
Premessa:
La ricerca su questo tema è stata lunga, laboriosa e complicata da valutare, perché il diritto internazionale non si muove mai dentro formule semplici. Quando si parla di una flottiglia fermata in acque internazionali, le letture ideologiche tendono a sovrastare il dato giuridico. In realtà, la questione richiede di separare il diritto del mare dal diritto dei conflitti armati, evitando slogan e semplificazioni.
Quando si parla della possibilità di fermare una flottiglia diretta verso Gaza in acque internazionali, il dibattito viene spesso trascinato dentro slogan politici, tifoserie ideologiche e letture emotive. In realtà, la questione è soprattutto giuridica. Il punto non è se l’azione piaccia oppure no, ma se esista una base normativa che permetta a uno Stato di intervenire fuori dalle proprie acque territoriali.
Nel diritto del mare esiste un principio molto chiaro: le acque internazionali sono regolate dalla libertà di navigazione. Una nave civile che batte bandiera di uno Stato può normalmente navigare senza essere fermata da altri Paesi, salvo eccezioni ben precise come pirateria, tratta di esseri umani o assenza di nazionalità riconosciuta.
La situazione cambia quando entra in gioco il diritto dei conflitti armati.
Israele considera Hamas una milizia armata organizzata e classificata come gruppo terroristico, con capacità militari, catena di comando, arsenali e controllo territoriale su Gaza. Questo sposta la questione fuori dal semplice diritto marittimo e dentro il diritto internazionale umanitario applicato ai conflitti armati.
In questa cornice si inserisce il Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare. Il Manuale di Sanremo non è un trattato vincolante, ma rappresenta una delle raccolte più autorevoli di principi giuridici e pratiche consuetudinarie utilizzate come riferimento nel diritto bellico marittimo.
Secondo il Manuale di Sanremo, uno Stato coinvolto in un conflitto armato può imporre un blocco navale se vengono rispettate alcune condizioni:
* il blocco deve essere dichiarato pubblicamente
* deve essere effettivo e realmente applicato
* deve essere notificato agli Stati interessati
* non può avere come obiettivo diretto la fame della popolazione civile
* deve essere proporzionato rispetto allo scopo militare
* non può impedire l’accesso a porti neutrali non coinvolti nel conflitto
Se il blocco viene considerato valido, allora cambia anche il regime delle intercettazioni.
Il Manuale di Sanremo stabilisce che una nave che tenta deliberatamente di violare un blocco navale può essere fermata anche prima di entrare nelle acque territoriali. Questo significa che l’intercettazione può avvenire in alto mare, purché esista una ragionevole convinzione che la nave sia diretta verso l’area soggetta a interdizione.
Qui entra in gioco il concetto di “breach of blockade”, cioè tentativo di violazione del blocco.
Se una nave dichiara apertamente di voler raggiungere un’area bloccata, oppure se la rotta, il carico e le comunicazioni dimostrano l’intenzione di oltrepassare il blocco, il diritto bellico navale ammette:
* ispezione della nave
* deviazione verso un porto controllato
* sequestro temporaneo
* fermo amministrativo degli occupanti
* rimpatrio o espulsione dei soggetti coinvolti
Questo non significa che qualsiasi abbordaggio sia automaticamente legittimo. Anche il diritto bellico impone limiti.
L’uso della forza deve essere proporzionato. Le persone a bordo devono essere trattate secondo le norme internazionali. L’intervento non può trasformarsi in punizione indiscriminata o in violenza arbitraria.
Il punto centrale resta uno solo: la legittimità dell’intercettazione dipende dalla legittimità del blocco.
Se il blocco navale viene ritenuto giuridicamente valido nel contesto di un conflitto armato contro una milizia organizzata come Hamas, allora l’intervento in acque internazionali può avere una base normativa concreta.
Se invece il blocco viene giudicato incompatibile con il diritto internazionale umanitario, allora anche l’intercettazione perde gran parte della sua legittimazione.
Nel caso Gaza, il dibattito giuridico esiste proprio su questo punto. Non sulla semplice presenza di una nave in mare, ma sulla qualificazione del conflitto e sulla validità dello strumento del blocco navale.
In termini strettamente tecnici, il diritto internazionale non vieta in assoluto un’intercettazione in acque internazionali. La consente quando esiste un quadro di conflitto armato e quando il blocco navale soddisfa i criteri richiesti dal diritto bellico marittimo.
La questione, quindi, non è ideologica. È una domanda di diritto.
Uno Stato può fermare una flottiglia in alto mare?
La risposta è: dipende dal quadro giuridico che regge il blocco navale.
Nel momento in cui il conflitto viene qualificato come guerra contro una milizia armata organizzata e il blocco è considerato misura di sicurezza legata a quel conflitto, l’intercettazione preventiva diventa uno strumento previsto dal diritto dei conflitti armati in mare.
Poi pensatela come vi pare, ma a quanto sembra, Israele ha agito secondo le norme internazionali, sancite dal Manuale di Sanremo.
Piero Terracina

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