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Un fantasma chiamato agricoltura

Nella nuova riforma costituzionale un fantasma aleggia cercando la propria collocazione: il fantasma Agricoltura e Foreste. In esclusiva per Pensalibero il professor Alberto Abrami, già ordinario di Diritto Forestale nell’ateneo fiorentino, evidenzia tale mancanza.

di Alberto Abrami | 25 Novembre 2016

C’è un fantasma che si aggira all’interno della riforma costituzionale . Questo fantasma che cerca disperatamente la propria collocazione, ha un nome  e  si chiama  Agricoltura e Foreste. Una materia  di fondamentale interesse come chiunque  sa e che, tuttavia,  per la nuova riforma costituzionale è inesistente. Che comportamento tenere allora di fronte a una tale situazione?  Di certo ignorare del tutto la materia come  ha fatto il legislatore che ha varato la legge costituzionale sottoposta per la sua conferma  al giudizio del popolo, non è  possibile, altrimenti potremmo considerare irrilevante, e quindi procedere alla  soppressione, non solo del Ministero di riferimento diretto dall’onorevole Martina, ma  anche alla soppressione dei  vari Assessorati regionali. Rimarrebbe, comunque, da fare i conti con l’Unione Europea  della quale siamo parte e la cui attività, in altissima percentuale, e comunque in misura ben maggiore che in ogni altra materia, con esclusione forse della materia ambiente, ha per oggetto le  tematiche agricole

Qualcuno, dotato di una certa cultura costituzionale, potrà osservare che anche nella pregressa sciagurata riforma del Titolo V riguardante i rapporti  fra  Stato e  Regioni, realizzata con la legge costituzionale n.3  del 2001, la materia Agricoltura e  Foreste era scomparsa. Questo è vero, ma la scomparsa era solo  apparente, perché Il brillante Ministro Bassanini, che quella inutile, quanto deleteria riforma, volle con estrema convinzione per allineare  l’Italia agli Stati Uniti( sic !)- come ebbe a  dichiarare a chi gli chiedeva come mai i Presidenti di Regione ora si chiamassero Governatori-  aveva escogitato un meccanismo giuridico per cui la scomparsa della materia  era solo formale.

Questo meccanismo giuridico,  sul quale si era fondata la riforma  del 2001 avente per oggetto la parte della Costituzione relativa ai rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni , era esattamente l’opposto di quello stesso meccanismo che aveva presieduto  al disegno costituzionale dei padri costituenti per cui le Regioni avevano la  competenza concorrente in alcune materie elencate in modo tassativo e  lo Stato in ogni altra materia rimanente. Competenza concorrente,  giova ricordarlo, sta a significare  che, sia lo Stato, che le Regioni, concorrono a formare la legislazione relativa a ciascuna materia regionalizzata: il primo intervenendo  a livello di individuazione dei principi fondamentali costitutivi della materia e le seconde manifestando la propria autonomia legislativa, oltreché amministrativa, a  quel livello  consentito dalla cornice normativa costituita dai principi fondamentali  individuati dallo Stato.

Con la riforma del 2001 si ha un totale rovesciamento, come dicevamo sopra  del principio accolto dalla Costituzione del 1948, nel senso che lo Stato diviene un ente a competenza numerata, mentre le Regioni divengono un ente a competenza generale, sicché ogni materia  non espressamente attribuita dalla nuova Costituzione allo Stato, o a livello di competenza concorrente, o a livello di competenza esclusiva, doveva considerarsi di competenza esclusiva delle Regioni in quanto materia residuale ossia non prevista come di competenza statale.

Fra le materie che non furono espressamente ascritte alla competenza statale, vi fu anche l’Agricoltura e Foreste-ma anche l’Industria e il Turismo- sicché essa doveva ritenersi a tutti gli effetti di competenza esclusiva  delle Regioni. Questa, la bella trovata della riforma del 2001, della quale fu alfiere  il Ministro della Funzione Pubblica Bassanini, convinto assertore di un regionalismo  quanto mai spinto, che però non si sa su quali basi riposasse visto le vistose crepe che l’istituto regionale era andato mostrando nel corso della sua esperienza. Intanto la riforma portava via con sé le ultime  strutture periferiche dello Stato che avevano funzionato enormemente meglio delle diverse amministrazioni regionali dirette o indirette, ossia degli Enti locali delegatari di funzioni amministrative regionali.

