E’ oramai un’ecatombe. Ogni giorno in Aduc riceviamo
numerose richieste da parte di beneficiari di Buoni Fruttiferi Postali delle
Serie a Termine AA oppure delle Serie a 18 mesi che si accorgono di essere in
possesso di titoli il cui diritto all’incasso è prescritto. Distratti?
Negligenti? Non diremmo: i motivi ci sono, e di tutt’altro tenore. Vediamo
l’origine del disastro.
All’approssimarsi dell’entrata in vigore
dell’euro il 1 gennaio 1999 (banconote e monete arrivarono ad inizio 2002),
anche le Poste prepararono i nuovi modelli di Buoni Fruttiferi. Allo scopo, il
Ministero delle Comunicazioni emanò il Decreto 8 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del successivo 14 ottobre.
Il Decreto, firmato anche dall’allora Direttore
Generale del Tesoro Mario Draghi, disciplinava le “Caratteristiche
tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro”, ed al comma 2
dell’articolo 3 prevedeva: “All’atto di emissione del buono l’Agenzia
postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno
spazio in bianco, indicante “spazio riservato al tagliando dei
rendimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando
indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
In base al Decreto, i Buoni Fruttiferi
iniziarono ad essere stampati con indicata sul retro, assieme ai riferimenti
normativi dell’emissione, la dicitura: “I rendimenti sono riportati sul bollo
apposto sul presente buono”. (vedi allegato 1).
Le nuove Serie a Termine AA e a 18 mesi furono
invece istituite il 19 dicembre 2000, allorché fu emanato il Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ai tempi
retto da Vincenzo Visco) disciplinante le “Condizioni generali di
emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di
buoni”.
Il Decreto venne pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 ed entrò in vigore il giorno successivo.
Si tratta di un Decreto molto importante, che ha introdotto numerose modifiche
alla disciplina normativa dei Buoni Fruttiferi ancora oggi in vigore.
Purtroppo, all’articolo 9 (Abrogazioni) fu
sciaguratamente disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è abrogato
(…)
il Decreto 8 ottobre 1998 del segretario
generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro
recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in
euro” limitatamente all’art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole
“All’atto di emissione del buono ….” alle parole “… ed il
periodo di prescrizione”.
In parole povere, fu abrogata l’indicazione sui
Buoni Fruttiferi dei rendimenti e della scadenza dei Buoni Fruttiferi.
Da qui l’origine del disastro cui
quotidianamente assistiamo. Un disastro che vede un numero enorme di persone
scoprire che gli importi loro spettanti sono prescritti. Un aspetto inquietante
è che tutto ciò è stato provocato da norme emanate dallo Stato, e per di più
riguardanti ciò che rappresenta Debito Pubblico. L’articolo 5, comma 3, del
Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha infatti sancito la trasformazione in società
per azioni della Cassa Depositi e Prestiti, che è l’emittente dei Buoni
Fruttiferi. La trasformazione ha comportato il trasferimento di tutti Buoni
Fruttiferi Postali emessi fino al 13 aprile 2001 al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la contestuale loro equiparazione a tutti gli effetti ai titoli
del Debito Pubblico. Insomma, lo Stato ha previsto la consegna ai
sottoscrittori di titoli che rappresentano Debito Pubblico senza che su questi
fossero riportate le condizioni
economiche e la scadenza, e prevedendo fosse
sufficiente la consegna del foglio informativo. Peggio ancora, non si sono
tenute nella giusta considerazione le particolari caratteristiche dei Buoni
Fruttiferi cartacei: l’età media elevata dei sottoscrittori, l’enorme
diffusione tra i risparmiatori, le modalità di vendita agli sportelli postali,
la loro durata pluriennale, i beneficiari spesso non coincidenti con i
sottoscrittori (tipico il caso del nonno che li intesta al figlio ed al nipote
appena nato).
Siamo in grado di mostrare anche come era
previsto fossero emessi i Buoni Fruttiferi in euro. In questo caso è stata
applicata una norma abrogata poco prima, e si comprende come il Decreto del 1998
precedente fosse giusto e come sia stato assurdo abrogare le indicazioni. (vedi
allegato 2)
Cosa fare? L’Arbitro Bancario Finanziario,
tramite il proprio Collegio di Coordinamento, ha sancito dei requisiti molto
stringenti per il rimborso: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento
dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario
di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta
prescrizione. Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e
ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione
dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o
dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza
al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza
dell’investitore”. Occorre di conseguenza impostare correttamente il reclamo ed
il successivo ricorso, altrimenti è opportuno rivolgersi ad un Giudice e non
all’Abf.
Un discorso a parte è dovuto per i Buoni
stampati secondo le indicazioni del primo Decreto Ministeriale, poi abrogato.
Nelle Agenzie postali si sono usati fino ad esaurimento delle scorte, e
l’indicazione “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente
buono” rappresenta un notevole punto a favore. Secondo la sentenza di
Cassazione a Sezioni Unite 15/06/2007, n. 13979, il collocamento dei buoni dà
luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore
e, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e
quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria
caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni
oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e
consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente.
In poche parole, viene sancito il principio
secondo cui vale ciò che è riportato dalle condizioni presenti sul Buoni
Fruttifero, e niente altro.
Quell’indicazione “I rendimenti sono riportati
sul bollo apposto sul presente buono” risulta fuorviante per il portatore il
quale senza l’indicazione dei rendimenti non è messo un grado di conoscere la
scadenza, e senza la scadenza non può essere consapevole del termine entro il
quale incassare i Buoni per evitare la prescrizione del proprio diritto.
Per tali Buoni, quindi, vediamo maggiori
possibilità di riuscita.
1 – Allegato: https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/bollotimbro.png
2 – Allegato: https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/bbb_1.png
Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

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