Nel solco della legge delega n.67 del 2014, il Consiglio dei Ministri si è affrettato a rivedere i reati che, puniti con la sola pena pecuniaria, potevano essere depenalizzati e convertiti in meri illeciti amministrativi.
Ce l’ha quindi fatta il Governo ma solo nella seduta del 15 gennaio poco prima che, da lì a 48 ore, scadessero le direttive del Parlamento per attuare la delega e dopo avere espunto dal novero delle depenalizzazioni originariamente previste il reato di immigrazione clandestina, certamente il più delicato e controverso soprattutto dopo gli episodi di Colonia.
Spariscono invece i reati quali quelli di atti osceni, abuso di credulità popolare, noleggio di materiale coperto da copyright e anche la coltivazione della cannabis per chi la produce per usi terapeutici non è più reato.
Sparisce anche, nonostante il coro di proteste sollevatosi, il reato regolato dall’ art.116, comma XV, del Codice della Strada che prevedeva la sanzione penale dell`ammenda (da 2.257 a 9.032 euro) per chi guida senza aver conseguito la patente e per chi circola con la patente scaduta.
Il reato è però derubricato in illecito amministrativo solo per i casi in cui non ci sia recidiva. In pratica chi sarà scoperto a guidare senza patente per la prima volta eviterà si il processo penale (che spesso si chiudeva per prescrizione), ma dovrà pagare una sanzione da 5 mila a 30 mila euro e inoltre scatterà comunque la confisca del veicolo. Se, nell`arco del biennio, si viene scoperti per la seconda volta senza patente, allora scatta il reato penale con l`arresto fino a un anno e il calcolo della recidiva.
Alto il coro di proteste, come prima si diceva, perché questa derubricazione sembra contraddire (ma il vice ministro per i Trasporti, Nencini, smentisce) la volontà di andare verso il reato di omicidio stradale. Inoltre, si rileva ancora, porre una pena pecuniaria fino a 30 mila euro è inutile perché a guidare senza patente sono quasi sempre persone indigenti che non pagheranno mai una somma così alta.
Nel frattempo però, sempre per quanto riguarda la patente, si aggiungono paletti ulteriori al suo rilascio. Infatti anche le gravi malattie neurologiche entrano a fare parte della serie di patologie che possono inibire il rilascio o anche il rinnovo della patente di guida. Questo ovviamente se le malattie stesse sono di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.
Viene comunque previsto che la Commissione medica locale, anche avvalendosi di visite specialistiche presso strutture pubbliche, “può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare”. In questi casi gli interessati dovranno dimostrare “di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente”.
Tuttavia, viene poi ulteriormente precisato, “in questi casi la validità della patente di guida non può essere superiore a due anni”.

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