Tra ottobre e novembre, noi cittadini saremo chiamati al voto per confermare o negare la proposta di riforma della Costituzione avanzata dal Parlamento con disegno di legge pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15/4/2016.
A parte le ragioni “politiche” che potrebbero indurre al voto in favore del SI o piuttosto, a quanto oggi sembra essere, del NO; esiste tuttavia una “questione di merito” sostanziale sulla quale occorre prestare la maggiore attenzione e che, a mio giudizio, è legata alla “materialità” degli effetti, che presumibilmente deriverebbero dall’approvazione della proposta. Per altro verso, considerata dai proponenti comunque “migliorativa” rispetto allo status quo. Ma, a tale proposito, ricordo a tutti che in effetti il “meglio” può poi dimostrarsi sia nemico del “peggio” ma soprattutto del “bene”.
Dunque, a quali “effetti” presumibilmente condurrebbe la proposta avanzata, a questo punto, dal Governo; e non più, si direbbe, dal Parlamento?
Ritengo innanzitutto che, a questo interrogativo, una risposta emerga chiaramente, ed è relativa innanzitutto al nuovo assetto costituzionale che opererebbe in un nuovo quadro e in una nuova ottica che definirei di “accentramento del potere costituito”. Ciò significa che la funzione dell’“accentramento” – che con ogni evidenza emerge dalla proposta – è consequenziale all’elezione politica dei rappresentanti di quella che diventerebbe, in buona sostanza, l’unica Camera dotata del potere legislativo a supporto dell’azione esecutiva del Governo.
Dal punto di vista del ragionamento, ne consegue che la “legge elettorale” assume un ruolo ancor più decisivo anche in ordine al nuovo “sistema costituzionale di democrazia”, in quanto già preordinata all’esercizio di un “potere” – da parte del Governo e della nuova Camera dei deputati, non più “condiviso” con l’attuale Senato della Repubblica – bensì “esclusivo”.
Nel testo normativo, ciò emerge chiaramente; e soprattutto in ordine ai seguenti dettati:
- “La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica” (art. 55);
- “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”(art. 64);
- In sintesi, le leggi sono tutte approvate in via esclusiva dalla Camera dei deputati, a eccezione di una procedura partecipata prevista per casi particolari e meno significativi, secondo quanto esplicitato nel nuovo testo dell’art. 70; e questo, in aggiunta ai più ampi poteri di disciplina che il nuovo testo dell’art. 117 trasferisce dagli enti territoriali allo Stato centrale.
In definitiva, più “potere” allo Stato centrale e meno “autonomia” agli Enti territoriali. Una soluzione che, allo stato, potrebbe anche ritenersi apprezzabile, ma che, sul piano “formale” della proposta (cd. costituzione formale), appare alquanto incerta e comunque poco “liberale”. Ma, cosa ancor più grave, la soluzione complessiva che si prospetta appare, in ragione dei possibili “effetti”, troppo rischiosa per l’intero “assetto democratico di sistema” (cd. costituzione materiale). E ciò, è bene ribadirlo, a causa dell’approvazione del “combinato disposto” sia della legge elettorale – e quindi della legge nota come “Italicum”, già in vigore – sia, a seguire, della proposta di riforma costituzionale al voto con il referendum.
In merito al quale, e soprattutto per le ragioni qui espresse, ritengo opportuno votare NO.

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