Il cristianesimo di fronte alla pluralità delle religioni e alla sfida etica globale. È inoltre autore di saggi sulla globalizzazione/glocalizzazione, sulla de-territorializzazione, sul libero arbitrio in relazione alla meccanica quantistica, sull’antropologia politica del potere in Michel Foucault. Diplomato in Flauto traverso presso il Conservatorio ‘L. Refice’ di Frosinone e attivo come direttore di coro e di orchestra, è compositore di musica sacra e liturgica ed esecutore in numerose incisioni discografiche.

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