Il decreto legge di prossima
emanazione, contenente le misure economiche urgenti per far fronte alla
pandemia COVID19, dovrebbe riguardare anche il rimborso dei biglietti per
eventi, spettacoli, concerti e musei annullati o rinviati.
Stando a quanto riportano gli organi di stampa,
sembra che si voglia “seguire” la linea già adottata per pacchetti turistici,
viaggi e trasporti con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 che prevede la
possibilità di chiedere ed ottenere il rimborso oppure un voucher da utilizzare
entro un anno.
Già il codice civile prevede che, in caso la
prestazione sia diventata impossibile, chi ha ricevuto il pagamento deve
restituirlo. Non riteniamo quindi necessario un intervento normativo apposito
che peraltro rischia di ingenerare confusione.
Il rischio è che gli organizzatori interpretino
la norma ritenendo di poter decidere unilateralmente di emettere un voucher
anziché rimborsare il prezzo, quindi quella norma pensata per facilitare
cittadini e consumatore finirebbe per creare ostacoli al rimborso,
incomprensioni e contenziosi.
Se invece il fine della norma fosse esattamente
quello di tutelare le società a danno dei consumatori – autorizzando le
prime a non restituire gli importi – saremmo profondamente contrari perchè si tratterebbe
di obbligare un privato (il cittadino) a tutelare con il proprio denaro un
altro privato (le società organizzatrici).
E avrebbe ben poco senso una simile norma in un
decreto il cui primo scopo è aiutare economicamente i cittadini.
Chiediamo quindi al Governo che, al contrario,
colga l’occasione di questo decreto legge per essere più chiaro sia con
riferimento ai viaggi già disciplinati dal decreto 9/2020 sia con riferimento
ai biglietti acquistati per eventi annullati, specificando che si applica
l’art. 1463 del codice civile e dettando – semmai questo sì è opportuno –
tempi certi entro i quali le restituzioni debbono avvenire.
Emmanuela Bertucci, legale Aduc

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