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Premierato e deriva populista

Con il nuovo articolo 92 si prevede che il Presidente del Consiglio venga eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, mediante votazione che avviene su “un’unica scheda elettorale” contestualmente a quelle per le due Camere. Si demanda dunque alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale, fissando però già un premio del 55% dei seggi (in entrambi i rami parlamentari) per le liste collegate al Presidente eletto.

di Vincenzo Iacovissi | 6 Novembre 2023

Doveva accadere, prima o poi, ed è accaduto. Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato la “madre di tutte le riforme”, per usare il linguaggio della Presidente, approvando il disegno di legge costituzionale che introduce l’elezione diretta del Capo del Governo. Lo chiamano, con enfasi, “premierato”, per definire questo inedito modellino in cui al Presidente del Consiglio viene consegnata centralità totale della scena, relegando gli altri organi costituzionali, Capo dello Stato e Parlamento soprattutto, nel ruolo di spettatori non paganti.

Ma andiamo con ordine.

Il ddl è composto di soli cinque articoli, con ciò palesando la natura non organica della riforma, volta, quasi esclusivamente, ad inserire l’elezione popolare del vertice dell’Esecutivo. Ecco, quindi, che l’art. 1 si occupa di abolire la carica dei senatori a vita nominati per particolari meriti, lasciando la carica vitalizia solo per gli ex Presidenti della Repubblica e per quelli già nominati (art. 5). L’art. 2 interviene per eliminare la possibilità di sciogliere una sola Camera, circostanza mai peraltro verificatasi da quando è in vigore la Costituzione.

Sono gli artt. 3 e 4 a delineare, invece, il cuore della riforma, in quanto riscrivono gli articoli 92 e 94 cost., che, come noto, sono quelli che connotano principalmente la forma di governo parlamentare italiana.

Con il nuovo articolo 92 si prevede che il Presidente del Consiglio venga eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, mediante votazione che avviene su “un’unica scheda elettorale” contestualmente a quelle per le due Camere. Si demanda dunque alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale, fissando però già un premio del 55% dei seggi (in entrambi i rami parlamentari) per le liste collegate al Presidente eletto.

In questa procedura il Capo dello Stato interviene, unicamente, per “conferire” (e non già nominare) al Presidente eletto l’incarico di formare il Governo, nominando i Ministri da egli proposti. L’art. 94, invece, nel confermare la necessità di una fiducia iniziale al Governo da parte delle Camere (sic!) si premura di precisare che, qualora tale fiducia non venisse accordata, il Presidente della Repubblica dovrà rinnovare l’incarico al Presidente eletto (ma senza fiducia parlamentare) di formare il Governo, e in caso di ulteriore mancata fiducia, dovrà procedere allo scioglimento delle Camere. Fermiamoci un attimo a riflettere prima di proseguire.

Nel disegno riformatore del Governo di centrodestra, quindi, i cittadini possono votare per il Capo del Governo, ma devono farlo assieme alla scelta dei parlamentari e attraverso una sola scheda. Questo lascia intendere che le due Camere siano considerate alla stregua di Consigli comunali (o regionali) da rinnovare solo in connessione con il voto sul premier, come già avviene per Sindaci e Presidenti di regione. Il modello inseguito è pertanto quello in vigore da diversi decenni negli enti locali, dimenticando però il fatto che il Parlamento – a differenza delle assemblee elettive di Comuni e regioni – è bicamerale ed è la sede del potere legislativo. Dettagli.

Non viene indicato il sistema elettorale da adottare, ma già la fissazione del premio di maggioranza al 55% dei seggi e il collegamento necessario fra le candidature al Parlamento con quelle alla carica di Presidente del Consiglio lascerebbe intuire che si guarda, anche qui, alla legge in vigore per le comunali e le regionali.

Questa circostanza pone una serie di problematiche, in quanto la previsione in Costituzione di un elemento qualificante del sistema elettorale, come il premio di maggioranza, rischia di vincolare eccessivamente il Legislatore ordinario, impedendo revisioni di meccanismi che magari falliscano alla prova pratica (vedasi, tanto per restare al presente, agli effetti perversi del Rosatellum). Inoltre, non sappiamo se l’elezione sarebbe a turno unico oppure con ballottaggio, differenza non di poco conto visto che in palio c’è un consistente premio, peraltro senza soglia minima (come richiederebbe la giurisprudenza costituzionale).

