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La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli

Un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo.

di Roberto Righi | 24 Febbraio 2020

La sentenza n. 10 del 31 gennaio 2020 ha posto la parola fine al referendum “manipolativo” in

materia elettorale. E non poteva essere diversamente, tenuto conto dei precedenti della Corte in

materia di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. e della complessità del quesito che sarebbe

stato proposto agli elettori, la cui enunciazione occupa oltre sei pagine della sentenza.

È noto che le leggi elettorali possono rientrare tra quelle sottoposte a referendum abrogativo

perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 47/1991 con la quale fu dichiarato

ammissibile il c.d. “referendum Segni” respinse la tesi secondo la quale esse sarebbero

implicitamente ricomprese nell’elenco dell’art. 75 Cost., in forza di un emendamento aggiuntivo

approvato dall’Assemblea Costituente, ma per omissione non introdotto nel testo finale della

Costituzione, e ciò per la decisiva ragione per la quale conta soltanto il testo definitivo di essa,

come promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dunque il referendum abrogativo è astrattamente ammissibile anche per le leggi elettorali, ma,

come dimostra la costante giurisprudenza costituzionale in materia, deve tenere conto in primo

luogo della loro particolare natura, in quanto “costituzionalmente necessarie” e quindi debbono

essere immediatamente auto-applicative, cosicché la loro abrogazione parziale deve comunque

consentirne l’immediata applicazione.

Allo stesso tempo, secondo la Corte, benchè siano ammissibili anche le operazioni di ritaglio di

frammenti normativi e di singole parole, ciò può avvenire soltanto ove la proposta di

abrogazione parziale non si trasformi in una proposta all’elettore che viene ad alterare

l’originaria ratio delle disposizioni oggetto del quesito referendario.

Infatti, in questo caso saremmo in presenza di un uso sviato dell’iniziativa referendaria, che

verrebbe ad assumere natura “surrettiziamente propositiva”, non prevista dalla Costituzione nel

nostro sistema, ove la partecipazione popolare all’iniziativa legislativa può avvenire soltanto

nelle forme dell’art. 71, mediante la proposta di legge da parte di almeno cinquantamila elettori.

Date queste premesse di ordine costituzionale, la sorte del referendum Calderoli non poteva

che essere segnata e per ritenerlo ammissibile la Corte Costituzionale avrebbe dovuto ribaltare

tutta la sua univoca giurisprudenza in materia.

Intanto, eravamo in presenza di un quesito di notevole complessità, in realtà incomprensibile da

parte degli elettori, se non attraverso la sua intitolazione compiuta ad opera dell’Ufficio Centrale

per il Referendum presso la Corte di Cassazione. Ma soprattutto, la legislazione elettorale che

sarebbe residuata dall’approvazione da parte del corpo elettorale del referendum non sarebbe

stata in alcun modo auto-applicativa, perché il legislatore avrebbe dovuto conseguentemente

rideterminare i collegi uninominali di Camera e Senato.

Questo era il problema insuperabile da parte dei Consigli Regionali promotori. Essi hanno

tentato di eluderlo con un espediente che ha reso a fortiori inammissibili i quesiti referendari, ma

che non poteva sfuggire alla Corte Costituzionale.

E cioè quello di includere tra essi anche la richiesta di abrogazione parziale della legge delega n.

51 del 2019, il cui oggetto è rappresentato dalla modifica dei collegi uninominali e plurinominali

esistenti, in applicazione della legge elettorale attualmente vigente – il c.d. Rosatellum- da attuarsi

oggi all’esito del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

L’intervento abrogativo sulla legge delega – secondo i promotori – ne avrebbe sostanzialmente

modificato il suo oggetto, eliminandosi ogni riferimento all’interno di essa ai collegi

plurinominali, modificando le condizioni temporali per l’esercizio della delega e quindi

sostituendone per via abrogativa i corrispondenti principi e criteri direttivi, ma la Corte ha

respinto questo artifizio, perché ha rilevato che in questo modo si sarebbero alterati gli stessi

“caratteri somatici” della legge di delegazione.

Secondo la Corte, quindi, proprio l’intervento parzialmente abrogativo sulla legge delega ha

avuto la conseguenza di rendere ancora più manifesta tale manipolazione.

