• Passa al contenuto principale
  • Skip to after header navigation
  • Skip to site footer

Iscriviti alla newsletter

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Pensalibero.it, Informazione laica on line

Pensalibero.it, Informazione laica on line

Quotidiano on line indipendente di area laica dove parlare di politica e tanto altro

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

Il Condominio: deleghe in assemblea

di ADUC | 10 Ottobre 2023

Nell’ampio e variopinto contenzioso che interessa il condominio, sovente, le domande di impugnazione promosse avanti ai Tribunali hanno ad oggetto censure sulla validità delle delibere per vizi che attengono al procedimento di formazione delle stesse, ovvero alla regolare costituzione della assemblea.

In particolare, le doglianze formulate si incentrano, principalmente, sulla carenza del quorum necessario per la approvazione delle delibere adottate, come nella fattispecie portata all’attenzione del Tribunale di Sulmona (sentenza n. 273 del 19 settembre 2023), inerente la contestata violazione del numero massimo di deleghe, in favore di ciascun condomino, consentite nel regolamento condominiale.
In questo contesto, appare certamente utile procedere ad una attenta e scrupolosa disamina della documentazione prodotta nel corso del giudizio, unitamente alla corretta lettura delle norme applicabili al caso, tenuto conto anche del diritto del singolo condomino di accedere al registro dei verbali delle assemblee per le opportune verifiche.

Deleghe in assemblea e limiti imposti dal regolamento, un caso pratico. Fatto e decisione
Un condomino ha proposto impugnazione avanti al Tribunale avverso la delibera del condominio con la quale, nonostante la revoca di quella assunta in precedenza, già oggetto di opposizione avanti alla camera di conciliazione in quanto non validamente assunta, erano stati, nuovamente, approvati i bilanci consuntivi di due annualità e il bilancio preventivo dell’anno in corso, oltre alla nomina dell’amministratore.
A fondamento della domanda il condomino ha obiettato che detta ultima delibera non poteva ritenersi valida poiché era stata adottata in violazione dell’art. 35 del regolamento di condominio in rispondenza al quale non erano ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

A tal riguardo, il condomino ha, ulteriormente, biasimato che dal verbale di assemblea risultavano presenti cinque condomini e che trentadue risultavano per delega senza l’individuazione di quante deleghe fossero riferite a ciascuno.
In considerazione di ciò, ovvero nel mancato rispetto del numero di deleghe imposto dal regolamento, il condomino ha chiesto l’annullamento della delibera all’uopo precisando che l’accoglimento della domanda avrebbe comportato la reviviscenza della delibera revocata, sempre viziata per violazione dell’art. 1136, comma III, c.c.
Costituitosi in giudizio il condominio ha eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ed ha poi contestato, nel merito, la fondatezza della impugnazione evidenziando che nel riquadro delle presenze risultavano intervenuti trentasette condomini su sessanta complessivi, con un massimo di tre deleghe ciascuno.
Trattandosi di contenzioso avente natura strettamente documentale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

Considerazioni conclusive: deleghe in assemblea e regolamento di condominio
Sulla questione, è doveroso premettere e ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 disp. att. c.c. «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
A tal riguardo, appare chiaro il precetto della norma richiamata laddove afferma la facoltà di ciascun condomino di conferire delega scritta ad un terzo per farsi rappresentare in occasione delle assemblee, qualora non possa presenziare, per garantire il suo diritto ad esprimere il proprio voto o manifestare la propria opinione sui punti posti all’ordine del giorno di cui alla lettera di convocazione.
In proposito, non possiamo omettere di riscontrare che anche nel regolamento condominiale può essere contenuta una clausola ad hoc, relativamente al numero delle deleghe che ciascun condomino può dare a terzi, esattamente come nella vicenda che ci occupa, ove non ne è contestata l’esistenza ma, esclusivamente, l’intervenuta dedotta sua violazione.
Parimenti, occorre sottolineare che la previsione di un limite al numero di deleghe è, inequivocabilmente, rivolta a tutelare il giusto confronto all’interno dei partecipanti alla compagine condominiale, rilevando come alla sua inosservanza consegua un vizio che rende annullabile la delibera, rappresentando il presupposto per la sua valida formazione.

Sul punto, l’orientamento constante e consolidato della Giurisprudenza ha riconosciuto che «La clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicché la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un’ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione»(Cassazione civile sez. VI, 28/03/2017, n.8015; Tribunale Roma sez. V, 02/01/2023, n.6).

