Chi la vorrebbe mandare in disarmo è Matteo Salvini, chi invece continua a tenerla sotto la lente di ingrandimento e a verificare se fatti e condotte umane ne scalfiscano i principi sono gli Ermellini, i giudici della Cassazione, terza sezione penale …
Parliamo della c.d. legge Merlin , classe 1958.
La Lega Nord prova sempre, a raccogliere firme per arrivare a quota 500.000 e ottenere la convocazione di un referendum per abrogarla e quindi per riaprire le case chiuse e tassarne le attività.
Togliendo la prostituzione dalle strade, senza ipocrisia, dice Salvini, possiamo tassarla e saremmo in grado di raccogliere almeno 2 miliardi di euro.
La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza depositata il 28 settembre scorso, la n. 39181/2015, continua invece a chiarire alcuni aspetti della legge bocciando le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito.
A quasi sessant’anni quindi la legge Merlin, mai sottoposta ad alcun intervento di lifting, attira ancora su di sé sguardi interessati, fa discutere e non poco: basti pensare che solo quest’ anno è la quarta volta che la Cassazione è chiamata a pronunciarsi su fattispecie che la coinvolgono …
La recentissima pronuncia della Cassazione analizza i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e ne esclude la configurabilità nel caso in cui un soggetto abbia affittato ad una prostituta un immobile a prezzi di mercato.
La Corte ha così assolto un uomo accusato sia in primo che in secondo grado dei reati suddetti (con confisca dei beni) per avere affittato appartamenti di sua proprietà a donne che esercitavano l’attività di meretricio.
Per la Suprema Corte, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito non sono corrette e l’occasione è stata utile per fare chiarimenti sulla materia.
La legge Merlin punisce chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, equiparando il favoreggiamento allo sfruttamento, intendendo per il primo quell’attività volta a facilitare, apportando un contributo determinante, l’esercizio della prostituzione, con condotte caratterizzate da un rapporto di causalità, mentre per il secondo l’approfittarsi dei proventi ottenuti da detta attività, con la consapevolezza che gli stessi derivino dall’esercizio della prostituzione.
Sulla base di queste premesse, i giudici del Palazzaccio fanno ritenuto che, come nel caso a loro sottoposto, non può certo ritenersi configurabile “il reato di favoreggiamento del meretricio per il solo fatto che vi sia la concessione di un immobile ad una prostituta. Detta condotta, infatti, non fornisce un ausilio alla prostituta in quanto tale, bensì come persona”.
Se è vero pertanto che indirettamente, la prostituzione viene così agevolata, questo modo indiretto “non può reggere il nesso di causalità penalmente rilevante tra la condotta dell’agente e l’evento di ausilio alla prostituzione (infatti, l’evento non è costituito dal meretricio, bensì dalla sua agevolazione)”.
Ai fini della configurazione del reato, dunque, “è assolutamente necessaria l’individuazione di un rapporto causa-effetto tra l’azione dell’imputato e l’evento del favoreggiamento della prostituzione, che nel caso di specie non sussiste: la prostituta, anche in assenza della locazione di quegli appartamenti, avrebbe comunque esercitato la sua attività”.
Quanto al reato di sfruttamento, hanno ancora evidenziato i giudici, l’avere affittato gli immobili al prezzo di mercato non può configurare un illecito penale, il quale potrebbe sussistere soltanto quando si abbia la “prova” – non raggiunta nel caso di specie – “che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui”.
Occhio quindi ai listini dei valori immobiliari!

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