Torniamo però al secondo pilastro della riforma, dopo l’elezione diretta del premier: la c.d. norma “anti-ribaltone”. Si prevede che, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato possa intervenire, ma anche qui in modo direzionato, poiché può solo conferire l’incarico nuovamente al Presidente dimissionario oppure – e qui il discorso si fa curioso – “a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto”, cioè un esponente della stessa maggioranza andata in crisi. Peraltro, questo potenziale secondo premier sarebbe chiamato unicamente ad “attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia”. Infine, se questo Governo di riserva non dovesse, anch’egli, ottenere la fiducia iniziale ovvero entrasse in crisi, si procederebbe automaticamente allo scioglimento anticipato delle Camere, con decreto nominalmente adottato dal Presidente dalla Repubblica.

Detto in altri termini, lo scopo dell’impianto appena descritto è quello di evitare la formazione di Governi diversi da quelli espressi dal voto popolare; elemento di sicuro sempre auspicabile, ma che con un congegno di tal fatta rischia di rivelarsi fallace, perché si tenta di inserirlo in un modo approssimativo e confusionario. Potremmo dire che tra la strada del simul stabunt, simul cadent (se cade l’uno cade l’altro) tanto cara agli ordinamenti comunale e regionale, e quella della normale dinamica di una forma di governo parlamentare (in cui i Governi nascono e muoiono in Parlamento in quanto unica sede di espressione della sovranità popolare), la riforma sceglie una via intermedia, ibrida, addirittura affidando ad un eventuale premier di riserva il compito di portare avanti il programma di quello eletto sì dagli elettori, ma che, per le infinite ragioni politiche che possono sorgere durante una Legislatura, sia cessato dal mandato.

Difficile ipotizzare, però, che, se all’interno di una maggioranza maturi una crisi, possa essere la stessa e identica maggioranza a risolvere i problemi solo cambiando il Capo del Governo e lasciando intatto il resto. La realtà di 75 anni di esperienza repubblicana – e per certi versi anche di quella albertina prefascista – fornisce indicazioni diverse, poiché generalmente le crisi di governo vengano chiuse in modo opposto a come sono state aperte, a prescindere dai desideri e dalle aspettative dei singoli protagonisti. E proprio in situazioni così incerte e fluide, assume preminenza il ruolo di arbitro e garante del Presidente della Repubblica, che, invece, in questo disegno riformatore, praticamente scompare dalla scena.

A ciò si aggiunga che al Parlamento viene sottratto, nella sostanza, il potere di sfiduciare il Governo, pena il suo scioglimento, ma nello stesso tempo gli viene conservato il voto di fiducia iniziale, in evidente contraddizione con la previsione di una investitura diretta e popolare al Presidente del Consiglio.

Il testo pare muoversi tra diversi modelli fra loro distinti e distanti, costruendo un sistema che non abbandona la forma di governo parlamentare, ma di fatto la sterilizza, non accoglie quella presidenziale ovvero semipresidenziale, non abbraccia in pieno neanche il modello di governo degli enti locali. Resta a metà del guado, senza un chiaro orizzonte.

Sullo sfondo, emerge la contrazione del ruolo del Presidente della Repubblica che viene, di fatto, privato dei suoi due principali strumenti di azione e riequilibrio, quali la nomina (e quindi la scelta sulla base degli assetti parlamentari) del Presidente del Consiglio, e lo scioglimento delle Camere.

Più che un premierato popolare, una deriva populista. Allacciamo le cinture.

Vincenzo Iacovissi

Pubblicato in : EditorialeTag: anni, capo del governo, capo dello stato, consiglio dei ministri, costituzione, crisi, crisi di governo, discorso, espressione, giurisprudenza, governo, legislatura, natura, parlamento, populista, presidente del consiglio, presidente della repubblica, repubblica, sistema elettorale, sovranità popolare, voto di fiducia

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