Con l’approvazione della manovra contenuta nella legge n. 122/2010, l’attuale governo ha inciso pesantemente sul riordino del sistema previdenziale vigente e in particolare sugli assetti del sistema pensionistico di primo pilastro. In sintesi, le misure hanno riguardato:
Dall’1/1/2011, il sistema delle “finestre” a scadenze fisse, previsto dalla normativa previgente, viene sostituito dal sistema della cosiddetta “finestra mobile”, che posticipa di dodici (lavoratori dipendenti) o diciotto mesi (lavoratori autonomi o in regime di totalizzazione)il diritto a pensione di coloro che abbiano a maturare i requisiti minimi per la pensione di anzianità già stabiliti in base alla legge 243/2007 (art. 12, comma 3). Si tratta di una misura che ritarda il pensionamento da un minimo di sette ad un massimo di nove mesi, garantendo nel frattempo il diritto del lavoratore alla permanenza in servizio, per evitare che possa rimanere senza stipendio e senza pensione (ex art. 6 legge n. 31/2008);
Dall’1/12/2010, per i dipendenti pubblici il pagamento in due o tre rate annuali delle indennità di liquidazioni eccedenti i 90.000 euro lordi (comma 9);
Dall’1/1/2015, un ulteriore incremento del requisito minimo per il pensionamento, che si aggiunge al criterio fissato al comma 3 e che prevede l’adeguamento del limite ogni tre anni in base alla maggiore aspettativa di vita registrata dall’Istat nell’arco del quinquennio di rilevazione precedente (comma 12-bis e ter). Ad esempio, se rispetto al quinquennio 2013-2018 dovesse registrarsi un incremento dell’attesa di vita pari a quattro mesi sia per gli uomini che per le donne, per maturare il diritto a pensione nel 2018 occorrerà aspettare quattro mesi in più. Nel 2015, l’incremento è stato già prefissato in misura pari ai tre mesi.
Dall’1/1/2012, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, l’elevazione del requisito minimo dell’età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Si passa dal requisito minimo anagrafico di 61 a 65 anni, in modo non graduale.
Per le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art. 1 legge n. 29/79, dall’1/7/2010, la prestazione da gratuita diventa onerosa per l’iscritto in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997(comma 12-septies). Questo significa che chi vorrà o necessiterà ai fini della maturazione del diritto a pensione di trasferire parte dei propri contributi in uscita verso l’INPS dovrà sopportare un onere, a volte anche cospicuo, pur in presenza di una contribuzione già versata.
Per le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/79, dal 31/7/2010 la prestazione sarà calcolata in base a coefficienti di calcolo più onerosi di cui alle tabelle aggiornate del D.M. 31/8/2007 (comma 12-decies).
Dal 30/7/2010 per i lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza (ovvero i dipendenti di enti pubblici) e dal 31/7/2010 per i lavoratori dipendenti iscritti alla C.T.P.S. (ovvero gli statali) non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps (comma 12-undecies). In breve, la norma cancella la possibilità di ottenere dall’Inps, in mancanza dei requisiti minimi utili a maturare il diritto a pensione, un trattamento sostitutivo una tantum. E, anche in questo caso, pur in presenza di una contribuzione già versata.
Dall’1/1/2011, per tutti i dipendenti pubblici assunti prima dell’1/1/2001 il calcolo della liquidazione si sdoppierà: per la prima parte, tenendo conto della retribuzione alla data di cessazione e l’anzianità utile maturata al 31/12/2010; per la seconda parte, invece, in ragione del sistema già in uso per il TFR, che prevede accantonamenti della retribuzione lorda su base mensile o annua pari al 6,91%. In poche parole, una variazione del sistema di calcolo che dovrebbe risultare in previsione futura più sfavorevole al dipendente e che, per altri aspetti, potrebbe spingerlo ad aderire più facilmente ad un piano pensionistico integrativo o fondo pensione.
Nell’adottare queste misure, il governo avrà avuto le sue ragioni, ed è proprio quello che da qui a poco vedremo. Dove fossero la sinistra e le parti sociali durante la discussione (?!) di almeno questa parte della manovra permane un mistero. Ma, per il futuro, quale intervento potremmo auspicare?
In proposito, l’ultima misura annotata ci consente di svolgere una riflessione più accorta. Le succitate misure adottate dalla recente manovra finanziaria trovano giustificazione da parte del governo nelle risultanze anticipate nel DPEF 2010-2013. In particolare, laddove è precisato che “per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, la produttività per occupato si attesta in media poco al di sopra dell’1,5 per cento annuo, nel periodo 2010-2060, mentre il tasso di occupazione aumenta di 8 punti percentuali, nella fascia di età 15-64 anni, passando dal 58,7 per cento del 2007 al 66,7 per cento del 2060. La dinamica endogena del PIL, conseguente alle ipotesi macroeconomiche e demografiche adottate, si colloca attorno all’1,5 per cento medio annuo nel periodo di previsione 2010-2060”.
Se queste previsioni dovessero in buona sostanza confermarsi, consapevoli del fatto che le riforme a partire dagli anni novanta portano ad una riduzione dei tassi di sostituzione delle prestazioni di primo pilastro (pensioni), per effetto principalmente dell’introduzione del metodo di calcolo cosiddetto contributivo, permangono da circa quindici anni le medesime alternative, così come bene ha sintetizzato Marco Liera sulle colonne de Il Sole 24 Ore, al fine di garantire al pensionato che verrà un salario adeguato: versare più risparmi agli enti di previdenza del primo pilastro mediante prestazioni di ricongiunzione o riscatto della laurea e/o periodi contributivi mancanti oppure, insieme o in alternativa, aderire per l’appunto ad un piano pensionistico previdenziale o fondo pensione, la cui disciplina anche di recente (d. lgs. 252/05, per il settore privato) è stata soggetta a revisione più favorevole oltre quella già vantaggiosa prevista dal d. lgs. 124/93, e confermata per il settore pubblico, nei confronti del socio aderente. Le due scelte non sono necessariamente alternative, va detto però con risolutezza che, rispetto ad entrambe, pesano però non solo i costi ma anche le previsioni di crescita futura del lavoro e dell’occupazione nel nostro paese, situazioni che in entrambi i casi, con il passare degli anni e delle riforme, sembrano sempre più gravare maggiormente sulla misura prospettata delle prestazioni di primo pilastro.
La manovra stanzia anche 92 milioni di euro l’anno per il prossimo triennio al fine di promuovere e rilanciare l’adesione del personale del pubblico impiego alle prestazioni di secondo pilastro (fondi pensione). A distanza di ben diciassette anni dalla previsione del d. lgs. 124/93, direi che per quanto riguarda la sinistra e le parti sociali non sia proprio più il caso di tentennamenti!
Angelo Giubileo www.leragioni.it

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