Va da sé che una legge costituzionale  che escludeva completamente lo Stato dal dire la sua in una materia come l’Agricoltura e le Foreste alla maniera degli Stati federali, era destinata ad essere “rivisitata “ fatalmente dalla Consulta e sorprende non poco che un giurista preparato come Franco Bassanini e la corte dei vari giuristi da lui radunata, tutti all’epoca osannanti la riforma, non se ne siano resi conto. E’ quanto, infatti, avvenne, appena la Corte Costituzionale ne ebbe la possibilità, che si ripeté in più di una occasione. La Corte “incise” indirettamente la legge costituzionale intervenendo sul significato di agricoltura potenziandone la portata  attraverso una ricostruzione-interpretazione che dilatava il significato tradizionale della materia. Lo Stato poté, in tal modo, recuperare parzialmente la originaria funzione  attraverso la connessione riconosciuta dalla Consulta, fra Agricoltura e l’ Ambiente, di competenza, questa seconda materia, dello Stato. Ugualmente il giudice delle leggi riconobbe lo stretto collegamento che presentavano con la materia  Agricoltura,  le materie, rispettivamente, della Protezione della salute e della Concorrenza dei mercati, materie  entrambe attribuite alla competenza dello Stato. Analogo  risultato si pervenne in relazione al  settore  forestale  della materia Agricoltura, allorché la Corte Costituzionale riconobbe la stretta relazione esistente fra  foreste e tutela dell’ ambiente.

Se la Corte Costituzionale aveva rimesso in equilibrio, per quanto riguarda il caso che andiamo esaminando, un sistema che appariva fortemente squilibrato sul versante regionale, aveva però evidenziato anche la patologia dello stesso sistema dove il giudice aveva supplito la funzione del legislatore.

Con la riforma  varata  dal Parlamento che attende di essere confermata dal  consenso popolare, non solo  lo Stato, ma  anche le Regioni divengono  titolari di competenze esclusive, essendo stata eliminata la competenza concorrente che è tipica degli ordinamenti regionali,  e viene confermato  il sistema delle competenze numerate  con  un  aumento    delle materie  attribuite allo Stato e la compressione in proporzione delle materie già attribuite alle Regioni. Queste, va riconosciuto, tranne alcune eccezioni e fra  le quali,  la Regione Toscana-in particolare per la politica del territorio universalmente apprezzata- non  hanno dato una prova esaltante  di efficienza  amministrativa e  talune di esse  hanno mostrato vistose ,quanto persistenti, smagliature nell’esercizio delle funzioni attribuite.

Nell’elenco delle materie attribuite  allo Stato, come anche nell’elenco delle materie regionalizzate, non compare,  la materia Agricoltura e Foreste di cui abbiamo detto all’inizio. Ogni congettura al riguardo diviene possibile, tanto la cosa è sorprendente, ma che  sia dovuto ad una distrazione del legislatore non è immaginabile.  Molto più probabile che il riformatore ne fosse consapevole  e, allo stesso modo era anche consapevole però-e ciò  è da stigmatizzare- che una tale scelta avrebbe chiamato in causa, ancora una volta, la Corte Costituzionale poiché non è prevista nella Costituzione riformata la  competenza residuale  in favore dello Stato o delle Regioni in relazione a materie che pure potranno configurarsi in futuro , come  si è verificato  per la tutela dell’ambiente con il costituente, quando negli anni ’46  e ’47- allorché  venne formata la nostra Carta fondamentale-il problema ambientale non era  ancora comparso.

Se dovessimo fare una previsione   circa il merito del futuro, quanto certo, intervento della Corte Costituzionale al riguardo, se la riforma ovviamente venisse confermata dal voto popolare, riterremmo che la Corte non smentirebbe sé stessa quando in precedenti pronunzie, alle quali abbiamo prima accennato, ha dimostrato la propria  contrarietà al riconoscimento della competenza esclusiva regionale in materia di Agricoltura e Foreste. A fondamento del proprio ragionamento potrebbe esserci la considerazione, per escludere  la competenza  regionale in favore di quella statale, in mancanza di ogni dato normativo di riferimento, che siamo in presenza di uno Stato unitario che volutamente si spoglia di alcune competenze in favore di un ente derivato.

Alberto Abrami

Pubblicato in : EditorialeTag: agricoltura, Alberto Abrami, anni, conti, corte costituzionale, costituzione, costituzione del 1948, Diritto forestale, futuro, mercati, merito, parlamento, regione toscana, Riforma costituzionale, stati uniti, toscana

Info Alberto Abrami

Già professore ordinario di Diritto Forestale e dell’Ambiente nell’Università di Firenze,. è stato, negli anni a cavallo fra il 900 e il 2000, componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno in rappresentanza del Ministero del Lavori Pubblici e nel Comitato scientifico del Parco regionale delle Apuane in rappresentanza delle Università toscane. Al suo attivo ha circa trecento pubblicazioni, l’ultima delle quali, edita per i tipi di Aracne Editore di Roma, si intitola “Legislazione ed Amministrazione del Paesaggio”. E’ scomparso a Firenze nel 2023.

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