Si, forse è vero: il legislatore non ama noi avvocati – anche se di avvocati pullula il Parlamento. Ma questo non accade solo a noi. A me pare piuttosto che il legislatore abbia dato ampia e generale prova – nel corso degli ultimi decenni – della propria insipienza e mancanza di lucidità e, più a fondo, di quella malattia che si chiama inettitudine alle riforme, cioè a quelle cose che dovrebbero permettere al Paese di fare un salto in avanti. Dunque, penalizzato è il Paese.
Nondimeno, ciò non autorizza a gettare ogni legge o provvedimento in una ipotetica paccottiglia da spazzatura. Segnatamente, il decreto legislativo n. 28 del 2010 – quello che introduce nel nostro ordinamento la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali – rilancia un istituto che il codice civile del 1865 recava tra i primi articoli e predispone a favore di imprese e cittadini una modalità di gestione e soluzione delle controversie completamente diversa da quella che si celebra dinanzi al giudice.
Senonché un grave, forse gravissimo vizio del legislatore – che non è abituato o avvezzo a ‘progettare’ quanto a inseguire delle emergenze – è al contempo il malcelato movente della novella legislativa: ovviare con essa al disastro del quotidiano funzionamento (rectius: ingolfamento) della macchina giudiziaria, creando un ‘binario’ parallelo verso cui ‘deviare’ gran parte del nuovo contenzioso. Se si va a vedere, le principali storture del decreto legislativo 28 sono da attribuire (anche indirettamente) a questa mozione di fondo. Tra quelle vorrei, per esempio, annoverare l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione (posto che la mediazione ha tutte le caratteristiche per svilupparsi in un regime di crescente e spontanea consapevolezza di cittadini e imprese), così come il nesso che viene instaurato tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione ed il successivo processo dinanzi all’autorità giudiziaria (perché ciò inietta nella mediazione un condizionamento che le è estraneo per natura). L’Avvocatura (in particolare il XXX Congresso Nazionale Forense tenutosi a Genova) non ha mancato di stigmatizzare queste storture, senonché vi ha aggiunto motivi di contrarietà che personalmente non riesco a comprendere (e quindi a condividere): in particolare, oltre al resto, ha chiesto l’obbligatorietà della difesa tecnica (cioè dell’assistenza legale dell’avvocato nella procedura) e un non meglio precisato ‘periodo di sperimentazione’ del nuovo istituto, al fine di saggiarne le performance (richiesta illuminante della concezione ‘totemica’, non pragmatica, del diritto alle nostre latitudini: come di un castello di regole, rigido, da ossequiare e ‘servire’ piuttosto che di uno ‘strumento di lavoro’ da confezionare e modificare secondo i bisogni).
L’impressione che molti (anche, come me, avvocati) ricavano da queste istanze, oltre che da esplicite manifestazioni di pensiero, è che la rappresentanza dell’avvocatura sia generalmente restìa alla mediazione, in quanto vi rintraccia semplicemente un attentato alle prerogative, al riconoscimento, al prestigio e al reddito dei componenti la categoria.
Io penso che per aspirare a correggere i pur sussistenti limiti della nuova normativa, l’avvocatura italiana dovrebbe avere il coraggio di superare se stessa e di incalzare il legislatore in un percorso anche più innovativo, ma coerente; di affermare la propria convinta adesione al nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, ma pretendendo dal legislatore una autentica e definitiva riforma del sistema giustizia – senza la quale anche la mediazione può miseramente fallire. In somma, è necessario essere e proporsi al di sopra di ogni sospetto, fugando il dubbio che si stia ingaggiando una battaglia di retroguardia, una resistenza piccata e stizzita.
In mancanza di chiarezza in tal senso – che, forse per mio limite, non ho (ancora) percepito – non credo purtroppo che la battaglia ingaggiata sia sostenibile.
Paolo Marini

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