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In attesa di definitivo giudizio? Il carcere non e’ la regola

di Giuseppe Macrina | 19 Aprile 2015

La filosofia delle nuove regole è che, senza definitiva condanna, la via del carcere deve costituire l’ “extrema ratio“.

Alla fine di necessità si è fatta virtù.

Infatti, scartata la luminosa e originale idea di costruire nuove patrie galere, l’esigenza di porre un argine al sovraffollamento delle carceri ha fatto sì che il 9 aprile il Senato abbia approvato definitivamente le modifiche, non ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale (alla data del 17 aprile), in materia di misure cautelari personali.

La filosofia di tali modifiche è che, per chi è in attesa di un giudizio definitivo, la via del carcere deve costituire l’ “extrema ratio“, dovendo il giudice ricorrevi ove le misure non detentive, pure previste dall’ordinamento giuridico, risultino inadeguate.

Per meglio comprendere il significato delle novità legislative, percorriamo a ritroso la strada che a tali novità ha portato.

Non è cosa nuova dire che il sovraffollamento carcerario è uno dei problemi fondamentali che affliggono la nostra giustizia penale e per il quale l’Italia è da tempo sotto osservazione da parte dell’ Europa a causa delle degradanti condizioni che per i detenuti questo comporta.

Tale sovraffollamento – l’analisi è di facile intuizione – è stato via via incrementato da un irrompere nell’ordinamento giuridico di sempre nuovi reati e dall’ inasprimento delle pene detentive. Per cavalcare l’onda di emotività che segue ad ogni evento che turba l’opinione pubblica, il sistema italiano propina questi rimedi come se fossero medicine salvifiche (e questo premia molto in termini elettorali!), senza invece ripensare a più mirati controlli e a più stringenti sanzioni amministrative nei quali obblighi e doveri sono sì operanti ma senza ricorrere necessariamente alla misure detentive.

Il sovraffollamento delle carceri è fortemente determinato anche dall’eccessivo ricorso alla custodia preventiva, quella che si applica senza che sia ancora intervenuta una condanna definitiva. Non a caso l’ultimo rapporto Antigone dice che la percentuale di chi in Italia è in stato di custodia cautelare, senza che sia ancora intervenuta una condanna definitiva, arriva al 34,8%, a fronte di una media europea del 21%. Inoltre lo stesso Viceministro della Giustizia ammette che, seppure gli arresti per custodia cautelare negli anni sono diminuiti, i numeri sono ancora “elevati”: 18.622 persone.

Un’ abnormità che è stata denunciata più e più volte, da lungo tempo. Basta pensare che oltre 40 anni fa usciva nelle sale cinematografiche un film -“Detenuto in attesa di giudizio”, interpretato da Alberto Sordi- che già da allora metteva a nudo l’inefficienza del sistema giudiziario italiano raccontando le kafkiane vicende di un uomo che, ignaro delle colpe attribuitegli– poi risultate insussistenti-, riesce sì a sottrarsi dal tunnel del carcere, ma distrutto nel fisico e nel morale.

Fatti come questi si sono succeduti, numerosi e drammatici, e le pur innumerevoli voci che contro questo stato di cose si sono levate sono rimaste negli anni pressoché inascoltate.

Ma andando a ricercare tra le cause che hanno determinato il frequente ricorso alla carcerazione preventiva c’è sicuramente il forte dilatamento dei tempi della giustizia, un’atavica lentezza dovuta anche a processi che si snodano durante due gradi di giudizio di merito ai quali quasi sempre si aggiunge l’esame di legittimità in Cassazione magari con un rinvio al precedente giudice.

Tutto ciò fa sì che la pena sopraggiunga dopo anni e anni dall’effettuazione del reato. Da qui, per l’ appunto, al fine di supplire alla mancanza di immediatezza della pena, il ricorso frequente alla carcerazione preventiva che di fatto viene a configurarsi come un’anticipazione della pena stessa. E ciò nonostante che la custodia in carcere, stando alla lettera della legge, sia consentita soltanto in presenza di specifiche esigenze cautelari.

Va detto che anche la giurisprudenza della Cassazione, in recenti sentenze, ha mostrato di prediligere misure alternative al carcere per chi fosse in attesa di un giudizio irreversibile.

Così ad esempio, a dicembre dello scorso anno, la Corte ha rinviato al giudice di merito per una più approfondita e motivata valutazione il caso che aveva visto ripristinare per l’indagato il regime carcerario, non ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, che pure “monitorando di continuo la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi” si presentava sufficiente a scongiurare pericoli.

Come in ogni italica questione, però, l’aspetto un po’ comico non può mancare… Che succede se il giudice dispone gli arresti domiciliari condizionati all’applicazione del braccialetto elettronico ma il prezioso oggetto (in effetti costa una cifra da capogiro!) è terminato? La stessa Cassazione, a gennaio di quest’anno, non ha potuto che rispondere: l’imputato vada nelle patrie galere!

 

Torniamo però, sia pure sinteticamente, alle misure appena varate dal Parlamento e che hanno dato spunto alle precedenti riflessioni.

Come si è detto, la filosofia delle nuove regole è che, senza definitiva condanna, la via del carcere deve costituire l’ “extrema ratio“. Questa infatti potrà essere disposta dal magistrato solo se risultino non idonee le altre misure non detentive – arresti domiciliari, obbligo di non allontanarsi dal territorio del Comune di dimora abituale, ritiro del passaporto, divieto di esercitare una professione, sospensione dal pubblico ufficio o servizio … – che potranno essere applicate, questa è una novità, anche in forma cumulativa.

Il carcere potrà essere richiesto in caso di pericolo concreto di fuga o di reiterazione del reato ma il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto dovendo invece tenere in conto anche i precedenti, i comportamenti e la personalità del soggetto.

Quanto detto vale per tutti i delitti, ad eccezione di quelli di mafia e associazione terroristica.

Forse che in questo modo si voglia restituire dignità al dettato dell’ art. 27, comma 2, della nostra Costituzione che afferma la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva?

Pubblicato in : Editoriale

Info Giuseppe Macrina

Vissuto a Roma, dove ha compiuto gli studi laureandosi in Giurisprudenza e specializzandosi in Diritto penale e Criminologia, si è trasferito a Firenze nel 2003. Per oltre trent’anni ha lavorato presso importanti Società autostradali quale responsabile della gestione dei contratti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture. Giornalista pubblicista, è autore di numerosissimi saggi su svariati temi di interesse per le imprese: dalla contrattualistica alle normative di semplificazione amministrativa e a quelle attinenti alle prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri. Su appalti pubblici e normativa antimafia ha
anche pubblicato tre libri.

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