Ma le censure della Corte non finiscono qui: ne verrebbe modificato anche il dies a quo per

l’esercizio della delega, fissato al momento dell’entrata in vigore della legge costituzionale sul

taglio dei parlamentari, cosicchè la delega da condizionale diverrebbe “stabile”, ed anzi

potrebbe doppiarsi. Rileva infine la Corte che l’eventuale scioglimento delle Camere

imporrebbe il rinvio del referendum per l’art. 34 della legge 352 del 1970 e ciò esaurirebbe la

delega stessa.

Queste riflessioni della Corte, che rendono obbligata la sua conclusione circa il carattere

“eccessivamente manipolativo ”del referendum Calderoli, in realtà disvelano quale era il vero scopo

dell’iniziativa referendaria, ossia tendere ad ottenere per questa via quello scioglimento

anticipato delle Camere, non raggiunto con la crisi della maggioranza governativa dell’agosto

2019.

Infatti, gli stessi Consigli Regionali promotori avevano ben chiaro che il referendum abrogativo

sul Rosatellum non poteva essere ammissibile, proprio perché ne sarebbe conseguita in caso di

accoglimento una legislazione elettorale non autoapplicativa. Da qui l’espediente di coinvolgere

nel quesito anche la legge delega, approvata dal Parlamento per tutt’altro scopo. E l’ulteriore

espediente della proposizione in parallelo di un conflitto di attribuzioni contro Camera e

Senato, in relazione all’art. 37 della legge n. 352 del 1970, a motivo della mancata adozione di

una legislazione che imponga la sospensione degli effetti del referendum su leggi

costituzionalmente necessarie, ove la normativa di risulta non sia autoapplicativa e ciò fino

all’adozione della relativa disciplina attuativa. Ma da qui anche l’eccezione di illegittimità

costituzionale da essi sollevata nel giudizio di ammissibilità del referendum dello stesso art. 37

della legge 352 del 1970, nella parte in cui tale disposizione – in violazione dell’art. 75 Cost. –

avrebbe introdotto la prevalenza sulla volontà referendaria e quindi sullo stesso principio di

sovranità popolare, di quello di “costante operatività” degli organi costituzionali. Ma la Corte non

ha nemmeno avuto bisogno di respingerla, dichiarandone la manifesta inammissibilità poiché

tale eccezione sarebbe stata rilevante soltanto ove la richiesta referendaria fosse stata dichiarata

inammissibile per il carattere non autosufficiente delle disposizioni di risulta.

Al contrario, essa è stata ritenuta tale per il carattere “eccessivamente” manipolativo del quesito,

disvelato appunto dallo snaturamento del contenuto della legge delega. A sua volta, il conflitto

di attribuzioni è stato dichiarato inammissibile con la parallela ordinanza n. 9 del 2020, per la

insuperabile ragione che nel caso ove il conflitto abbia ad oggetto un atto legislativo, appunto

l’art. 37 della legge 352 del 1970, e vi sia un giudizio ove sia stata sollevata o sia deducibile la

relativa questione di costituzionalità – come è avvenuto proprio in quello sull’ammissibilità del

referendum – tale rimedio è inesperibile, per pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La conclusione che se ne può trarre è che vi sono dei limiti obiettivi di natura costituzionale

all’ammissibilità dei referendum in materia elettorale, anche se essi non rientrano tra quelli

vietati dall’art. 75 Cost. Ma soprattutto, ne esce ancora una volta sconfitto il tentativo di una

forza politica, che attualmente dispone del 30 per cento dei voti, di trasformare tale “pacchetto”

in una maggioranza di governo autosufficiente, dimenticando che il maggioritario ad un turno è

storicamente proprio dei sistemi politici bipartitici, ma funzionerebbe malissimo in un sistema

tripolare”, come anche l’esperienza ventennale del Mattarellum e delle relative instabili coalizioni

ha confermato.

C’è da domandarsi perché i teorici del sistema maggioritario non abbiamo mai proposto quello

a doppio turno, caro al Prof. Sartori, il quale ha prodotto, almeno sino ad ora, la stabilità delle

istituzioni della Quinta Repubblica francese e che soprattutto imporrebbe a fortiori la scelta di

candidati quam maxime rappresentativi ed inclusivi.

 

Roberto Righi  (pubblicato su Il Dubbio)

Pubblicato in : EditorialeTag: calderoli, collegi uninominali, consigli regionali, corte costituzionale, costituzione, crisi, dichiarato, disposizione, giurisprudenza, governo, legge elettorale, natura, parlamento, proposta di legge, referendum, repubblica, repubblica francese, sentenza della corte, sovranità popolare

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