Il registro delle assemblee
Preso atto delle argomentazioni sopra illustrate, nell’ipotesi de qua, l’indagine non può che incentrarsi sull’analisi dei documenti prodotti, ovvero, precipuamente, sul verbale impugnato, unitamente al registro dei verbali delle assemblee.
In proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 1130, comma I, n.7 c.c. l’amministratore di condominio deve curare la tenuta del suddetto registro di cui ogni interessato, può prenderne visione ed estrarne copia in aderenza al disposto di cui all’art. 1129, comma II, c.c.
Posto ciò, dall’esame del registro delle presenze, prodotto dal condominio nel giudizio, emerge l’avvenuto rispetto del numero massimo di deleghe consentito per ciascun condomino, ulteriormente avvalorato dalle singole deleghe allegate in atti.
Ne deriva che, sebbene nel verbale notificato sono stati indicati i condomini presenti e quelli con delega, senza informazione specifica delle deleghe conferite a ciascun partecipante presente, il condomino avrebbe potuto chiedere, come suo diritto, l’accesso al citato registro, prima di promuovere l’impugnazione, al fine di verificare la correttezza sulla base del regolamento.

Alla luce di quanto osservato, il Giudice ha rigettato la domanda avendo accertato l’assenza di alcuna violazione del limite di deleghe, secondo quanto disposto nel regolamento di condominio.

(da Condominioweb.com)

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: condominio, considerazioni, costituzione, giurisprudenza, informazione, merito, natura, opposizione, orientamento, roma

Info ADUC

L’Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori), senza scopo di lucro, è un centro di iniziativa e aggregazione per la promozione dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti.
Il nostro principale obiettivo è dotare l’individuo del più efficace strumento civico di difesa: la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Offriamo a chiunque -iscritto o meno all’associazione- servizi di informazione e consulenza, richiedendo contributi volontari proprio per mantenere questa formula.
Per scelta non aderiamo al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) presso il ministero dello Sviluppo Economico, spesso controparte nelle nostre iniziative e che ci farebbe per questo sentire in imbarazzo nel seguirne le direttive.
Non percepiamo e siamo contrari ad ogni forma di finanziamento pubblico (compreso il 5 per mille), linfa di un associazionismo che rappresenta solo se stesso e si autoalimenta proprio grazie al potere pubblico e non alla sua effettiva utilità -cosa non dissimile da quello che accade con il finanziamento pubblico ai partiti politici.

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sidebar

Iscriviti alla nostra Community WhatsApp

Ultimi commenti

  • Luca Bagatin su Nobel a Pillay, uno schiaffo alla lotta contro l’antisemitismo
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgia, credimi: pace impossibile con la jihad
  • Leone Vincenzo su Miccichè, la Corte dei Conti condanna l’ex presidente dell’Ars: oltre 42 mila euro per l’uso dell’auto di servizio
  • Ugo Malasoma su Naza non è un film documento ma verità amputata
  • Anna La Mattina su Sánchez chiude il ciclo e porta la Spagna alle urne: la casa fa saltare la maggioranza!
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano
  • Luca Bagatin su Giorgetti, l’uomo che sta rimettendo in piedi l’Italia mentre gli altri chiacchierano
  • Salvatore D'ostuni su L’habitat che ci pensa dentro

Argomenti

aduc anni berlusconi cina commissione consenso conti costi costituzione crisi democrazia dichiarato elezioni euro europa firenze francia futuro germania giovani governo italia lavoro lega mercato merito milano mondo movimento nato natura notizia parlamento pd persone processo renzi repubblica roma scuola soldi stati uniti sviluppo toscana usa

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Pensalibero.it

REDAZIONE

Direttore Responsabile
ad interim
Cesare Mannucci

Vice Direttore
ad interim
Claudio Tirinnanzi

WebMaster
Claudio Tirinnanzi

redazione@pensalibero.it

Rimani aggiornato

Attraverso la nostra newsletter riceverai settimanalmente tutti i nostri aggiornamenti

Iscriviti ora

Chi siamo

  • Chi siamo
  • Credits
  • Autori
  • Accesso autori

Note

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Copyright 2004 © Tutti i diritti riservati. Iscrizione al Tribunale di Firenze n. 5418 del 21-4-2005. I contributi al sito non sono retribuiti