E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 20 febbraio 2009, n. 10, concernente l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Ricordate le vibranti polemiche pubbliche sulla soglia di sbarramento? Forse, abbiamo scherzato.
L’articolo 1, lettera b), della legge afferma ciò che è conforme a tutte le leggi elettorali che prevedono soglie di sbarramento, a partire da quella tedesca per l’elezione del Bundestag: cioè che, per determinare il quoziente elettorale nazionale, l’Ufficio elettorale nazionale tiene conto esclusivamente «delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi». Di conseguenza, soltanto le liste ammesse al riparto (cioè quelle che raggiungono o superano il 4 %) dovrebbero ottenere seggi. Più precisamente: ciascuna lista ammessa al riparto ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale sia contenuto nella propria cifra elettorale nazionale. Qualora residuino ancora seggi, che non si sono potuti assegnare per insufficienza di quoziente, vanno alle liste con i resti più alti. Fin qui, tutto secondo logica. Ma, ecco la sorpresa. L’ultimo periodo dell’articolo 1 recita: «Si considerano resti anche le cifre nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale». I sostenitori delle liste minori danno per scontato che questa disposizione, oggettivamente ambigua, vada interpretata a loro favore, per consentire eventualmente un “diritto di tribuna”.
Qui non si tratta di legiferare bene, o male, ma di legiferare senza criterio. O si vuole la soglia, o non la si vuole. Invece, all’italiana, si fa soltanto finta di volerla e poi, sotto banco, si lascia aperta questa porticina alle liste che non raggiungeranno il 4 %. Il Legislatore non finisce mai di sorprenderci.
Livio Ghersi
POSCRITTO. Mi è stato chiesto di precisare come mai ritenga plausibile un’interpretazione dell’ultimo periodo dell’articolo 1, lettera b), che contraddice la ratio della modifica legislativa approvata. Il fatto è che questo ultimo periodo riproduce, quasi alla lettera, una disposizione che era già contenuta nel testo previgente (articolo 21, primo comma, numero 2) e che così recitava: «Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». Disposizione che aveva una sua precisa logica nel sistema elettorale della legge n. 18 del 1979 (e successive modificazioni). Avere confermato la stessa formulazione dopo l’introduzione della soglia di sbarramento del 4 % comporta oggettivamente incertezze interpretative. La norma non ha ragion d’essere qualora la si volesse interpretare nel senso che la si applica esclusivamente alle liste che raggiungono o superano la soglia del 4 %. Infatti, è altamente improbabile — forse matematicamente impossibile — che una lista che superi la soglia di sbarramento non ottenga almeno un quoziente pieno, a fronte di 72 seggi da distribuire.
Proprio in conseguenza della novella legislativa, sarebbe stato necessario precisare che: «Sono comunque esclusi i resti delle liste che non rientrano fra quelle di cui al numero 1-bis» (cioè che non rientrano fra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi).
Si tratta di una dimenticanza? Lo escludo. Sia la Camera dei Deputati, sia il Senato della Repubblica, dispongono di funzionari di ottimo livello, in grado di tenere lezioni universitarie sui problemi applicativi delle leggi elettorali.
Sono portato, quindi, a credere che si tratti di una «ambiguità» voluta. Per lasciare aperto uno spiraglio alle liste minori.
Ricordate il tormentone promosso dal Partito radicale sul modo di intendere la soglia di sbarramento per il Senato, dopo le elezioni del 9-10 aprile 2006? Anche in quel caso, c’era un appiglio formale. Proprio alla luce di quel precedente, mi sarei aspettato che i fautori della soglia di sbarramento si preoccupassero di evitare formulazioni delle norme tali da consentire l’insorgere di nuovo contenzioso. In certi casi è meglio perdere qualcosa nell’eleganza formale e preoccuparsi di essere precisi fino alla pignoleria.
Tutto ciò mi induce a sospettare che qualcuno abbia voluto aiutare le liste minori. E’, comunque, sempre possibile rimediare, considerato che sarebbe facile approvare una norma che facesse chiarezza, eliminando alla radice ogni possibile futuro contenzioso.
Livio Ghersi

Sono perfettamente convinto della interpretazione giurdica estensiva, perche’ la norma non avrebbe applicazione possibile se non nel senso indicato dall’interprete. Tuttavia c’e’ tutto il tempo per inserire una modifica legislativa di interpretazione autentica prima che i comizi elettorali siano effettivamente convocati. Paradossalmente … sarebbe stato meglio stare zitti e giocarsela in sede di ricorso.
Comunque io sono per il proporzionale puro sempre e dovunque, quindi ben venga qualunque vulnus al bipartitismo obbligato.
Cordialmente, Stefano Covello
Tutto bene anche per l’interpretazione.
Va però tenuto presente c he i resti sarebbero 1 per circoscrizione elettorale. Quindi 5 in tutto.