La
storia della borsa italiana è piena di racconti ed episodi a tratti surreali e
a cui si stenta a credere.
Non si era ancora vista, però, una società
chiedere agli aderenti ad un’offerta pubblica di acquisto di restituire una
parte del prezzo pagato. E’ ciò che sta accadendo agli ex azionisti Camfin che
nel 2013 apportarono le proprie azioni all’opa lanciata dalla società Lauro 61,
partecipata tra gli altri dalla Marco Tronchetti Provera & C., proponendo
un prezzo di acquisto pari a 0,80 per azione.
La Consob aveva però disposto la rettifica del
prezzo, da 0,80 a 0,83 euro per azione, causando all’offerente un maggior
esborso di circa 8,5 milioni di euro. Secondo la Commissione, vi erano stati
acquisti sul mercato da parte di soggetti riconducibili a Lauro 61 fino ad
prezzo appunto di 0,83 euro.
A seguito di ricorsi amministrativi, la
decisione della Consob è stata il 9 novembre 2018 annullata in via definitiva
dal Consiglio di Stato (Sentenza 6330) che, accogliendo le istanze, ha ritenuto
non sussistenti le condotte contestate dall’Autorità riconoscendo che nel corso
dell’Offerta Lauro61 aveva operato sempre in piena legittimità. La richiesta di
danni alla Consob è stata invece rigettata in quanto mal formulata e senza la
doverosa quantificazione del danno, che in linea di principio è ancora
possibile richiedere mediante l’avvio di una causa civile.
Il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha
invitato gli azionisti che avevano beneficiato della modifica in aumento del
prezzo dell’OPA del 2013 ad estinguere la loro obbligazione devolvendo
direttamente le somme ricevute in eccesso ad un’associazione non-profit per la
ricerca. L’invito sta pervenendo a mezzo lettera raccomandata, nella quale la
società comunica pure che si riserva di agire per il recupero dell’indebito
arricchimento. (vedi allegato)
Gli azionisti interessati sono davanti a un
bivio: pagare oppure attendere l’eventuale richiesta successiva che perverrà
tramite invito alla negoziazione assistita. Non è infatti detto che la società
proceda, specie per importi non elevati.
In ambo i casi, sono pur’essi titolati a
richiedere a loro volta alla Consob la somma contestata. Operazione all’atto
pratico tutt’altro che semplice. Anche la sola estensione alla Commissione del
giudizio intentato da Camfin non è pacifica.
Qualche dubbio sussiste pure in merito al
capital gain pagato all’epoca, ma a parere di chi scrive si ha diritto alla
contabilizzazione di una minusvalenza in base all’articolo 6, comma 2 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, laddove prevede che “i proventi
conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Soprattutto, la vicenda Camfin evidenza tutta
l’inadeguatezza della Giustizia in Italia riguardo i tempi di intervento, peggio
ancora quando rapportati alla velocità dei mercati finanziari e dell’economia
in generale.
Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

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