Due nuove sentenze della cassazione ammettono che c’è anche nella vicenda romana. Sciascia e la “linea della palma”: una profezia?
Mentre il Prefetto di Roma esamina le carte delle verifiche ispettive e nel giro di 45 giorni dovrà scegliere se chiedere o meno al Viminale lo scioglimento del Comune di Roma, la VI Sezione della Cassazione ha appena depositato due sentenze relative alle ormai notissime, vergognose vicende dell’ inchiesta romana di “Mafia Capitale”. E si fa sempre più critica la situazione per il Sindaco Marino perché manca poco che Renzi lo scarichi: sì, Marino è onesto ma non dimostra di sapere ben governare … Insomma, si è facili profeti se si dice che tra non molto l’unica cosa in comune che rimarrà tra i due sarà quella di girare in bicicletta ma lontano, il più possibile, l’uno dall’altro!
Torniamo però alle due sentenze di cui prima dicevamo.
La Corte è stata chiamata a giudicare sui ricorsi presentati da alcuni indagati – tra quelli della prima tranche, risalente a dicembre – contro la decisione dell’arresto.
Nei ricorsi, l’obiettivo era quello di smontare l’impianto accusatorio delineato dai magistrati romani che hanno ravvisato nel reato di associazione mafiosa il fulcro dell’inchiesta. Le difese avevano infatti contestato l’applicazione delle misure cautelari oltre che l’applicazione dell’articolo 416- bis (appunto quello che prevede l’ ”associazione di tipo mafioso”) a carico di Buzzi, Panzironi e altri imputati.L’organizzazione di Carminati, Buzzi e gli altri – dicono in sostanza i giudici del Palazzo di Giustizia di Roma, (il Palazzaccio, come comunemente lo si chiama a Roma) – è mafia ed è stato giusto contestare loro, come hanno fatto i giudici inquirenti, il delitto di cui all’art. 416- bis.
Le due pronunce della Corte sembrano quindi mettere un punto fermo su una questione che da tempo accende il dibattito perché in genere, anche nel panorama della giurisprudenza, si stenta ad ammettere che il fenomeno mafioso abbia oltrepassato le regioni “tradizionali” o che, come appunto negli accadimenti romani, vi siano organizzazioni criminali autoctone che fuoriescono dagli schemi tipici della ‘ndrangheta e di Cosa nostra ma che pure vanno ricondotte al fenomeno “mafia”.
Guardando ai fatti capitolini, le due sentenze della Cassazione fissano un principio di diritto assai interessante e che riportiamo testualmente.
“Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti.
Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politico-elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.
Dunque, secondo i giudici, per connotare un’organizzazione come associazione mafiosa non necessariamente questa deve fare ricorso a metodi violenti.
Infatti, fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed alla necessità dell’omertà, vi è anche quella che possa essere messa a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all’associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese dell’associazione stessa.
Certo, le due sentenze della Cassazione sono per così dire interlocutorie e occorrerà attendere che il giudizio si snodi in tutte le sue fasi: saranno successivamente i pronunciamenti nel merito e il verdetto finale dei giudici di legittimità a dare definitivamente ragione o meno della validità dell’impianto probatorio degli inquirenti che oggi la Cassazione ha avallato.
Ma intanto possiamo dire che le due decisioni aprono un ulteriore varco volto ad abbattere un preconcetto che si è restii ad abbandonare perché, tanto nel comune sentire quanto anche in larga parte della magistratura, si stenta ad ammettere che la mafia non è confinata negli ambiti “storici” delle associazioni di matrice o di derivazione siciliana, calabrese o napoletana.
Ugualmente invece si può parlare di sodalizi mafiosi quando –come nel caso romano – si ha a che fare con organizzazioni dedite alla erosione delle risorse pubbliche, avvalendosi di metodi di prevaricazioni e di una sistematica attività corruttiva.
E a noi viene a questo punto da ripensare a Leonardo Sciascia, al suo romanzo “Il giorno della civetta”, e alla “linea della palma” che è l’estendersi, come una macchia d’olio, della mafia e della mentalità mafiosa.
Suonano come un presagio che si è avverato dopo oltre mezzo secolo le sue parole di allora: “Forse tutta l’Italia sta diventando Sicilia… A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno… La linea della palma… Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato… E sale come l’ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l’Italia, ed è già oltre Roma…».

Lascia un commento