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Buoni Postali Fruttiferi Serie AA e 18 mesi: un disastro provocato dallo Stato. Un Decreto dell’allora Ministro Vincenzo Visco cancellò un giusto provvedimento di Mario Draghi

di ADUC | 16 Marzo 2020

E’ oramai un’ecatombe. Ogni giorno in Aduc riceviamo numerose richieste da parte di beneficiari di Buoni Fruttiferi Postali delle Serie a Termine AA oppure delle Serie a 18 mesi che si accorgono di essere in possesso di titoli il cui diritto all’incasso è prescritto. Distratti? Negligenti? Non diremmo: i motivi ci sono, e di tutt’altro tenore. Vediamo l’origine del disastro.

All’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’euro il 1 gennaio 1999 (banconote e monete arrivarono ad inizio 2002), anche le Poste prepararono i nuovi modelli di Buoni Fruttiferi. Allo scopo, il Ministero delle Comunicazioni emanò il Decreto 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del successivo 14 ottobre.
Il Decreto, firmato anche dall’allora Direttore Generale del Tesoro Mario Draghi, disciplinava le “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro”, ed al comma 2 dell’articolo 3 prevedeva: “All’atto di emissione del buono l’Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante “spazio riservato al tagliando dei rendimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
In base al Decreto, i Buoni Fruttiferi iniziarono ad essere stampati con indicata sul retro, assieme ai riferimenti normativi dell’emissione, la dicitura: “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono”. (vedi allegato 1).

Le nuove Serie a Termine AA e a 18 mesi furono invece istituite il 19 dicembre 2000, allorché fu emanato il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ai tempi retto da Vincenzo Visco) disciplinante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”.
Il Decreto venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 ed entrò in vigore il giorno successivo. Si tratta di un Decreto molto importante, che ha introdotto numerose modifiche alla disciplina normativa dei Buoni Fruttiferi ancora oggi in vigore.
Purtroppo, all’articolo 9 (Abrogazioni) fu sciaguratamente disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato
(…)
il Decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro” limitatamente all’art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole “All’atto di emissione del buono ….” alle parole “… ed il periodo di prescrizione”.

In parole povere, fu abrogata l’indicazione sui Buoni Fruttiferi dei rendimenti e della scadenza dei Buoni Fruttiferi.

Da qui l’origine del disastro cui quotidianamente assistiamo. Un disastro che vede un numero enorme di persone scoprire che gli importi loro spettanti sono prescritti. Un aspetto inquietante è che tutto ciò è stato provocato da norme emanate dallo Stato, e per di più riguardanti ciò che rappresenta Debito Pubblico. L’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha infatti sancito la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti, che è l’emittente dei Buoni Fruttiferi. La trasformazione ha comportato il trasferimento di tutti Buoni Fruttiferi Postali emessi fino al 13 aprile 2001 al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la contestuale loro equiparazione a tutti gli effetti ai titoli del Debito Pubblico. Insomma, lo Stato ha previsto la consegna ai sottoscrittori di titoli che rappresentano Debito Pubblico senza che su questi fossero riportate le condizioni
economiche e la scadenza, e prevedendo fosse sufficiente la consegna del foglio informativo. Peggio ancora, non si sono tenute nella giusta considerazione le particolari caratteristiche dei Buoni Fruttiferi cartacei: l’età media elevata dei sottoscrittori, l’enorme diffusione tra i risparmiatori, le modalità di vendita agli sportelli postali, la loro durata pluriennale, i beneficiari spesso non coincidenti con i sottoscrittori (tipico il caso del nonno che li intesta al figlio ed al nipote appena nato).
Siamo in grado di mostrare anche come era previsto fossero emessi i Buoni Fruttiferi in euro. In questo caso è stata applicata una norma abrogata poco prima, e si comprende come il Decreto del 1998 precedente fosse giusto e come sia stato assurdo abrogare le indicazioni. (vedi allegato 2)

Cosa fare? L’Arbitro Bancario Finanziario, tramite il proprio Collegio di Coordinamento, ha sancito dei requisiti molto stringenti per il rimborso: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione. Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”. Occorre di conseguenza impostare correttamente il reclamo ed il successivo ricorso, altrimenti è opportuno rivolgersi ad un Giudice e non all’Abf.

Un discorso a parte è dovuto per i Buoni stampati secondo le indicazioni del primo Decreto Ministeriale, poi abrogato. Nelle Agenzie postali si sono usati fino ad esaurimento delle scorte, e l’indicazione “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono” rappresenta un notevole punto a favore. Secondo la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite 15/06/2007, n. 13979, il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente.
In poche parole, viene sancito il principio secondo cui vale ciò che è riportato dalle condizioni presenti sul Buoni Fruttifero, e niente altro.
Quell’indicazione “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono” risulta fuorviante per il portatore il quale senza l’indicazione dei rendimenti non è messo un grado di conoscere la scadenza, e senza la scadenza non può essere consapevole del termine entro il quale incassare i Buoni per evitare la prescrizione del proprio diritto.
Per tali Buoni, quindi, vediamo maggiori possibilità di riuscita.


1 – Allegato: https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/bollotimbro.png
2 – Allegato: https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/bbb_1.png

Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, debito pubblico, direttore generale, discorso, draghi, euro, figlio, finanze, finanziaria, informazione, mario draghi, nato, persone, tesoro

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