La Corte di Giustizia europea si pronuncerà sulla legittimità delle norme che hanno introdotto l’esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste per i partiti che siano “sponsorizzati” da due parlamentari, anche del parlamento europeo, lasciando l’obbligo per tutti gli altri. Il ricorso è stato presentato dal segretario nazionale del partito dei socialisti per le libertà, Francesco Mazzeo, escluso dalla competizione del 13 e 14 aprile a causa dell’insufficiente numero di sottoscrittori. Secondo Mazzeo c’è una palese discriminazione a danno dei nuovi partiti politici; da qui il ricorso, predisposto dall’avvocato Lucia Terlizzi e presentato l’8 aprile scorso. Ecco, di seguito, il testo del ricorso.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE
Ricorso per violazione dell’articolo 6 del Trattato sull’unione Europea
Nell’interesse di
Socialisti per le libertà, partito politico, con sede in Prato via Rimini n.49 rappresentato dal suo segretario nazionale, Mazzeo Francesco, nato il 18.7.1960 a Contursi terme ( SA ) codice fiscale MZZ FNC 60L18 C974P, difeso dall’Avv. Lucia Terlizzi con studio in Prato via Francesco Ferrucci n. 203/c presso il quale elegge domicilio, come da mandato in calce al presente ricorso, il quale espressamente accetta fin da ora ogni e qualsiasi notifica a mezzo fax al n. 0574/582809 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo lucia.terlizzi@alice.it
Ricorrente
CONTRO
Il GOVERNO ITALIANO.
Oggetto del Ricorso:
– PRIMO MOTIVO: Violazione dell’articolo 6 del Trattato sull’unione Europea.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il ricorrente partito politico I socialisti per le libertà, in persona del suo segretario nazionale, Francesco Mazzeo, ha subito la esclusione della propria lista di candidati alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 e 14 Aprile 2008 per “ insufficienza del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista ” con provvedimento in data 11.3.2008 dell’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze;In data 13.3.2008 veniva proposto ricorso all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, il quale con provvedimento del 15.3.2008 lo rigettava senza motivazione.Nella data del 18.3.2008 veniva richiesto con ulteriore atto, allo stesso Ufficio quale fosse la sua qualificazione giuridica e quali fossero le tutele giudiziarie rispetto al rigetto del ricorso; L’Ufficio comunicava la non ammissibilità di tale richiesta.
MOTIVI
L’art. 9, comma 2, del D.lgs 20.12.1993 n. 533 prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda del numero di abitanti della Regione nella quale è presentata.
Il successivo comma 3 esenta dalla sottoscrizione i gruppi politici o partiti che costituiti in gruppi parlamentari abbiano avuto gia rappresentanti parlamentari nazionali o europei e i gruppi parlamentari rappresentanti minoranze linguistiche.
Di recente l’art. 4 del D.L. 15.02.2008 n.24, in deroga alla normativa vigente ha esteso l’esonero dalla sottoscrizione, alle liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento Europeo.
L’obbligo di sottoscrizione della lista di candidati da parte di un determinato numero di elettori dunque è posto unicamente a carico dei nuovi partiti o dei nuovi gruppi politici.
E’ agevolmente intuibile che l’impianto normativo, determinando arbitrariamente obblighi di sottoscrizione delle liste e ipotesi di esonero si pone in palese contrasto con l’art. 49 della Carta Costituzionale che testualmente recita: “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Il gruppo politico de “I Socialisti per le libertà” si è costituito nel corso del 2005 registrando il proprio statuto e raccogliendo un discreto numero di adesioni.
Ha depositato presso il Ministero dell’Interno il proprio simbolo e intende quindi partecipare alle elezioni con tutti gli altri schieramenti politici.
L’art. 49 della costituzione pone norme di primaria fonte senza demandare alla legge ordinaria nessuna ulteriore previsione e disciplina attuativa, e dunque non si può impedire a uno schiaramento politico “di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Sarebbe stato comprensibile e quindi democraticamente ammissibile ( come d’altro canto era in passato ) che le norme ordinarie – qui censurate – avessero previsto e mantenuto l’obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per tutti gli schieramenti e con le stesse modalità.
Posizioni di vantaggio, facilitazioni ed esoneri previsti a favore di chi ha frequentato le aule parlamentari rispetto a chi prova democraticamente – attraverso il consenso elettorale – a farne parte, rappresentano una illegittima discriminazione.
Il sistema delle leggi Italiane non prevede poi alcuna possibilità di esercizio del diritto di difesa davanti a organi giudiziari per la tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi in materia di operazioni elettorali, come confermato dalla ordinanza n.8118 della Suprema Corte di Cassazione Italiana del 6.4.2006 a sezioni unite che ha affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo.
E’ evidente poi che in nessun caso può essere demandato alle camere parlamentari neoelette di occuparsi di ricorsi e reclami riguardanti la fase preparatoria delle elezioni ( quale è quella di cui trattasi ) per evidenti violazioni dei principi di base di un moderno stato di diritto che impediscono certamente che a giudicare gli esclusi siano gli eletti.
L’impianto normativo nel suo complesso e le pronunce degli organi giudiziari rendono palese la violazione dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea e delle altre norme comunitarie in materia di libertà fondamentali e sui principi dello stato di diritto.
CONCLUSIONI
Il ricorrente con il presente ricorso, chiede l’accertamento delle violazioni sopra illustrate ed il risarcimento del danno materiale e morale a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente si riserva di quantificare nel corso della presente procedura.
Richiede anche il rimborso delle spese legali per la sua difesa davanti all’odierna Corte Europea.
Allega:
1) Copia dell’atto impugnato;
2) Copia del ricorso all’Ufficio Elettorale centrale nazionale.
Il ricorrente chiede di essere autorizzato all’uso della lingua italiana in tutti gli scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun’altra autorità internazionale.
DICHIARAZIONE
Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.
FIRMA ______________________
MANDATO
Io sottoscritto Francesco Mazzeo nella mia qualità di legale rappresentante del partito politico I socialisti per le libertà, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento L’Avv. Lucia Terlizzi a lei conferendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al presente mandato, Eleggo domicilio presso e nel suo studio, in Prato via Francesco Ferrucci n.203/c
Francesco Mazzeo

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