In Italia, la questione “giustizia” nel suo complesso rimane il problema più grave da risolvere

Perché, a ragione, è del funzionamento e dell’organizzazione del potere della giustizia in Italia che occorre discutere. E quindi non sembrino propagandistiche, banali o puerili affermazioni di portata pari a quella ad esempio formulata dal “saggio” Quagliariello: “E ora non possiamo far finta di niente, non possiamo mica mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Non possiamo farlo perché la Corte costituzionale, con un tratto di penna, ha cancellato tutto quello che la tradizione occidentale ha pensato della politica e della sua autonomia da Machiavelli a Schmitt …”!
Autori, questi, che sono stati sì spesso anche oggetto di discredito; ma, è bene dirlo subito: in Italia, la questione “giustizia” nel suo complesso rimane comunque il problema più grave, che deve essere risolto.
Il più noto e celebre filosofo del diritto del secolo scorso, Hans Kelsen (1881-1973), ha a lungo validamente ed efficacemente argomentato sui principi e di quelli che oggi chiamiamo più propriamente valori posti a fondamento di ogni sistema giuridico, che, in quanto formale, può essere giudicato in termini per così dire universalistici. E pertanto, in Kelsen la ri-costruzione del ragionamento sistemico è operata in termini di “Dottrina pura del diritto”, così come tuttavia emerge in due diverse edizioni dell’opera. Nella prima, Kelsen giunge all’individuazione della Grundnorm (o Norma fondamentale) – la sola in grado di attribuire validità all’intero sistema giuridico, piramidale come tutti i sistemi complessi – prescindendo tuttavia da una qualsiasi analisi relativa all’ambito concreto di applicazione. Alla sua Dottrina, questo processo di astrazione varrà l’accusa di “formalismo” e pertanto, nella seconda edizione del 1960, egli sosterrà pur sempre la validità fondativa di una Grundnorm ma solo nell’eventualità che il complesso delle norme del sistema, che da essa derivano, trovi in generale applicazione e quindi riconoscimento. In maniera tale che la Grundnorm dimostri di essere valida in quanto efficace.
In Italia, è indubbio che il sistema dell’ordinamento giuridico poggia in ultimissima istanza sul giudizio della Corte costituzionale, organo in particolare deputato alla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nazionale, tra Stato e Regioni e tra Regioni (art. 134 Costituzione). Sì che, in sintesi, la Corte rappresenta il vertice dell’ordinamento giuridico, come per l’appunto emerge in caso di conflitto tra poteri. Ciò premesso, l’art. 135 comma 1 della Costituzione stabilisce anche che “la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dalPresidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa”.
Il Costituente ha previsto dunque la realizzazione di una “figura giuridica” che potremmo definire di compromesso, e quindi di equilibrio tra diverse sensibilità di tipo sia tecnico che politico. Laddove quest’ultima, nella fattispecie in esame, resta solo per un terzo appannaggio del Parlamento in qualità di supremo organo rappresentativo della “volontà” popolare. La qual cosa rende evidente come il giudizio della Corte Costituzionale non sia riconducibile, indirettamente, al principio della “sovranità” popolare!
A prescindere da qualsiasi analisi o giudizio in ordine allo stato, pressappoco fatiscente, in cui versa la giustizia oggi nel nostro paese.

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