
La corte di Cassazione, con riferimento al ritardo di 23 ore per percorrere la tratta Roma Cassino risalente al 3 febbraio 2012, ha stabilito che i passeggeri hanno diritto al risarcimento del danno esistenziale patito per non aver ricevuto adeguata assistenza, per aver sopportato la carenza di cibo, la mancanza del necessario riscaldamento e l’impossibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione.
Del resto, prosegue la Cassazione, i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario… a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza.
Smeralda Cappetti

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