C’è un fantasma che si aggira all’interno della riforma costituzionale . Questo fantasma che cerca disperatamente la propria collocazione, ha un nome e si chiama Agricoltura e Foreste. Una materia di fondamentale interesse come chiunque sa e che, tuttavia, per la nuova riforma costituzionale è inesistente. Che comportamento tenere allora di fronte a una tale situazione? Di certo ignorare del tutto la materia come ha fatto il legislatore che ha varato la legge costituzionale sottoposta per la sua conferma al giudizio del popolo, non è possibile, altrimenti potremmo considerare irrilevante, e quindi procedere alla soppressione, non solo del Ministero di riferimento diretto dall’onorevole Martina, ma anche alla soppressione dei vari Assessorati regionali. Rimarrebbe, comunque, da fare i conti con l’Unione Europea della quale siamo parte e la cui attività, in altissima percentuale, e comunque in misura ben maggiore che in ogni altra materia, con esclusione forse della materia ambiente, ha per oggetto le tematiche agricole
Qualcuno, dotato di una certa cultura costituzionale, potrà osservare che anche nella pregressa sciagurata riforma del Titolo V riguardante i rapporti fra Stato e Regioni, realizzata con la legge costituzionale n.3 del 2001, la materia Agricoltura e Foreste era scomparsa. Questo è vero, ma la scomparsa era solo apparente, perché Il brillante Ministro Bassanini, che quella inutile, quanto deleteria riforma, volle con estrema convinzione per allineare l’Italia agli Stati Uniti( sic !)- come ebbe a dichiarare a chi gli chiedeva come mai i Presidenti di Regione ora si chiamassero Governatori- aveva escogitato un meccanismo giuridico per cui la scomparsa della materia era solo formale.
Questo meccanismo giuridico, sul quale si era fondata la riforma del 2001 avente per oggetto la parte della Costituzione relativa ai rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni , era esattamente l’opposto di quello stesso meccanismo che aveva presieduto al disegno costituzionale dei padri costituenti per cui le Regioni avevano la competenza concorrente in alcune materie elencate in modo tassativo e lo Stato in ogni altra materia rimanente. Competenza concorrente, giova ricordarlo, sta a significare che, sia lo Stato, che le Regioni, concorrono a formare la legislazione relativa a ciascuna materia regionalizzata: il primo intervenendo a livello di individuazione dei principi fondamentali costitutivi della materia e le seconde manifestando la propria autonomia legislativa, oltreché amministrativa, a quel livello consentito dalla cornice normativa costituita dai principi fondamentali individuati dallo Stato.
Con la riforma del 2001 si ha un totale rovesciamento, come dicevamo sopra del principio accolto dalla Costituzione del 1948, nel senso che lo Stato diviene un ente a competenza numerata, mentre le Regioni divengono un ente a competenza generale, sicché ogni materia non espressamente attribuita dalla nuova Costituzione allo Stato, o a livello di competenza concorrente, o a livello di competenza esclusiva, doveva considerarsi di competenza esclusiva delle Regioni in quanto materia residuale ossia non prevista come di competenza statale.
Fra le materie che non furono espressamente ascritte alla competenza statale, vi fu anche l’Agricoltura e Foreste-ma anche l’Industria e il Turismo- sicché essa doveva ritenersi a tutti gli effetti di competenza esclusiva delle Regioni. Questa, la bella trovata della riforma del 2001, della quale fu alfiere il Ministro della Funzione Pubblica Bassanini, convinto assertore di un regionalismo quanto mai spinto, che però non si sa su quali basi riposasse visto le vistose crepe che l’istituto regionale era andato mostrando nel corso della sua esperienza. Intanto la riforma portava via con sé le ultime strutture periferiche dello Stato che avevano funzionato enormemente meglio delle diverse amministrazioni regionali dirette o indirette, ossia degli Enti locali delegatari di funzioni amministrative regionali.
