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Cognome del solo babbo. Incostituzionale… dopo 70 anni…

La soddisfazione per un cognome è inevitabilmente offuscata dallo sconforto per quanto ancora resta da inquadrare e regolare, e non è compito della Corte Costituzionale ma del Parlamento. Di Elisabetta Bavasso

di Elisabetta Bavasso | 1 Maggio 2022

Accogliamo con soddisfazione la decisione della Corte Costituzionale con la quale si elimina il privilegio dell’attribuzione del solo cognome paterno ai figli.

La pronuncia è importante perché demolisce un privilegio che in sostanza riguardava i figli nati da coppia coniugata ai quali per legge si imponeva il cognome del marito della madre per la presunzione legale di paternità del marito.

Sono espressioni che sembrano uscire dal cassetto di un comò polveroso riposto in cantina, ma il punto è questo.

Se un bambino nasce da coppia coniugata, i genitori o chi per essi, a volte provvedono i sanitari, dichiarano la nascita indicando la madre (che è fisicamente certa per averlo partorito), se la madre è coniugata automaticamente il marito è padre del nato, e fino al deposito della sentenza di oggi, il nato prende il cognome del padre.

Se il figlio nasce da coppia non coniugata sia la madre sia il padre procedono al “riconoscimento“ ovvero dichiarano all’ufficiale di stato civile di essere la madre e di essere il padre, e il cognome viene attribuito, di preferenza paterna, ma con possibilità di entrambi i cognomi.

Quando il riconoscimento avviene in periodi diversi, il bambino assume il cognome del genitore che prima lo riconosce, e poi aggiunge o sostituisce a seconda del consenso il cognome del genitore che lo riconosce successivamente.

Con la diffusione della convivenza è aumentato il numero dei figli che hanno il doppio cognome.

Si era creata, quindi, una doppia disparità di trattamento, definita dalla Corte “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”.

La Corte nel provvedere ha riconosciuto l’autonomia di decisione dei genitori perché ha eliminato l’esclusiva del cognome paterno, ma  ha  riconosciuto  che i genitori di comune accordo possano decidere di dare un solo cognome, e quale scegliere.

La Corte ha rispettato il principio di uguaglianza (tra i genitori) e anche il diritto di essi di rendersi interpreti dell’interesse del figlio nella eventuale attribuzione di uno solo dei cognomi.

E’ interessante questo aspetto perché esclude che il giudice possa decidere (se non l’ordine di attribuzione dei cognomi ).

La Corte  riconosce che debba essere rispettata la scelta dei genitori di attribuire uno solo dei cognomi, ma non fa insorgere un diritto alla scelta di uno dei cognomi, pertanto non può essere demandata al giudice la decisione su istanza di uno dei genitori (fatta eccezione per i casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come misura accessoria).

La Corte dichiara legittimo l’accordo in deroga al doppio cognome, ma non fa sorgere in capo ad uno dei genitori il “diritto” della scelta di un solo cognome, e questo costituisce un giusto limite alla giurisdizione in ambito privato.

Gli articoli 2 – 3 –  117 della Costituzione sono in vigore esattamente dal 27 dicembre 1947 del secolo scorso, dichiarane la incostituzionalità nel 2022 è quasi un’impresa coraggiosa poiché dichiara che per 74 anni la Costituzione non è stata applicata.

E le coppie omosessuali? E la gestazione per altri, che in commissione ha ricevuto la definizione di “reato universale”, quale cognome darà lo stato italiano a quei bambini che saranno stati concepiti in violazione alle norme o che avranno, secondo lo stato italiano il riconoscimento di uno solo dei genitori?

Ne riparleremo tra 70 anni?

La soddisfazione per un cognome è inevitabilmente offuscata dallo sconforto per quanto ancora resta da  inquadrare e regolare, e non è compito della Corte Costituzionale ma del Parlamento.

Come pure sarà compito del Parlamento decidere come si deve procedere affinché nelle generazioni, con l’attribuzione dei due cognomi non si crei una crescita esponenziale del numero di essi insostenibile.

Leggeremo la sentenza per capire se vi siano indirettamente delle indicazioni.

Riteniamo che non vi sia dubbio invece che dalla data di pubblicazione di questa sentenza gli ufficiali di stato civile devono, in assenza di diverso accordo, attribuire ai nati il cognome di ciascun genitore.

Elisabetta Bavasso, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : #Pensalibero24Tag: aduc, anni, bambino, commissione, consenso, convivenza, corte costituzionale, costituzione, figlio, genitori, nato, parlamento, secolo scorso, uguaglianza

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