“Vogliono abrogare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa”.
Questa la bestialità pubblicata dalla più parte dei giornali e non solo dalla fogna del “Falso putiniano”.
Non c’è nulla da abrogare, infatti.
Perché, semplicemente, come figura di reato NON ESISTE.
Non c’è nessun articolo e nessun comma del codice penale che lo contempli.

È una mostruosità giuridica introdotta da una giurisprudenza deviata per consentire di arrivare a condanne in assenza di prove concrete.
Perché l’associazione prevista dal codice va provata.
Quella “esterna”, NON PREVISTA DAL CODICE, è una roba talmente fumosa ed evanescente che, di fatto, non risponde a vere e proprie incombenze probatorie.
Vale, per così dire, la qualunque.
E uno viene condannato.
E già solo la circostanza che un reato possa essere introdotto dalla giurisprudenza anziché dal legislatore (che, in materia penale, ha una riserva assoluta per costituzione) ci fa comprendere il regresso, o meglio, il degrado patito dalla nostra civiltà giuridica in questi infelici decenni.
Nordio, anziché abrogare una fattispecie di legge che non esiste, vuole, in realtà introdurla.
Ma definendola nelle sue caratteristiche tipiche. E assoggettarla, in tal modo, a un onere della prova che sia reale, dovendosi correlare con gli elementi concreti del reato. E non con fumisterie da talk show manettaro.
Stefano Pillitteri

Lascia un commento