Va da sé che una legge costituzionale che escludeva completamente lo Stato dal dire la sua in una materia come l’Agricoltura e le Foreste alla maniera degli Stati federali, era destinata ad essere “rivisitata “ fatalmente dalla Consulta e sorprende non poco che un giurista preparato come Franco Bassanini e la corte dei vari giuristi da lui radunata, tutti all’epoca osannanti la riforma, non se ne siano resi conto. E’ quanto, infatti, avvenne, appena la Corte Costituzionale ne ebbe la possibilità, che si ripeté in più di una occasione. La Corte “incise” indirettamente la legge costituzionale intervenendo sul significato di agricoltura potenziandone la portata attraverso una ricostruzione-interpretazione che dilatava il significato tradizionale della materia. Lo Stato poté, in tal modo, recuperare parzialmente la originaria funzione attraverso la connessione riconosciuta dalla Consulta, fra Agricoltura e l’ Ambiente, di competenza, questa seconda materia, dello Stato. Ugualmente il giudice delle leggi riconobbe lo stretto collegamento che presentavano con la materia Agricoltura, le materie, rispettivamente, della Protezione della salute e della Concorrenza dei mercati, materie entrambe attribuite alla competenza dello Stato. Analogo risultato si pervenne in relazione al settore forestale della materia Agricoltura, allorché la Corte Costituzionale riconobbe la stretta relazione esistente fra foreste e tutela dell’ ambiente.
Se la Corte Costituzionale aveva rimesso in equilibrio, per quanto riguarda il caso che andiamo esaminando, un sistema che appariva fortemente squilibrato sul versante regionale, aveva però evidenziato anche la patologia dello stesso sistema dove il giudice aveva supplito la funzione del legislatore.
Con la riforma varata dal Parlamento che attende di essere confermata dal consenso popolare, non solo lo Stato, ma anche le Regioni divengono titolari di competenze esclusive, essendo stata eliminata la competenza concorrente che è tipica degli ordinamenti regionali, e viene confermato il sistema delle competenze numerate con un aumento delle materie attribuite allo Stato e la compressione in proporzione delle materie già attribuite alle Regioni. Queste, va riconosciuto, tranne alcune eccezioni e fra le quali, la Regione Toscana-in particolare per la politica del territorio universalmente apprezzata- non hanno dato una prova esaltante di efficienza amministrativa e talune di esse hanno mostrato vistose ,quanto persistenti, smagliature nell’esercizio delle funzioni attribuite.
Nell’elenco delle materie attribuite allo Stato, come anche nell’elenco delle materie regionalizzate, non compare, la materia Agricoltura e Foreste di cui abbiamo detto all’inizio. Ogni congettura al riguardo diviene possibile, tanto la cosa è sorprendente, ma che sia dovuto ad una distrazione del legislatore non è immaginabile. Molto più probabile che il riformatore ne fosse consapevole e, allo stesso modo era anche consapevole però-e ciò è da stigmatizzare- che una tale scelta avrebbe chiamato in causa, ancora una volta, la Corte Costituzionale poiché non è prevista nella Costituzione riformata la competenza residuale in favore dello Stato o delle Regioni in relazione a materie che pure potranno configurarsi in futuro , come si è verificato per la tutela dell’ambiente con il costituente, quando negli anni ’46 e ’47- allorché venne formata la nostra Carta fondamentale-il problema ambientale non era ancora comparso.
Se dovessimo fare una previsione circa il merito del futuro, quanto certo, intervento della Corte Costituzionale al riguardo, se la riforma ovviamente venisse confermata dal voto popolare, riterremmo che la Corte non smentirebbe sé stessa quando in precedenti pronunzie, alle quali abbiamo prima accennato, ha dimostrato la propria contrarietà al riconoscimento della competenza esclusiva regionale in materia di Agricoltura e Foreste. A fondamento del proprio ragionamento potrebbe esserci la considerazione, per escludere la competenza regionale in favore di quella statale, in mancanza di ogni dato normativo di riferimento, che siamo in presenza di uno Stato unitario che volutamente si spoglia di alcune competenze in favore di un ente derivato.
Alberto Abrami

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