Quante volte avete sentito parlare in televisione o sui giornali della “Sharia”?
Moltissime volte questa parola è legata, purtroppo in maniera negativa, alla pena di morte che
subiscono, nel mondo musulmano, le donne adultere oppure gli uomini omosessuali tramite
lapidazione e impiccagione.
Viene alla mente la morte di quei giovani ragazzi, uccisi dal governo teocratico iraniano il 19 luglio 2005, dopo che un tribunale religioso li ha trovati colpevoli di essere omosessuali.
I due sono stati tenuti in prigioni per quattordici mesi, maltrattati con ripetuti pestaggi, fustigati
pubblicamente 228 volte per aver utilizzato alcolici, disturbato la quiete e aver rubato.
Secondo, la legge religiosa della “Sharia” anche la vittima di violenze sessuali deve essere
condannata a morte.
“Sharia” indica, alla lettera, “la via da seguire”, ma si può anche tradurre con “Legge divina”
poiché il suo significato reale è il complesso di tutte le norme religiose, giuridiche e sociali che
direttamente si fondano sulla dottrina del Corano.
Nel libro sacro ai musulmani convivono regole teologiche, morali, rituali, di diritto privato,
affiancate da norme fiscali, penali e processuali.
I reati che la “Sharia” punisce, si dividono in tre grandi categorie:
alla prima appartengono i reati espressamente puniti dal Corano. Prendono il nome di “hudud”, quelli più gravi come ad esempio: l’apostasia (cioè l’abbandono formale della propria religione), la bestemmia, l’adulterio, la diffamazione, il brigantaggio, l’ uso di bevande alcoliche, il furto e la ribellione che sono tutti punibili con la pena di morte. Il giudice ha, nei loro riguardi, un potere discrezionale molto limitato e vengono sempre perseguiti d’ufficio, perché sono rivolti contro Dio.
Invece, alla seconda categoria appartengono i delitti di sangue detti “qisas” ovvero: l’ omicidio
volontario con un’arma, il delitto volontario, l’uccisione per fatto involontario, l’ omicidio
indiretto, la lesione corporale volontaria e quella involontaria.
Le pene sono tutte determinate dal Corano, attraverso la “legge del taglione”, la quale – a
discrezione della vittima o della sua famiglia – può essere sostituita dal prezzo del sangue o del perdono. Anche in questo caso la discrezionalità del giudice è molto limitata.
Infine nella terza categoria, vi sono tutti quei comportamenti che sono stati considerati nocivi alla buona convivenza sociale, ma per i quali il Corano non prevede pene specifiche. Questi, definiti “tazir”, sono: la sodomia; l’ importazione; l’esportazione, il trasporto, la produzione o la vendita di vino; i reati minori ovvero la disobbedienza al marito e gli insulti a terzi; la diserzione; l’appropriazione indebita; la falsa testimonianza; l’ evasione fiscale; l’ usura; la corruzione e la violazione dei doveri derivanti da negozi fiduciari.
In questo caso specifico la pena ricade nella discrezionalità del giudice.
Luca Maio

Beh ,giusta via… mi pare comunque una giusta via per schiarire le idee a tutti coloro che ,nel nostro Paese ,non sanno altro che reclamare “laicismo” a soli fini politici di parte . E solo per inneggiare a squarciagola a pratiche sociali contrarie alla nostra cultura ,anzi tout court rinnegandola. Al fine precipuo di sostituire quella con la propria ( di potere ). Est modus in rebus ….