Per il rimborso dei
viaggi, pagati in toto o in parte, vige caos. E questo grazie alle norme
emergenziali in vigore che lo hanno alimentato e a buona parte degli
organizzatori che ne approfittano.
Le norme dicono in parte il contrario di quello
che stabilisce il codice del consumo (1) e, più in generale, il codice civile,
cioè che se non si usufruisce di un servizio per forza maggiore, questo
servizio debba essere rimborsato.
Il legislatore emergenziale ha ritenuto
opportuno tutelare in parte gli organizzatori di viaggio, stabilendo che siano
loro a decidere se erogare rimborso in denaro o tramite un voucher di uguale
importo da utilizzare entro un anno. Ma questo (sempre la legge emergenziale
-1) solo nel caso in cui a recedere dal viaggio sia lo stesso viaggiatore.
Mentre nulla viene detto nel caso in cui ad annullare il servizio sia
l’organizzatore, per cui valgono le norme “tradizionali”, ed è quindi il
viaggiatore a scegliere se essere rimborsato con denaro o voucher.
Cosa sta succedendo? Con rare eccezioni, gli
organizzatori, sempre citando a sproposito le norme emergenziali, offrono solo
il voucher. Sia in presenza di recesso da parte del viaggiatore (su cui
potrebbero anche essere confortati dalla legge) che di annullamento del viaggio
da parte loro (su cui violano la legge).
In questo contesto c’è di tutto. Armatori di
crociere, compagnie aeree, albergatori, tour operator, fino ad agenzie di
viaggio che arbitrariamente trattengono anche le loro commissioni per viaggi
che non vengono effettuati (2)
Per capire meglio quanto accade, si pensi che
non si tratta solo di viaggi che dovevano essere effettuati in questo periodo
in cui siamo obbligati a restare a casa, ma anche di viaggi oltre quella che,
per ora, è la data limite della ristretta mobilità, 3 aprile. Quasi tutti gli
organizzatori hanno deciso di bloccare i loro sevizi anche ben oltre il 3
aprile (quindi per molti viaggi di primavera che i consumatori previdenti
avevano prenotato con anticipo e, comunque, prima di questa situazione)… ed
essendo loro ad averli cancellati, spetta al viaggiatore la decisione di un
rimborso in soldi o voucher. Ma tutti gli organizzatori, invece, offrono solo
voucher.
Ultima nota non secondaria. Quando si prenota un
viaggio e si sceglie una data, spesso lo si fa dopo aver organizzato la propria
vita in previsione; ritrovarsi con un voucher da utilizzare entro un anno è
altamente probabile che non verrà utilizzato, perché non sussisteranno più le
condizioni di andare in vacanza come per il periodo per cui si era prenotato in
precedenza. A questo, infine, si aggiunga il fatto che anche i viaggiatori, al
pari di chiunque altro che sarà investito dai risvolti economici della
situazione emergenziale in atto, per i prossimi mesi e anni non si capisce
perché debbano essere costretti a farsi un viaggio quando invece quei soldi è
molto probabile che gli serviranno per bisogni che loro ritiengono più
importati del viaggio/vacanza.
In conclusione. Allo stato dei fatti sembra
proprio che il governo abbia scelto di far pagare ai viaggiatori i danni che
l’attuale situazione provoca al settore del turismo. Un metodo incivile da
parte dello Stato. Una inciviltà che, ovviamente, contagia e legittima le
organizzazioni turistiche a fare altrettanto stracciando le norme emergenziali
anche in quelle parti che continuano a tutelare i diritti dei viaggiatori.
La norma di riferimento è il Dl 9/2020 dello
scorso 2 Marzo. Dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni. Il
legislatore può rimediare in modo che tutti siano uguali davanti all’emergenza
e non, come nel nostro caso, ci siano quelli di serie A e quelli di serie Z.
1 – https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/rimborso+viaggi+coronavirus+chi+paga+consumatore+no_30861.php
2 – Ampia documentazione in merito nelle lettere
che giungono ad Aduc e che pubblichiamo nello specifico canale del nostro web
dedicato all’emergenza coronavirus: https://salute.aduc.it/coronavirus/lettera/
Vincenzo Donvito, presidente Aduc

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