Per la pronuncia di incostituzionalità del decreto legislativo sulla conciliazione si può parlare di incompetenza del legislatore delegato, che evidentemente ha dimostrato vieppiù di non saper maneggiare gli arnesi del diritto.

Nel caso di specie si può parlare di improvvisazione perché il Governo, nel 2010, ha ‘acchiappato al volo’ uno strumento importante e serio come la conciliazione per risolvere il problema atavico della lunghezza e inefficienza del processo civile. Il progetto di abbattere l’esorbitante contenzioso attraverso l’introduzione del passaggio obbligatorio della conciliazione, nondimeno, segnava già il passo nel primo anno della riforma (da marzo 2011 a marzo 2012) – se solo 12.000 accordi venivano conchiusi a fronte di 90.000 controversie – e si dimostrava da subito semplicistico e pretestuoso. Progetto che, nel frattempo, dava vita alla fioritura di un business per la verità anch’esso tutto da dimostrare, che avrebbe prodotto la nascita di 948 organismi di conciliazione pubblici e privati, la costituzione di 365 enti accreditati per la formazione dei mediatori e, appunto, l’abilitazione di 40.000 mediatori: un vero e proprio ‘esercito’ che adesso, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, sarà impegnato in una drastica, improvvisa e frustrante autoriduzione.
Si può, nondimeno, parlare di incompetenza del legislatore delegato, che evidentemente ha dimostrato vieppiù di non saper maneggiare gli arnesi del diritto. Che cosa è infatti quell’“eccesso di delega” che sta alla base della pronuncia del Giudice delle Leggi, se non l’esondare da parte del Decreto delegato rispetto ai binari stabiliti dalla legge delega del Parlamento (legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60)? E se la Costituzione statuisce (art. 76) che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, con tecnica legislativa frettolosa, dettata da una malintesa, superficiale o interessata interpretazione dell’art. 60 della legge delega, il Governo iscriveva nel Decreto legislativo 28/2010 una obbligatorietà che non era in alcun modo autorizzata. E’ fuor di luogo domandarsi se non avrebbe potuto e dovuto avvedersene?
In fine, sembra appropriato parlare di incultura del legislatore (in questo caso) delegato. Ed è questo l’aspetto basilare e più delicato di tutta la faccenda. Perché dai primi rudimenti e nozioni sulla conciliazione si apprende come una delle caratteristiche fondamentali di tale istituto sia per l’appunto la volontarietà. Che non può ridursi all’idea che le parti, una volta entrate nel procedimento, siano del tutto libere di raggiungere o meno un accordo, se il procedimento stesso è un passaggio obbligato e se addirittura la legge in qualche modo tenta di sanzionare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento stesso. Il ‘mito’ della obbligatorietà ha pervaso molti aspetti della vita delle persone e dei cittadini, mediante leggi che pretendono sempre più di orientare le loro scelte, i loro atti e la loro esistenza. Tuttavia, proprio nel caso della conciliazione, che è istituto risalente al mondo anglosassone, il ripudio parziale ma significativo della volontarietà è culturalmente inammissibile, ingiustificato.
Voglio concludere questa mia riflessione con un pensiero positivo, o se volete un auspicio: che la pronuncia della Corte Costituzionale, abbattendo l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sia non la pietra tombale della conciliazione, bensì il primo passo per dischiuderle uno sviluppo spontaneo, progressivo – ancorché lento e tutt’altro che prorompente. Essa è e resta uno strumento importante per risolvere controversie in cui siano in gioco diritti disponibili in materia civile e commerciale; ed è e resta compito precipuo degli operatori del diritto – e segnatamente degli avvocati, categoria alla quale appartengo – promuoverne la comprensione, la condivisione e l’utilizzazione. Per Governi e Parlamento, ormai nella prossima legislatura, la lezione è chiara: non ci sono scorciatoie dinanzi alla necessità di prendere di petto una riforma organica della giustizia.

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